Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1898/2024
Oggi 23 aprile 2024 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Michela Pedroni in sostituzione degli avv. Latino e Cesana per il ricorrente. Nessuno è presente per la parte resistente. La procuratrice del ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso. Evidenzia l'atto interruttivo della prescrizione (doc. 4) e osserva che i giorni indicati sono stati calcolati solo per i periodi non prescritti. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando la procuratrice del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice del ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2024 R.G. promossa da con il patrocinio dell'Avv. Angelo Latino e dell'Avv. Daniela Cesana Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Federica La Rosa, dalla dott.ssa Sara Punti e dalla dott.ssa Maria Isernia, funzionarie in servizio presso l
[...]
, Piazza Italia n. 4 Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti: 1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente Parte_1
l'importo pari ad € 1.303,68 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
[...]
3) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 49,00 da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dal 17/02/2025, riconoscere in favore della controparte il beneficio nella minor somma;
2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, liquidare le spese tenuto conto della serialità della vertenza e della modesta difficoltà del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. 3 e 5 allegati al ricorso) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc. 1 di tale parte) risulta che ha prestato servizio, quale docente a tempo determinato, durante l'anno scolastico 2019/2020, Parte_1 nei seguenti periodi (per ciò che qui interessa): dal 20.09.2019 al 24.09.2019, dal 25.09.2019 al 24.11.2019, dal
25.11.2019 al 24.02.2020, dal 02.03.2020 al 24.03.2020, dal 25.03.2020 al 08.06.2020, dal 09.06.2020 al
11.06.2020, nonché nei giorni 13.06.2020, 18.06.2020 e 22.06.2020.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno. Conseguentemente, domanda la condanna del convenuto a CP_1 pagare il complessivo importo di € 1.303,68 calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007. L'Amministrazione convenuta ha eccepito l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima del 17.02.2020, vista la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta il 17/02/2025. Ha, inoltre, contestato – anche per l'effetto della intervenuta prescrizione – la correttezza dei calcoli effettuati da parte ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda,
l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 453,58.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018
(ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dunque, applicando tale principio la domanda della ricorrente risulta fondata nell'an; la determinazione del credito deve essere effettuata tenendo conto di quanto segue.
L'eccezione di prescrizione
Alla fattispecie in esame deve essere applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e
5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. n. 10219/2020, conforme ad altre). L'eccezione svolta da parte resistente è però solo parzialmente fondata, in quanto essa si basa soltanto sulla data della notifica al dell'atto introduttivo di questo giudizio, che afferma essere avvenuta il 17.02.2025. CP_1
Tuttavia, con precedente diffida recapitata a mezzo pec il 29.10.2024 alla Direzione generale delle risorse umane e alla Direzione regionale lombarda del , il ricorrente ha chiesto il riconoscimento e il pagamento CP_1 della Retribuzione Professionale Docenti non percepita (v. doc. 4 e 5 allegati al ricorso). Il contenuto della missiva in esame è adeguato a interrompere la prescrizione a partire dal 29.10.2019 e pertanto l'indennità di cui si tratta può essere riconosciuta solo per i giorni a partire dalla quella data, mentre il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. risulta spirato per i diritti maturati nel periodo antecedente, non essendovi prova di altri atti interruttivi della prescrizione.
Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile 2018, sono pari a € 174,50 mensili e quindi a € 5,82 giornalieri (€ 174,50/30).
Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, si osserva che con riferimento ai periodi dal 20 settembre 2019 al 24 febbraio 2020 e dal 2 marzo all'11 giugno 2020 non v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo.
Pertanto, considerando il periodo non colpito dalla prescrizione, la somma dovuta deve essere calcolata tenendo conto dei mesi di ogni anno scolastico e dei giorni residui, così come segue:
- dal 29 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020: 3 mesi e 27 giorni: 3 x € 174,50 + 27 x € 5,82 = € 523,50 + € 157,14
- € 680,64;
- dal 2 marzo all'11 giugno 20203: 3 mesi e 10 giorni: 3 x € 174,50 + 10 x € 5,82 = € 523,50 + € 58,20 = €
581,17;
- 3 giorni per il 13, 18 e 22 giugno 2020: 3 x 5,82 = € 17,46.
L'importo complessivo dovuto è dunque pari a € 1.279,27 (€ 680,64 + € 581,17 + € 17,46).
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo sulla base dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa, il calcolo non corretto del dovuto esposto nel ricorso;
viene inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria, considerando che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell Anna Controparte_3
Tommasone.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per i periodi indicati nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di €
1.279,27, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 49,00 per esborsi e in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Angelo Latino e dell'avv.
Daniela Cesana, che si sono dichiarati antistatari.
Deciso all'udienza del 23 aprile 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani