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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1084 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
nato a [...] il [...], Parte_1 e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. CERCIELLO ANTONIETTA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come riformulate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 28/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 16/09/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N.54, Parte II, Serie A, Sezione D, Anno 2013). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, ed nati a Napoli il Per_1 Per_2 03/01/2020, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno riformulato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 12/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi, (matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di Napoli, giusto atto n.54 p. II, sez. A, anno 2013.
3) Affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i Per_2 Persona_3 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Marigliano (NA) alla via Calignano, 25 con collocamento prevalente presso la madre;
tale collocazione è da intendersi temporanea in quanto sono in corso da parte dei ricorrenti ricerche finalizzate all'acquisto o alla locazione di un nuovo immobile quale casa familiare.
5) Le spese per l'acquisto o la locazione di un'abitazione che sia equivalente in termini di comfort all'attuale sita in via Calignano, 25 quale casa familiare nonché le spese per gli arredi, saranno sostenute interamente dal sig. . Parte_1
6) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
7) Assegnare la casa familiare sita in Marigliano (NA) a via Calignano, 25 аlla madre
, quale genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza almeno Parte_2 fino a quando la stessa non avrà ultimato le operazioni di trasferimento in altro immobile ove sarà collocata con la prole. 8) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come di seguito indicato: Nel corso della settimana: - Durante l'anno scolastico: i bambini sono collocati presso la madre e passano con il padre due pomeriggi a settimane, il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20,00. Mentre a fine settimana alternati, i figli staranno con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio ore 19.00 alla domenica sera dopo la cena. - Rispetto alla frequenza scolastica: la madre, prevalentemente, si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori a scuola. - Rispetto agli impegni ludico/sportivi: la madre prevalentemente si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori o in caso di esigenze particolari lo farà il padre. Il sig. in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per Parte_1 prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Il fratello sig.
[...] In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore la sig.ra ritiene Per_4 Parte_2 che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Il fratello sig. o sorella sig.ra Controparte_1 Parte_3
Vacanze estive e festività: - Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola
[...] sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), i bambini saranno collocati presso la madre e trascorreranno alternativamente dal primo agosto al 15 del mese di agosto con uno genitore e i successivi 15 giorni con l'altro genitore. - Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi. - Nel mese di agosto, come già precisato, i due minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore alterandosi di anno in anno;
i predetti concorderanno reciprocamente il piano vacanze, in base alle proprie esigenze lavorative e alle preferenze dei bambini, entro il 31 maggio di ogni anno. - Nelle festività natalizie, i bambini staranno con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. - Nelle vacanze pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con uno dei genitori e la Pasquetta con l'altro. Per tutte le altre festività infrasettimanali, ponti primaverili, 2 giugno, compleanni e onomastici e altre ricorrenze saranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
9) Disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli (per le spese Parte_1 ordinarie come specificate nel protocollo n. 556/2021 del Tribunale di Nola), in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di euro 1.500,00 mensili Parte_2 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di Maggio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
10) Disporre, relativamente alle spese extra assegno, che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese che, come indicate da protocollo n.556/2021 del Tribunale di Nola, sono sostenute senza preventivo accordo e/o consenso di entrambi i genitori, ovvero: SPESE MEDICHE specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket e spese per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
lenti da occhiali (con eccezione lentia contatto per uso non cosmetico se prescritte dalla specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base, dallo specialista non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. SPESE SCOLASTICHE: libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica di base (pc/tablet);assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento ma che si prolunghino oltre l'orario scolastico;
spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (es pulmino privato) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE: spese relative al carburante ad imposta di bollo e assicurazione r.c.a. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per centro ricreativo. 11) Disporre, relativamente alle spese extra assegno, che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese che saranno sostenute previo accordo e/o consenso di entrambi i genitori, ovvero: SPESE MEDICHE per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
analisi cliniche;
farmaci omeopatici;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
montatura per lenti.
SPESE SCOLASTICHE relative a rette per la frequentazione di istituti privati - comprensive di mensa, divisa e frequentazione di corsi accessori;
tasse universitarie e tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati (in entrambi i casi, nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse e spese che avrebbe pagato nel caso di frequentazione di istituto pubblico); gite scolastiche con pernottamento;
o corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi dovrà contribuire nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica. SPESE EXTRA-SCOLASTICHE relative ad abbigliamento non ordinario, ma necessario al cambio di stagione, limitatamente alle abitudini di spesa preesistenti alla separazione e a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
capi di abbigliamento più costosi di quelli ordinari (es: in occasione di cerimonie); corsi di istruzione e formazione (es: lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.); corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese di custodia (baby sitter e dopo scuola); spese per mezzi di trasporto privato urbano ed extraurbano (es: pulmino privato ) - dal luogo di residenza all'istituto scolastico e viceversa;
spese per colf e/o governanti;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (moto e auto); spese per organizzazione di feste e ricevimenti;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo organizzato da enti privati diversi da oratorio, scuole pubbliche o da enti territoriali;
spese per acquisto e cura di animale domestico per la prole.
12) Disporre che, relativamente alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg. dalla richiesta); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
13) Disporre che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
14) Disporre che, in relazione alle spese extra-assegno, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
15) Nessun importo di mantenimento viene disposto tra i coniugi posto che entrambi sono autosufficienti. Altresì, i ricorrenti chiedono all'intestato Tribunale di disporre tenendo conto che, relativamente agli immobili acquistati in costanza del matrimonio, sebbene in regime di separazione dei beni, i coniugi si impegnano reciprocamente a non compiere atti di disposizione degli stessi in maniera autonoma e di concordare ogni eventuale operazione economica riferita ai predetti, con l'impegno a trasferire eventuali proventi derivanti da essi ai figli, in egual misura, mediante deposito sui due conti correnti appositamente costituiti in favore di ciascuno, all.26 - all.27.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1084 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (al N.54, Parte II, Serie A,
Sezione D, Anno 2013) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 02/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice