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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/10/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. NASO DOMENICO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui è
domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir dichiarare, previa disapplicazione del decreto di Controparte_1
pagina 1 di 5 ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, il proprio diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, ha chiesto di condannare il convenuto ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova CP_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante, nonché di condannarlo al pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore in ragione dell'inclusione dell'anno 2013, oltre interessi;
ha chiesto, inoltre, di ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2013 nella qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado, la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dell'anno scolastico 2013, sia ai fini economici sia ai fini giuridici.
In punto di diritto, ha sostenuto l'illegittimità del blocco delle retribuzioni per l'anno 2013 ove disposto per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il ha contestato la fondatezza delle pretese CP_2 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
All'indicata udienza, la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati, è stata fissata per la decisione con modalità in trattazione scritta.
_____
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 10215 del 2 aprile 2025, che ha affrontato questioni di tenore analogo a quelle dibattute nel presente processo, cui si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
pagina 2 di 5 A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a pagina 3 di 5 decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…)
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
(…)
In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. (…) dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al CP_1 pagamento di differenze retributive”.
Anche nel caso in esame vengono in rilievo le stesse questioni di diritto affrontate dalla S.C., che vanno risolte come sopra indicato. pagina 4 di 5 Pertanto, in adesione a quanto chiarito dalla pronuncia di legittimità, va riconosciuta a parte ricorrente l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici (per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi) e senza effetti di tipo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'esito del giudizio, della complessità e della novità della questione trattata e decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta per il resto;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. NASO DOMENICO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui è
domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir dichiarare, previa disapplicazione del decreto di Controparte_1
pagina 1 di 5 ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, il proprio diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, ha chiesto di condannare il convenuto ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova CP_1 ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante, nonché di condannarlo al pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore in ragione dell'inclusione dell'anno 2013, oltre interessi;
ha chiesto, inoltre, di ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
Premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2013 nella qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado, la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dell'anno scolastico 2013, sia ai fini economici sia ai fini giuridici.
In punto di diritto, ha sostenuto l'illegittimità del blocco delle retribuzioni per l'anno 2013 ove disposto per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il ha contestato la fondatezza delle pretese CP_2 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
All'indicata udienza, la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati, è stata fissata per la decisione con modalità in trattazione scritta.
_____
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 10215 del 2 aprile 2025, che ha affrontato questioni di tenore analogo a quelle dibattute nel presente processo, cui si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
pagina 2 di 5 A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a pagina 3 di 5 decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…)
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
(…)
In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. (…) dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al CP_1 pagamento di differenze retributive”.
Anche nel caso in esame vengono in rilievo le stesse questioni di diritto affrontate dalla S.C., che vanno risolte come sopra indicato. pagina 4 di 5 Pertanto, in adesione a quanto chiarito dalla pronuncia di legittimità, va riconosciuta a parte ricorrente l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici (per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi) e senza effetti di tipo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'esito del giudizio, della complessità e della novità della questione trattata e decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta per il resto;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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