Ordinanza cautelare 7 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
il provvedimento della Prefettura UTG di Perugia - Sportello unico per l’immigrazione di Perugia - prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare nei confronti del ricorrente (prot. n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce la parte ricorrente che la sig.ra -OMISSIS- presentava, presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Perugia, una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- (domanda avente protocollo n. -OMISSIS-); con provvedimento del -OMISSIS- l’istanza veniva rigettata.
La Prefettura di Perugia evidenziava, in particolare, « che dagli atti risulta che il sig. -OMISSIS- non ha mai svolto attività lavorativa per la sig.ra -OMISSIS- » e che « la domanda risulta essere presentata strumentalmente al fine di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico ».
2. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del citato provvedimento di rigetto, articolando un unico motivo in diritto per eccesso di potere determinato da inadeguata ed insufficiente istruttoria, errata valutazione dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza.
Lamenta la parte ricorrente che l’Amministrazione non abbia compiuto alcuna ulteriore e concreta indagine in merito al mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del sig. -OMISSIS-, evidenziando che la richiedente, in ragione dell’avanzata età e delle condizioni di salute, necessita di costante aiuto domestico.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, in punto di fatto che, a seguito della presentazione in data -OMISSIS- dell’istanza di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (l. n. 77 del 2020) a nome della sig.ra -OMISSIS- e in favore del sig. -OMISSIS-, l’Amministrazione inviava in data -OMISSIS- una richiesta di documentazione. Con comunicazione del -OMISSIS- veniva dato il preavviso di rigetto (notificata alle parti tramite raccomandata, per la datrice di lavoro il -OMISSIS-, per il lavoratore il -OMISSIS-), cui seguiva il gravato provvedimento di rigetto. Contrariamente a quanto lamentato dalla parte ricorrente, l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione è stata completa; da detta istruttoria, in particolare, è emerso che la sig. -OMISSIS-, reduce da un ictus, conviveva e veniva assistita dal 2019 dalla figlia, la quale era anche amministratrice di sostegno e che non avrebbe mai sottoscritto alcuna istanza di emersione (come necessario, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione). Evidenzia la difesa resistente che le evidenze istruttorie, pertanto, danno atto del mancato avviamento del rapporto lavorativo; inoltre, essendo la sig. -OMISSIS- è deceduta in data -OMISSIS-, risultano del tutto inattuali le affermazioni contenute nel ricorso in merito allo stato di salute della stessa.
4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS-, è stata rigettata l’istanza cautelare; avverso l’ordinanza citata non è stato proposto appello.
5. Le parti non hanno svolto ulteriore attività processuale.
6. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 nessuno è comparso; la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con l’unica censura in diritto, il ricorrente ha denunciato l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando che l’Amministrazione non abbia svolto una adeguata istruttoria in merito al mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente in favore dell’istante.
Va evidenziato, in disparte ogni ulteriore considerazione in merito alle circostanze riferite dalla difesa erariale, che nel ricorso non si afferma mai che tale rapporto di lavoro tra sig.ra -OMISSIS- e l’odierno ricorrente sia stato effettivamente instaurato, né si allega alcun elemento probatorio al riguardo. La difesa attorea si limita ad argomentare sulla situazione di salute dell’anziana istante, che risulta dagli atti di causa essere in realtà deceduta nelle more del procedimento amministrativo (ben prima dell’adozione del provvedimento gravato).
Peraltro, dalla stessa documentazione versata in atti dalla parte ricorrente emerge che l’Amministrazione ha avanzato richieste di integrazioni documentali in data 4 giugno 2021 e -OMISSIS- e che, con nota del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, ha evidenziato che la documentazione richiesta non è stata prodotta.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ravvisandosi comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.