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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 7 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E CP_1
A N T O N I A G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi
[...]
dagli avvocati VALENTINA FAVATA e GIULIO
SIGNORELLO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 22/01/2024, i coniugi esposero che in data 16/07/2001 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli (maggiorenne) e UL (ad oggi Per_1
ancora minorenne).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver
1 definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido del figlio minore e il mantenimento dei figli.
Stante la volontà delle parti di trasferire ai figli la proprietà di due immobili catastalmente identificati nel corpo del ricorso, il Tribunale prendeva atto dell'intervento in giudizio del figlio maggiorenne e dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ad Per_1
accettare il trasferimento per il figlio minore UL.
Con sentenza emessa il 2/07/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 21 febbraio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e
Pag. 2 della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Parte_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 22/01/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
Pag. 3 in Marsala il Parte_3
16/07/2001 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Marsala al n. 152, parte II,
serie A, anno 2001, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 18/03/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A R I A P I R U Z Z A G I U D I C E CP_1
A N T O N I A G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rispettivamente rappresentati e difesi
[...]
dagli avvocati VALENTINA FAVATA e GIULIO
SIGNORELLO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 22/01/2024, i coniugi esposero che in data 16/07/2001 avevano contratto matrimonio concordatario in Marsala dal quale erano nati i figli (maggiorenne) e UL (ad oggi Per_1
ancora minorenne).
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver
1 definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido del figlio minore e il mantenimento dei figli.
Stante la volontà delle parti di trasferire ai figli la proprietà di due immobili catastalmente identificati nel corpo del ricorso, il Tribunale prendeva atto dell'intervento in giudizio del figlio maggiorenne e dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ad Per_1
accettare il trasferimento per il figlio minore UL.
Con sentenza emessa il 2/07/2024 il Tribunale di
Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 21 febbraio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e
Pag. 2 della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Parte_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 22/01/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
Pag. 3 in Marsala il Parte_3
16/07/2001 trascritto nei registri dello stato civile del Comune d i Marsala al n. 152, parte II,
serie A, anno 2001, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del Parte_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Marsala perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 18/03/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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