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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 896 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in QU (VT), alla Via Vitelleschi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pirani che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 maggio 2008 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte II, serie
A, n. 5); che dalla loro unione è nato il figlio a QU (VT) il Persona_1
24 aprile 2012; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, individuata nell'abitazione sita a Tuscania (VT) alla Via Don
Lidano Pasquali, n. 71 di proprietà esclusiva di , nell'esclusivo inte- Parte_1
resse del figlio minor , vista la conformazione della stessa (come da pla- Per_1
nimetria che si allega - doc.12) e pertanto suddivisibile in più livelli, sarà così asse- gnata: il livello superiore (piano 1) viene assegnato che vi abiterà con Parte_3
il figlio minor con residenza e/o collocazione in via prevalente Persona_1
di quest'ultimo; del livello inferiore (piano terra) continuerà a disporne il Pt_1
, con utilizzo pieno ed esclusivo;
[...]
c) le utenze, tutte incluse (luce/gas etc.) della casa sito a Tuscania (VT) alla Via Don
Lidano Pasquali, n. 71 così come sopra assegnata (comprensiva, pertanto, di piano
1 e piano T), sono a carico interamente d il quale se ne farà esclusivo Parte_1
carico;
d) il figlio minor è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la re- sponsabilità genitoriale separatamente, e abiterà con residenza e/o collocazione in via prevalente presso la madr in Tuscania (VT) alla Via Don Lidano Parte_2
Pasquali, n. 71 (piano 1);
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
e) entrambi i genitori continueranno a collaborare paritariamente - ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso di sé - alla cura, all'istruzione ed alla edu- cazione del figlio e le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti l'istru- zione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo;
f) il Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio ogni Pt_1 Per_1
qualvolta lo vorrà e compatibilmente con il desiderio e gli impegni di quest'ultimo.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra, potrà il padre potrà vedere il figlio per
2 giorni a settimana comprensivi di pernotto dalle ore 10:00 all'uscita di scuola da concordare (verbalmente e/o a mezzo messaggistica telefonica) almeno 7 giorni prima e a weekend alternati dal venerdì alla domenica;
g) inoltre, durante le vacanze scolastiche natalizie, il figlio continuerà a Per_1
trascorrere alternativamente con i genitori i giorni di Natale ( 24 e 25 dicembre) e quelli di capodanno (31 dicembre/ 1° gennaio) nonché durante le vacanze pasquali alternativamente con i genitori la domenica ed il lunedì; quindi, nel corso della stagione estiva il figli potrà stare con il padre per un periodo continua- Per_1
tivo di giorni sette previo accordo con la Sig.r da concordare entro il Parte_2
15 maggio di ciascun anno;
h) il Sig corrisponderà, tenuto conto di quanto nel precedente capo Parte_4
C, a mezzo bonifico bancario, entro 115 di ciascun mese all a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di euro 500,00 (cinque- cento/00) rivalutabile annualmente ex ISTAT. Tale somma sarà annualmente riva- lutata in base agli indici Istat. Inoltre, il Sig corrisponderà, a mezzo Parte_1
bonifico bancario o in contanti, entro il 5 di ciascun mese all a titolo Parte_2
di mantenimento la sommo di euro 300,00 (trecento/00). Per espresso accordo dei coniugi detta ultima somma (di euro 300,00 a titolo di mantenimento per l Pt_2
sarà erogata da anche nel caso in cui la moglie dovesse reperire una stabile Pt_1
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
occupazione lavorativa e anche laddove decidesse di andare ad abitare presso altra abitazione rispetto a quella indicata nelle condizioni sub. b) del presente ricorso;
i) tutte le eventuali spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche af- ferenti il figlio minore sino O quando la signora non lavorerà sa- Per_1 Pt_2
ranno a carico de nella misura del 100% (e non appena l vrà CP_1 Pt_2
occupazione lavorativa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno) con le seguenti specificazioni: spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per i medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i geni- tori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di te- sto;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolasti- che con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese extrascolastiche do documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato;
dopo scuola;
centro ricrea- tivo estivo;
attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza genitori;
l) i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e quello del figlio minor;
Per_1
m) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla facoltà di impugnazione dell'e- mettendo provvedimento”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 896 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in QU (VT), alla Via Vitelleschi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pirani che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 7 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 maggio 2008 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte II, serie
A, n. 5); che dalla loro unione è nato il figlio a QU (VT) il Persona_1
24 aprile 2012; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, individuata nell'abitazione sita a Tuscania (VT) alla Via Don
Lidano Pasquali, n. 71 di proprietà esclusiva di , nell'esclusivo inte- Parte_1
resse del figlio minor , vista la conformazione della stessa (come da pla- Per_1
nimetria che si allega - doc.12) e pertanto suddivisibile in più livelli, sarà così asse- gnata: il livello superiore (piano 1) viene assegnato che vi abiterà con Parte_3
il figlio minor con residenza e/o collocazione in via prevalente Persona_1
di quest'ultimo; del livello inferiore (piano terra) continuerà a disporne il Pt_1
, con utilizzo pieno ed esclusivo;
[...]
c) le utenze, tutte incluse (luce/gas etc.) della casa sito a Tuscania (VT) alla Via Don
Lidano Pasquali, n. 71 così come sopra assegnata (comprensiva, pertanto, di piano
1 e piano T), sono a carico interamente d il quale se ne farà esclusivo Parte_1
carico;
d) il figlio minor è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la re- sponsabilità genitoriale separatamente, e abiterà con residenza e/o collocazione in via prevalente presso la madr in Tuscania (VT) alla Via Don Lidano Parte_2
Pasquali, n. 71 (piano 1);
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
e) entrambi i genitori continueranno a collaborare paritariamente - ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso di sé - alla cura, all'istruzione ed alla edu- cazione del figlio e le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti l'istru- zione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo;
f) il Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé il figlio ogni Pt_1 Per_1
qualvolta lo vorrà e compatibilmente con il desiderio e gli impegni di quest'ultimo.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra, potrà il padre potrà vedere il figlio per
2 giorni a settimana comprensivi di pernotto dalle ore 10:00 all'uscita di scuola da concordare (verbalmente e/o a mezzo messaggistica telefonica) almeno 7 giorni prima e a weekend alternati dal venerdì alla domenica;
g) inoltre, durante le vacanze scolastiche natalizie, il figlio continuerà a Per_1
trascorrere alternativamente con i genitori i giorni di Natale ( 24 e 25 dicembre) e quelli di capodanno (31 dicembre/ 1° gennaio) nonché durante le vacanze pasquali alternativamente con i genitori la domenica ed il lunedì; quindi, nel corso della stagione estiva il figli potrà stare con il padre per un periodo continua- Per_1
tivo di giorni sette previo accordo con la Sig.r da concordare entro il Parte_2
15 maggio di ciascun anno;
h) il Sig corrisponderà, tenuto conto di quanto nel precedente capo Parte_4
C, a mezzo bonifico bancario, entro 115 di ciascun mese all a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di euro 500,00 (cinque- cento/00) rivalutabile annualmente ex ISTAT. Tale somma sarà annualmente riva- lutata in base agli indici Istat. Inoltre, il Sig corrisponderà, a mezzo Parte_1
bonifico bancario o in contanti, entro il 5 di ciascun mese all a titolo Parte_2
di mantenimento la sommo di euro 300,00 (trecento/00). Per espresso accordo dei coniugi detta ultima somma (di euro 300,00 a titolo di mantenimento per l Pt_2
sarà erogata da anche nel caso in cui la moglie dovesse reperire una stabile Pt_1
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
occupazione lavorativa e anche laddove decidesse di andare ad abitare presso altra abitazione rispetto a quella indicata nelle condizioni sub. b) del presente ricorso;
i) tutte le eventuali spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche af- ferenti il figlio minore sino O quando la signora non lavorerà sa- Per_1 Pt_2
ranno a carico de nella misura del 100% (e non appena l vrà CP_1 Pt_2
occupazione lavorativa saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno) con le seguenti specificazioni: spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e costo per i medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i geni- tori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di te- sto;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolasti- che con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
spese extrascolastiche do documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato;
dopo scuola;
centro ricrea- tivo estivo;
attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza genitori;
l) i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e quello del figlio minor;
Per_1
m) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla facoltà di impugnazione dell'e- mettendo provvedimento”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi-
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 luglio2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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