Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 965 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 18/06/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento contestando quanto dedotto da controparte;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione, come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto, nel merito,
CP_
“Ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 11.464,57 nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa e conseguente disporre in favore del ricorrente la restituzione di quanto
CP_ trattenuto - Condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”.
Premetteva a detta domanda di essere “ttitolare della pensione cat VO n.° 001-820010039521 con decorrenza maggio 2005 e l'assegno sociale n. 04019111 con decorrenza novembre 2005, entrambe a carico
CP_ CP_ dell' e che “Con provvedimento del 31/08/2015 l' comunicava che: “ per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2014 sono stati pagati € 4.406,75 in più sulla Sua pensione cat AS n. la sua pensione n. n.
04019111 per i seguenti motivi: Sospensione per mancata presentazione Red 2010”. Evidenziava che gli unici redditi da lui e dalla moglie percepiti erao quelli derivanti dalle prestazioni erogate dall' di aver “regolarmente trasmesso annualmente la propria situazione CP_1
reddituale all'Agenzia delle Entrate” e di non essere pertanto “tenuto ad alcun obbligo di comunicazione all' in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 195/2015, poiché non ha prodotto nuovi CP_1 CP_1
redditi né la sua situazione reddituale ha subito variazioni rispetto agli anni precedenti al 2010, circostanza già nota all'Ente previdenziale”.
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto dal ricorrente, premetteva che “la CP_1
motivazione sottesa all'asserito indebito è riconducibile alla "sospensione per mancata presentazione del modello RED 2010" e che l'indebito era fondato “essendo determinato da una condotta inadempiente e non collaborativa da parte del ricorrente, che ha impedito all'Istituto di verificare la persistenza dei requisiti reddituali richiesti per l'erogazione delle prestazioni”.
Richiamata la specifica disciplina normativa applicabile all'assegno sociale chiedeva il rigettto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente.
Ebbene la comunicazione di indebito scaturisce secondo la prospettazione del resistente, come detto, dal mancato invio da parte del all' del modello RED 2010. Pt_1 CP_1
Occorre quindi verificare se possa configurarsi un onere di comunicazione a carico del pensionato anche in assenza di modificazioni del quadro reddituale .
A tal proposito appare persuasivo l'argomento contrario che procede dalla disposizione dettata dall'35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
Al dichiarato scopo di mettere ordine nella controversa relazione informativa intercorrente tra i beneficiari delle prestazioni sociali e l'ente erogatore il legislatore ha stabilito che :” Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
Risulta allora evidente la volontà del legislatore di regolare gli obblighi informativi gravanti in carico ai titolari di prestazioni collegati al reddito, i quali devono intendersi soggetti al predetto onere limitatamente alla situazione reddituale “incidente sulle prestazioni in godimento” con il conseguente esonero da ogni obbligo di comunicazione nel caso in cui la situazione reddituale tenuta presente dall'al momento del riconoscimento della prestazione risulti immutata.
A tale approdo interpretativo pare, peraltro, giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare n.195 del 30/11/2015 (sul significato dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive :
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui la pensione di invalidità] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all', nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (…).
Ha precisato il resistente, che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Al di fuori di tali ipotesi e certamente nel caso che la situazione reddituale sia rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta dall'ente previdenziale, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Ebbene, come è agevole rilevare, nel caso in esame il resistente lamenta unicamente l'omessa comunicazione del c.d. mod. RED e non fa questione della natura dei redditi percepiti né tampoco del superamento dei limiti incidenti sulla prestazione la cui rideterminazione risulta, viceversa,
Part poggiante sul distinto e irrilevante fattore impeditivo del mancato inoltro del mod. .
La Corte di legittimità ha costantemente avallato l'orientamento secondo il quale “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033
c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.” (v. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019 ); ed ancora
“nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (v. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 27096 del 25/10/2018).
Ai fini dell'accertamento del dolo del pensionato, nelle sue forme anche omissive, delineato dalla giurisprudenza sopra ricordata, deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' , qualora siano tenuti a Controparte_3
comunicare la situazione reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o UNICO) (v. art.13
c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1
conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” dichiarati CP_1
all'Amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione CP_1
finalizzato a fornire all'Istituto tutti i dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
Nel caso di specie parte ricorrente ha espressamente allegato di aver “regolarmente trasmesso annualmente la propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate (art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) e che gli unici redditi percepiti. dal ricorrente e dalla moglie, derivano da quanto corrisposto dall' . CP_1
Ha inoltre documentato mediante deposito di specifiche certificazioni reddituali, da un lato l'ammontare dei redditi dichiarati che in nessuno degli anni di imposta dal 2010 al 2023 risulta aver superato il limite di legge per il riconoscimento dell'assegno sociale;
dall'altro l'assenza di redditi in capo alla di lui coniuge.
A fronte di tali evidenze documenti il ricorrente non risultava tenuto ad effettuare all' la CP_1
comunicazione dei redditi in quanto gli stessi erano già stati oggetto di formale dichiarazione mediante modello “Unico PF” e lo stesso ricorrente era titolare delle sole prestazioni erogate dall'Istituito. Ciò posto, l' nulla ha dedotto circa la sussistenza nel caso concreto di redditi ulteriori e CP_1
diversi da quelli dichiarati (ed invero vanno inseriti nella dichiarazione i redditi da terreni e fabbricati mentre non rileva ai fini della prestazione de qua il reddito derivante dalla casa di abitazione) che pur non richiedendo la formale presentazione della dichiarazione dei redditi, andavano comunque comunicati ad esso con la conseguenza che secondo il più recente CP_2
orientamento del giudice della legittimità dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi - natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce” CP_1 CP_2
(Cfr. Cass. ord. 13223/2020).
Nel caso di specie in definitiva, il ricorrente pur non avendo inviato il modello RED richiesto risulta titolare di redditi tutti nel tempo regolarmnete dichiarti e percettore delle prestazioni in contestazione che come tali si reputano conosciuti e/o comunque conoscibili dal resistente.
Ne deriva che qualora si dovesse ipotizzare –in contrasto con quanto fin qui evidenziato- la sussistenza dell'obbligo di parte resistente di comunicare all' i propri redditi, nel caso di CP_1
specie la eventuale omissione non avrebbe comunque in alcun modo potuto incidere sulla misura della prestazione de qua non risultando percepiti redditi idonei a comportare la revoca della prestazione, con la conseguenza che detta omissione formale non può essere intesa quale manifestazione del dolo della parte finalizzato ad occultare al resistente redditi da questo non conosciuti o conoscibili.
Da quanto precede deriva l'accoglimento della domanda risultando così assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicato il DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia come indicato nel ricorso introduttivo, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate e della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi € 2965,05 oltre rimborso spese generali cassa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario, riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1 bis del citato DM 55/14.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara non ripetibili le somme percepite da parte ricorrente quale titolare della posizione
A.S. n. e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente P.IVA_2 CP_1
recuperato a tal titolo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.965,05 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo