Sentenza 7 ottobre 2022
Parere definitivo 24 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/02/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01274/2025REG.PROV.COLL.
N. 00495/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2023, proposto dalla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone e IO Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il signor EL IO Martella, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. III, 7 ottobre 2022 n.12776, che ha accolto il ricorso n. 14597/2018 R.G. proposto per la condanna di Terna S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittima imposizione di servitù di elettrodotto sul fondo di proprietà di EL IO Martella, situato in Comune di Manduria, località Tostini;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL IO Martella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente appellato è proprietario in Comune di Manduria di un’azienda agricola, denominata “Tostini”, estesa per circa 351 ettari sui terreni distinti al catasto di quel Comune al foglio 21 particelle 9, 20, 37 e 39, foglio 22 particelle 18 e 20, foglio 31 particelle 90, 141 e 143 e foglio 33 particelle 1, 2, 8, 9, 12, 143, 144, 164 e 227-229 (sentenza impugnata, § 1, fatto non contestato). Si controverte delle ragioni eventualmente a lui spettanti per effetto dell’imposizione di una servitù coattiva di elettrodotto su una parte di questi terreni, larga circa 40 metri ed estesa per la lunghezza corrispondente alla parte dell’elettrodotto stesso che li attraversa, corrispondente a mq 3.444 del foglio 33 particella 164; mq. 280 del foglio 33 particella 12; mq. 2.105 del foglio 21 particella 37; mq. 1.227 del foglio 21 particella 39; mq. 7.294 del foglio 33 particella 1; mq. 70 del foglio 31 particella 143 e mq 6.614 del foglio 31 particella 90, il tutto per un’estensione di circa 2 ettari (cfr. sentenza impugnata § 1.4 in fine e doc. 6 ricorso I grado; fatti specifici non contestati).
2. I fatti storici di causa, non contestati come tali, si riassumono così come segue.
2.1 Con domanda 23 marzo 1990 (cit. nel doc. 6 Terna in I grado, decreto di autorizzazione, di cui subito), l’ENEL, allora ente nazionale gestore in monopolio legale della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, ha chiesto al Ministero dei lavori pubblici, allora competente, ai sensi dell’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933 n.1775 e dell’art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965 n.342, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto a 380 KV, quindi ad altissima tensione, Taranto Nord- Galatina, per uno sviluppo di circa 84 Km; l’elettrodotto in questione faceva e fa parte della rete nazionale di trasmissione ai sensi del D.M. Industria 25 giugno 1999 (doc. ti 1 e 2 Terna in I grado, decreto e relativo allegato).
2.2 Come si ricorda per chiarezza, l’art. 111 del T.U. 1775/1933 stabiliva appunto la competenza dell’allora Ministero dei lavori pubblici per il rilascio dell’autorizzazione; l’art. 9 d.P.R. 342/1965, allora vigente e successivamente abrogato, prevedeva poi che “ I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ”.
2.3 Con decreto 6 maggio 1997 n.316/Sc del Ministero, l’ENEL ha quindi ottenuto l’autorizzazione richiesta (doc. 6 Terna in I grado, cit.), che all’art. 1 autorizza appunto in via definitiva – e non provvisoria- la realizzazione dell’opera, qualificata “ inamovibile ”; all’art. 2 dichiara la propria efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza, dell’opera stessa e all’art.3 dispone che “ i lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro dodici mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro cinquantacinque mesi dalla medesima data ”, ovvero entro il 6 dicembre 2001. Non consta che questo provvedimento sia stato impugnato.
2.4 Con decreto 19 luglio 1997 n.2288 SI/2 (doc. 5 ricorso I grado), il Prefetto di Taranto ha disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni necessari a realizzare l’opera, per eseguire i relativi lavori, per una durata di 5 anni dal relativo verbale di immissione in possesso, precisando che “ in ogni caso l’occupazione non oltrepasserà la data del 5 dicembre 2001 ”. Non consta che questo provvedimento sia stato impugnato.
2.5 L’immissione in possesso ha avuto luogo come da relativi verbali, datati 12 settembre 1997 e rispettivamente 3 marzo, 11 maggio e 16 giugno 1998 (doc. 8 Terna in I grado).
2.6 Il giorno 1 ottobre 1999 l’attuale intimata appellata Terna S.p.a. è subentrata per legge all’ENEL quale gestore della rete elettrica nazionale, e quindi in tutti i rapporti giuridici relativi (fatto notorio).
2.7 Con decreto 27 novembre 2001 n.9534/SC (nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002 parte II n.6), il Ministero dell’ambiente ha poi stabilito che alla Terna S.p.a. “ è concessa una proroga di mesi otto dei termini stabiliti con il D.M. 6 maggio 1997, n. 316/Sc, per il compimento delle espropriazioni afferenti l'opera elettrica in oggetto indicata. Detti termini andranno, quindi, a scadere il 5 agosto 2002 ”. Nemmeno questo provvedimento consta sia stato impugnato.
2.8 Infine, con decreto 21 luglio 2002 n.944/02/SI/2 (doc. 6 ricorso I grado), il Prefetto di Taranto ha imposto a favore della Terna la servitù permanente di elettrodotto inamovibile relativa alla linea elettrica in questione, servitù che per quanto riguarda la posizione del ricorrente appellato interessa i terreni già elencati. Anche quest’ultimo provvedimento non consta sia stato impugnato.
3. Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2003, il ricorrente ha adito il Tribunale ordinario di Taranto, sezione staccata di Manduria, per sentir condannare la Terna S.p.a. al risarcimento dell’asserito danno subito “ per la irreversibile trasformazione del fondo interessato dalle opere e per il decremento di valore dell’azienda ”, sul presupposto dell’illegittimità del provvedimento di imposizione della servitù di cui si è detto; con sentenza (doc. 1 ricorso I grado, a p. 3 la citazione) 10 gennaio 2011 n.8, il Tribunale ha accolto la domanda.
4. Con sentenza 24 gennaio 2013 n.60 (doc. 2 ricorso I grado), la Corte di appello di Lecce ha accolto l’impugnazione presentata dalla Terna S.p.a. contro questa sentenza ed ha dichiarato invece il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di questo Giudice amministrativo.
5. Con ricorso n.1482/2013 R.G. notificato a mezzo del servizio postale il 4 settembre 2013, ricevuto il successivo 9 settembre e depositato il 26 settembre 2013, l’attuale ricorrente appellato ha quindi adito il T.a.r. Puglia Lecce per il risarcimento in questione. Con sentenza sez. III 12 novembre 2018 n. 1657, il T.a.r. ha invece dichiarato “ la propria incompetenza funzionale, in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del c.p.a. ”.
6. L’attuale ricorrente appellato ha quindi riassunto il giudizio con il ricorso di I grado al T.a.r. di cui sopra, notificato a mezzo del servizio postale e depositato lo stesso giorno, 12 dicembre 2018.
7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto questo ricorso e condannato la Terna S.p.a. al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella misura onnicomprensiva di € 20.000 oltre interessi legali dalla data del deposito, con la motivazione che di seguito si riassume.
7.1 In via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, meglio detto di estinzione del giudizio, per esser stata la causa riassunta in un termine superiore a quello di quindici giorni ritenuto applicabile dalla Terna S.p.a. ai sensi dell’art. 119 c.p.a. Ha infatti ritenuto che il dimezzamento dei termini previsto dalla norma non si applichi alle controversie esclusivamente risarcitorie come la presente.
7.2 Nel merito, ha ritenuto anzitutto illegittima l’occupazione quinquennale dei terreni disposta dal decreto prefettizio 19 luglio 1997 di cui si è detto; in proposito, ha ritenuto non applicabile l’art. 20 della l. 22 ottobre 1971 n.865, che consente appunto l’occupazione quinquennale, ritenendolo previsto solo per le opere di edilizia residenziale pubblica; ha invece applicato l’art. 73 della l. 2359/1865, che prevede la durata biennale dell’occupazione stessa.
7.3 Ha poi ritenuto illegittimo anche il decreto prefettizio di esproprio della servitù 21 luglio 2022 di cui pure si è detto, in quanto posteriore di “ quasi otto mesi dopo la scadenza del termine di cinquantacinque mesi stabilito dal decreto ministeriale n. 316/Sc del 6 maggio 1997 ” (motivazione, § 4.2).
7.4 Su questo presupposto, ha accolto la domanda risarcitoria nella misura indicata e respinto l’eccezione di prescrizione proposta dalla Terna S.p.a., ritenendola interrotta dall’originaria domanda proposta il 26 settembre 2003 avanti il Tribunale ordinario.
8. Contro questa sentenza, la Terna S.p.a. ha proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi, così come segue.
8.1 Con il primo di essi, deduce violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 119 comma 1 lettere f) ed l) c.p.a. e critica la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile alla riassunzione il termine dimezzato di 15 giorni risultante dall’applicazione delle norme citate. Sostiene che esso, sulla base della recente giurisprudenza, si applicherebbe puramente e semplicemente alle “ controversie ”, non importa se solo risarcitorie, in materia di espropriazione ovvero di “ infrastrutture di trasporto ricomprese… nella rete di trasmissione nazionale ”. Sostiene in proposito che l’indicazione in 30 giorni, in tesi errata, del termine per riassumere data dalla sentenza T.a.r. Puglia Lecce 1657/2018 sarebbe irrilevante e che in proposito non si potrebbe nemmeno riconoscere l’errore scusabile. Ne deriverebbe l’irricevibilità del ricorso e, sempre in tesi, la prescrizione del diritto al risarcimento perché, nella linea di pensiero esposta, la domanda proposta il 26 settembre 2003 avanti il Giudice ordinario, data la mancata riassunzione nei termini, avrebbe effetto solo interruttivo e non sospensivo.
8.2 Con il secondo motivo, deduce violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 20 l. 865/191 e 73 l. 2359/1865, e sostiene che il termine quinquennale per le occupazioni si applicherebbe non solo ai lavori di edilizia residenziale pubblica, ma in virtù del comma 5 dello stesso art. 20 aggiunto dall’art. 14 della l. 10 gennaio 1977 n.10 l. “ deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1974, n. 247 ” ossia alla “ realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali ”. Ne desume quindi la piena legittimità del decreto prefettizio 19 luglio 1977 di cui si è detto.
8.3 Con il terzo motivo, deduce propriamente errato apprezzamento del fatto, e critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del citato decreto di proroga 27 novembre 2001, per effetto del quale il decreto prefettizio di imposizione della servitù coattiva 21 luglio 2002 deve ritenersi tempestivamente adottato.
8.4 Con il quarto motivo, critica la sentenza impugnata nella parte in cui essa afferma che “ il carattere illegittimo dell’occupazione d’urgenza del fondo … non sarebbe potuto venire meno neppure qualora la procedura di costituzione del vincolo reale si fosse conclusa entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità stabilito dal decreto ministeriale n. 316/Sc del 6.5.1997 ” (p. 17 § 4.1 dell’atto). In proposito evidenzia che l’autorizzazione di cui al decreto citato è definitiva e non provvisoria.
8.5 Con il quinto motivo, critica la sentenza impugnata nella parte in cui essa sostiene che il decreto di esproprio, a dire del T.a.r. adottato tardivamente, dovrebbe essere considerato nullo, e quindi l’occupazione del fondo dovrebbe essere considerata illegittima, anche se il decreto di esproprio stesso non è stato impugnato.
8.6 Con il sesto motivo, contesta nel quantum la liquidazione del risarcimento.
9. Il ricorrente appellato ha resistito, con atto 27 febbraio 2023 e memoria 16 dicembre 2024, ed ha chiesto che l’appello sia respinto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata.
10. Con replica 20 dicembre 2024, la parte appellante ha ribadito le proprie tesi.
11. Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2025, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
12. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
13. Di esso è infondato il primo motivo, centrato sulla presunta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine dimezzato di quindici giorni, ipotizzato applicabile.
13.1 Alla presente controversia, in generale, è applicabile il rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., e di conseguenza la norma sul dimezzamento dei relativi termini processuali, in forza della lettera l) dello stesso articolo, che concerne fra l’altro le controversie “ in materia di impianti di generazione di energia elettrica… nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale ” come quella per cui è causa. Si tratta infatti di norma speciale rispetto a quella sempre dell’art. 119 lettera f), che riguarda le procedure di espropriazione in generale.
13.2 Ciò posto, la norma dell’art. 119 comma 1 lettera l) c.p.a. concerne genericamente tutte le “ controversie ” in materia, e quindi non si può ritenere limitata soltanto a quelle di impugnazione di atti; di conseguenza, il termine dimidiato deve applicarsi anche alle controversie soltanto risarcitorie come la presente: così per tutte C.d.S. sez. IV 2 agosto 2024 n.6935 e 20 marzo 2024 n.2703, nonché 7 febbraio 2019 n.912.
13.3 Nel caso di specie, però, il risultato ultimo non cambia, nel senso che l’estinzione del processo non si può dichiarare anche se esso è stato riassunto fuori termine. Come ritenuto infatti dalla sentenza della Sezione 912/2019, che il Collegi condivide come espressione di un principio di effettività della tutela, la tardiva riassunzione non impedisce che il Giudice della stessa possa decidere nel merito la causa qualificando per implicito il ricorso in riassunzione come ricorso autonomo, come avvenuto nel caso di specie. Ciò evidentemente rende non rilevante la questione relativa alla possibilità di riconoscere sul punto un errore scusabile, dato che la parte nel riassumere la causa si è attenuta al termine di 30 giorni come individuato in modo espresso dal Giudice di I grado a quo .
13.4 Sempre nel caso di specie, allora, il ricorso è stato correttamente deciso nel merito, dato che la prescrizione non si è maturata. Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, l’occupazione abusiva di un fondo privato da parte dell’amministrazione è un illecito permanente, e la prescrizione del relativo diritto al risarcimento non corre se non dal momento in cui l’occupazione è cessata, ciò che non è avvenuto: per tutte, la citata sentenza 912/2019 e più di recente sez. IV 9 aprile 2023 n.3965.
14. È invece fondato il secondo motivo di appello, dato che è corretto quanto afferma la parte: in base alle norme sopra riportate, ovvero all’art. 20 comma 5 della l. 865/1971 e all’art. 4 del d.l. 115/1974, l’occupazione d’urgenza può essere validamente disposta per un termine di cinque anni non solo per i terreni necessari ad interventi di edilizia residenziale pubblica, come ritenuto dal Giudice di I grado, ma in generale per i terreni necessari a qualsiasi opera realizzata da soggetti pubblici, comprensivi anche degli enti non territoriali di diritto pubblico, quale era l’ENEL all’epoca dei fatti. Ne consegue che il più volte citato decreto di occupazione 19 luglio 1977, che questo termine prevede, è stato legittimamente adottato.
15. È a sua volta fondato il terzo motivo di appello, dato che anche in questo caso è corretta la prospettazione della parte appellante. L’originario termine di cinquantacinque mesi previsto dal decreto ministeriale 6 maggio 1997 per ultimare i lavori e le espropriazioni è stato infatti prorogato al 5 agosto 2002 con il successivo decreto 27 novembre 2001 sopra citato, del quale il Giudice di I grado non ha tenuto conto. Ne segue che deve ritenersi tempestivo il decreto di imposizione della servitù adottato il 21 luglio 2002, ovvero entro il termine prorogato.
16. È ancora fondato il quarto motivo di appello. L’art. 9 del d.P.R. 342/1965 distingue: le autorizzazioni provvisorie valgono solo come dichiarazione di indifferibilità e urgenza e quindi richiedono una distinta dichiarazione di pubblica utilità; quest’ultima è invece compresa nelle autorizzazioni definitive, come è pacificamente quella per cui è causa (cfr. il suo contenuto riportato sopra al § 2.3). In base ad un’autorizzazione definitiva quindi, per imporre legittimamente la servitù da essa prevista non è richiesto un atto ulteriore di dichiarazione di pubblica utilità, occorre solo, e basta, che il decreto di esproprio sia stato adottato nei termini, ciò che nella specie è avvenuto per quanto si è detto trattando il motivo precedente.
17. La fondatezza dei motivi secondo, terzo e quarto è sufficiente a ritenere legittima l’imposizione della servitù e a respingere il ricorso di I grado; comporta pertanto l’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse dei motivi ulteriori, che anche se ritenuti fondati nessuna ulteriore utilità potrebbero apportate all’interessata.
18. L’appello in conclusione va accolto, e in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di I grado, così come in dispositivo.
19. La particolarità della controversia così come la si è descritta, e in particolare il lungo tempo nel quale essa si è snodata, sono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 495/2023 R.G.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.a.r. Lazio Roma, n. 14597/2018 R.G.)
Compensa per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO