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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10002/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GALLIANI GAETANO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente lamenta la mancata attribuzione a suo favore, con la sentenza di separazione n. 1727/2023, dell'assegno Unico
Universale, essendo essa collocataria dei figli minori, e ne chiede l'attribuzione.
Di recente la Suprema Corte ha condiviso quanto riportato nella
Circolare dell'Inps n. 23/22, ove si specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", concludendo nel senso “che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e
l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
2 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 500,00 per la fase di studio,
€ 400,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 01/10/2024 da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, attribuisce alla ricorrente l'Assegno Unico e Universale spettante per i figli A_
, nato il [...], nata il
[...] Persona_2
18/03/2010, e nata il [...], assegno che a Persona_3
partire dalla prossima mensilità sarà percepito nella misura del
100% dalla ricorrente, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore senza previo consenso dell'altro genitore, fatto salvo un diverso accordo tra le parti;
2. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 110,30 per spese vive
3 ed € 1.751,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da pagare in favore dell'Erario;
3. sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10002/2024, avente ad oggetto “modifica condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 03/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GALLIANI GAETANO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente lamenta la mancata attribuzione a suo favore, con la sentenza di separazione n. 1727/2023, dell'assegno Unico
Universale, essendo essa collocataria dei figli minori, e ne chiede l'attribuzione.
Di recente la Suprema Corte ha condiviso quanto riportato nella
Circolare dell'Inps n. 23/22, ove si specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", concludendo nel senso “che, in mancanza
d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e
l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps”.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
2 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 500,00 per la fase di studio,
€ 400,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da pagare in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 01/10/2024 da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza o eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, attribuisce alla ricorrente l'Assegno Unico e Universale spettante per i figli A_
, nato il [...], nata il
[...] Persona_2
18/03/2010, e nata il [...], assegno che a Persona_3
partire dalla prossima mensilità sarà percepito nella misura del
100% dalla ricorrente, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore senza previo consenso dell'altro genitore, fatto salvo un diverso accordo tra le parti;
2. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 110,30 per spese vive
3 ed € 1.751,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da pagare in favore dell'Erario;
3. sentenza esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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