Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2025, proposto da
CO RO, nella sua qualità di procuratore generale del Sig. OB RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, inviata a mezzo P.E.C. in data 14.07.2025, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 791 del 23/12/2025 della Sezione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IU AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce nella dispiegata qualità di procuratore generale del Sig. OB RO per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi, inviata a mezzo pec in data 14.07.2025, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 e per la condanna del Comune di LA ad “esibire e rilasciare copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza del 14.07.2025”, premettendo quanto segue:
- il Sig. OB RO, a seguito della successione ereditaria del padre, Sig. CO RO (nato il [...] e deceduto il 9.12.1982), è divenuto titolare pro quota della concessione cimiteriale relativa “a diversi lotti siti nel cimitero del Comune di LA”;
- a causa del notevole tempo trascorso (oltre 40 anni), il Sig. OB RO si trova oggi sprovvisto della documentazione completa e aggiornata relativa (a monte) ai titoli concessori, nonché (a valle) ad eventuali interventi di ampliamento e/modifica intervenuti nel rispetto e/o a modifica dei titoli stessi e/o agli avvenimenti relativi ad eventuali comproprietari, trovandosi così nell’impossibilità di conoscere con esattezza l’estensione dei propri diritti e la loro consistenza;
- tale situazione pregiudica la sua facoltà di redigere correttamente le proprie disposizioni testamentarie;
- ha già presentato al Comune di LA un’istanza di accesso tramite un tecnico di fiducia, al fine di conoscere i documenti attestanti le concessioni cimiteriali in corso o scadute, che rimaneva tuttavia senza esito alcuno;
- in data 14.07.2025, l’Avv. Alberto Marzolini, delegato e incaricato dal Sig. CO RO, procuratore generale del Sig. OB RO, inoltrava formale istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., con la quale è stato chiesto:
“ 1) il rilascio in copia dei documenti/atti che attestano i diritti di uso e godimento delle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di LA in favore del Sig. OB AR o rilasciate ai suoi antenati in linea diretta, trasmesse a quest’ultimo in forza delle regole vigenti in tema di successione ereditaria, e nello specifico;
2) documentazione relativa al diritto di superficie che ad oggi risulta in capo al sig. OB AR riguardante il suolo su cui insiste la tomba di famiglia a terra, comprovante la data di inizio della concessione e la relativa durata nel tempo cui il diritto stesso si estende;
3) documentazione relativa al diritto di superficie che ad oggi, e nella percentuale in cui risulta in capo al sig. OB AR riguardante i loculi e le nicchie di famiglia di recente costruzione, già in uso esclusivo ai membri della famiglia AR, che insistono sull’area in concessione, comprovante la data di inizio della concessione e la relativa durata nel tempo cui il diritto stesso si estende ”;
- attesa l’inerzia del Comune di LA e a seguito della formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, in data 10/9/2025, il Sig. RO si rivolgeva, presentando rituale ricorso, al Difensore Civico della Regione Calabria, chiedendo il riesame della determinazione negativa (silenzio-rigetto) dell’Amministrazione;
- il Difensore Civico della Regione Calabria, Prof. Ubaldo Comite, sollecitava il Comune di LA a riscontrare l’istanza del ricorrente nei termini di 30 giorni (cfr. pec dell’11.09.2025, doc. 5), termine, quest’ultimo, che scadeva in data pari a quella di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Attesa l’ulteriore e perdurante inerzia del Comune di LA, il ricorrente agisce per l’annullamento del nuovo silenzio-rigetto formatosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
“ 1) Sulla sussistenza del diritto di accesso e sull’interesse qualificato del ricorrente ”: il Sig. OB RO avrebbe un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, in quanto “ in qualità di titolare (o potenzialmente co-titolare) di una concessione cimiteriale, ha la necessità di conoscere l’esatta consistenza dei propri diritti per poter disporre correttamente dei medesimi in sede testamentaria e, oltre al resto, scongiurare il rischio di ledere e/o pregiudicare diritti di eventuali co-titolari oggi non noti ”.
Attesa la natura del diritto al sepolcro “ che crea una comunione indivisibile tra i contitolari (oggi non noti) ” sarebbe “ indispensabile per il Sig. OB AR l’acquisizione della documentazione amministrativa che ne definisce l’origine, l’estensione e la durata. Solo attraverso l’esame degli atti concessori e dei progetti di ampliamento/manutenzione dei loculi al tempo ereditati, egli potrà avere contezza della propria posizione giuridica e, di conseguenza, individuare eventuali co-titolari ed esercitare correttamente il proprio diritto a disporre per testamento della quota di sua spettanza del diritto sui manufatti ”.
Le informazioni sulle concessioni intestate (numero, ubicazione, durata, eventuali scadenze o rinnovi) sarebbero “ dati personali dell’interessato, riconducibili anche all’ambito di applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali dei privati cittadini da parte delle PA ”.
“ 2) Sull’illegittimità del silenzio-rigetto e la violazione dell’obbligo di provvedere, anche all’esito dell’intervento del difensore civico. ”: l’Amministrazione comunale non avrebbe provveduto neppure a seguito dell’intervento del Difensore Civico, né ha richiesto all’istante eventuali “integrazioni documentali”.
2. Il Comune di LA, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Con ordinanza n. 791 del 23/12/2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico di parte ricorrente, con rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
4. Il successivo 12/01/2026 ha depositato la documentazione richiesta con la citata ordinanza, unitamente ad una breve memoria esplicativa.
5. Alla successiva camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione,
6. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
7. Va premesso che “parte sostanziale” dell’odierno rapporto processuale è il Sig. OB RO, di cui il figlio CO RO è procuratore generale e rappresentante processuale.
L’istanza di accesso è stata presentata dall’Avv. Alberto Marzolini, delegato dal Sig. CO RO, nella sua qualità di procuratore generale del padre (Sig. OB RO), allegando alla stessa istanza sia la procura generale rep. n. 2630 racc. 1947 del 6.5.2025 in notaio Dott.ssa Mariangela Muià (conferita dal Sig. OB RO al figlio CO RO) sia la procura speciale conferita dal Sig. OB RO all’Avv. Alberto Marzolini.
8. L’interesse ostensivo fatto valere è, dunque, quello del padre, Sig. OB RO, il quale, avendo necessità di predisporre il proprio testamento, ha certamente un interesse differenziato, diretto, concreto e attuale, al rilascio di copia “dei documenti/atti che attestano i diritti di uso e godimento delle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di LA” in suo favore o in favore degli “antenati in linea diretta”.
8.1. In parte qua , l’istanza di accesso è, peraltro, sufficientemente specifica e consente all’Amministrazione di identificare con chiarezza i titolari delle concessioni cimiteriale delle quali si chiede l’ostensione.
9. L’istanza è invece generica e inammissibile, nella parte in cui, non specificando il nome di altri “membri della famiglia RO” asseritamente titolari di concessione cimiteriale e di diritti sul sepolcro astrattamente ereditati dall’odierno ricorrente, non consente all’Amministrazione comunale di effettuare le opportune ricerche di archivio.
Ed infatti, l’istanza di accesso non contiene ulteriori elementi per identificare il “diritto di superficie che ad oggi risulta in capo al sig. OB RO”, “il suolo su cui insiste la tomba di famiglia a terra” e “i loculi e le nicchie di famiglia di recente costruzione, già in uso esclusivo ai membri della famiglia RO”.
9.1. Sotto tale aspetto, l’istanza è, dunque, generica e inammissibile.
9.2. Resta, comunque, salva la facoltà del ricorrente di ripresentare la domanda, indicando e specificando i nomi dei titolari aventi causa delle originarie concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di LA (allegando il relativo grado di parentela e fornendo nelle forme previste un principio di prova della propria qualità di erede) e/o gli elementi per identificare l’ubicazione della tomba, al fine di consentire all’ente locale di individuare e identificare i relativi concessionari.
10. Alla luce di tali considerazioni, e nei limiti sopra indicati, il silenzio-rigetto opposto dall’Amministrazione appare illegittimo e va quindi affermato il diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 14.07.2025.
11. Il ricorso va, quindi, accolto e pertanto, previo annullamento del diniego formatosi per silentium impugnato, è ordinato al Comune di LA l’ostensione degli atti richiesti dal ricorrente e indicati ai punti n. 1 e n. 2 dell’istanza di accesso (1) “ copia dei documenti/atti che attestano i diritti di uso e godimento delle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di LA in favore del Sig. OB AR o rilasciate ai suoi antenati in linea diretta, trasmesse a quest’ultimo in forza delle regole vigenti in tema di successione ereditaria, e nello specifico; 2) documentazione relativa al diritto di superficie che ad oggi risulta in capo al sig. OB AR riguardante il suolo su cui insiste la tomba di famiglia a terra, comprovante la data di inizio della concessione e la relativa durata nel tempo cui il diritto stesso si estende ”), nei sensi specificati ai precedenti §§ 8 e 8.1., entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego formatosi per silentium impugnato e ordina al Comune di LA di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti con l’istanza di accesso del 14.07.2025, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, entro (15) quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di LA al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AS | ER IS |
IL SEGRETARIO