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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5446/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e Parte_2
( , nato il [...], a [...], residente in C.F._2
Messina, via Olimpia, 39/A; entrambi elettivamente domiciliati in
Messina, via Risorgimento, n.69, presso lo studio dell'avv. Carmela
Casucci, che li rappresenta e difende;
.
attori opponenti -
CONTRO
C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Messina, Via Osservatorio n. 1, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alecci dal quale è rappresentato e difeso.
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'Arch. avviava un procedimento CP_1
monitorio per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività espletata in favore dei sig.ri e Pt_1 Pt_2
Il Tribunale di Messina emetteva il D.I. n. 902/2015 (R.G. 3342/2015) ingiungendo il pagamento agli attori della somma di euro 25.008,75, oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 895,50. Il predetto decreto unitamente al ricorso veniva notificato agli opponenti in data 14 settembre 2015.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i sig.ri e Pt_2 Pt_1
contestavano la pretesa creditoria dell'Arch. e l'adempimento del CP_1
contratto di mandato.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché ritenuto nullo e la condanna del al risarcimento in loro favore del danno arrecato per CP_1
l'inadempimento posto in essere.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 9.01.2016, l'arch. CP_1
contestando integralmente le allegazioni e deduzioni avversarie, insistendo nella validità del proprio operato e nella fondatezza della propria pretesa economica.
In corso di causa con ordinanza del 24.05.2018 il GI autorizzava i signori Pt_3
a farsi rilasciare dagli uffici competenti la documentazione ivi depositata
[...]
dall'HI e veniva ammessa prova testimoniale ed escusso il teste CP_1
. Testimone_1
Istruita la causa, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione sollevata da parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio in base alla quale la scrittura prodotta a dimostrazione del mandato, depositata dallo stesso HI in CP_1
possesso degli opponenti.
Gli attori hanno formalmente contestato che la scrittura prodotta dall'HI per giungere all'emissione del Decreto ingiuntivo, risulta difforme e CP_1
alterata rispetto all'originale da essi depositato in atti eccependo, per l'effetto ex art 2719 c.c., la non corrispondenza all'originale.
Da quanto sopra dedotto deriva chiaramente che l'aver richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un documento alterato comporta l'illegittimità della sua emissione, in quanto fondata su un presupposto documentalmente viziato per difformità all'originale.
Sul punto si veda Cassazione, Sezione V Penale, n. 48389 del 20 novembre 2014 con cui è stata acclarato il principio per cui ... “È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudice ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, in modo non conforme al vero, l'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto”.
Ciò già appare sufficiente a giustificare una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma per completezza analizziamo anche gli altri motivi di opposizione.
La Cassazione, con la sentenza 1530 del 27 febbraio 1996, ha statuito espressamente che “L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e
l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 cod. civ. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per
l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo
1453 del Cc e domandare le conseguenti restituzioni”.
In questo senso, poiché l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile, il committente – in base al principio inadimplenti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile atteso che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 maggio 2020 n. 9189, ha specificato chiaramente che obbligo di diligenza dell'ingegnere progettista è ancora più rigoroso, essendo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Le obbligazioni professionali dell'ingegnere progettista sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata, da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.
Nel caso di specie con raccomandata a.r. del 16.Nov.2009, il Dipartimento attività edilizie e repressione abusivismo della Città di Messina, ha comunicato ai coniugi che la richiesta di concessione edilizia, assunta al protocollo Parte_4
n.1/5967: … “era carente di -Domanda completa di generalità ai sensi dell'art. 2 del R.E.; -documentazione fotografica (con timbro , data e firma del tecnico progettista); -disegni progettuali (planimetria generale redatta ai sensi dell'art.2 del R.E., in triplice copia); -Stralcio P.R.G. vigente;
-Calcolo dettagliato delle superfici interrate, con relativa visualizzazione grafica. Non viene computata la superfice dell'unità individuata nella particella 1170 con conseguente mancato rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dalle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea “E1”; -La particella 1086 deriva da frazionamento della 74 su cui mappa insite fabbricato part.1111 non menzionato ai fini del rispetto densità urbanistica;
-La sagoma planimetrica del piano seminterrato non è contenuta all'interno di quella dei piani
f.t. consentiti dai superiori indici e rapporti;
-Il progetto non è corredato dalla valutazione dell'incidenza ricadendo nella zona ZPS”._
Tale raccomandata pertanto concludeva e precisava: … “La carenza della documentazione di cui sopra e i motivi di inammissibilità rendono inefficace la domanda di concessione ai fini dell'art. 2 comma 5 L.R.
n.17/94.”
Quanto riportato e contestato dal Dipartimento attività edilizie e repressione abusivismo della Città di Messina, fa venir meno, in modo evidente l'obbligo di risultato cui era tenuto l'architetto in base all'incarico ricevuto.
Parte opposta nel tentativo di superare l'espresso provvedimento di rigetto nella sua comparsa conclusionale asserisce:
... “La comunicazione da parte del Dipartimento Attività Edilizia e Repressione
Abusivismo sopra citata è stata superata e risolta con l'integrazione documentale effettuata dall'HI - .... (all. 9), che ha consentito l'espletamento della pratica.”
In verità l'allegato 9 contiene una “Nota” redatta dall'HI in data CP_1
30.05.2010 e depositata l'01.06.2010, per cui postuma al rigetto, con cui egli riporta parte dei dati mancanti e precisa che non è stato conseguito il parere di valutazione e di incidenza. Non si rinviene, invece, né un provvedimento formale di rilascio della concessione, né alcun atto idoneo a produrne degli effetti giuridici.
Non si può neanche ritenere maturato un silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della
Legge n. 241/1990, in quanto l'ufficio competente si era già pronunciato, dichiarando formalmente l'inefficacia della domanda.
Con tale dichiarazione di inefficacia, infatti, si è concluso il procedimento amministrativo mediante espresso diniego della concessione.
Volendo, infine, asserire che il progetto comunque nel 2014 aveva trovato approvazione parte opposta asserisce che:
“... La pratica è stata avviata anche presso la Provincia Regionale, Area
Coordinamento Urbanistica, e si è conclusa con il parere favorevole dell'Ente nel corso della seduta del 25 settembre 2013 (all. 6). Ed ancora, in data 25 luglio 2014
è stata emessa la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Politiche del
Territorio (all. 7) con esito positivo (Prot. n. 177722 del 24 luglio 2014 – Determinazione Dirigenziale n. 40). Successivamente al rilascio della
Determinazione Dirigenziale,... .... l'Arch. ha altresì provveduto a CP_1
richiedere dei preventivi ad alcune ditte per l'inizio dei lavori (all.8). Ed infine, dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto da parte della Commissione ZPS ed in attesa della formulazione del relativo decreto, il professionista chiedeva ai committenti il rilascio di una delega per la presentazione degli elaborati al
Dipartimento di Urbanistica.”
In verità dallo studio degli allegati 6 e 7 prodotti da parte opposta, emerge che si tratta unicamente del parere rilasciato in relazione alla valutazione di incidenza ambientale del progetto e non di un provvedimento di approvazione del progetto stesso.
Ne deriva che non è il progetto ad essere stato approvato nel 2014. I documenti 6
e 7 attestano solamente che una delle attività istruttorie necessarie per giungere all'approvazione del progetto e al rilascio della concessione è stata conseguita – e precisamente il parere – successivamente, e non preventivamente, Per_1
come dovuto, alla presentazione della domanda.
Da quanto sopra esposto, è evidente che già solo dalla mancata acquisizione tempestiva del parere – presupposto indispensabile per Per_1
l'ammissibilità della domanda edilizia – deriva l'inadempimento dell'incarico professionale ricevuto.
Quanto detto è già sufficiente a ritenere dimostrato l'inadempimento contrattuale del ed a giustificare il mancato pagamento dell'onorario da parte degli CP_1
opponenti.
In riferimento alla domanda risarcitoria formulata da parte opponente in via riconvenzionale, occorre premettere quanto segue.
Come sopra specificato, quando il professionista ottiene l'incarico di svolgere e supervisionare i lavori di ristrutturazione e progettazione di un immobile, deve usare la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, anche nella fase antecedente l'avvio dei lavori veri e propri. Quindi, anche nella scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, è tenuto a far sì che il progetto in questione, presenti tutti i presupposti tecnici e giuridici al fine del suo concreto utilizzo. Di conseguenza, il tecnico che sbaglia un progetto, omette di presentare un'istanza per ottenere una concessione edilizia dalla
Pubblica Amministrazione o, ancora, istruisce male l'istanza richiesta, incorre in una forma di responsabilità professionale che determina il suo inadempimento rispetto all'incarico assunto. Tale concetto emerge chiaramente anche da alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, per cui appunto “il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cfr. Cass. n.
2257/2007; n. 11728/2002; n. 22487/2004)”.
Il cliente sarà dunque, tenuto a dimostrare il danno a lui occorso, l'inadempimento del professionista in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre al nesso causale esistente tra danno subito e condotta del tecnico incaricato. Pertanto, una volta accertata la responsabilità, il cliente potrà ottenere ristoro della perdita subita, il cosiddetto danno emergente con conseguente restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, nonché del mancato guadagno, e cioè il lucro cessante “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, come previsto dall'art. 1223 c.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito prova sufficiente del danno subito e della quantificazione dello stesso, pur essendo onere specifico della parte richiedente fornire la detta prova. La relativa domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio di opposizione, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'opposto e liquidate a favore degli opponenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
[...]
e nei confronti di , così Pt_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara l'inadempimento contrattuale di e per Controparte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni.
3. Condanna a pagare a favore degli opponenti le spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi € 7616,00 oltre € 518,00 per spese vive, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Messina, lì 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5446/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] e Parte_2
( , nato il [...], a [...], residente in C.F._2
Messina, via Olimpia, 39/A; entrambi elettivamente domiciliati in
Messina, via Risorgimento, n.69, presso lo studio dell'avv. Carmela
Casucci, che li rappresenta e difende;
.
attori opponenti -
CONTRO
C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Messina, Via Osservatorio n. 1, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Roberto Alecci dal quale è rappresentato e difeso.
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'Arch. avviava un procedimento CP_1
monitorio per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività espletata in favore dei sig.ri e Pt_1 Pt_2
Il Tribunale di Messina emetteva il D.I. n. 902/2015 (R.G. 3342/2015) ingiungendo il pagamento agli attori della somma di euro 25.008,75, oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 895,50. Il predetto decreto unitamente al ricorso veniva notificato agli opponenti in data 14 settembre 2015.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i sig.ri e Pt_2 Pt_1
contestavano la pretesa creditoria dell'Arch. e l'adempimento del CP_1
contratto di mandato.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché ritenuto nullo e la condanna del al risarcimento in loro favore del danno arrecato per CP_1
l'inadempimento posto in essere.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 9.01.2016, l'arch. CP_1
contestando integralmente le allegazioni e deduzioni avversarie, insistendo nella validità del proprio operato e nella fondatezza della propria pretesa economica.
In corso di causa con ordinanza del 24.05.2018 il GI autorizzava i signori Pt_3
a farsi rilasciare dagli uffici competenti la documentazione ivi depositata
[...]
dall'HI e veniva ammessa prova testimoniale ed escusso il teste CP_1
. Testimone_1
Istruita la causa, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione sollevata da parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio in base alla quale la scrittura prodotta a dimostrazione del mandato, depositata dallo stesso HI in CP_1
possesso degli opponenti.
Gli attori hanno formalmente contestato che la scrittura prodotta dall'HI per giungere all'emissione del Decreto ingiuntivo, risulta difforme e CP_1
alterata rispetto all'originale da essi depositato in atti eccependo, per l'effetto ex art 2719 c.c., la non corrispondenza all'originale.
Da quanto sopra dedotto deriva chiaramente che l'aver richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un documento alterato comporta l'illegittimità della sua emissione, in quanto fondata su un presupposto documentalmente viziato per difformità all'originale.
Sul punto si veda Cassazione, Sezione V Penale, n. 48389 del 20 novembre 2014 con cui è stata acclarato il principio per cui ... “È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudice ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, in modo non conforme al vero, l'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto”.
Ciò già appare sufficiente a giustificare una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma per completezza analizziamo anche gli altri motivi di opposizione.
La Cassazione, con la sentenza 1530 del 27 febbraio 1996, ha statuito espressamente che “L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e
l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 cod. civ. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista adducendo l'esistenza dei vizi o delle difformità; ma tale contestazione concreta un'eccezione (in senso sostanziale) di inadempimento rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità dell'interessato, che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per
l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo
1453 del Cc e domandare le conseguenti restituzioni”.
In questo senso, poiché l'obbligazione del professionista consiste nel redigere un progetto destinato all'esecuzione e, pertanto, realizzabile, il committente – in base al principio inadimplenti non est adimplendum – ha diritto di rifiutare il pagamento del compenso al professionista che abbia fornito un'opera irrealizzabile atteso che l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 maggio 2020 n. 9189, ha specificato chiaramente che obbligo di diligenza dell'ingegnere progettista è ancora più rigoroso, essendo tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Le obbligazioni professionali dell'ingegnere progettista sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata, da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.
Nel caso di specie con raccomandata a.r. del 16.Nov.2009, il Dipartimento attività edilizie e repressione abusivismo della Città di Messina, ha comunicato ai coniugi che la richiesta di concessione edilizia, assunta al protocollo Parte_4
n.1/5967: … “era carente di -Domanda completa di generalità ai sensi dell'art. 2 del R.E.; -documentazione fotografica (con timbro , data e firma del tecnico progettista); -disegni progettuali (planimetria generale redatta ai sensi dell'art.2 del R.E., in triplice copia); -Stralcio P.R.G. vigente;
-Calcolo dettagliato delle superfici interrate, con relativa visualizzazione grafica. Non viene computata la superfice dell'unità individuata nella particella 1170 con conseguente mancato rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dalle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea “E1”; -La particella 1086 deriva da frazionamento della 74 su cui mappa insite fabbricato part.1111 non menzionato ai fini del rispetto densità urbanistica;
-La sagoma planimetrica del piano seminterrato non è contenuta all'interno di quella dei piani
f.t. consentiti dai superiori indici e rapporti;
-Il progetto non è corredato dalla valutazione dell'incidenza ricadendo nella zona ZPS”._
Tale raccomandata pertanto concludeva e precisava: … “La carenza della documentazione di cui sopra e i motivi di inammissibilità rendono inefficace la domanda di concessione ai fini dell'art. 2 comma 5 L.R.
n.17/94.”
Quanto riportato e contestato dal Dipartimento attività edilizie e repressione abusivismo della Città di Messina, fa venir meno, in modo evidente l'obbligo di risultato cui era tenuto l'architetto in base all'incarico ricevuto.
Parte opposta nel tentativo di superare l'espresso provvedimento di rigetto nella sua comparsa conclusionale asserisce:
... “La comunicazione da parte del Dipartimento Attività Edilizia e Repressione
Abusivismo sopra citata è stata superata e risolta con l'integrazione documentale effettuata dall'HI - .... (all. 9), che ha consentito l'espletamento della pratica.”
In verità l'allegato 9 contiene una “Nota” redatta dall'HI in data CP_1
30.05.2010 e depositata l'01.06.2010, per cui postuma al rigetto, con cui egli riporta parte dei dati mancanti e precisa che non è stato conseguito il parere di valutazione e di incidenza. Non si rinviene, invece, né un provvedimento formale di rilascio della concessione, né alcun atto idoneo a produrne degli effetti giuridici.
Non si può neanche ritenere maturato un silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della
Legge n. 241/1990, in quanto l'ufficio competente si era già pronunciato, dichiarando formalmente l'inefficacia della domanda.
Con tale dichiarazione di inefficacia, infatti, si è concluso il procedimento amministrativo mediante espresso diniego della concessione.
Volendo, infine, asserire che il progetto comunque nel 2014 aveva trovato approvazione parte opposta asserisce che:
“... La pratica è stata avviata anche presso la Provincia Regionale, Area
Coordinamento Urbanistica, e si è conclusa con il parere favorevole dell'Ente nel corso della seduta del 25 settembre 2013 (all. 6). Ed ancora, in data 25 luglio 2014
è stata emessa la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Politiche del
Territorio (all. 7) con esito positivo (Prot. n. 177722 del 24 luglio 2014 – Determinazione Dirigenziale n. 40). Successivamente al rilascio della
Determinazione Dirigenziale,... .... l'Arch. ha altresì provveduto a CP_1
richiedere dei preventivi ad alcune ditte per l'inizio dei lavori (all.8). Ed infine, dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto da parte della Commissione ZPS ed in attesa della formulazione del relativo decreto, il professionista chiedeva ai committenti il rilascio di una delega per la presentazione degli elaborati al
Dipartimento di Urbanistica.”
In verità dallo studio degli allegati 6 e 7 prodotti da parte opposta, emerge che si tratta unicamente del parere rilasciato in relazione alla valutazione di incidenza ambientale del progetto e non di un provvedimento di approvazione del progetto stesso.
Ne deriva che non è il progetto ad essere stato approvato nel 2014. I documenti 6
e 7 attestano solamente che una delle attività istruttorie necessarie per giungere all'approvazione del progetto e al rilascio della concessione è stata conseguita – e precisamente il parere – successivamente, e non preventivamente, Per_1
come dovuto, alla presentazione della domanda.
Da quanto sopra esposto, è evidente che già solo dalla mancata acquisizione tempestiva del parere – presupposto indispensabile per Per_1
l'ammissibilità della domanda edilizia – deriva l'inadempimento dell'incarico professionale ricevuto.
Quanto detto è già sufficiente a ritenere dimostrato l'inadempimento contrattuale del ed a giustificare il mancato pagamento dell'onorario da parte degli CP_1
opponenti.
In riferimento alla domanda risarcitoria formulata da parte opponente in via riconvenzionale, occorre premettere quanto segue.
Come sopra specificato, quando il professionista ottiene l'incarico di svolgere e supervisionare i lavori di ristrutturazione e progettazione di un immobile, deve usare la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, anche nella fase antecedente l'avvio dei lavori veri e propri. Quindi, anche nella scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, è tenuto a far sì che il progetto in questione, presenti tutti i presupposti tecnici e giuridici al fine del suo concreto utilizzo. Di conseguenza, il tecnico che sbaglia un progetto, omette di presentare un'istanza per ottenere una concessione edilizia dalla
Pubblica Amministrazione o, ancora, istruisce male l'istanza richiesta, incorre in una forma di responsabilità professionale che determina il suo inadempimento rispetto all'incarico assunto. Tale concetto emerge chiaramente anche da alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, per cui appunto “il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cfr. Cass. n.
2257/2007; n. 11728/2002; n. 22487/2004)”.
Il cliente sarà dunque, tenuto a dimostrare il danno a lui occorso, l'inadempimento del professionista in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre al nesso causale esistente tra danno subito e condotta del tecnico incaricato. Pertanto, una volta accertata la responsabilità, il cliente potrà ottenere ristoro della perdita subita, il cosiddetto danno emergente con conseguente restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, nonché del mancato guadagno, e cioè il lucro cessante “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, come previsto dall'art. 1223 c.c..
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito prova sufficiente del danno subito e della quantificazione dello stesso, pur essendo onere specifico della parte richiedente fornire la detta prova. La relativa domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio di opposizione, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'opposto e liquidate a favore degli opponenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
[...]
e nei confronti di , così Pt_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara l'inadempimento contrattuale di e per Controparte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni.
3. Condanna a pagare a favore degli opponenti le spese Controparte_1
processuali che liquida in complessivi € 7616,00 oltre € 518,00 per spese vive, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Messina, lì 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Anna Pappalardo