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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott. Giuseppe Mercurio, delegato alla decisione ai sensi del decreto presidenziale n. 52/2025, dal Giudice titolare, Dott. A. Provazza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1028/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 rmano ATTORE IN OPPOSIZIONE contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perri CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratti di mutuo. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa. Per l'attore opponente, Sig. , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate in data comparsa conclusionale del 28.07.2025 :”Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:I n via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 18.02.2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa De Marco, nell'ambito del procedimento monitorio RG 326/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed il difetto di titolarità in capo a a seguito Controparte_1 dell'escussione della garanzia di Medio Credito Centrale e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte del sig. , con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e Pt_1 dichiarare la violazione del princip terminatezza o determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., 1346 c.c. e 1325 c.c. in relazione alla determinazione della durata del contratto di mutuo n. 1/29079 del 04/11/2020 e per l'effetto dichiarare il contratto nullo con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza per i motivi di cui in atti, dichiarando che non è dovuta alcuna somma da parte dell'opponente; In via gradata, preso atto che l'opposta ha escusso la garanzia da per un importo di euro 13.660,00 per Parte_2 come dimostrato con documentazione e il quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminare il quantum dovuto dall'opponente. Condannare la convenuta Controparte_1
a spese ed onorari di giudizio come per legge.
[...]
Pag. 1 a 5 Per la convenuta opposta, come da note di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositate in data 06.10.2025 :
In via preliminare accertare la validità dei contratti di mutuo in quanto determinati e determinabili. Nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo atteso che totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza- Giudice De Marco in data 18/02/2024 e dichiararlo esecutivo. Condannare, infine, parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.02.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.946,45, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
Il credito azionato in via monitoria traeva origine da
[...] chirografario: il n. 1/26441 del 17.12.2019, per un debito residuo di € 4.868,38, e il n. 1/29079 del 04.11.2020, per un debito residuo di € 14.078,07. A fondamento dell'opposizione, l'attore con riferimento al mutuo n. 1/26441 eccepiva, l'omessa prova del credito, contestando il valore probatorio della certificazione ex art. 50 T.U.B. nel giudizio di merito e lamentando la mancata dimostrazione dell'effettivo quantum erogato e dell'eventuale escussione della garanzia del Fondo
[...]
Con riferimento al mutuo n. 1/29079, la nullità del CP_2
della durata, stante la discrasia tra le 96 rate indicate nell'art. 3 del contratto e i 120 mesi menzionati nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento. Anche per tale rapporto, lamentava l'omessa prova del credito e dell'escussione della relativa garanzia . Si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta opposta replicava che l'eccezione di indeterminatezza del mutuo n. 1/29079 era infondata, poiché la durata complessiva di 120 mesi risultava dalla somma dei 24 mesi di preammortamento e dei 96 mesi di ammortamento, come chiaramente desumibile dal contratto. Affermava di aver escusso la garanzia per il mutuo n. 1/26441, riducendo così il credito originario, e sosteneva la validità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente. Dichiarava espressamente, nella propria comparsa di risposta, di non aver escusso la garanzia relativa al mutuo n. 1/29079 . Con me x art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'opponente produceva una "comunicazione di surroga" datata 08.07.2024, ricevuta da attestante Parte_2
l'avvenuto pagamento alla banca della somma di € 13.660,00 a valere sul mutuo n. 1/29079. Sulla base di tale documento, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a per tale rapporto, essendo Controparte_1 surrogatasi nei diritti della ba
Pag. 2 a 5 All'udienza del 25.10.2024, la difesa della convenuta opposta confermava l'avvenuta escussione della garanzia per il mutuo n. 1/29079 per l'importo di € 13.660,00, precisando che ciò era a to in data 08.07.2024, ovvero in corso di causa . Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025 . MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sul credito relativo al mutuo n. 1/26441 del 17.12.2019
L'attore ha contestato la pretesa creditoria di € 4.868,38 eccependo l'inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. e la generica mancanza di prova del credito. Tali censure sollevate dall'opponente in merito a tale rapporto sono infondate e, devono essere rigettate. Preliminarmente si rileva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario processo di cognizione, il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale ed è onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tuttavia, a fronte della produzione del contratto di mutuo e della relativa documentazione contabile, grava sul debitore opponente un onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento del credito (art. 115 c.p.c.). Nel caso di specie, a fronte di una contestazione iniziale generica da parte del Sig. , la convenuta opposta ha fornito in comparsa di risposta dettagliate Pt_1 prec i sul rapporto, chiarendo che l'erogazione iniziale era stata di € 25.000,00 e che, a seguito dell'inadempimento, era stata escussa la garanzia per € 16.384,83 in data 11.12.2023, residuando così l'importo azionato in v itoria. L'opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate su tali conteggi, né ha fornito prova di pagamenti ulteriori o di fatti estintivi o modificativi del credito diversi da quelli già considerati dalla banca. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere probatorio se l'opponente non contesta specificamente la conformità alle scritture contabili e le singole voci del credito. Pertanto, in assenza di specifiche e provate contestazioni, la pretesa creditoria relativa al mutuo n. 1/26441, pari ad € 4.868,38, deve ritenersi provata e dovuta.
2. Sulla dedotta nullità del mutuo n. 1/29079 del 04.11.2020 Anche l'eccezione di nullità di tale contratto per presunta indeterminatezza della durata è infondata. L'opponente ha lamentato una discrasia tra l'indicazione di 96 rate nell'art. 3 del contratto e la durata di 120 mesi riportata nel documento di sintesi. Come correttamente replicato dalla convenuta opposta, una lettura coordinata del contratto e dei suoi allegati permette di superare agevolmente tale apparente contraddizione. L'art. 3 del contratto, infatti, prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi (dal 30.11.2020 al 31.10.2022) e un successivo periodo di ammortamento di 96 rate (a partire dal 30.11.2022) . La somma di tali periodi (24
Pag. 3 a 5 mesi + 96 mesi) determina la durata complessiva di 120 mesi, coerentemente con quanto indicato nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento. L'incertezza su un elemento essenziale del contratto, evocata dall'opponente non sussiste, anzi è risultato essere conforme ai requisiti di trasparenza imposti dall'art. 117 T.U.B. Da ciò ne consegue che l'eccezione di nullità va, rigettata.
3. Sul difetto di titolarità del credito relativo al mutuo n. 1/29079 Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa al parziale difetto di titolarità del credito azionato con riferimento al mutuo n. 1/29079. Il decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto il pagamento, per tale rapporto, della somma di € 14.078,07 (di cui € 13.660,00 per capitale ed € 418,07 per interessi). In corso di causa, l'opponente ha documentato, tramite la produzione della comunicazione di datata 08.07.2024, che la convenuta opposta ha escusso la garanzia del Fon r l'intero importo capitale di € 13.660,00. A seguito di tale pagamento, si è surrogata legalmente nei diritti della banca creditrice per la quota capitale, ai sensi dell'art. 1203 c.c. La stessa convenuta opposta ha ammesso tale circostanza, sia a verbale d'udienza sia nelle proprie note conclusive, riconoscendo che il fatto è avvenuto in data 08.07.2024, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della decisione della causa. Il pagamento effettuato dal garante (MCC) costituisce un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione del debitore principale nei confronti del creditore originario per la parte di debito coperta dalla Controparte_1 garanzia. Di consegu resente decisione, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo risulta parzialmente infondata, essendo il credito per la quota capitale del mutuo n. 1/29079 non più esistente in capo alla convenuta opposta. Ciò impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 144/2024. Verificata la legittimità dell'ingiunzione, sulla base delle richieste delle parti, si passa all'accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti. La stessa convenuta opposta ha, infatti, rideterminato la propria pretesa, chiedendo in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento del debito residuo. Tale debito residuo, per il mutuo n. 1/29079, è costituito dalla sola quota interessi maturata e non coperta dalla garanzia, che la convenuta quantifica, senza specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente, in € 418,07.
4. Sulla rideterminazione del debito e sulle spese di lite Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta parzialmente. Il decreto ingiuntivo n. 144/2024 deve essere revocato. Il debito complessivo del Sig. Pt_1
nei confronti di va rideterminato nella
[...] Controparte_1
286,45, data dalla residuo del mutuo n. 1/26441; b) € 418,07 per il residuo del mutuo n. 1/29079. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi al tasso contrattuale dalla data del 08.07.2024 (data dell'escussione della garanzia che ha rideterminato il debito) sino al saldo effettivo. Per quanto concerne le spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo e la significativa riduzione della pretesa creditoria originaria (da € 18.946,45 a € 5.286,45) integrano i presupposti per una parziale soccombenza della convenuta opposta, che ha agito per
Pag. 4 a 5 un importo rivelatosi in parte non dovuto. D'altro canto, l'opponente è risultato comunque debitore di una somma non irrisoria. Tali circostanze giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti. Le spese della fase monitoria, invece, seguono la soccombenza in tale fase e, stante la revoca del decreto, restano a carico della parte che lo ha richiesto. Infine, avendo l'opponente beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, si provvede alla liquidazione dei compensi in favore del suo difensore come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.02.2024.
• Accerta e dichiara che il Sig. è tenuto a corrispondere a Parte_1 [...] la somma Controparte_1
• Condanna, per l'effetto, il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somm Controparte_1
8.07.2024 sino al soddisfo.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
• Pone le spese della fase monitoria definitivamente a carico della convenuta opposta.
• Dispone la liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Aurora Sangermano, difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto. Così deciso in Cosenza, in data 19 dicembre 2025. Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 5 a 5
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 rmano ATTORE IN OPPOSIZIONE contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perri CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratti di mutuo. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa. Per l'attore opponente, Sig. , come da note di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositate in data comparsa conclusionale del 28.07.2025 :”Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:I n via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 del 18.02.2024, emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa De Marco, nell'ambito del procedimento monitorio RG 326/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed il difetto di titolarità in capo a a seguito Controparte_1 dell'escussione della garanzia di Medio Credito Centrale e per l'effetto dichiarare che non è dovuta alcuna somma da parte del sig. , con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e Pt_1 dichiarare la violazione del princip terminatezza o determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., 1346 c.c. e 1325 c.c. in relazione alla determinazione della durata del contratto di mutuo n. 1/29079 del 04/11/2020 e per l'effetto dichiarare il contratto nullo con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza per i motivi di cui in atti, dichiarando che non è dovuta alcuna somma da parte dell'opponente; In via gradata, preso atto che l'opposta ha escusso la garanzia da per un importo di euro 13.660,00 per Parte_2 come dimostrato con documentazione e il quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminare il quantum dovuto dall'opponente. Condannare la convenuta Controparte_1
a spese ed onorari di giudizio come per legge.
[...]
Pag. 1 a 5 Per la convenuta opposta, come da note di precisazione Controparte_1 delle conclusioni depositate in data 06.10.2025 :
In via preliminare accertare la validità dei contratti di mutuo in quanto determinati e determinabili. Nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo atteso che totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza- Giudice De Marco in data 18/02/2024 e dichiararlo esecutivo. Condannare, infine, parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2024, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.02.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.946,45, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
Il credito azionato in via monitoria traeva origine da
[...] chirografario: il n. 1/26441 del 17.12.2019, per un debito residuo di € 4.868,38, e il n. 1/29079 del 04.11.2020, per un debito residuo di € 14.078,07. A fondamento dell'opposizione, l'attore con riferimento al mutuo n. 1/26441 eccepiva, l'omessa prova del credito, contestando il valore probatorio della certificazione ex art. 50 T.U.B. nel giudizio di merito e lamentando la mancata dimostrazione dell'effettivo quantum erogato e dell'eventuale escussione della garanzia del Fondo
[...]
Con riferimento al mutuo n. 1/29079, la nullità del CP_2
della durata, stante la discrasia tra le 96 rate indicate nell'art. 3 del contratto e i 120 mesi menzionati nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento. Anche per tale rapporto, lamentava l'omessa prova del credito e dell'escussione della relativa garanzia . Si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la convenuta opposta replicava che l'eccezione di indeterminatezza del mutuo n. 1/29079 era infondata, poiché la durata complessiva di 120 mesi risultava dalla somma dei 24 mesi di preammortamento e dei 96 mesi di ammortamento, come chiaramente desumibile dal contratto. Affermava di aver escusso la garanzia per il mutuo n. 1/26441, riducendo così il credito originario, e sosteneva la validità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente. Dichiarava espressamente, nella propria comparsa di risposta, di non aver escusso la garanzia relativa al mutuo n. 1/29079 . Con me x art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'opponente produceva una "comunicazione di surroga" datata 08.07.2024, ricevuta da attestante Parte_2
l'avvenuto pagamento alla banca della somma di € 13.660,00 a valere sul mutuo n. 1/29079. Sulla base di tale documento, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a per tale rapporto, essendo Controparte_1 surrogatasi nei diritti della ba
Pag. 2 a 5 All'udienza del 25.10.2024, la difesa della convenuta opposta confermava l'avvenuta escussione della garanzia per il mutuo n. 1/29079 per l'importo di € 13.660,00, precisando che ciò era a to in data 08.07.2024, ovvero in corso di causa . Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025 . MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Sul credito relativo al mutuo n. 1/26441 del 17.12.2019
L'attore ha contestato la pretesa creditoria di € 4.868,38 eccependo l'inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. e la generica mancanza di prova del credito. Tali censure sollevate dall'opponente in merito a tale rapporto sono infondate e, devono essere rigettate. Preliminarmente si rileva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che instaura un ordinario processo di cognizione, il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale ed è onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tuttavia, a fronte della produzione del contratto di mutuo e della relativa documentazione contabile, grava sul debitore opponente un onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento del credito (art. 115 c.p.c.). Nel caso di specie, a fronte di una contestazione iniziale generica da parte del Sig. , la convenuta opposta ha fornito in comparsa di risposta dettagliate Pt_1 prec i sul rapporto, chiarendo che l'erogazione iniziale era stata di € 25.000,00 e che, a seguito dell'inadempimento, era stata escussa la garanzia per € 16.384,83 in data 11.12.2023, residuando così l'importo azionato in v itoria. L'opponente non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate su tali conteggi, né ha fornito prova di pagamenti ulteriori o di fatti estintivi o modificativi del credito diversi da quelli già considerati dalla banca. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere probatorio se l'opponente non contesta specificamente la conformità alle scritture contabili e le singole voci del credito. Pertanto, in assenza di specifiche e provate contestazioni, la pretesa creditoria relativa al mutuo n. 1/26441, pari ad € 4.868,38, deve ritenersi provata e dovuta.
2. Sulla dedotta nullità del mutuo n. 1/29079 del 04.11.2020 Anche l'eccezione di nullità di tale contratto per presunta indeterminatezza della durata è infondata. L'opponente ha lamentato una discrasia tra l'indicazione di 96 rate nell'art. 3 del contratto e la durata di 120 mesi riportata nel documento di sintesi. Come correttamente replicato dalla convenuta opposta, una lettura coordinata del contratto e dei suoi allegati permette di superare agevolmente tale apparente contraddizione. L'art. 3 del contratto, infatti, prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi (dal 30.11.2020 al 31.10.2022) e un successivo periodo di ammortamento di 96 rate (a partire dal 30.11.2022) . La somma di tali periodi (24
Pag. 3 a 5 mesi + 96 mesi) determina la durata complessiva di 120 mesi, coerentemente con quanto indicato nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento. L'incertezza su un elemento essenziale del contratto, evocata dall'opponente non sussiste, anzi è risultato essere conforme ai requisiti di trasparenza imposti dall'art. 117 T.U.B. Da ciò ne consegue che l'eccezione di nullità va, rigettata.
3. Sul difetto di titolarità del credito relativo al mutuo n. 1/29079 Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa al parziale difetto di titolarità del credito azionato con riferimento al mutuo n. 1/29079. Il decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto il pagamento, per tale rapporto, della somma di € 14.078,07 (di cui € 13.660,00 per capitale ed € 418,07 per interessi). In corso di causa, l'opponente ha documentato, tramite la produzione della comunicazione di datata 08.07.2024, che la convenuta opposta ha escusso la garanzia del Fon r l'intero importo capitale di € 13.660,00. A seguito di tale pagamento, si è surrogata legalmente nei diritti della banca creditrice per la quota capitale, ai sensi dell'art. 1203 c.c. La stessa convenuta opposta ha ammesso tale circostanza, sia a verbale d'udienza sia nelle proprie note conclusive, riconoscendo che il fatto è avvenuto in data 08.07.2024, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della decisione della causa. Il pagamento effettuato dal garante (MCC) costituisce un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione del debitore principale nei confronti del creditore originario per la parte di debito coperta dalla Controparte_1 garanzia. Di consegu resente decisione, la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo risulta parzialmente infondata, essendo il credito per la quota capitale del mutuo n. 1/29079 non più esistente in capo alla convenuta opposta. Ciò impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 144/2024. Verificata la legittimità dell'ingiunzione, sulla base delle richieste delle parti, si passa all'accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti. La stessa convenuta opposta ha, infatti, rideterminato la propria pretesa, chiedendo in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento del debito residuo. Tale debito residuo, per il mutuo n. 1/29079, è costituito dalla sola quota interessi maturata e non coperta dalla garanzia, che la convenuta quantifica, senza specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente, in € 418,07.
4. Sulla rideterminazione del debito e sulle spese di lite Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta parzialmente. Il decreto ingiuntivo n. 144/2024 deve essere revocato. Il debito complessivo del Sig. Pt_1
nei confronti di va rideterminato nella
[...] Controparte_1
286,45, data dalla residuo del mutuo n. 1/26441; b) € 418,07 per il residuo del mutuo n. 1/29079. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi al tasso contrattuale dalla data del 08.07.2024 (data dell'escussione della garanzia che ha rideterminato il debito) sino al saldo effettivo. Per quanto concerne le spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo e la significativa riduzione della pretesa creditoria originaria (da € 18.946,45 a € 5.286,45) integrano i presupposti per una parziale soccombenza della convenuta opposta, che ha agito per
Pag. 4 a 5 un importo rivelatosi in parte non dovuto. D'altro canto, l'opponente è risultato comunque debitore di una somma non irrisoria. Tali circostanze giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti. Le spese della fase monitoria, invece, seguono la soccombenza in tale fase e, stante la revoca del decreto, restano a carico della parte che lo ha richiesto. Infine, avendo l'opponente beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, si provvede alla liquidazione dei compensi in favore del suo difensore come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.02.2024.
• Accerta e dichiara che il Sig. è tenuto a corrispondere a Parte_1 [...] la somma Controparte_1
• Condanna, per l'effetto, il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somm Controparte_1
8.07.2024 sino al soddisfo.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
• Pone le spese della fase monitoria definitivamente a carico della convenuta opposta.
• Dispone la liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Aurora Sangermano, difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con separato decreto. Così deciso in Cosenza, in data 19 dicembre 2025. Il Gop Dott. Giuseppe Mercurio
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