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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 31.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2981 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Pio Di Parte_1
Benedetto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli al viale
Amendola n. 133;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020180004518517000
notificatole il 7.5.2024 con il quale l' le intimava il pagamento della somma CP_1
di € 3.004,16, a titolo di mancato pagamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per il periodo dal 01/2017 al 09/2017. Eccepiva di nulla dovere all' atteso che ella nell'anno 2017 non avrebbe svolto alcuna attività CP_1
professionale in quanto l'attività di impresa esercitata dalla omonima ditta individuale, , sarebbe già cessata prima dell'anno 2017. Parte_1
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata illegittima la pretesa fatta valere dall' con l'avviso di addebito n. 40020180004518517000. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il CP_1
quale sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'intera domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
La pretesa contributiva oggetto del presente giudizio deriva dall'iscrizione della alla gestione commercianti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della l. n. Pt_1
160/1975, così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa;
tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,
rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Quanto all'onere probatorio bisogna distinguere. Nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell non vi è dubbio che l'onere probatorio relativo alla CP_1
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua posizione di convenuto in senso formale, in CP_1
quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010
e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove, invece, l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell' fossero insussistenti CP_1
dall'origine o siano venute meno. L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, comporta a carico piuttosto del ricorrente l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell' siano venute meno CP_1
o che le stesse mancassero fin dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore. Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio,
non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 20210
n. 11134).
Orbene, nel caso di specie, risulta documentato dall l'inoltro attraverso il CP_1
canale telematico Comunica da parte della della domanda di Pt_1
iscrizione alla gestione commercianti nel 2011 nella quale lei stessa compilando il quadro AC dichiarava di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione
speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipante CP_1
direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 21.2.20211. La erra, quindi, nell'insistere più volte Pt_1
che l non avrebbe assolto all'onere di provare che nel periodo oggetto CP_1
dell'avviso di addebito per cui è causa (2017) essa avrebbe prestato personalmente, in qualità di socia, attività aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza all'interno della Bar Sport Sele Di BE IE & C. S.n.c.
Era, piuttosto, essa a dover provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell' fossero venute meno o che le stesse mancassero fin dall'origine o CP_1
che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore ma tanto non è stato fatto in alcun modo.
Anzitutto non ha nemmeno allegato in ricorso un errore nella compilazione e nell'inoltro della domanda d'iscrizione. Non è dato comprendere, quindi, perché nel 2011 abbia dichiarato una circostanza e oggi sostenga il contrario.
Oltretutto - e trattasi di circostanza non specificatamente contestata - ha versato i contributi fino all'anno 2015. In ricorso omette proprio la circostanza di aver inoltrato lei stessa domanda d'iscrizione alla gestione commercianti. Si
tenga conto che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza della domanda rispetto a quelle, certamente più
meditate, rese in sede giudiziale in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto d'imposizione contributiva o da un contenzioso giudiziale. Tanto già
basterebbe di per sé al rigetto del ricorso. In ogni caso, la prova testimoniale,
pur chiesta, non fornisce elementi sufficienti a superare la presunzione che la ricorrente abbia effettivamente prestato personalmente, in qualità di socia,
attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza - presunzione che, lo si ripete, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte deriva dalla pregressa domanda di iscrizione alla gestione commercianti ma può essere superata con prova contraria (prova contraria che, per regola generale, deve essere rigorosa) -. Trattasi, infatti, d'una prova testimoniale, per come articolata, del tutto generica ed è questa la ragione per la quale non è stata ammessa. Vi è per contro la necessità che la prova della radicale chiusura d'una attività commerciale oltretutto per un così lungo periodo sia precisa e circostanziata, in ordine a contesto, ragioni, ripresa, utenze, ect. poiché
diversamente chiunque potrebbe affermare di aver visto un bar chiuso per un anno senza che tale affermazione sia in alcun modo verificabile. Parte
ricorrente non specifica neppure le stesse ragioni per le quali il bar Sele per tutto il 2017 sarebbe rimasto chiuso. Trattasi di circostanza che andava poi provata documentalmente non per testi. La chiusura temporanea di un pubblico esercizio di somministrazione aperto al pubblico va comunicata,
infatti, al SUAP del Comune dove questo ha sede.
Tanto posto può ritenersi che la sia tenuta al versamento dei Pt_1
contributi per la Gestione Commercianti chiesti con l'avviso di addebito opposto.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie € 3.004,16).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2981 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp. p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese del Pt_1 CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 31.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 31.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2981 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Pio Di Parte_1
Benedetto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli al viale
Amendola n. 133;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020180004518517000
notificatole il 7.5.2024 con il quale l' le intimava il pagamento della somma CP_1
di € 3.004,16, a titolo di mancato pagamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per il periodo dal 01/2017 al 09/2017. Eccepiva di nulla dovere all' atteso che ella nell'anno 2017 non avrebbe svolto alcuna attività CP_1
professionale in quanto l'attività di impresa esercitata dalla omonima ditta individuale, , sarebbe già cessata prima dell'anno 2017. Parte_1
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata illegittima la pretesa fatta valere dall' con l'avviso di addebito n. 40020180004518517000. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il CP_1
quale sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'intera domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
La pretesa contributiva oggetto del presente giudizio deriva dall'iscrizione della alla gestione commercianti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della l. n. Pt_1
160/1975, così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa;
tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,
rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Quanto all'onere probatorio bisogna distinguere. Nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell non vi è dubbio che l'onere probatorio relativo alla CP_1
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua posizione di convenuto in senso formale, in CP_1
quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010
e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove, invece, l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell' fossero insussistenti CP_1
dall'origine o siano venute meno. L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, comporta a carico piuttosto del ricorrente l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell' siano venute meno CP_1
o che le stesse mancassero fin dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore. Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio,
non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 20210
n. 11134).
Orbene, nel caso di specie, risulta documentato dall l'inoltro attraverso il CP_1
canale telematico Comunica da parte della della domanda di Pt_1
iscrizione alla gestione commercianti nel 2011 nella quale lei stessa compilando il quadro AC dichiarava di essere tenuta all'iscrizione alla Gestione
speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipante CP_1
direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data inizio attività 21.2.20211. La erra, quindi, nell'insistere più volte Pt_1
che l non avrebbe assolto all'onere di provare che nel periodo oggetto CP_1
dell'avviso di addebito per cui è causa (2017) essa avrebbe prestato personalmente, in qualità di socia, attività aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza all'interno della Bar Sport Sele Di BE IE & C. S.n.c.
Era, piuttosto, essa a dover provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell' fossero venute meno o che le stesse mancassero fin dall'origine o CP_1
che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore ma tanto non è stato fatto in alcun modo.
Anzitutto non ha nemmeno allegato in ricorso un errore nella compilazione e nell'inoltro della domanda d'iscrizione. Non è dato comprendere, quindi, perché nel 2011 abbia dichiarato una circostanza e oggi sostenga il contrario.
Oltretutto - e trattasi di circostanza non specificatamente contestata - ha versato i contributi fino all'anno 2015. In ricorso omette proprio la circostanza di aver inoltrato lei stessa domanda d'iscrizione alla gestione commercianti. Si
tenga conto che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza della domanda rispetto a quelle, certamente più
meditate, rese in sede giudiziale in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto d'imposizione contributiva o da un contenzioso giudiziale. Tanto già
basterebbe di per sé al rigetto del ricorso. In ogni caso, la prova testimoniale,
pur chiesta, non fornisce elementi sufficienti a superare la presunzione che la ricorrente abbia effettivamente prestato personalmente, in qualità di socia,
attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza - presunzione che, lo si ripete, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte deriva dalla pregressa domanda di iscrizione alla gestione commercianti ma può essere superata con prova contraria (prova contraria che, per regola generale, deve essere rigorosa) -. Trattasi, infatti, d'una prova testimoniale, per come articolata, del tutto generica ed è questa la ragione per la quale non è stata ammessa. Vi è per contro la necessità che la prova della radicale chiusura d'una attività commerciale oltretutto per un così lungo periodo sia precisa e circostanziata, in ordine a contesto, ragioni, ripresa, utenze, ect. poiché
diversamente chiunque potrebbe affermare di aver visto un bar chiuso per un anno senza che tale affermazione sia in alcun modo verificabile. Parte
ricorrente non specifica neppure le stesse ragioni per le quali il bar Sele per tutto il 2017 sarebbe rimasto chiuso. Trattasi di circostanza che andava poi provata documentalmente non per testi. La chiusura temporanea di un pubblico esercizio di somministrazione aperto al pubblico va comunicata,
infatti, al SUAP del Comune dove questo ha sede.
Tanto posto può ritenersi che la sia tenuta al versamento dei Pt_1
contributi per la Gestione Commercianti chiesti con l'avviso di addebito opposto.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie € 3.004,16).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2981 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp. p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell delle spese del Pt_1 CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 31.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento