Art. 38.
Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.
L'albo cosi' rinnovato e' comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi.
Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facolta' del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.
Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.
L'albo cosi' rinnovato e' comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi.
Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facolta' del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.