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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 820 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.11.2025 vertente
TRA
nato in [...] il [...] (CF: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sabina, via Martiri della Resistenza n.36, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 32, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Recanatesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
codice fiscale con sede legale in via Salaria n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Presidente pro tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Annalisa Fucili del Foro di iscritta nell'elenco speciale degli Avvocati dipendenti di enti CP_1 pubblici (codice fiscale , elettivamente domiciliata presso la sede legale C.F._2 dell'Ente in via Salaria n. 3, come da procura in atti CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.07.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 996/2024, emessa dalla
[...]
, in data 06.06.2024. Controparte_3
Deduceva il ricorrente che era stato costretto a posteggiare temporaneamente su terreno altrui
(previo consenso del proprietario) la propria autovettura in quanto gravemente danneggiata a seguito di incidente cagionato dall'improvviso attraversamento di un animale selvatico;
che la sanzione irrogata nei confronti del ricorrente era ingiusta perché comminata per un fatto che non aveva commesso in quanto determinato da forza maggiore e da stato di necessità; che al momento dell'accertamento il veicolo non era in stato di abbandono ma in attesa di accertamenti;
che il ricorrente aveva pagato il bollo e l'assicurazione per l'autovettura e che non era sua intenzione abbandonarla;
che verificata la antieconomicità della riparazione provvedeva alla rottamazione.
La Provincia di Rieti si costituiva impugnando e contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e depositava la documentazione ordinata dal giudice con il decreto di fissazione della udienza.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e veniva discussa all'udienza odierna.
La domanda deve essere respinta.
L'art. 5 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 prescrive la consegna ad un centro di raccolta del veicolo fuori uso, ovvero quel veicolo a motore rientrante in una delle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato
II, parte A della Dir. 70/156/CEE, che si trovi a fine vita e che costituisce rifiuto ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett a) del d.lgs. 152/2006.
L'art. 3, comma 2, del medesimo decreto definisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso: a) con la consegna ad un centro di raccolta;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono.
Inoltre, l'art. 183 cit. definisce il rifiuto come qualsiasi sostanza o oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
La Suprema Corte ha stabilito in diversi arresti che: “deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.”
(Cass. Sez. 3, n. 40747 del 02/04/2013).
Dal verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dai Carabinieri Forestale Lazio,
Stazione di Poggio Mirteto, risulta che l'autovettura di proprietà del ricorrente si trovava in evidente stato di abbandono in quanto inidoneo a svolgere la sua funzione per mancanza di parti essenziali essendo privo di ruote e cofano anteriore, vetri frantumati, carrozzeria visibilmente compromessa, privo di gruppi ottici anteriori e di targa anteriore, depositata su blocchi in calcestruzzo e con erbe spontanee presenti.
Il ricorrente, come si rileva dalla narrativa del ricorso, ha ammesso di aver lasciato l'autovettura in un terreno di proprietà privata, chiedendo l'autorizzazione al proprietario della stessa, sostenendo di averlo fatto in attesa della valutazione della riparazione. L'onere probatorio gravante sulla resistente amministrazione provinciale è stato assolto con il deposito del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, quale atto redatto da Pubblico
Ufficiale ed avente fede fino a querela di falso.
Come affermato costantemente dalla Suprema Corte “L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento al fine di dimostrare l'infondatezza della pretesa della e l'illegittimità conseguente della ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.126,00 per onorari oltre oneri riflessi (CPDEL) nella misura del 23,8%.
Rieti, 25 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 820 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.11.2025 vertente
TRA
nato in [...] il [...] (CF: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sabina, via Martiri della Resistenza n.36, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 32, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Recanatesi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
codice fiscale con sede legale in via Salaria n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Presidente pro tempore, dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Annalisa Fucili del Foro di iscritta nell'elenco speciale degli Avvocati dipendenti di enti CP_1 pubblici (codice fiscale , elettivamente domiciliata presso la sede legale C.F._2 dell'Ente in via Salaria n. 3, come da procura in atti CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.07.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 996/2024, emessa dalla
[...]
, in data 06.06.2024. Controparte_3
Deduceva il ricorrente che era stato costretto a posteggiare temporaneamente su terreno altrui
(previo consenso del proprietario) la propria autovettura in quanto gravemente danneggiata a seguito di incidente cagionato dall'improvviso attraversamento di un animale selvatico;
che la sanzione irrogata nei confronti del ricorrente era ingiusta perché comminata per un fatto che non aveva commesso in quanto determinato da forza maggiore e da stato di necessità; che al momento dell'accertamento il veicolo non era in stato di abbandono ma in attesa di accertamenti;
che il ricorrente aveva pagato il bollo e l'assicurazione per l'autovettura e che non era sua intenzione abbandonarla;
che verificata la antieconomicità della riparazione provvedeva alla rottamazione.
La Provincia di Rieti si costituiva impugnando e contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e depositava la documentazione ordinata dal giudice con il decreto di fissazione della udienza.
La causa veniva istruita con la documentazione in atti e veniva discussa all'udienza odierna.
La domanda deve essere respinta.
L'art. 5 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 prescrive la consegna ad un centro di raccolta del veicolo fuori uso, ovvero quel veicolo a motore rientrante in una delle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato
II, parte A della Dir. 70/156/CEE, che si trovi a fine vita e che costituisce rifiuto ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett a) del d.lgs. 152/2006.
L'art. 3, comma 2, del medesimo decreto definisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso: a) con la consegna ad un centro di raccolta;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono.
Inoltre, l'art. 183 cit. definisce il rifiuto come qualsiasi sostanza o oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
La Suprema Corte ha stabilito in diversi arresti che: “deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.”
(Cass. Sez. 3, n. 40747 del 02/04/2013).
Dal verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto dai Carabinieri Forestale Lazio,
Stazione di Poggio Mirteto, risulta che l'autovettura di proprietà del ricorrente si trovava in evidente stato di abbandono in quanto inidoneo a svolgere la sua funzione per mancanza di parti essenziali essendo privo di ruote e cofano anteriore, vetri frantumati, carrozzeria visibilmente compromessa, privo di gruppi ottici anteriori e di targa anteriore, depositata su blocchi in calcestruzzo e con erbe spontanee presenti.
Il ricorrente, come si rileva dalla narrativa del ricorso, ha ammesso di aver lasciato l'autovettura in un terreno di proprietà privata, chiedendo l'autorizzazione al proprietario della stessa, sostenendo di averlo fatto in attesa della valutazione della riparazione. L'onere probatorio gravante sulla resistente amministrazione provinciale è stato assolto con il deposito del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, quale atto redatto da Pubblico
Ufficiale ed avente fede fino a querela di falso.
Come affermato costantemente dalla Suprema Corte “L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento al fine di dimostrare l'infondatezza della pretesa della e l'illegittimità conseguente della ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.126,00 per onorari oltre oneri riflessi (CPDEL) nella misura del 23,8%.
Rieti, 25 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi