Articolo 38 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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30 giugno 1874
Art. 38.

Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.

L'albo cosi' rinnovato e' comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi.

Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facolta' del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874