TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1732/25 R.G. introdotta da
, , elett.te dom.ti in Parte_1 Parte_2
ME presso lo studio dell'Avv. Attilio Vona che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: le parti private come da ricorso introduttivo;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 02.09.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni
[...] della loro separazione consensuale, come omologata da questo
Tribunale di Potenza con decreto n. cron. 12999/2020 del
01.10.2020, nel senso di: “1) Statuire che nulla sarà dovuto dal Sig.
in favore della Sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno di mantenimento essendo la stessa economicamente indipendente ed autosufficiente. 2) la Sig.ra
dichiara di essere stata integralmente soddisfatta Parte_2 dal Sig. e di non aver null'altro a pretendere Parte_1
a nessun titolo da quest'ultimo”.
Hanno dedotto che i cinque figli nati dal loro matrimonio sono tutti indipendenti economicamente e hanno costituito autonomi nuclei familiari;
che, dall'epoca della separazione, la coniuge ha iniziato a svolgere attività lavorativa come sarta e come collaboratrice familiare e si è resa economicamente autosufficiente;
che il coniuge, essendo percettore della sola pensione sociale, non è più nelle condizioni di versare l'assegno di mantenimento di 900,00 euro mensili, all'epoca concordato.
Disposta la comunicazione degli atti al P.M., questi ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preso atto della maggiore età di tutti i figli e della congiunta deduzione dei ricorrenti sull'autosufficienza economica degli stessi, osserva il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative, sicché il ricorso va accolto e le condizioni della separazione vanno modificate come richiesto dai ricorrenti.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del Parte_1 Parte_2
02.09.2025, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa l'accordo di modifica delle condizioni della separazione coniugale delle parti, come integralmente riportato in motivazione;
b) nulla per le spese
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025
La Presidente est.