Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/07/2025, n. 13646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13646 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11432 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Fiori, Mai Lin Kochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mai Lin Avv. Kochi in Nettuno, via Tevere n. 2;
contro
Comune di Nettuno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Mento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'autorizzazione rilasciata per silenzio assenso ai sensi dell'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.) dal Comune di Nettuno per l'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile di IL Italia s.p.a. a socio unico in Nettuno, in Via Monte Asolone s.n.c., e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso, ove occorra, il parere positivo preventivo dell'Arpa, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa dal Comune di Nettuno con riferimento all'impianto;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IL Italia S.p.A. il 29/11/2024:
-per l'annullamento dell'art. 2, comma 2, del “ Regolamento riguardante modalità e procedure per la installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare G.S.M. e similari ” del Comune di Nettuno, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 29 maggio 2000 (“ Regolamento Impianti ”).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14\3\2025:
-per l’annullamento della Determina Dirigenziale n. 104 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Atto di convalida relativo alla pratica di installazione stazione radio base per rete di telefonia mobile di IL Italia S.p.A. denominata RM00042-021-Anzio Rinascimento in via Monte Asolone s.n.c.” nonché la Determina Dirigenziale n. 1207 del 10.12.2024 e la comunicazione di rigetto delle osservazioni del 13.02.2025 trasmessa a mezzo pec, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché ogni altra autorizzazione concessa dal Comune di Nettuno con riferimento all’impianto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno e di IL Italia S.p.A. e di IL Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 05/11/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, allegando di essere residenti nelle immediate vicinanze della stazione radio base (SRB) sita su un lotto di terreno di proprietà privata situato in Nettuno, in Via Monte Asolone s.n.c., hanno impugnato l’autorizzazione all’installazione della predetta SRB, tacitamente formatasi ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata dalla Società IL Italia S.p.a. (d’ora in avanti anche solo IL), in data 19/01/2024 chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza così rubricati:
- “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 (già art. 87 Codice 2003) d.lgs. n. 259/2003; violazione e falsa applicazione del principio di pubblicità degli atti amministrativi; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di informazione e di partecipazione procedimentale; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 9 della l. n. 241/1990”;
-“ II) Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 24 del 29.05.2000 riguardante modalità e procedure per la istallazione di impianti per la rete di telefonia cellulare, G.S.M. e similiari. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta n. 217/2001 “Individuazione dei siti per l’installazione di impianti per telefonia cellulare, gsm e simili”;
- “ III) Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione dei principi sanciti dalla L. n. 36/2001. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria”.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con atto formale e ha depositato relazione sull’iter procedurale con la relativa documentazione a sostegno.
3. La Società IL si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della relativa notifica e l’inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere, nonchè l’infondatezza nel merito di ciascun motivo di ricorso. La società propone altresì ricorso incidentale subordinato, chiedendo l’annullamento del dell’art. 2, comma 2, del “Regolamento riguardante modalità e procedure per la installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare G.S.M. e similari” del Comune di Nettuno, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 29 maggio 2000 (“Regolamento Impianti”).
Formula il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della costituzione, degli artt.43 e ss.d.lgs.259/2003, degli artt.4,8 e 14legge 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza”.
4. Con memoria depositata il 28/1/25 la ricorrente ha replicato ai motivi di ricorso incidentale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque denunciandone l’infondatezza nel merito.
5. La causa è stata chiamata per la decisione collegiale della richiesta di misura cautelare alla camera di consiglio del 2 dicembre 2024, all’esito della quale il Presidente, preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, con il consenso delle parti ha disposto la cancellazione dal ruolo delle sospensive e ha fissato la discussione della causa alla pubblica udienza del 18 marzo 2025.
6. Si è costituito il Comune di Nettuno con atto di stile del 6/12/24, chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale. Con successiva memoria depositata il 20/12/24 il Comune articolava le proprie difese chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Il 14/2/2025 il Comune ha depositato provvedimento di convalida in autotutela del precedente impugnato.
8. Con memoria depositata il 25/2/2025 IL ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, e l’accoglimento del ricorso incidentale.
9. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 14/3/2025, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di convalida nelle more adottato dal comune. Articolano i seguenti motivi:
-“1.Violazione e falsa applicazione della legge n. 36/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 44-49 del D.Lgs. n 259/2003; eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione, nullità e/o annullabilità del titolo abilitativo per omessa istruttoria. Violazione dell’art. 21 nonies L. 241/1990”;
-“2.Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 24 del 29.05.2000 riguardante modalità e procedure per la istallazione di impianti per la rete di telefonia cellulare, G.S.M. e similiari. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta n. 217/2001 “Individuazione dei siti per l’installazione di impianti per telefonia cellulare, gsm e simili”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione”;
-“1.La norma di cui all’art. 2 co.2. del Regolamento esclude l’installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare in zone a prevalenza destinazione residenziale” ( motivo volto a censurare altresì la violazione del Violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta n. 217/2001 “Individuazione dei siti per l’installazione di impianti per telefonia cellulare, gsm e simili”).
-“3.Violazione dell’art. 32 Cost. Violazione dei principi sanciti dalla L. n. 36/2001. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria”
10. All’udienza del 18/3/25, all’esito del contraddittorio delle parti la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 17 giugno 2025.
11. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente dare atto dell’improcedibilità del ricorso principale, essendo stato il provvedimento originariamente impugnato, riassorbito dal provvedimento di convalida, il quale ha rinnovato l’istruttoria e pertanto assume autonoma valenza. Secondo Cons. Stato, sez. III, sent. 02/09/2013, n. 4358 qualora l'Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una aggiornata motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo, sia pure con effetto confermativo, e non meramente confermativo” ( ex multis , Cons. St., Sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9875). Ne consegue che, nel caso di specie, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse, in quanto il provvedimento originariamente impugnato è superato dal provvedimento di conferma e di convalida, impugnato con motivi aggiunti.
2. E’ quindi possibile procedere all’esame del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso incidentale. Ritiene il Collegio che, tenuto conto delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della denuncia di illegittimità, sostanzialmente consistenti nella pretesa valenza ostativa all'installazione della S.R.B. della disposizione di cui all'art. 2 co.2. del “Regolamento antenne”, che esclude l’installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare in zone a prevalenza destinazione residenziale, sia preliminare lo scrutinio dell'impugnazione incidentale avente ad oggetto la norma regolamentare sopra indicata.
3. La domanda di annullamento incidentale in parola è fondata per le ragioni appresso indicate.
3.1. Occorre al riguardo osservare che, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, come eccepito dalla Società IL, i regolamenti comunali non possono imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telefonia mobile, in quanto si porrebbero inevitabilmente in contrasto con la qualifica di opere di urbanizzazione primaria che tali impianti rivestono. Infatti, ai sensi dell’art. 43, comma 4, D. Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 D.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori. La giurisprudenza ha chiaramente sancito che sono illegittimi i divieti all’installazione degli impianti di telefonia mobile in aree a destinazione residenziale: “ sono inammissibili prescrizioni regolamentari che, pur formalmente di natura edilizia-urbanistica, si sostanziano in misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, tese a imporre un generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in zone territoriali omogenee a destinazione residenziale” (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 9 febbraio 2021, n. 376; Id.: Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2018 n. 1592; TAR Calabria 29 maggio 2015 n. 503; TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 15 febbraio 2018, n. 1027). Analogamente, è stato statuito che “ sono inammissibili prescrizioni regolamentari che, pur formalmente di natura edilizia-urbanistica, si sostanziano in misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, tese a imporre un generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ” (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 9 febbraio 2021, n. 376; Id.: Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2018 n. 1592; TAR Calabria 29 maggio 2015 n. 503; TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 15 febbraio 2018, n. 1027). Il Giudice Amministrativo si è espresso anche in riferimento alla compatibilità delle stazioni radio base con le aree rurali, stabilendo che “è altresì, illegittimo, il diniego comunale basato sull’asserito contrasto degli impianti di telefonia con la destinazione agricola del terreno, trattandosi, per quanto già detto, di opere di urbanizzazione primaria, compatibili, in astratto, con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale” (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 20 febbraio 2019, n. 974; Id.: TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 19 aprile 2023, n. 969; TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 26 novembre 2020, 1944; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, 21 ottobre 2020, n. 10734; TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 9 novembre 2021, n. 332). Tale circostanza non è controversa ed è idonea a far decadere i profili di criticità segnalati dai ricorrenti.
3.2. Orbene, la disposizione in parola contiene un radicale divieto di installazione -palesato dall'utilizzo della locuzione " deve comunque escludersi " - delle Stazioni Radio Base " in zone a prevalente destinazione residenziale ".
Trattasi, per come desumibile dalla locuzione semanticamente ampia, di vaste aree del territorio comunale in cui il Comune, senza la possibilità di deroghe di sorta, ha vietato l'installazione delle Stazioni Radio Base (cd. S.R.B.).
Ebbene, siffatta previsione, per come dedotto dalla società ricorrente incidentale, risulta illegittima, in quanto, lungi dal soddisfare esigenze legate all'assetto urbanistico-edilizio del territorio (cd. governo del territorio), condiziona pesantemente, vietandola, la localizzazione di impianti di rete cellulare su vaste aree del territorio comunale, in contrasto con l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera (SRB) che la legge qualifica di interesse generale (art. 3 del D.lgs. 259/2003), di pubblica utilità (art. 90 del D.lgs. 259/2003) e assimilata alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 del D.lgs. 259/2003).
Colgono, quindi, nel segno le censure secondo cui la localizzazione/perimetrazione disposta con la previsione regolamentare in parola, risolvendosi in un vero e proprio confinamento dei siti di installazione delle reti di telefonia, è illegittima in quanto contrastante con tutta la normativa vigente in materia di impianti di telefonia.
Siffatta limitazione assoluta nella localizzazione degli impianti di telefonia mobile - perpetrata mediante la aprioristica individuazione di vaste nel territorio comunale in zone laddove si pone in diretta ed irrimediabile collisione con la natura di opera pubblica/di interesse pubblico espressamente attribuita dal Legislatore agli impianti in parola (cfr. del Consiglio di Stato, sezione VI, 7.01.2021, n. 206).
Ed invero:
- giusto il disposto di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 259/2003: " La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice";
- ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione" sono opere di "pubblica utilità";
- ai sensi dell'art. 86, comma 3 citato D.lgs. " le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 [...] effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori " e, quindi, come tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate "in modo che sia assicurato un servizio capillare" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2018, n. 5168; Tar Lazio, Roma, sez. Il quater, 10 settembre 2018, n. 9210; 18 maggio 2018, n. 5548).
La natura di interesse pubblico di siffatti impianti - prevalente, in un corretto e costituzionalmente orientato contemperamento degli interessi in gioco, su qualsivoglia altra istanza, che non si risolva nell'esigenza di tutelare la salute dei cittadini siccome esposta a pericolo in ragione di specifiche e puntuali circostanze di fatto - trova piena conferma nell’intervento del Legislatore (articolo 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.D.L. n. 76/2020) che, nell'integrare l'art. 8 della Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (n. 36/2001) ha cosi statuito: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".
3.3. Risulta pertanto dimostrata l'illegittimità, per le ragioni innanzi esposte, della disposizione regolamentare di cui all'art. 2 c. 2 sopra citato.
3.4. Ciò posto circa il ricorso incidentale, ne derivano i seguenti corollari per quanto riguarda lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, da esaminarsi previo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione poste in discussione dalla società controinteressata.
4. Occorre preliminarmente soffermarsi sull’eccezione relativa alla carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, che è infondata.
4.1. Per il più recente orientamento giurisprudenziale sia di questo Tribunale (cfr ex multis la già citata pronuncia Tar Lazio, Sez. V Quater, sent. N. 2665 del 5 febbraio 2025) che del Giudice d’appello, “ al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla incontestata vicinitas, l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante […], mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna, possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla qualità di vita” (Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573, che ribadisce la posizione assunta da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203, secondo cui “ il mancato accertamento della nocività dell’installazione potrebbe comportare, nel merito, l’infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l’inammissibilità dell’azione, così come non può tradursi nell’assenza dell’interesse ad agire, operando anch’esso sul piano del merito, la mancata dimostrazione che l’alterazione della veduta sia talmente significativa da incidere sulla qualità della vita ed eventualmente sul valore del bene posto nei pressi dell’antenna eretta o erigenda” ).
Nel caso di specie, risultano sussistenti tanto la legittimazione quanto l’interesse a ricorrere.
I ricorrenti (che abitano stabilmente nelle immediate vicinanze della zona interessata dall’impianto, come risulta dalla documentazione in atti, e sono, dunque, legittimati), oltre ad aver paventato la potenziale lesione del proprio diritto alla tutela della salute, come esposto in fatto – indicando specificamente la possibile correlazione tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’aumento dell’insorgenza di gravi patologie (essi hanno depositato, in particolare, uno studio sugli effetti biologici e sanitari a breve e a lungo termine delle radio-frequenze e delle microonde, nonché delle dettagliate relazioni scientifiche, cfr. documenti allegati al ricorso, che assumono idonee a dimostrare, tra l’altro, che il rispetto dei limiti di emissione di 6 V/m non avrebbe un valore assoluto di tutela) – hanno allegato fotografie dello stato dei luoghi , deducendo specificamente i pregiudizi, anche paesaggistici, derivanti dall’immediata vicinanza di un impianto che si eleva proprio di fronte alla proprietà dei ricorrenti.
4.2. Di qui, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità.
5. Venendo al merito del ricorso, esso non può essere accolto in virtù di quanto di seguito esposto.
5.1. Con riferimento al primo motivo di doglianza, i ricorrenti evidenziano che il procedimento di riesame attivato dal Comune di Nettuno non avrebbe sanato il vizio di carenza di istruttoria già eccepito con il ricorso introduttivo, anzi sarebbe esso stesso affetto da difetto di istruttoria, nonché di motivazione, risultando per l’effetto nullo e/o annullabile, in quanto emanato in violazione di legge.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di una fase procedimentale di avviso pubblico, in conformità all’ art. 44 c.5 del D.lgs 259/2003, riporta in maniera puntuale tutte le acquisizioni documentali ed i pareri acquisiti in sede procedimentale. Nel corpo del provvedimento si dà atto delle osservazioni intervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso e del loro superamento, comprovando così di fatto che il Comune abbia effettivamente svolto una rinnovata istruttoria sulla documentazione di IL, anche alla luce dei rilievi forniti dai cittadini. Si legge infatti nella impugnata determina n. 104 che l’ente ha preso atto delle osservazioni formulate dal ricorrente e che non le ha ritenute meritevoli di accoglimento, come espressamente motivato nella determina del 13 febbraio 2025 n. 10533 , nella quale il Comune chiarisce le motivazioni del mancato accoglimento, facendo riferimento: a) alla necessità di interpretare il regolamento comunale nel senso di non attribuirgli efficacia preclusiva assoluta alla collocazione della SRB in determinate aree, e b) di ritenere l’interesse alla saluta pubblica soddisfatto dalla valutazione favorevole ARPA.
Quindi, esaminata la documentazione allegata all’istanza di IL, il Comune ha confermato “ il rispetto delle distanze di legge e constatato l’assenza di stazioni radio in grado di interferire con l’installazione” .
Pertanto, non risultano fondate le censure avversarie sulla presunta mancata istruttoria da parte del Comune.
5.3. Parimenti infondate sono le censure di controparte secondo cui: (i) i provvedimenti impugnati non conterrebbero alcuna menzione delle ragioni di interesse pubblico sottese al procedimento di riesame, e (ii) IL non avrebbe dimostrato l’esigenza di assicurare la copertura del segnale radio dell’area di installazione dell’Impianto, già interessata dalla presenza di altre stazioni radio base.
A tale riguardo - ferma l’illegittimità della Delibera della Giunta Comunale n. 217/2001, già accertata da Questo TAR con la sentenza n. 9210/2018 - il Comune, con il provvedimento di convalida del 14 febbraio 2025, ha fatto propri i principi espressi dal Giudice Amministrativo in materia di installazione di impianti di telefonia, così richiamando le statuizioni della sentenza Cons. Stato n. 9147/2023 secondo cui “ non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino o del tutto escludano…la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza d’una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la salute della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici (Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; Id.: Cons. St., Sez. II, 22 luglio 2020, n. 4695 )”.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, lo stesso Comune di Nettuno ha ritenuto “sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla convalida dell’autorizzazione maturatasi per silenzio assenso, essendo qualificate dal legislatore nazionale come opere di urbanizzazione primaria, le infrastrutture per le telecomunicazioni sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, conformemente al principio di necessaria capillarità della distribuzione di tali impianti che, a sua volta, è connesso all’esigenza di assicurare la diffusione del relativo servizio sull’intero territorio nazionale ”
Il Comune pertanto ha correttamente preso in considerazione l’interesse pubblico al completamento della rete, quale opera di urbanizzazione primaria, interesse ulteriore rispetto alla mera affermazione di legalità. Ciò in linea con i principi giurisprudenziali affermati dal Consiglio di Stato, il quale ha più volte affermato che “ l’appellante è destinataria, in quanto aggiudicataria di diritto d’uso di frequenze per il 5G, di obblighi stringenti, tra i quali anche quello di assicurare la progressiva copertura del territorio nazionale con il segnale 5G, realizzando le infrastrutture necessarie a tale scopo; Considerato che allo stato attuale della legislazione, l’anzidetta copertura costituisce un obiettivo interesse pubblico di carattere prioritario per lo Stato” ( ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, ord. 20 ottobre 2022, n. 5022). Il che induce anche a ritenere destituita di fondamento la doglianza relativa alla mancata dimostrazione da parte dell’operatore dell’interesse all’installazione di un proprio apparato di rete.
5.4. Il motivo è pertanto infondato
6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, parimenti infondato, il ricorrente si duole sostanzialmente della violazione del predetto art. 2 comma 2 del Regolamento antenne del Comune di Nettuno.
Essendo tale disposizione illegittima, come ampiamente motivato al superiore punto 3, ne deriva l’infondatezza, sotto questo profilo, della censura, non sussistendo il parametro normativo invocato.
6.1. Altresì il ricorrente si duole della localizzazione in siti diversi da quelli previsti dalla delibera comunale n. 217/2001. A tal riguardo deve sottolinearsi che predetta delibera è già stata ritenuta illegittima dalla giurisprudenza di questo Tribunale, nei termini che seguono: “ in particolare, sono illegittime le previsioni regolamentari comunali che individuano solo alcuni specifici siti come idonei alla installazione; g) che nel caso di specie il regolamento comunale (del. G.C. n. 217/2001) prevede solamente 10 siti nominativamente indicati (unitamente ad altri 5 da indicare in futuro); h) che l’impugnato diniego è quindi illegittimo perché trova fondamento nell’illegittima individuazione di un numerus clausus di siti di carattere pubblico nel regolamento, che va quindi disapplicato in parte qua” (TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, 10 settembre 2018, n. 9210).
Ne discende che certamente essa non deve essere applicata ed è inidonea a svolgere la funzione di parametro di legittimità dell’autorizzazione in questione.
6.3. Ancora, il ricorrente si duole del difetto di istruttoria del Comune desumibile dalla presenza, nelle immediate vicinanze, di alcuni siti sensibili quali centri sportivi, scuole e centri medici, nonché stazioni radio base di altri gestori, ritenendo che pertanto l’istruttoria sia stata del tutto carente, non essendo possibile installare impianti nelle vicinanze di predetti siti.
6.4. La censura non è fondata. Dalla lettura dell’incarto procedimentale si evince che l’operatore telefonico ha considerato gli impianti e le strutture ubicate in prossimità dell’area di installazione dell’Impianto (cfr pag 18 del progetto della SRB allegato all’istanza di autorizzazione, all. n. 2 al ricorso incidentale di IL).
A tale riguardo, le censure di parte ricorrente non colgono nel segno atteso che forniscono una lettura parziale delle informazioni contenute nell’Analisi di Impatto Elettromagnetico (da pag. 13 a pag. 75 del doc. 2) e nella Relazione Tecnico-Illustrativa (da pag. 7 a pag. 12 del doc. 2), allegate all’istanza di autorizzazione presentata in data 19 gennaio 2024.
In tali documenti, IL ha espressamente indicato che “ nel raggio di 300 m dall’impianto in progetto non sono state individuate ulteriori stazioni radiotrasmittenti ”: infatti, come dimostra il doc. 11 della società resistente, tutti gli impianti segnalati a pag. 14 del ricorso sono ubicati a una distanza certamente superiore a 300 metri.
Parimenti infondata e inconferente è l’affermazione relativa alla presenza di strutture mediche e scolastiche.
Fermo restando che neppure parte ricorrente fornisce indicazioni sulle distanze tra le strutture segnalate e l’Impianto di IL, in ogni caso rileverebbe tutt’al più l’art. 3 del Regolamento Impianti del Comune di Nettuno, ai sensi del quale “a garanzia della massima tutela di soggetti particolarmente sensibili, si esclude inderogabilmente la possibilità di consentire l’installazione degli impianti di telefonia radiomobile ed impianti per servizi similari sopra, ospedali, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, case di cura e di riposo, o nelle loro prossimità, a distanza inferiore a 50 mt. dal perimetro esterno dal limite di proprietà (recinzioni) adibito a tali attività”.
Ebbene, al riguardo, in disparte la questione della legittimità di siffatta preclusione, tenuto conto che non è impugnata né in via principale né in via incidentale predetta disposizione, deve rilevarsi che nessuna evidenza è fornita al riguardo dai ricorrenti, i quali non forniscono neppure un principio di prova sull’esatta distanza delle strutture dalla SRB, non soddisfacendo il quid minimum necessario a mettere in discussione gli accertamenti tecnici espletati dall’operatore e avallati dall’ente comunale .
Inoltre, in riferimento alla presenza della linea dell’alta tensione e al metanodotto, tali circostanze oltre a essere desumibili dalla documentazione fotografica allegata all’istanza (pag. 76 del doc. 2 della produzione della società), non sono ostative all’installazione dell’Impianto, non essendo indicato in punto di diritto alcun parametro normativo ostativo alla vicinanza dell’impianto radio base, ed essendo la loro presenza, desumibile dai progetti depositati per il parere tecnico, tenuta in considerazione anche dall’ARPA, ente preposto alla tutela della salute nel procedimento in questione. Sul punto, in caso analogo, si è già espressa la giurisprudenza amministrativa nei termini che seguono “in tema di omissioni progettuali, (…) le difformità tra la situazione dei luoghi da progetto e quella reale per assumere rilevanza a fini interdittivi della realizzazione di una stazione radio-base deve essere sostenuta dalla spiegazione, da parte dell’Amministrazione, del modo in cui “ la non perfetta rappresentazione dei luoghi avrebbe potuto influire sull’esito del procedimento ” ex art. 87, d.lgs. n. 259 cit.” (TAR Lazio - Latina, Sez. I, 28 luglio 2022, n. 716).
6.5. Il motivo, pertanto, è complessivamente infondato.
7. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell’art. 32 Cost., esso è infondato.
7.1. Ed invero, possibili pericoli per la salute, anche in un’ottica precauzionale, sono stati esclusi – sulla base di un’analisi preventiva, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli in seguito alla eventuale messa in esercizio dell’impianto – dai nulla osta rilasciati dall’ARPA, organo competente a valutare siffatti profili alla luce della documentazione tecnica presentata dagli operatori telefonici. Le risultanze specifiche del parere tecnico ARPA non sono state in alcun modo dimostrate dai ricorrenti, che si appellano a studi generici sugli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute umana, e non attingono al caso concreto.
7.2. Il motivo pertanto è infondato.
8. In conclusione, alla luce di quanto sopra motivato, il ricorso principale è improcedibile, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale è fondato e, come tale, deve essere accolto in ragione delle assorbenti censure sopra scrutinate.
Ne consegue l'annullamento dell’art. 2, comma 2, del “ Regolamento riguardante modalità e procedure per la installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare G.S.M. e similari ” del Comune di Nettuno, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 29 maggio 2000.
9. Attesa la complessità della materia trattata e la peculiarità della vicenda concreta, sussiste giusta causa di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla l’art. 2, comma 2, del “Regolamento riguardante modalità e procedure per la installazione di impianti per la rete di telefonia cellulare G.S.M. e similari” del Comune di Nettuno, approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 29 maggio 2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.