Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4213/2024 R.G. promossa da c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Fabio Collavini
APPELLANTE
nei confronti di
(già , p. iva , rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_1
dall'Avv. Matteo Castioni e dall'Avv. Lucia Albertini
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da note di trattazione scritta in data 27.03.2025: “In via
procedurale: Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa il diritto
della Sig.ra di fruire della sospensione del Giudizio di primo Parte_2
grado al fine di effettuare la procedura di conciliazione innanzi all'ART (Autorità
Contr di regolamentazione e trasporto) o altro istituto di mediazione (Autority
Dispute Resolution), in ossequio a quanto previsto dal combinato dell'art. 5 del
Dlgs. 4 marzo 2010, - della delibera 21/23 nocche dell'art. 141 del cod. cons. e
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n. 4213/2024 r.g. 1
conciliazione obbligatoria;
- Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'avvenuto
esperimento del richiesto tentativo di conciliazione obbligatoria, nelle more del
giudizio di primo grado della procedura innanzi All'ART, come dimostrato dalla
certificazione di chiusura del procedimento n. Prot.n. 8433/23 e per l'effetto,
annullare la sentenza nella parte qua che dichiara “l'intervenuta decadenza del
diritto” in capo alla passeggera. Nel merito Fatti salvi gli eventuali adempimenti
del caso legati alla possibilità di bonario componimento, accertare la
responsabilità contrattuale della compagnia aerea con riferimento al volo Treviso
Catania del 4 luglio 2022 Fr 8644 e, per l'effetto, condannare al CP_1
risarcimento compensativo previsto per il combinato degli artt. 5, 6 7 del Reg. Ce
261/04, di Euro 250, in relazione all'arrivo a destinazione con oltre 3 ore di
ritardo. In ogni caso Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Per l'appellata, come da nota di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 176/2024
emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è
dovuto da in relazione ai fatti di causa;
Condannare l'appellante al CP_1
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Treviso, chiedendone la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2014,
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n. 4213/2024 r.g. 2 asseritamente dovuta in ragione del ritardo prolungato del viaggio prenotato sul volo FR8644 del 4 luglio 2022.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 176/2024, aveva dichiarato l'improcedibilità
della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 37, comma 3 lettera h), del decreto legge n.
201/2011, quale modificato dall'art. 10 della legge n. 118/2022.
L'attrice ha proposto appello e domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo articolato motivo, l'appellante ha dedotto che il giudice di Pace
avrebbe dovuto coordinare le previsioni della legge speciale con la disciplina della mediazione obbligatoria e quindi concedere un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione anziché dichiarare sic et simpliciter l'improcedibilità
della domanda: a fortiori se si considera che la presente controversia rientra nell'ambito delle controversie civili e commerciali disciplinate dal decreto legislativo n. 28/2010 e ne assorbe vincoli e tutele.
Il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare che, in pendenza del giudizio, le parti avevano esperito la procedura di conciliazione dinanzi all'Autorità preposta e che siffatto adempimento, “seppur irrituale”, aveva consentito di rispettare la condizione di procedibilità.
Tanto premesso, l'appellante ha “rinnovato” le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado e ribadito l'arrivo a destinazione con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario indicato nel titolo di viaggio emesso dalla compagnia aerea.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree.
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n. 4213/2024 r.g. 3 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 28
marzo 2025 sulle conclusioni riportate in premessa.
Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3 lettera h), del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, l'Autorità per la regolazione dei trasporti (ART)
disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti,
infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è
possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Le predette disposizioni hanno acquistato efficacia, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 118/2022, a partire dal 27 febbraio 2023 (quando è decorso il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 118/2022) e sono applicabili ai processi instaurati successivamente alla suddetta data.
Tale è il presente processo, iniziato con atto di citazione notificato il 28 febbraio
2023.
L'Autorità per la regolazione dei trasporti, a conclusione del procedimento avviato per l'approvazione della disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti,
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n. 4213/2024 r.g. 4 infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori ai sensi dell'articolo
10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha adottato la delibera n. 21/2023 dell'8
febbraio 2023, che trova applicazione alle istanze di conciliazione presentate successivamente al 27 febbraio 2023.
La delibera individua gli organismi e le procedure di conciliazione nonché le controversie alle quali essa è applicabile, stabilendo che, per tali controversie,
“fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della
presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile” e che “i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del
termine per la conclusione del procedimento di conciliazione” (comma 1 dell'art. 3, rubricato “Tentativo obbligatorio di conciliazione”).
Fra le controversie in questione rientrano quelle in tema di applicazione del
“Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato” (annesso 1 della delibera ART).
Il giudice di pace, ritenendo applicabile nel caso di specie la disciplina sopra richiamata, ha dichiarato improcedibile la domanda dell'attrice sul rilievo
(incontestato) che l'instaurazione del giudizio non fosse stata preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione.
La pronuncia di prime cure, pur condivisibile nelle premesse, non lo è nella soluzione in concreto adottata.
È vero, infatti, che la controversia, in quanto avente ad oggetto la pretesa di pagamento della compensazione pecuniaria dovuta dal vettore aereo in caso di
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n. 4213/2024 r.g. 5 ritardo prolungato del volo ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, rientra fra quelle soggette alla disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 37,
comma 3 lettera h), del decreto legge n. 201/2011 e 1 e 2 della delibera ART n.
21/2023.
Non può invece reputarsi condivisibile il rilievo secondo il quale il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione de quo comporti la chiusura del processo con una pronuncia in rito.
Siffatto rilievo trascura di considerare che il tentativo in questione è condizione
(non di proponibilità, ma) di procedibilità della domanda.
La questione da risolvere ai fini della decisione del motivo di appello, in effetti,
riguarda proprio l'individuazione delle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra consumatori e gestori dei servizi di trasporto, dovendosi stabilire, nel silenzio della normativa sul punto, se l'impedimento giuridico che si frappone all'esercizio della pretesa in sede giudiziaria in mancanza del (previo esperimento del) tentativo di conciliazione sia da qualificare in termini di improponibilità ovvero di improcedibilità della domanda.
L'una, costituente un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, in considerazione degli interessi sostanziali in gioco, e l'altra
(l'improcedibilità), rilevante ai fini di “un arresto momentaneo del giudizio,
rilevabile dalle parti e anche dal giudice ma non oltre la prima udienza … ed atto
a non precludere lo svolgimento del giudizio, in quanto al giudice è dato fissare
un termine per l'espletamento del tentativo e alle parti è data la possibilità di
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n. 4213/2024 r.g. 6 proseguire il giudizio se il tentativo stesso si riveli infruttuoso, nel caso della
improcedibilità” (Cass. S.U. sent. n. 8241/2020).
La questione va affrontata tenendo conto della ben differente gravità delle conseguenze discendenti dal recepimento dell'una o dell'altra qualificazione giuridica e ritenendo che, in difetto di una previsione espressa in termini di improponibilità, una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone di considerare la conciliazione stragiudiziale quale mera condizione di procedibilità
della domanda.
È, questa, un'interpretazione che realizza la “felice sintesi fra l'esigenza di non
vanificare la prescrizione dell'obbligo di preventiva conciliazione con quella di
evitare diseconomie processuali e di non incidere in misura troppo grave sul
diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost.” (sent. n. 8241/2020 citata).
Ed è avallata dai seguenti argomenti.
La Corte costituzionale ha sancito che la previsione di procedure obbligatorie di conciliazione debba essere messa in relazione con l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale per la parte che non sia appagata della composizione preventiva, circondando di cautele le ipotesi di cosiddetta giurisdizione condizionata e privilegiando quindi,
espressamente, una ricostruzione in termini di improcedibilità piuttosto che di improponibilità della domanda (Corte cost., sentenze n. 93 del 1979, n. 82 del
1992, n. 276 del 2000 e n. 403 del 2007);
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n. 4213/2024 r.g. 7 È affermazione condivisa dalla dottrina che, in una prospettiva costituzionalmente orientata, la configurazione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità costituisca un'opzione privilegiata perché consente di contemperare le finalità deflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione.
Soprattutto una interpretazione siffatta non rischierebbe di collidere con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (fissato dall'art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea), al cui rispetto il Giudice
dell'Unione Europea ha più volte richiamato il giudice italiano.
Non può poi essere trascurato il fatto che, in ambiti molto simili al presente (per la natura degli interessi coinvolti e per le esigenze di tutela da soddisfare prioritariamente: lo svolgimento del servizio in favore dell'utente consumatore), il tentativo di conciliazione obbligatorio è sempre stato disciplinato o interpretato in termini di condizione di procedibilità della domanda.
Si pensi alla disciplina dettata dall'art. 412 bis c.p.c. per le controversie di lavoro ed assimilate, nell'ambito della quale la mancata conciliazione preventiva era rilevabile dal giudice entro il primo grado e dava luogo alla sospensione del giudizio per poi proseguire, previa riassunzione, dopo l'esperimento (e sempre nel settore giuslavoristico, dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990 relativa ai licenziamenti individuali, il cui mancato previo esperimento è sanzionato sempre con l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio ma nella prima udienza di discussione).
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n. 4213/2024 r.g. 8 Analoga è la disciplina prevista dall'art. 65 del d. lgs. n. 65 del 2001 per le controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Soprattutto si pensi alla disciplina del settore delle controversie in tema di distribuzione dell'energia e del gas ed a quello delle telecomunicazioni.
Per l'uno, il Testo Integrato sulla Conciliazione (c.d. TICO) adottato nel 2017
dall'Autorità per l'energia e per il gas prevede l'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione, strutturata per espressa previsione normativa (art. 3) in termini di condizione di procedibilità.
E, in relazione al secondo (la cui disciplina normativa ha contenuto equipollente a quello delle norme de quibus: si veda l'art. 1, comma 1, della legge n. 249/1997),
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - nell'enunciare un principio nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c. - hanno sancito che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità
della domanda, con la conseguenza che “ove difetti tale adempimento, il giudizio
debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di
conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come
nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito” (sentenza n.
8241/2020 citata).
Anche nel presente ambito, va fatta applicazione di tali principi.
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n. 4213/2024 r.g. 9 Alla stregua degli stessi, mancando una disciplina espressa o indici letterali di segno contrario, deve ritenersi che il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.
Il giudice di pace, nel rilevarne il difetto, non avrebbe dovuto chiudere il processo con una pronuncia in rito, ma assegnare all'attrice - che ne aveva fatto richiesta nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2023 - un termine per esperirlo e sospendere il giudizio fino alla constatazione della scadenza del termine di durata della conciliazione stragiudiziale o del suo esito negativo.
L'omissione di tale adempimento è censurabile.
Peraltro, non v'è luogo per la concessione, nel presente grado di appello, del termine mancato, perché è pacifico il fatto che l'attrice abbia promosso motu
proprio, in pendenza del giudizio di primo grado, la conciliazione stragiudiziale nelle forme e davanti all'organismo previsti dalla delibera ART n. 21/2023 e che questa abbia avuto esito negativo.
Il risultato sostanziale voluto dal legislatore è stato comunque raggiunto: sarebbe a questo punto superfluo e contrastante con il principio della ragionevole durata del processo l'adozione dei provvedimenti mancati nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto premesso, deve procedersi con l'esame del merito della controversia.
È pacifico che l'attrice avesse acquistato un biglietto per la tratta Treviso-Chania
(Creta) sul volo FR8644 del 4 luglio 2022 della CP_1
I riferimenti, contenuti negli atti difensivi dell'appellante, alla tratta “Bologna-
Chania” (pag. 1 atto di appello e pag. 1 delle note di trattazione scritta del 27
marzo 2025) o al volo “Treviso-Catania” (conclusioni dell'appello nonché delle
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n. 4213/2024 r.g. 10 note scritte del 18.12.2024 e della comparsa conclusionale) paiono essere il frutto di errori di collazione, posto che la sentenza impugnata e la documentazione depositata dall'appellata rimandano al volo FR8644 sulla tratta Treviso-Chania.
Secondo l'allegazione della , il volo sarebbe dovuto partire alle ore Parte_1
15:20 ed arrivare a destinazione alle ore 18:40.
Invece, l'arrivo a destinazione sarebbe avvenuto “con oltre quattro ore di
ritardo”.
La deduzione dell'attrice, comunque generica, è contrastata dalle allegazioni e dalla documentazione dell'appellata (rispetto alle quali la non ha Parte_1
minimamente preso posizione né svolto considerazioni o contestazioni).
Da questa emerge che:
- il 6 giugno 2022 (circa un mese prima del giorno della partenza), era stato comunicato all'attrice (e a i suoi due compagni di viaggio) il differimento dalle ore 15.20 alle ore 16:25 dell'orario di partenza, con l'indicazione del nuovo orario di arrivo a destinazione [ore 19:45 (doc. n. 1, che reca la dicitura “schedule
change accepted on 06/06/2022”: “modifica dell'orario accettata il 6 giugno
2022”)];
- il 4 luglio 2022, l'aereo era partito alle ore 19:02 e giunto a destinazione alle ore
22:09 (doc. n. 4).
Da queste risultanze – che, si ripete, non sono state minimamente contestate dall'attrice – emerge che il ritardo nell'arrivo è stato di “sole” due ore e 24 minuti rispetto all'orario modificato tempestivamente comunicato alla passeggera e da questa accettato (ore 19:45).
Questa essendo l'entità del ritardo, la domanda non può essere accolta.
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n. 4213/2024 r.g. 11 È noto invero che gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 vanno interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore (v. ex multis
Corte di Giustizia, sentenza n. 474 del 25 gennaio 2024, causa C-474/22; sentenze del 19 novembre 2009, e altri, causa C-402/07 e causa C-432/07). Per_1
Né la domanda può essere interpretata come risarcitoria di pregiudizi specifici subìti dall'attrice, difettando la sia pur minima allegazione sul punto.
Le spese processuali del presente appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per quella istruttoria.
Resta ferma la regolazione delle spese processuali del giudizio di primo grado di cui alla sentenza appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 176/2024 del Giudice di Pace Parte_1
di Treviso nei confronti di , così provvede: CP_1
previa riforma sul punto della sentenza impugnata, dichiara che la domanda è
procedibile;
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4213/2024 r.g. 12 rigetta la domanda;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 462,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Treviso, 12 maggio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4213/2024 r.g. 13