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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 516/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 516/2025 V.G. promosso da:
, (codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina italiana, residente in [...] e Pt_2
(codice fiscale ), nato ad [...] il
[...] C.F._2
19.03.1967, cittadino italiano, ed ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ilaria Basilico presso il cui studio in Avezzano alla Via Monte Grappa n. 46 sono elettivamente domiciliati,
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 04.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
1
2. la casa coniugale sita in Avezzano (AQ), via Dei Fiori n. 65, di proprietà della sig.ra
[...]
madre del sig. continuerà ad essere abitata anche dalla sig.ra Parte_3 Parte_2 sino al 31.12.2025, data entro la quale quest'ultima dovrà reperire altra Parte_1 soluzione abitativa ove trasferirsi;
3. nella premessa di essere economicamente autonomi, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento;
4. quanto alla divisione dei beni mobili/arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi hanno già raggiunto altro e separato accordo;
5. i coniugi confermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 04.07.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Pt_1 Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in Avezzano (AQ) il 14.05.2010 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.17, parte I, Serie, anno 2010, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla predetta unione non sono nati figli.
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto,
2 possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“3. nella premessa di essere economicamente autonomi, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2010, numero 17, parte I, serie.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 516/2025 V.G. promosso da:
, (codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 cittadina italiana, residente in [...] e Pt_2
(codice fiscale ), nato ad [...] il
[...] C.F._2
19.03.1967, cittadino italiano, ed ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ilaria Basilico presso il cui studio in Avezzano alla Via Monte Grappa n. 46 sono elettivamente domiciliati,
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 04.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
1
2. la casa coniugale sita in Avezzano (AQ), via Dei Fiori n. 65, di proprietà della sig.ra
[...]
madre del sig. continuerà ad essere abitata anche dalla sig.ra Parte_3 Parte_2 sino al 31.12.2025, data entro la quale quest'ultima dovrà reperire altra Parte_1 soluzione abitativa ove trasferirsi;
3. nella premessa di essere economicamente autonomi, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento;
4. quanto alla divisione dei beni mobili/arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi hanno già raggiunto altro e separato accordo;
5. i coniugi confermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 04.07.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Pt_1 Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in Avezzano (AQ) il 14.05.2010 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.17, parte I, Serie, anno 2010, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla predetta unione non sono nati figli.
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non sono contrarie a norme imperative, pertanto,
2 possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“3. nella premessa di essere economicamente autonomi, i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 2010, numero 17, parte I, serie.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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