Decreto cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03219/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3219 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Tornielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di OD, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Prefetto di OD (prot. n. -OMISSIS- del 11.8.22), notificato il 16.09.22 all’odierno ricorrente, con il quale il Prefetto di OD ha respinto il ricorso promosso dal medesimo avverso il decreto di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di OD per anni 1 (uno) del Questore di OD del 4.3.22 (provv. n. cat. 2^/-OMISSIS-/2022/Div. Anticrimine), notificato all’odierno ricorrente il 12.3.22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente ha impugnato il decreto datato 11 agosto 2022 con il quale il Prefetto di OD ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dallo stesso ricorrente in data 7 aprile 2022 avverso il provvedimento n.cat.2^/-OMISSIS-/2022/Div. Anticrimine del 4 marzo 2022 del Questore di OD contenente il divieto di fare ritorno senza preventiva autorizzazione nel Comune di OD per un periodo di anni uno.
2. Il foglio di via obbligatorio era stato motivato in ragione dei fatti occorsi in data 19 febbraio 2022 nei pressi dell’-OMISSIS-, dove il ricorrente – secondo quanto descritto dagli agenti di polizia - a bordo di un’autovettura aveva brandito un coltello a serramanico nei confronti di uno studente, nonché in ragione dell’accertata sussistenza a carico del ricorrente di un precedente penale e di polizia, nello specifico per il reato di furto e per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 DPR 309/90.
3. Con il ricorso gerarchico, il ricorrente aveva lamentato il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento e contestato i fatti del 19 febbraio 2022 sopra descritti.
4. Il Prefetto, esaminate le controdeduzioni redatte dalla Questura di OD, ha respinto il ricorso gerarchico.
5. Con l’odierno ricorso, il ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto prefettizio previa tutela cautelare, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE, E/O ECCESSO DI POTERE, PER MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE FORNITE DAL RICORRENTE; PER OMESSA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DEDOTTE (E PROVATE) DAL RICORRENTE, NON CONSIDERATE DAL PREFETTO; PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DEL DECRETO DEL PREFETTO;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE, NELLA SPECIE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN RELAZIONE ALLE ISTANZE, AVANZATE DA -OMISSIS-, DI ACCESSO AGLI ATTI E DI ESSERE SENTITO, NON PRESE IN CONSIDERAZIONE DAL PREFETTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ANCORA, VIOLAZIONE DI LEGGE, NELLA SPECIE L. N. 241/90, PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE, NELLA SPECIE IL D.LGS N. 159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E/O ECCESSO DI POTERE, PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, DI LEGGE, PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA IRROGATA DEL DECRETO DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO; OMESSA (OVVERO CARENTE) MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSITENZA DEI SUDDETTI PRESUPPOSTI.
6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso depositando memorie.
7. Con Ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022 pubblicata il 19 dicembre 2022, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare <<Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:
- il provvedimento impugnato riflette specifiche risultanze istruttorie, atteso che il ricorrente, oltre a presentare un precedente di polizia per furto ed essere stato sanzionato per violazione dell’art. 75 del dpr 1990 n. 309, è stato deferito (come emerge dal provvedimento del Questore che ha disposto il foglio di via) per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75;
- in particolare gli agenti, in data 19.02.2022, “intervenivano, su segnalazione, nei pressi dell'-OMISSIS- sito in OD in via -OMISSIS-in quanto il predetto a bordo di un’autovettura parcheggiata nei pressi dell’Istituto brandiva un coltello a serramanico all'indirizzo di un ragazzo che usciva dall’Istituto”, con la precisazione che in sede di spontanee dichiarazioni il ricorrente ha riconosciuto di avere afferrato il coltello e di averlo agitato;
- la documentazione istruttoria sottesa al foglio di via palesa che il ricorrente in due occasioni è stato controllato in compagnia di una persona pregiudicata per reati contro la persona e contro il patrimonio, mentre nel 2019 è stato deferito per il reato di rapina;
- sotto altro profilo, va osservato che egli non lavora e non risiede a OD, mentre la dichiarata esigenza di poter circolare in città per frequentare la fidanzata appare del tutto generica;
- in tale contesto, risulta coerente la valutazione dell’amministrazione, che ha collocato il ricorrente nella categoria di cui all’art. 1 lett. c) del d.l.vo n. 159/2011, ed in particolare tra coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, fermo restando che il provvedimento gravato riflette, per il contesto fattuale sotteso alla sua adozione, la funzione preventiva propria della misura applicata;
- la documentazione in atti evidenzia la palese infondatezza della dedotta violazione dell’art. 7 della legge 1990 n. 241, in quanto, in data 19.02.2022, l’amministrazione ha notificato l’avvio del procedimento che risulta sottoscritto dal ricorrente stesso>>.
8. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità del ricorso limitatamente agli ulteriori motivi dedotti per la prima volta dal ricorrente con il ricorso giurisdizionale, sicché la causa è passata in decisione.
9. Si premette che in materia di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, è stato affermato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente e condivisa da questo Collegio, che, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso, ovvero quelli che non erano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.
Tale assunto si basa sulla necessità di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa ( per saltum ) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale (Consiglio di Stato sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6491; T.A.R. Roma sez. III, 11 maggio 2021, n. 5497; T.A.R. Bari, sez. III, 20 dicembre 2022, n.1769). Il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato con il detto ricorso, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunziato la decisione sul ricorso; vale però la regola cd. dell'assorbimento, in forza della quale la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale, può estendersi a tutti i motivi fatti valere col ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso (T.A.R. Campobasso, sez. I, 27 novembre 2020, n.334; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 22 agosto 2017, n. 9385).
10. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si osserva che il ricorso giurisdizionale contiene nel suo interno motivi ulteriori rispetto a quelli esposti nel ricorso gerarchico: dichiarato inammissibile ciò che va oltre questo, andranno esaminate le censure proposte nello stesso ricorso gerarchico, in particolare, quelle di illegittimità del provvedimento del Questore per mancanza comunicazione di avvio del procedimento e per erroneità dei presupposti di fatto, nonché i primi due motivi dell’odierno ricorso riferiti al decreto prefettizio per vizi suoi propri.
11. I motivi sono manifestamente infondati.
11.1. Risulta dalla documentazione versata in atti e dall’istruttoria svolta dal Prefetto che il foglio di via obbligatorio è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (doc. 6), sicché tale motivo è privo di pregio.
11.2. Infondato è inoltre il motivo con cui il ricorrente contesta i fatti avvenuti il 19 febbraio 2022 senza però proporre querela di falso, atteso che per tali fatti il ricorrente è stato deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75.
11.3. Nel provvedimento prefettizio si dà atto dell’istruttoria svolta dal Prefetto mediante richiesta di informazioni e di precisazioni alla Questura di OD sui fatti occorsi nel febbraio 2022 e su quanto affermato dal ricorrente con il ricorso gerarchico, in particolare sull’assenza di una relazione sentimentale stabile che potesse giustificare la presenza del ricorrente nel capoluogo.
11.4. Il provvedimento prefettizio si sottrae pertanto alle censure dedotte da parte ricorrente, non ravvisandosi carenze motivazionali né carenze istruttorie. Infondata è infine la censura di parte ricorrente secondo cui sarebbe stato violato il diritto di difesa in relazione all’istanza di accesso agli atti, atteso che negli atti versati in giudizio non risulta formulata da parte del ricorrente alcuna istanza di accesso agli atti, non potendo ritenersi tale la richiesta di “essere sentiti” rivolta al Prefetto, il quale evidentemente non ha ritenuto necessario procedere con l’audizione del ricorrente.
12. Concludendo, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
13. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:
- in parte inammissibile;
- in parte infondato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.