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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIOLA Parte_1 C.F._1 MARCO
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione ex art. 99 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 17.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso in opposizione depositato in data 1.8.2024 (cfr. ricorso e atti allegati) e iscritto al R.G. n. 14311/2024 in data 6.6.2025, proponeva opposizione avverso il decreto datato 10 luglio Parte_1 2024, depositato in data 11 luglio 2024 e comunicato in data 12 luglio 2024, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato datata 2.5.2024. L'opponente ha chiesto, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento numero 66/2024 R.G.M.P. -25/2014 Mod. 27 e previa istruttoria come specificato nel ricorso, annullarsi il provvedimento impugnato e ammettersi al patrocinio a spese dello Stato per il Parte_1 procedimento di prevenzione n. 66 del 2024 R.G.M.P. -25/2014 Mod. 27, con il favore delle spese di causa.
Il e l' , pur ritualmente citate, non si sono costituite e ne Controparte_1 Controparte_1 è stata dichiarata la contumacia.
L'istruttoria della controversia, già disposta dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi, ha comportato l'assunzione della prova testimoniale di e la richiesta di Controparte_2
pagina 1 di 6 informazioni scritte alla Casa di Lavoro di Biella, alla AD di Sommariva Bosco e alla Casa Circondariale di Alessandria.
All'udienza del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza da depositarsi entro 30 giorni.
***
-1- In rito, quanto al rilievo di parte ricorrente sulla spettanza della presente decisione sull'opposizione alla competenza del giudice penale, si osserva quanto segue.
-L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al PSS nel settore penale (e, a seguito di consolidata giurisprudenza, cfr., fra le altre, Cass. sez. 4 - , Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, anche le opposizioni avverso i decreti di revoca al PSS nel settore penale, artt. 112 e 113 TUSG), sono disciplinate dall'art. 99 TUSG.
- L'art. 99 TUSG fa rinvio al procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocati (peraltro di per sé previsto solo per i compensi giudiziali civili) - che nel 2002 era ancora disciplinato dall'art. 28 L. n. 794/1942 e di cui in seguito si è occupato l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 - ma se ne differenzia per alcuni aspetti indicati dallo stesso art. 99 TUSG che rendono il processo applicabile del tutto analogo all'art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 che è la norma di riferimento del rito applicabile per le opposizioni ex art. 170 TUSG (norma applicabile - per consolidato orientamento giurisprudenziale - non solo per le opposizioni ai decreti emessi in relazione al PSS in ambito civile, ma per tutte le liquidazioni dei compensi degli avvocati e ausiliari del giudice, anche se emessi in ambito penale, come affermato da Cass. SU n. 19161/2009).
-L'opposizione si presenta davanti al capo dell'ufficio (Presidente del tribunale o Presidente della corte d'appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato;
se il capo dell'ufficio ritiene di non poterlo trattare direttamente, la materia è oggetto di delega.
-Alla luce di tali premesse, pur nella consapevolezza delle recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità citate dal ricorrente, si richiama l'orientamento già seguito dal Tribunale di Torino che si discosta da tali decisioni che trascurano di considerare i richiami procedurali sopra indicati e quanto affermato dalle Sezioni Unite, sentenza del 3.9.2009 n.19161 (che, pur affrontando la disciplina delle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al PSS, al fine di comporre un contrasto insorto in ordine alla natura civile o penale di tali procedimenti in relazione al settore in cui essi erano stati emessi, richiama un principio di impostazione generale), secondo cui l'opposizione, avendo natura di processo civile, deve di norma essere trattata come tale e ad opera di un giudice addetto al servizio civile (il Presidente dell'ufficio in sede giurisdizionale - o un suo delegato - come giudice civile), dovendosi considerare che “in mancanza di un'espressa disposizione o provvedimento derogatorio deve valere la regola generale secondo la quale le controversie civili sono giudicate da magistrati addetti al servizio civile”. In particolare, nella sentenza sopra richiamata n.19161/2009, la Corte ha precisato che “poiché emerge con chiarezza che il legislatore ha voluto dettare una disciplina unitaria e del tutto autonoma da quella del procedimento di merito, mediante richiamo a norme di natura civilistica … il procedimento stesso deve essere considerato come autonomo”. In conclusione, e tenuto conto di tali premesse, va rilevato che il Presidente del Tribunale di Torino ha delegato il Presidente della sezione IV civile senza distinguere tra le diverse tipologie di opposizione e che – comunque - un'eventuale violazione delle regole di assegnazione degli affari non determina né una questione di competenza né di nullità (cfr. Cass. S.U. 19161/2009 citata e Sez.
2 -Ordinanza n. 12802 del 14/05/2019).
-2- Nel merito. pagina 2 di 6 Occorre, innanzitutto, richiamare il contenuto della documentazione prodotta e rilevante ai fini della decisione della presente opposizione. Con istanza datata 2/5/2024, inviata a mezzo pec in data 03/05/2024, ha chiesto al Parte_1 Tribunale di Torino sezione misure di prevenzione di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di prevenzione n. 66 del 2024 instaurato nei suoi confronti per l'applicazione della sorveglianza speciale;
ha dichiarato di essere residente in [...]corso Piave 85, di essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e di non aver avuto reddito per gli anni 2022- 2023. Su richiesta del Tribunale adito, con memoria difensiva successiva del 7.6.2024, ha Parte_1 precisato di essere stato collocato nell'anno 2020, dapprima presso la casa di lavoro di Biella, quindi nell'ottobre dello stesso anno presso la comunità AD di Sommariva Bosco in stato di libertà vigilata, permanenza durata ininterrottamente fino all'ottobre del 2023 quando era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere alla quale era ancora sottoposto al momento dell'istanza; l'integrazione era finalizzata a chiarire che il ricorrente era solo formalmente residente in [...]corso Piave 85, dove in realtà vivevano la madre e un fratello, perché negli anni di interesse era sempre rimasto ospite di strutture pubbliche, così spiegando altresì che nessuna spesa egli aveva sostenuto negli anni 2022 e 2023 per il mantenimento dell'alloggio ove era solo formalmente residente e che, essendo stato dapprima ospite del CUFRAD e successivamente ristretto in carcere, non aveva percepito reddito, ma al vitto e all'alloggio, avevano provveduto prima il CUFRAD, all'uopo finanziato dal di Alba, e CP_3 poi l'amministrazione penitenziaria. In allegato alla memoria è stata prodotta l'ordinanza 17.11.2022 del Magistro di Sorveglianza di
, a conferma dell'assunto in merito al fatto che la residenza in Alba Corso Piave doveva ritenersi CP_1 meramente formale. Con provvedimento datato 10 luglio 2024 e depositato in data 11 luglio 2024 notificato in data 12 luglio 2024, l'istanza è stata dichiarata inammissibile, considerato che, a seguito delle affermazioni del erano stati acquisiti dall'ufficio i certificati di residenza e di stato di famiglia di Pt_1 Parte_1 dai quali risultava che egli faceva parte già dal 2020 di un nucleo familiare più ampio che comprendeva la madre ed il fratello e che “tali circostanze per un verso conclamano l'oggettiva Persona_1 inveridicità dell'attestazione circa la composizione del nucleo anagrafico dell'interessato contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per altro verso sono fornite di pregnanza concreta in quanto non ci si trova al cospetto di uno scollamento tra dato formale e dato sostanziale che consenta di privilegiare quest'ultimo, ciò perché il vincolo di solidarietà postulabile in capo ai componenti di un unico nucleo anagrafico per certo già esistente e per di più costituito dai membri della famiglia nucleare, che ha portato il legislatore a valorizzare il reddito cumulato di tutti i suoi membri, non viene interrotto da temporanei periodi di carcerazione o internamento del richiedente l'ammissione al beneficio… donde la necessità di indicare nella relativa istanza il reddito complessivo del nucleo in questione nonché gli specifici apporti dei singoli membri oltre alle generalità complete di costoro, incluso il codice fiscale, dati del tutto omessi nel caso di specie.”
I motivi di opposizione sono, in sintesi, i seguenti:
-la decisione oggetto di impugnazione non aveva valutato e accertato l'effettività della comunanza di affetti e di interessi e se il rapporto tra i componenti del nucleo familiare avesse resistito all'intervenuta separazione forzata, essendosi basata soltanto sul dato formale riportato nel certificato anagrafico;
-anche tenendo conto dei dati formali, dalle certificazioni anagrafiche, risultava che, per almeno 20 anni, il sig. non era stato residente in [...]85 e quindi non aveva fatto parte del Pt_1 nucleo familiare ivi residente;
peraltro, dopo soli due mesi di permanenza ad Alba, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, egli era stato denunciato dalla madre ed associato alla Casa di Lavoro di Biella e dal mese di ottobre era entrato in Comunità AD dove era rimasto sino all'inizio del periodo di custodia cautelare in carcere;
pagina 3 di 6 -inoltre, la totale mancanza di qualsiasi legame affettivo e di interessi era dimostrato dal fatto che sia durante il periodo di internamento presso la Cassa di lavoro di Biella sia durante la permanenza presso la Comunità sia infine durante la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere non Parte_1 aveva mai ricevuto visite né dalla madre né dal fratello ovvero dai familiari che risultavano Per_1 con lo stesso conviventi né aveva ricevuto dagli stessi denaro, vestiario o viveri.
*** In base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le molte altre, Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 46853 del 12/10/2023), in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.
L'interruzione della convivenza, a tali fini, si determina non già per il mero e forzato distacco dal nucleo familiare, quanto piuttosto per l'eventuale scioglimento della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia detta convivenza (cfr. quanto si evince da Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 37992 del 17/09/2002).
Risulta, pertanto, possibile - come peraltro prospettato in ipotesi nel decreto del Tribunale – sezione misure di prevenzione oggetto di opposizione - che sussista uno “scollamento” tra dato formale e dato sostanziale che consenta di privilegiare quest'ultimo, situazione che nel predetto decreto è stata negata e che è, invece, emersa nel presente giudizio in base alle risultanze probatorie acquisite.
La signora madre di , escussa nel presente giudizio nell'anno 2025, Controparte_2 Parte_1 ha dichiarato di avere vissuto insieme al figlio in Alba corso Piave 85/1 soltanto per due mesi, pur non ricordando l'anno, di non vedere il figlio da tanti anni, di averlo denunciato per minacce e che, dopo poco tempo, non ricordando quanto, lui se ne era andato via da casa (l'anno in questione è il 2020, come evincibile dal provvedimento del magistrato di Sorveglianza del 17.11.2022 prodotto al doc. 4 di parte ricorrente). La testimone ha riferito di non sapere cosa avesse fatto il figlio dopo che era andato via e di non essere mai andata a trovarlo in carcere o in altri luoghi, benché le avessero detto dove stava;
a specifica domanda, ha dichiarato di non avere mai inviato soldi o viveri o vestiario al figlio e che, per quanto le risultava, anche il fratello non aveva inviato nulla a né era andato a Persona_1 Parte_1 trovarlo. A domanda dell'avv. Scagliola su eventuali istanze di cancellazione di dallo stato di Parte_1 famiglia, la teste ha risposto di avere fatto una domanda per togliere il figlio dallo stato di famiglia circa un anno prima del momento in cui ha reso la deposizione e di essersi recata più volte a verificare l'esito di tale istanza. A seguito di tale dichiarazione e dell'istanza di rimessione in termini, fermo restando comunque che l'accertamento rientrerebbe tra i poteri di ufficio del giudice, è stata depositata l'attestazione del Comune di Alba dalla quale risulta che aveva “fatto pervenire a questo ufficio in data Controparte_2 4.5.2023 la seguente documentazione: segnalazione per cancellazione dall'anagrafe relativa al sig. ; tale richiesta, precedente di circa un anno rispetto al periodo di tempo ricordato dalla Parte_1 signora (anziana e con verosimile difficoltà di memoria e, quindi, imprecisione su date e CP_2 dettagli), costituisce elemento probatorio di conferma rispetto alle dichiarazioni concernenti l'interruzione dei rapporti con il figlio ed è comunque stata fatta un anno prima rispetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pagina 4 di 6 Peraltro, non è elemento di rilievo significativo in senso contrario rispetto alle deduzioni di parte ricorrente e al contenuto della deposizione testimoniale, quanto risulta dalla informativa scritta della Casa Circondariale di Biella (con riferimento al periodo dal 9.4.2020 al 25.10.2020 in cui Pt_1
era stato ivi ristretto), in base alla quale la signora aveva inviato di due
[...] Controparte_2 contributi di € 20 ciascuno in data 10.7.2020 e 13.8.2020. Tenuto conto dell'episodicità e del minimo apporto degli stessi (peraltro, in quanto tali, suscettibili di oblio), la circostanza non è idonea a superare quella situazione di assenza o sostanziale inconsistenza di continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi, comuni responsabilità (e dunque di quel legame stabile e duraturo in cui si sostanzia la convivenza), che si trae della deposizione di e dalle altre risultanze documentali. Controparte_2 Invero, sempre in conseguenza della richiesta ex art. 213 c.p.c. di assunzione di informative scritte - in merito alla sussistenza o meno di aiuti economici ricevuti da dai familiari ( Parte_1 CP_2 e ) negli anni dal 2020 al 2024 - da parte del CUFRAD di Sommariva Bosco e
[...] Persona_1 dalla Casa Circondariale di Alessandria (secondo il periodo di rispettiva competenza), è emerso quanto segue:
-il AD (periodo dal 5.10.2020 al 20.11.2023) ha risposto che molto raramente Parte_1 aveva ricevuto visite dai familiari, che raramente aveva ricevuto denaro dai familiari durante le poche visite, che comunque per le spese ordinarie (sigarette, farmaci) il centro stesso aveva dovuto anticipare il denaro necessario, con debito di €1685,70; solo nelle ultime settimane quando aveva Parte_1 iniziato ad uscire in autonomia per recarsi presso l'abitazione del fratello il AD CP_4 aveva concordato che i familiari provvedessero alle necessità del soggetto (situazione che era durata pochi giorni);
-la Casa Circondariale di Alessandria (dal novembre 2023) ha risposto che il sig. non ha Parte_1 percepito alcun aiuto economico dai familiari ( e . Controparte_2 Parte_1 Premesso che il rapporto con il fratello è irrilevante (non essendo residente CP_4 anagraficamente in Alba Corso Piave), anche per il periodo di tre anni presso il AD va evidenziata l'episodicità e scarsa significatività sia in senso affettivo che di aiuto economico delle eventuali visite o apporti economici dei familiari.
Tale situazione va valutata unitamente a quella che si trae dal certificato anagrafico storico (doc. 8 di parte ricorrente e cfr. altresì, in quanto esplicativo, doc. 9) dal quale risulta che, per circa 20 anni (dal 2000 al 2020), non aveva abitato in Alba Corso Piave 85, perché irreperibile o perché Parte_1 residente altrove.
Di fatto, quindi, considerati gli elementi analizzati, la presunzione in merito al vincolo di solidarietà in capo ai componenti di un unico nucleo anagrafico, pur se costituito dai membri della famiglia nucleare, non risulta sussistente nel peculiare caso di specie,, con conseguente veridicità sostanziale e di fatto della situazione prospettata dal ricorrente all'atto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò deve ritenersi rilevante in quanto - ex art. 76 - condizioni per l'ammissione - soltanto “se l'interessato convive” (e non si fa riferimento all'anagrafe) “…. con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante…”. Va, quindi, accolto il ricorso con ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per il Parte_1 procedimento di prevenzione n. 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27.
-3-
Sulle spese processuali.
Parte ricorrente ha evidenziato, in sede discussione, a proposito della richiesta di condanna pagina 5 di 6 dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, che il giudice del merito ha dichiarato l'inammissibilità soltanto sulla base del certificato anagrafico senza consentire al tramite il Pt_1 proprio difensore di chiarire l'effettiva situazione.
In realtà, prima dell'accertamento anagrafico effettuato dal giudice del merito, a fronte dei dati risultanti dall'autocertificazione sui redditi, era stato assegnato un termine al ricorrente per chiarire la propria situazione reddituale e, pertanto, con la memoria integrativa, il ricorrente, essendo consapevole della propria situazione anagrafica di convivenza, peraltro menzionata nella memoria, avrebbe potuto e dovuto prospettare con maggiore chiarezza e supporto di documentazione la situazione effettiva che comportava lo “scollamento” tra dato formale e dato sostanziale.
A tale rilievo si aggiunge quello dell'assoluta novità della questione affrontata nella presente causa.
Ricorre, pertanto, una fattispecie concreta che rientra fra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di causa.
L'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale disposta con la presente decisione ha effetto ex tunc e, pertanto, concerne anche il presente giudizio di opposizione strumentale e ricompreso implicitamente in esso ex art. 75 DPR n. 115/2002 (esclusa la natura “impugnatoria” in senso stretto del presente giudizio e quindi la non applicabilità dell'art. 120 DPR n. 115/2002); per tale motivo va autorizzata altresì la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione avverso il decreto emesso in data 10.7.2024 dal Tribunale di Torino sezione misure di prevenzione nel procedimento n. 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27;
-ammette la parte al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di prevenzione n. Parte_1 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27;
- dichiara compensate le spese processuali.
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 11 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIOLA Parte_1 C.F._1 MARCO
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione ex art. 99 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 17.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso in opposizione depositato in data 1.8.2024 (cfr. ricorso e atti allegati) e iscritto al R.G. n. 14311/2024 in data 6.6.2025, proponeva opposizione avverso il decreto datato 10 luglio Parte_1 2024, depositato in data 11 luglio 2024 e comunicato in data 12 luglio 2024, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato datata 2.5.2024. L'opponente ha chiesto, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento numero 66/2024 R.G.M.P. -25/2014 Mod. 27 e previa istruttoria come specificato nel ricorso, annullarsi il provvedimento impugnato e ammettersi al patrocinio a spese dello Stato per il Parte_1 procedimento di prevenzione n. 66 del 2024 R.G.M.P. -25/2014 Mod. 27, con il favore delle spese di causa.
Il e l' , pur ritualmente citate, non si sono costituite e ne Controparte_1 Controparte_1 è stata dichiarata la contumacia.
L'istruttoria della controversia, già disposta dalla precedente presidente delegata dott.ssa Rossana Zappasodi, ha comportato l'assunzione della prova testimoniale di e la richiesta di Controparte_2
pagina 1 di 6 informazioni scritte alla Casa di Lavoro di Biella, alla AD di Sommariva Bosco e alla Casa Circondariale di Alessandria.
All'udienza del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza da depositarsi entro 30 giorni.
***
-1- In rito, quanto al rilievo di parte ricorrente sulla spettanza della presente decisione sull'opposizione alla competenza del giudice penale, si osserva quanto segue.
-L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al PSS nel settore penale (e, a seguito di consolidata giurisprudenza, cfr., fra le altre, Cass. sez. 4 - , Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, anche le opposizioni avverso i decreti di revoca al PSS nel settore penale, artt. 112 e 113 TUSG), sono disciplinate dall'art. 99 TUSG.
- L'art. 99 TUSG fa rinvio al procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocati (peraltro di per sé previsto solo per i compensi giudiziali civili) - che nel 2002 era ancora disciplinato dall'art. 28 L. n. 794/1942 e di cui in seguito si è occupato l'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 - ma se ne differenzia per alcuni aspetti indicati dallo stesso art. 99 TUSG che rendono il processo applicabile del tutto analogo all'art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 che è la norma di riferimento del rito applicabile per le opposizioni ex art. 170 TUSG (norma applicabile - per consolidato orientamento giurisprudenziale - non solo per le opposizioni ai decreti emessi in relazione al PSS in ambito civile, ma per tutte le liquidazioni dei compensi degli avvocati e ausiliari del giudice, anche se emessi in ambito penale, come affermato da Cass. SU n. 19161/2009).
-L'opposizione si presenta davanti al capo dell'ufficio (Presidente del tribunale o Presidente della corte d'appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato;
se il capo dell'ufficio ritiene di non poterlo trattare direttamente, la materia è oggetto di delega.
-Alla luce di tali premesse, pur nella consapevolezza delle recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità citate dal ricorrente, si richiama l'orientamento già seguito dal Tribunale di Torino che si discosta da tali decisioni che trascurano di considerare i richiami procedurali sopra indicati e quanto affermato dalle Sezioni Unite, sentenza del 3.9.2009 n.19161 (che, pur affrontando la disciplina delle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al PSS, al fine di comporre un contrasto insorto in ordine alla natura civile o penale di tali procedimenti in relazione al settore in cui essi erano stati emessi, richiama un principio di impostazione generale), secondo cui l'opposizione, avendo natura di processo civile, deve di norma essere trattata come tale e ad opera di un giudice addetto al servizio civile (il Presidente dell'ufficio in sede giurisdizionale - o un suo delegato - come giudice civile), dovendosi considerare che “in mancanza di un'espressa disposizione o provvedimento derogatorio deve valere la regola generale secondo la quale le controversie civili sono giudicate da magistrati addetti al servizio civile”. In particolare, nella sentenza sopra richiamata n.19161/2009, la Corte ha precisato che “poiché emerge con chiarezza che il legislatore ha voluto dettare una disciplina unitaria e del tutto autonoma da quella del procedimento di merito, mediante richiamo a norme di natura civilistica … il procedimento stesso deve essere considerato come autonomo”. In conclusione, e tenuto conto di tali premesse, va rilevato che il Presidente del Tribunale di Torino ha delegato il Presidente della sezione IV civile senza distinguere tra le diverse tipologie di opposizione e che – comunque - un'eventuale violazione delle regole di assegnazione degli affari non determina né una questione di competenza né di nullità (cfr. Cass. S.U. 19161/2009 citata e Sez.
2 -Ordinanza n. 12802 del 14/05/2019).
-2- Nel merito. pagina 2 di 6 Occorre, innanzitutto, richiamare il contenuto della documentazione prodotta e rilevante ai fini della decisione della presente opposizione. Con istanza datata 2/5/2024, inviata a mezzo pec in data 03/05/2024, ha chiesto al Parte_1 Tribunale di Torino sezione misure di prevenzione di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di prevenzione n. 66 del 2024 instaurato nei suoi confronti per l'applicazione della sorveglianza speciale;
ha dichiarato di essere residente in [...]corso Piave 85, di essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e di non aver avuto reddito per gli anni 2022- 2023. Su richiesta del Tribunale adito, con memoria difensiva successiva del 7.6.2024, ha Parte_1 precisato di essere stato collocato nell'anno 2020, dapprima presso la casa di lavoro di Biella, quindi nell'ottobre dello stesso anno presso la comunità AD di Sommariva Bosco in stato di libertà vigilata, permanenza durata ininterrottamente fino all'ottobre del 2023 quando era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere alla quale era ancora sottoposto al momento dell'istanza; l'integrazione era finalizzata a chiarire che il ricorrente era solo formalmente residente in [...]corso Piave 85, dove in realtà vivevano la madre e un fratello, perché negli anni di interesse era sempre rimasto ospite di strutture pubbliche, così spiegando altresì che nessuna spesa egli aveva sostenuto negli anni 2022 e 2023 per il mantenimento dell'alloggio ove era solo formalmente residente e che, essendo stato dapprima ospite del CUFRAD e successivamente ristretto in carcere, non aveva percepito reddito, ma al vitto e all'alloggio, avevano provveduto prima il CUFRAD, all'uopo finanziato dal di Alba, e CP_3 poi l'amministrazione penitenziaria. In allegato alla memoria è stata prodotta l'ordinanza 17.11.2022 del Magistro di Sorveglianza di
, a conferma dell'assunto in merito al fatto che la residenza in Alba Corso Piave doveva ritenersi CP_1 meramente formale. Con provvedimento datato 10 luglio 2024 e depositato in data 11 luglio 2024 notificato in data 12 luglio 2024, l'istanza è stata dichiarata inammissibile, considerato che, a seguito delle affermazioni del erano stati acquisiti dall'ufficio i certificati di residenza e di stato di famiglia di Pt_1 Parte_1 dai quali risultava che egli faceva parte già dal 2020 di un nucleo familiare più ampio che comprendeva la madre ed il fratello e che “tali circostanze per un verso conclamano l'oggettiva Persona_1 inveridicità dell'attestazione circa la composizione del nucleo anagrafico dell'interessato contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per altro verso sono fornite di pregnanza concreta in quanto non ci si trova al cospetto di uno scollamento tra dato formale e dato sostanziale che consenta di privilegiare quest'ultimo, ciò perché il vincolo di solidarietà postulabile in capo ai componenti di un unico nucleo anagrafico per certo già esistente e per di più costituito dai membri della famiglia nucleare, che ha portato il legislatore a valorizzare il reddito cumulato di tutti i suoi membri, non viene interrotto da temporanei periodi di carcerazione o internamento del richiedente l'ammissione al beneficio… donde la necessità di indicare nella relativa istanza il reddito complessivo del nucleo in questione nonché gli specifici apporti dei singoli membri oltre alle generalità complete di costoro, incluso il codice fiscale, dati del tutto omessi nel caso di specie.”
I motivi di opposizione sono, in sintesi, i seguenti:
-la decisione oggetto di impugnazione non aveva valutato e accertato l'effettività della comunanza di affetti e di interessi e se il rapporto tra i componenti del nucleo familiare avesse resistito all'intervenuta separazione forzata, essendosi basata soltanto sul dato formale riportato nel certificato anagrafico;
-anche tenendo conto dei dati formali, dalle certificazioni anagrafiche, risultava che, per almeno 20 anni, il sig. non era stato residente in [...]85 e quindi non aveva fatto parte del Pt_1 nucleo familiare ivi residente;
peraltro, dopo soli due mesi di permanenza ad Alba, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, egli era stato denunciato dalla madre ed associato alla Casa di Lavoro di Biella e dal mese di ottobre era entrato in Comunità AD dove era rimasto sino all'inizio del periodo di custodia cautelare in carcere;
pagina 3 di 6 -inoltre, la totale mancanza di qualsiasi legame affettivo e di interessi era dimostrato dal fatto che sia durante il periodo di internamento presso la Cassa di lavoro di Biella sia durante la permanenza presso la Comunità sia infine durante la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere non Parte_1 aveva mai ricevuto visite né dalla madre né dal fratello ovvero dai familiari che risultavano Per_1 con lo stesso conviventi né aveva ricevuto dagli stessi denaro, vestiario o viveri.
*** In base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le molte altre, Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 46853 del 12/10/2023), in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.
L'interruzione della convivenza, a tali fini, si determina non già per il mero e forzato distacco dal nucleo familiare, quanto piuttosto per l'eventuale scioglimento della comunanza di affetti e interessi in cui si sostanzia detta convivenza (cfr. quanto si evince da Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 37992 del 17/09/2002).
Risulta, pertanto, possibile - come peraltro prospettato in ipotesi nel decreto del Tribunale – sezione misure di prevenzione oggetto di opposizione - che sussista uno “scollamento” tra dato formale e dato sostanziale che consenta di privilegiare quest'ultimo, situazione che nel predetto decreto è stata negata e che è, invece, emersa nel presente giudizio in base alle risultanze probatorie acquisite.
La signora madre di , escussa nel presente giudizio nell'anno 2025, Controparte_2 Parte_1 ha dichiarato di avere vissuto insieme al figlio in Alba corso Piave 85/1 soltanto per due mesi, pur non ricordando l'anno, di non vedere il figlio da tanti anni, di averlo denunciato per minacce e che, dopo poco tempo, non ricordando quanto, lui se ne era andato via da casa (l'anno in questione è il 2020, come evincibile dal provvedimento del magistrato di Sorveglianza del 17.11.2022 prodotto al doc. 4 di parte ricorrente). La testimone ha riferito di non sapere cosa avesse fatto il figlio dopo che era andato via e di non essere mai andata a trovarlo in carcere o in altri luoghi, benché le avessero detto dove stava;
a specifica domanda, ha dichiarato di non avere mai inviato soldi o viveri o vestiario al figlio e che, per quanto le risultava, anche il fratello non aveva inviato nulla a né era andato a Persona_1 Parte_1 trovarlo. A domanda dell'avv. Scagliola su eventuali istanze di cancellazione di dallo stato di Parte_1 famiglia, la teste ha risposto di avere fatto una domanda per togliere il figlio dallo stato di famiglia circa un anno prima del momento in cui ha reso la deposizione e di essersi recata più volte a verificare l'esito di tale istanza. A seguito di tale dichiarazione e dell'istanza di rimessione in termini, fermo restando comunque che l'accertamento rientrerebbe tra i poteri di ufficio del giudice, è stata depositata l'attestazione del Comune di Alba dalla quale risulta che aveva “fatto pervenire a questo ufficio in data Controparte_2 4.5.2023 la seguente documentazione: segnalazione per cancellazione dall'anagrafe relativa al sig. ; tale richiesta, precedente di circa un anno rispetto al periodo di tempo ricordato dalla Parte_1 signora (anziana e con verosimile difficoltà di memoria e, quindi, imprecisione su date e CP_2 dettagli), costituisce elemento probatorio di conferma rispetto alle dichiarazioni concernenti l'interruzione dei rapporti con il figlio ed è comunque stata fatta un anno prima rispetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pagina 4 di 6 Peraltro, non è elemento di rilievo significativo in senso contrario rispetto alle deduzioni di parte ricorrente e al contenuto della deposizione testimoniale, quanto risulta dalla informativa scritta della Casa Circondariale di Biella (con riferimento al periodo dal 9.4.2020 al 25.10.2020 in cui Pt_1
era stato ivi ristretto), in base alla quale la signora aveva inviato di due
[...] Controparte_2 contributi di € 20 ciascuno in data 10.7.2020 e 13.8.2020. Tenuto conto dell'episodicità e del minimo apporto degli stessi (peraltro, in quanto tali, suscettibili di oblio), la circostanza non è idonea a superare quella situazione di assenza o sostanziale inconsistenza di continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi, comuni responsabilità (e dunque di quel legame stabile e duraturo in cui si sostanzia la convivenza), che si trae della deposizione di e dalle altre risultanze documentali. Controparte_2 Invero, sempre in conseguenza della richiesta ex art. 213 c.p.c. di assunzione di informative scritte - in merito alla sussistenza o meno di aiuti economici ricevuti da dai familiari ( Parte_1 CP_2 e ) negli anni dal 2020 al 2024 - da parte del CUFRAD di Sommariva Bosco e
[...] Persona_1 dalla Casa Circondariale di Alessandria (secondo il periodo di rispettiva competenza), è emerso quanto segue:
-il AD (periodo dal 5.10.2020 al 20.11.2023) ha risposto che molto raramente Parte_1 aveva ricevuto visite dai familiari, che raramente aveva ricevuto denaro dai familiari durante le poche visite, che comunque per le spese ordinarie (sigarette, farmaci) il centro stesso aveva dovuto anticipare il denaro necessario, con debito di €1685,70; solo nelle ultime settimane quando aveva Parte_1 iniziato ad uscire in autonomia per recarsi presso l'abitazione del fratello il AD CP_4 aveva concordato che i familiari provvedessero alle necessità del soggetto (situazione che era durata pochi giorni);
-la Casa Circondariale di Alessandria (dal novembre 2023) ha risposto che il sig. non ha Parte_1 percepito alcun aiuto economico dai familiari ( e . Controparte_2 Parte_1 Premesso che il rapporto con il fratello è irrilevante (non essendo residente CP_4 anagraficamente in Alba Corso Piave), anche per il periodo di tre anni presso il AD va evidenziata l'episodicità e scarsa significatività sia in senso affettivo che di aiuto economico delle eventuali visite o apporti economici dei familiari.
Tale situazione va valutata unitamente a quella che si trae dal certificato anagrafico storico (doc. 8 di parte ricorrente e cfr. altresì, in quanto esplicativo, doc. 9) dal quale risulta che, per circa 20 anni (dal 2000 al 2020), non aveva abitato in Alba Corso Piave 85, perché irreperibile o perché Parte_1 residente altrove.
Di fatto, quindi, considerati gli elementi analizzati, la presunzione in merito al vincolo di solidarietà in capo ai componenti di un unico nucleo anagrafico, pur se costituito dai membri della famiglia nucleare, non risulta sussistente nel peculiare caso di specie,, con conseguente veridicità sostanziale e di fatto della situazione prospettata dal ricorrente all'atto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò deve ritenersi rilevante in quanto - ex art. 76 - condizioni per l'ammissione - soltanto “se l'interessato convive” (e non si fa riferimento all'anagrafe) “…. con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante…”. Va, quindi, accolto il ricorso con ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per il Parte_1 procedimento di prevenzione n. 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27.
-3-
Sulle spese processuali.
Parte ricorrente ha evidenziato, in sede discussione, a proposito della richiesta di condanna pagina 5 di 6 dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, che il giudice del merito ha dichiarato l'inammissibilità soltanto sulla base del certificato anagrafico senza consentire al tramite il Pt_1 proprio difensore di chiarire l'effettiva situazione.
In realtà, prima dell'accertamento anagrafico effettuato dal giudice del merito, a fronte dei dati risultanti dall'autocertificazione sui redditi, era stato assegnato un termine al ricorrente per chiarire la propria situazione reddituale e, pertanto, con la memoria integrativa, il ricorrente, essendo consapevole della propria situazione anagrafica di convivenza, peraltro menzionata nella memoria, avrebbe potuto e dovuto prospettare con maggiore chiarezza e supporto di documentazione la situazione effettiva che comportava lo “scollamento” tra dato formale e dato sostanziale.
A tale rilievo si aggiunge quello dell'assoluta novità della questione affrontata nella presente causa.
Ricorre, pertanto, una fattispecie concreta che rientra fra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di causa.
L'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale disposta con la presente decisione ha effetto ex tunc e, pertanto, concerne anche il presente giudizio di opposizione strumentale e ricompreso implicitamente in esso ex art. 75 DPR n. 115/2002 (esclusa la natura “impugnatoria” in senso stretto del presente giudizio e quindi la non applicabilità dell'art. 120 DPR n. 115/2002); per tale motivo va autorizzata altresì la registrazione a debito del presente provvedimento.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione avverso il decreto emesso in data 10.7.2024 dal Tribunale di Torino sezione misure di prevenzione nel procedimento n. 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27;
-ammette la parte al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di prevenzione n. Parte_1 66/2024 R.G.M.P. – 25/2024 Mod. 27;
- dichiara compensate le spese processuali.
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 11 dicembre 2025
La presidente delegata dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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