TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04996 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00058/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2026, proposto da
SI KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 D.
Lgs. n. 286/1998 N. 00058/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. OV ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che il ricorrente ha introdotto il giudizio avverso il silenzio serbato dalla
Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 286/1998; letta la memoria di parte ricorrente depositata il 21.2.2026, con la quale si rappresenta che il ricorrente ha ottenuto il titolo richiesto; considerato, dunque, che il procedimento avverso cui era stato attivato il silenzio è divenuto improcedibile per carenza di interesse; ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio; quanto, infine, alla domanda di liquidazione presentata dal legale il 21.2.2026, si ritiene di dover acquisire, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 ed in particolare dell'art. 79 (laddove prevede, altresì, l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente), una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, sulle condizioni reddituali della ricorrente relative anche al 2025 (nell'istanza correttamente si è fatto riferimento al 2024), dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. N. 00058/2026 REG.RIC.
76, co. 2, d.P.R. n. 115 del 2002), è stato nell'anno sopra indicato non superiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Assegna al procuratore istante 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per soddisfare l'incombente istruttorio di cui in motivazione sull'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Fissa per la decisione sull'istanza di liquidazione la camera di consiglio del 25.6.2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ER EL NN N. 00058/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04996 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00058/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2026, proposto da
SI KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 D.
Lgs. n. 286/1998 N. 00058/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. OV ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che il ricorrente ha introdotto il giudizio avverso il silenzio serbato dalla
Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 286/1998; letta la memoria di parte ricorrente depositata il 21.2.2026, con la quale si rappresenta che il ricorrente ha ottenuto il titolo richiesto; considerato, dunque, che il procedimento avverso cui era stato attivato il silenzio è divenuto improcedibile per carenza di interesse; ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio; quanto, infine, alla domanda di liquidazione presentata dal legale il 21.2.2026, si ritiene di dover acquisire, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 ed in particolare dell'art. 79 (laddove prevede, altresì, l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente), una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, sulle condizioni reddituali della ricorrente relative anche al 2025 (nell'istanza correttamente si è fatto riferimento al 2024), dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. N. 00058/2026 REG.RIC.
76, co. 2, d.P.R. n. 115 del 2002), è stato nell'anno sopra indicato non superiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Assegna al procuratore istante 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per soddisfare l'incombente istruttorio di cui in motivazione sull'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio.
Fissa per la decisione sull'istanza di liquidazione la camera di consiglio del 25.6.2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
OV ER, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OV ER EL NN N. 00058/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO