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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE AD, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4754/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1480/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004941038000 SPESE GIUDIZIO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004941038000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento (sez. 1), il
Ricorrente_1sig. impugnava la cartella di pagamento notificata in data 06.12.2022 per l'importo di € 1.840,15 a titolo di omesso versamento IRPEF per l'annualità 2018 e per un redito maturato per le spese di giustizia, risalente agli anni 2019 e 2021.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di motivazione, in quanto l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi per rendere edotto il contribuente, in particolare trattavasi di spese di giustizia relative ad una controversia in cui il contribuente era stato soccombente nel doppio grado di giudizio con specifica indicazione nella cartella dei dati relativi alle sentenze che lo avevano riguardato. Secondo il Giudice Monocratico risultava infondato il motivo di ricorso incentrato sulla carenza di motivazione relativa all'omesso versamento IRPEF per la somma di
€ 34,27, trattandosi di controlli automatici ex art. 36 bis dpr n.600/1973.
Infine, il giudice di primo grado rigettava anche l'eccezione di prescrizione, statuendo che: “Nel caso di specie non risulta eroso il termine decennale di prescrizione. L'omesso versamento IRPEF risale al 2018, mentre le spese di giustizia risalgono a sentenze emesse nel 2019 e nel 2021 (exordium praescriptionis)”.
Proponeva appello il contribuente sostenendo che per il primo addebito aveva richiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.1, comma 198, della Legge 197/2022, avendo presentato l'istanza di definizione agevolata (Rottamazione quater), con il pagamento della prima rata. Con riferimento al secondo addebito, il contribuente insisteva di aver pagato l'importo del tributo depositando in data 15.10.2024 copia del bonifico, di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
Questi i motivi sui quali è fondata l'impugnazione:
- nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc, atteso che la sentenza impugnata non aveva considerato un fatto storico oggetto di discussione tra le parti;
- nullità della sentenza per ultra-extra petizione ed omessa pronuncia (ex artt.112, 115, 116 e 167 del c.p.c.).
Inoltre riproponeva tutti i motivi del ricorso di primo grado sui quali non si era pronunciato il giudice di prime cure onde evitare il formarsi del giudicato interno.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento nonché l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato, poiché il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina relativa alla rottamazione quater, ma dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente e come contestato anche dall'Ufficio, l'istanza di definizione agevolata non sembra riguardare il credito fiscale riportato nella cartella impugnata.
Al netto di tale rilievo, è lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni a rappresentare che
“l'ammontare di 1.800,00 euro risulta essere stato interamente pagato con versamenti del 04/05/2023 e del 22/10/2024” (cfr. pag. 5 delle controdeduzioni).
A ciò deve aggiungersi che esiste agli atti la prova del pagamento anche dell'importo di € 34,27 (cfr. copia del bonifico di pagamento del 17.01.2024) relativo all'ulteriore credito erariale riportato nella cartella impugnata.
Ne consegue all'evidenza che l'intervenuto integrale pagamento del credito tributario riportato nella cartella impugnata determina la cessazione della materia del contendere e per quanto riguarda le spese sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse come peraltro richiesto anche dall'Ader.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE AD, Relatore PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4754/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1480/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004941038000 SPESE GIUDIZIO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720220004941038000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento (sez. 1), il
Ricorrente_1sig. impugnava la cartella di pagamento notificata in data 06.12.2022 per l'importo di € 1.840,15 a titolo di omesso versamento IRPEF per l'annualità 2018 e per un redito maturato per le spese di giustizia, risalente agli anni 2019 e 2021.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di motivazione, in quanto l'atto impugnato conteneva tutti gli elementi per rendere edotto il contribuente, in particolare trattavasi di spese di giustizia relative ad una controversia in cui il contribuente era stato soccombente nel doppio grado di giudizio con specifica indicazione nella cartella dei dati relativi alle sentenze che lo avevano riguardato. Secondo il Giudice Monocratico risultava infondato il motivo di ricorso incentrato sulla carenza di motivazione relativa all'omesso versamento IRPEF per la somma di
€ 34,27, trattandosi di controlli automatici ex art. 36 bis dpr n.600/1973.
Infine, il giudice di primo grado rigettava anche l'eccezione di prescrizione, statuendo che: “Nel caso di specie non risulta eroso il termine decennale di prescrizione. L'omesso versamento IRPEF risale al 2018, mentre le spese di giustizia risalgono a sentenze emesse nel 2019 e nel 2021 (exordium praescriptionis)”.
Proponeva appello il contribuente sostenendo che per il primo addebito aveva richiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.1, comma 198, della Legge 197/2022, avendo presentato l'istanza di definizione agevolata (Rottamazione quater), con il pagamento della prima rata. Con riferimento al secondo addebito, il contribuente insisteva di aver pagato l'importo del tributo depositando in data 15.10.2024 copia del bonifico, di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
Questi i motivi sui quali è fondata l'impugnazione:
- nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc, atteso che la sentenza impugnata non aveva considerato un fatto storico oggetto di discussione tra le parti;
- nullità della sentenza per ultra-extra petizione ed omessa pronuncia (ex artt.112, 115, 116 e 167 del c.p.c.).
Inoltre riproponeva tutti i motivi del ricorso di primo grado sui quali non si era pronunciato il giudice di prime cure onde evitare il formarsi del giudicato interno.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento nonché l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato, poiché il ricorrente invoca l'applicazione della disciplina relativa alla rottamazione quater, ma dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente e come contestato anche dall'Ufficio, l'istanza di definizione agevolata non sembra riguardare il credito fiscale riportato nella cartella impugnata.
Al netto di tale rilievo, è lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni a rappresentare che
“l'ammontare di 1.800,00 euro risulta essere stato interamente pagato con versamenti del 04/05/2023 e del 22/10/2024” (cfr. pag. 5 delle controdeduzioni).
A ciò deve aggiungersi che esiste agli atti la prova del pagamento anche dell'importo di € 34,27 (cfr. copia del bonifico di pagamento del 17.01.2024) relativo all'ulteriore credito erariale riportato nella cartella impugnata.
Ne consegue all'evidenza che l'intervenuto integrale pagamento del credito tributario riportato nella cartella impugnata determina la cessazione della materia del contendere e per quanto riguarda le spese sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse come peraltro richiesto anche dall'Ader.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca