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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 724/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Magno, alla via Vetrana, n. 16/A, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Menza, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gregorio Magno, alla via E. Berlinguer, n. 10; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina
Menafra, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sala Consilina, alla via G.
Mezzacapo, n. 221/C; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 455/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Salerno … pubblicata il 24 gennaio 2024, Rg n.
684/2020, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che l'atto di pignoramento crediti presso terzi n. 100/2019/92960 emesso da in data 22.07.2019 CP_3
sia illegittimo, e di conseguenza nullo e/o annullabile”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “disporre il rigetto della proposta impugnazione confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Salerno
455/2024 R.G. 684/2020, depositata il 24.01.2024 … non notificata, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni espresse in narrativa;
emettere ogni ulteriore opportuno e conseguenziale provvedimento di legge a carico dell'opponente ed a favore dell'appellata. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 455/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da ex artt. 615, comma 2, e 617, comma Parte_1
2, c.p.c., con ricorso spiegato il 9 agosto 2019 avverso il pignoramento esattoriale del 22 luglio 2019, eseguito dall' , a norma degli artt. 72 bis Controparte_1
e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, presso il Ministero , così provvedeva: 1) Controparte_4
rigettava l'opposizione all'esecuzione, ritenendo legittimo il pignoramento del credito vantato dall' nei confronti del in forza del decreto ingiuntivo Pt_2 Controparte_5 reso dalla Corte d'Appello di Napoli il 22/24 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 3 legge n.
89/2001; 2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese processuali, essendo l' rimasta contumace. Controparte_1
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione del 19 giugno 2024,
l' assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'art. 48 Pt_2
bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad euro cinquemila, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all ai fini del recupero Controparte_6
delle somme iscritte a ruolo, non trova applicazione nel caso di indennizzo dovuto al privato per l'irragionevole durata del processo, giacché credito derivante dalla lesione di
2 un diritto costituzionalmente garantito e, dunque, non assoggettabile al preventivo accertamento fiscale imposto dalla richiamata disposizione normativa, né pignorabile.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_1
con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
455/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del , vale a dire del terzo pignorato Controparte_5
nel procedimento espropriativo esattoriale n. 10020193220000308003, incardinato dall' nei confronti dell' ex artt. 48 bis e 72 bis Controparte_1 Pt_1
D.P.R. n. 602/1973, con atto di pignoramento del 22 luglio 2019.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dall' con ricorso Pt_1 depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 9 agosto 2019 e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione consegnato notificato il 22 gennaio 2020 si è svolto senza la necessaria partecipazione del , che, quale terzo Controparte_5
3 pignorato tenuto a corrispondere al debitore la somma di euro 9.026,31 in forza del decreto ingiuntivo emanato dalla Corte d'Appello di Napoli il 22/24 dicembre 2014 a norma dell'art. 3 legge n. 89/2001, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto dell' di procedere ad Controparte_1
espropriazione forzata per conto dell'ente impositore, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emessa, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, il , debitore dell' er l'indennizzo derivante dalla Controparte_5 Pt_1
lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, non poteva non essere evocato nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti dell' Controparte_1
per ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito
[...] della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il
Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua ineludibile partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dall' per censurare l'asserita violazione dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973. Pt_1
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
4 Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dall' con ricorso spiegato dinnanzi al giudice dell'esecuzione in data 9 agosto 2019, Pt_1
legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione del 19 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
5
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 724/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Magno, alla via Vetrana, n. 16/A, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Menza, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gregorio Magno, alla via E. Berlinguer, n. 10; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina
Menafra, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sala Consilina, alla via G.
Mezzacapo, n. 221/C; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 455/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Salerno … pubblicata il 24 gennaio 2024, Rg n.
684/2020, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare che l'atto di pignoramento crediti presso terzi n. 100/2019/92960 emesso da in data 22.07.2019 CP_3
sia illegittimo, e di conseguenza nullo e/o annullabile”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “disporre il rigetto della proposta impugnazione confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Salerno
455/2024 R.G. 684/2020, depositata il 24.01.2024 … non notificata, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni espresse in narrativa;
emettere ogni ulteriore opportuno e conseguenziale provvedimento di legge a carico dell'opponente ed a favore dell'appellata. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 455/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da ex artt. 615, comma 2, e 617, comma Parte_1
2, c.p.c., con ricorso spiegato il 9 agosto 2019 avverso il pignoramento esattoriale del 22 luglio 2019, eseguito dall' , a norma degli artt. 72 bis Controparte_1
e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, presso il Ministero , così provvedeva: 1) Controparte_4
rigettava l'opposizione all'esecuzione, ritenendo legittimo il pignoramento del credito vantato dall' nei confronti del in forza del decreto ingiuntivo Pt_2 Controparte_5 reso dalla Corte d'Appello di Napoli il 22/24 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 3 legge n.
89/2001; 2) dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese processuali, essendo l' rimasta contumace. Controparte_1
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione del 19 giugno 2024,
l' assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'art. 48 Pt_2
bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad euro cinquemila, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all ai fini del recupero Controparte_6
delle somme iscritte a ruolo, non trova applicazione nel caso di indennizzo dovuto al privato per l'irragionevole durata del processo, giacché credito derivante dalla lesione di
2 un diritto costituzionalmente garantito e, dunque, non assoggettabile al preventivo accertamento fiscale imposto dalla richiamata disposizione normativa, né pignorabile.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_1
con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
455/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del , vale a dire del terzo pignorato Controparte_5
nel procedimento espropriativo esattoriale n. 10020193220000308003, incardinato dall' nei confronti dell' ex artt. 48 bis e 72 bis Controparte_1 Pt_1
D.P.R. n. 602/1973, con atto di pignoramento del 22 luglio 2019.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dall' con ricorso Pt_1 depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 9 agosto 2019 e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione consegnato notificato il 22 gennaio 2020 si è svolto senza la necessaria partecipazione del , che, quale terzo Controparte_5
3 pignorato tenuto a corrispondere al debitore la somma di euro 9.026,31 in forza del decreto ingiuntivo emanato dalla Corte d'Appello di Napoli il 22/24 dicembre 2014 a norma dell'art. 3 legge n. 89/2001, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto dell' di procedere ad Controparte_1
espropriazione forzata per conto dell'ente impositore, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emessa, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, il , debitore dell' er l'indennizzo derivante dalla Controparte_5 Pt_1
lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, non poteva non essere evocato nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti dell' Controparte_1
per ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito
[...] della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il
Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua ineludibile partecipazione.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dall' per censurare l'asserita violazione dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973. Pt_1
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
4 Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dall' con ricorso spiegato dinnanzi al giudice dell'esecuzione in data 9 agosto 2019, Pt_1
legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione del 19 giugno 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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