Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
1641/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1641/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro ( ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente Pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi il 16/5/2015 nel Comune di Costa di Rovigo, trascritto nel registro atti di matrimonio nell'anno 2015 al n. 1 parte 1 anno 2015 u. 1 del Comune di Costa di Rovigo, ordinando all'Ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese. Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 4-8-2023 innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione personale da e, in cumulo ex art. Controparte_1 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto con la stessa il 16-5-2015 a Costa di Rovigo (RO), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte I, anno 2015. Il ricorrente esponeva che:
- dal matrimonio non erano nati i figli;
- i coniugi si erano stabiliti presso l'abitazione del , sita in Costa di Rovigo e, a Pt_1 distanza di circa un anno dalla celebrazione del matrimonio, la moglie aveva cominciato a prestare assistenza come badante presso alcuni anziani, facendo rientro a casa solo nel fine settimana;
- dopo l'allontanamento della il ricorrente aveva scoperto che costei aveva CP_1 contratto debiti con numerose società finanziare e omesso di restituire le rate dei finanziamenti a partire dal mese di marzo del 2023;
- durante la convivenza la moglie aveva mancato di fornire il proprio contributo economico al ménage familiare e nel corso del matrimonio aveva prelevato circa 20.000,00 euro dai risparmi accumulati dal;
Pt_1
- da circa un anno egli soffriva di lievi difficoltà cognitive, come risultava dalla documentazione medica prodotta.
Il chiedeva pertanto che fosse pronunciato l'addebito della separazione nei Pt_1 confronti della moglie, ai sensi dell'art. 151, secondo comma, c.c., per violazione dell'obbligo di coabitazione e di assistenza morale e materiale.
La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. CP_1
Con la sentenza non definitiva n. 960/2023 depositata il 15-11-2023, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del processo in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, fissando l'udienza del 19-3-2024 per l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dal . Ordinava inoltre al ricorrente di depositare il certificato aggiornato di Pt_1 residenza della resistente e di provvedere alla notifica dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Espletata l'istruzione probatoria della causa, con la sentenza n. 334/2024 veniva pronunciato l'addebito della separazione nei confronti della convenuta e, con separata ordinanza, era fissata l'udienza del 10-12-2024 per la prosecuzione del procedimento relativo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio. Su istanza del difensore del ricorrente, il giudice relatore fissava per i medesimi incombenti l'udienza dell'11-3-2025, nella quale compariva , figlia di e nominata amministratore Controparte_2 Parte_1 di sostegno di quest'ultimo (con facoltà di comparire nel procedimento in oggetto), la quale ribadiva la volontà manifestata dal padre nel ricorso introduttivo.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra indicata, con ordinanza depositata il 17-3-2025 il giudice relatore fissava per la discussione orale della causa l'udienza 19-3-2025 e sulle conclusioni trascritte in epigrafe si riservava di riferire al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio da e delle dichiarazioni rese Parte_1 dallo stesso all'udienza del 14-11-2023, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale è stata pronunciata in questo procedimento dal Tribunale di Rovigo con la sentenza non definitiva n. 960/2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa a far data dall'udienza del 14-11-2023, la comunione materiale e spirituale tra il e la deve ritenersi definitivamente cessata, essendo Pt_1 CP_1 decorso più di un anno da quella data. In difetto di prole e di domande di contenuto economico, nessun'altra statuizione accessoria al divorzio deve essere pronunciata.
In considerazione dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e della contumacia della resistente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite relative a questa fase del procedimento si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1641/2023 R.G. promossa da , Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 Controparte_1 il 16-5-2015 a Costa di Rovigo (RO), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte I, anno 2015;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative a questa fase del procedimento.
Rovigo, 21 marzo 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco