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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA ZZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 4670/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 30/09/2025 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Zuliani Silvia, e , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Munari Lorenzo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO EG IA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/09/2025,
e hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 Parte_2 rappresentando che il figlio maggiore della coppia oggi quindicenne, trascorre più tempo Per_1 presso il padre rispetto ai tempi all'epoca concordati nel ricorso congiunto di divorzio, ragion per cui entrambe le parti sono concordi nel diminuire la somma che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei due figli.
Le parti hanno quindi chiesto all'intestato Tribunale di “disporre la modifica delle condizioni di divorzio come segue, a partire dalla data della presente domanda:
pagina 1 di 2 il Sig. , in ragione dei criteri di legge e comunque giusto accordo intervenuto con la Sig. Pt_1
contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli mediante versamento alla madre della Pt_2 somma mensile, per tutti i 12 mesi dell'anno, di € 300,00 (trecento/00), rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche
e scolastiche giusto protocollo del Tribunale di Reggio Emilia”.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 02/10/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
Pt_3 le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 30/09/2025 come sopra trascritte.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DA ZZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA ZZ Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 4670/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 30/09/2025 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Zuliani Silvia, e , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Munari Lorenzo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO EG IA (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/09/2025,
e hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 Parte_2 rappresentando che il figlio maggiore della coppia oggi quindicenne, trascorre più tempo Per_1 presso il padre rispetto ai tempi all'epoca concordati nel ricorso congiunto di divorzio, ragion per cui entrambe le parti sono concordi nel diminuire la somma che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento ordinario dei due figli.
Le parti hanno quindi chiesto all'intestato Tribunale di “disporre la modifica delle condizioni di divorzio come segue, a partire dalla data della presente domanda:
pagina 1 di 2 il Sig. , in ragione dei criteri di legge e comunque giusto accordo intervenuto con la Sig. Pt_1
contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli mediante versamento alla madre della Pt_2 somma mensile, per tutti i 12 mesi dell'anno, di € 300,00 (trecento/00), rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche
e scolastiche giusto protocollo del Tribunale di Reggio Emilia”.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 02/10/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
Pt_3 le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 30/09/2025 come sopra trascritte.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DA ZZ
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