Articolo 7 della Legge 3 giugno 1975, n. 160
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 giugno 1975
Art. 7. Estensione della perequazione automatica alle pensioni
ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati
ed invalidi civili nonche' dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente