Articolo 774 del Codice di procedura civile
Articolo 706Articolo 702 ter
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21 aprile 1942
Art. 774.
(Rinvio delle operazioni).

Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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