Articolo 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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3 settembre 1862
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Versione
23 novembre 1923
Art. 14. ((Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti che le vengono presentati, ricusera' il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sara' trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sara' presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolvera' che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sara' chiamata a deliberare, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinera' la registrazione e vi apporra' il visto con riserva.

Quando il Ministero sia dimissionario, non potra' valersi della facolta' di cui ai comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facolta' spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto.

Non sara' apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullera' l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso.

Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte:

a) per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

b) per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi))
Entrata in vigore il 23 novembre 1923