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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.14141 dell'anno 2021, pendente tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Bocina attrice
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vitalba CP_1 CP_2
PI convenuti e
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo AR CP_4
Salvatore Vita convenuti e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa CP_5 Controparte_6
Calamia
1 convenuti oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di “ ha agito in giudizio ex artt. Parte_1
146 L.F. e 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di , CP_1 CP_7
e rispettivamente nella qualità di presidente, vice
[...] CP_2 presidente e compente del c.d.a. della società fallita, al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali.
A sostegno della domanda ha esposto che la società, costituta in data 4.4.1980 ed attiva dal 28.2.1984, già a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2002 aveva cominciato a registrare perdite, anche di notevole importo, che avevano nel tempo eroso le consistenti riserve patrimoniali accumulate;
ha dunque evidenziato una gestione non positiva causa di importanti riduzioni dei ricavi di esercizio.
Ha poi allegato che i convenuti avevano distratto merci e materie prime della società, posto che, al momento dell'immissione in possesso del curatore, erano stati rinvenuti beni di valore stimato pari ad € 7.027,64, nonostante che, dalle scritture contabili e dalla documentazione in atti, le rimanenze di magazzino al 30/09/2019 avrebbero dovuto essere pari ad € 581.671,27.
Al riguardo, evidenziava che, nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori al 31.12.2018, erano annotate rimanenze di magazzino per €
785.294,80, così suddivise: rimanenze iniziali per prodotti finiti € 321.440,00, rimanenze iniziali di merci per € 80.943.80, e rimanenze iniziali di materie prime e sussidiarie per € 382.911,00. Risultava poi che, nel corso del 2019, erano state acquistate materie prime e merci per € 203.989,72, di cui €
57.399,70 per materie prime;
€ 8.035,56 per acquisti di materiali di consumo ed € 138.554,46 per acquisti di merci per la rivendita: alla data del
30/09/2019, allora, risultava contabilmente che in magazzino erano transitati prodotti finiti e merci per € 540.938,26 (321.440.00 + 80.943.00 +
138.554,46), oltre materie prime sussidiarie e di consumo per € 448.346,26
2 (€ 382.911 +8.035,56 + 57.399,70), che, sommate alle rimanenze iniziali, conducevano ad un valore contabile delle merci in magazzino pari ad €
989.284,52, a fronte del quale erano state effettuate vendite per il valore di €
407.613,25. Conseguentemente, anche a volere considerare che le vendite fossero state effettuate al prezzo di costo delle materie prime utilizzate, le rimanenze di magazzino al 30/09/2019 avrebbero dovuto essere pari €
581.671,27, ossia alla differenza tra il valore delle merci iniziali più gli acquisti del 2019 (€ 989.284,52), sottratte le vendite effettuate per €
407.613,25 del 2019.
La curatela ha quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno cagionato alla società e quantificato nella misura di €
574.643,63, pari alla differenza tra le rimanenze di magazzino secondo la contabilità della fallita (€ 989.284,52), le vendite registrate nel corrispondente periodo (pari a € 407.613,25 presumendone la cessione dei beni al prezzo di costo) ed il valore commerciale delle rimanenze rinvenute dal curatore (pari a € 7.027,64), oltre interessi legali.
e si sono costituiti in giudizio eccependo la CP_2 CP_1 nullità dell'atto introduttivo, la mancanza di valida procura in capo al difensore della curatela e l'infondatezza nel merito della domanda.
Nel merito hanno dedotto l'inapplicabilità alla società cooperativa della disciplina dettata dagli artt. 2482 ter e 2447 c.c., non essendo previsto un capitale minimo e tutta la conseguente disciplina. Hanno comunque allegato che le perdite rilevate per gli esercizi 2002-2018 erano da attribuire non ad una cattiva gestione aziendale, bensì all'incidenza dei rilevanti costi fissi per finanziamenti riferibili al programma di investimenti agevolati di cui alla l.
488/1992, utilizzati per l'acquisizione dell'immobile sede della società e dei macchinari.
Quanto alla contestazione relativa alla sottrazione dei valore delle rimanenze di magazzino, hanno sostenuto di aver effettuato nel corso del 2019 vendite sottocosto, attività dismissiva di cui occorreva tenere conto per valutare l'ammontare registrato delle merci e prodotti finiti;
hanno evidenziato che il valore dei prodotti finiti era stato sovrastimato poiché si trattava di prodotti
3 realizzati su commissione e personalizzati per il cliente, con la conseguenza che la stima indicata in contabilità era riferibile soltanto alla cessione in favore dello specifico committente. In ultima analisi, eccepivano l'inattendibilità della voce “rimanenze finali” registrata a fine gennaio 2019 - che recava un saldo di € 80.944,00 - in quanto rimasta sostanzialmente invariata negli anni dal 2013 al 2018, rendendo quindi evidente la relativa mancata svalutazione, e sostenevano che il danno avrebbe dovuto essere calcolato considerando non il valore annotato in contabilità, ma il possibile valore di realizzo della merce.
A seguito del decesso di e la conseguente interruzione del CP_7 processo, la curatela ha riassunto il giudizio nei confronti dei suoi eredi: si sono dunque costituiti in giudizio , , AR CP_4 CP_5
, contestando la propria qualità di eredi in ragione
[...] Controparte_6 dell'avvenuta rinuncia all'eredità relitta da . Nel merito hanno CP_7 comunque resistito alla domanda risarcitoria contro di loro spiegata.
Ciò posto vanno preliminarmente rigettate l'eccezione di mancanza di valido potere rappresentativo in capo al difensore della curatela attrice e quella di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevate dai convenuti CP_1
e
[...] CP_2
Quanto alla prima eccezione risulta depositato in atti il provvedimento del
Giudice delegato del 18.2.2021 di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, mentre il difensore costituito risulta munito di procura rilasciata, sempre su autorizzazione del G.D., dal curatore fallimentare in data 13.10.2021.
Inoltre, è pacifico che la riassunzione del giudizio da parte della curatela, effettuata ai sensi dell'art. 303 co. 1 c.p.c., non necessita di una ulteriore autorizzazione da parte del G.D.. Per effetto dell'evento interruttivo, infatti, non si determina il venir meno del provvedimento autorizzativo originariamente reso in quanto il mero mutamento del soggetto passivo della domanda spiegata non implica una nuova valutazione dell'opportunità della domanda precedentemente proposta nei confronti del dante causa.
Parimenti va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
4 Dalla disamina della citazione è infatti possibile evincere i fatti posti a fondamento della domanda (consistenti nella condotta, asseritamente realizzata dai convenuti nella qualità di amministratori della società fallita, di sottrazione del valore delle rimanenze annotate nella contabilità sociale sino al settembre 2019); il petitum (la condanna al risarcimento del danno con specifica indicazione della somma) e la causa petendi (l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.).
Merita invece accoglimento l'eccezione sollevata da AR
, e relativa alla loro carenza di CP_4 CP_5 Controparte_6 legittimazione passiva: detti convenuti, pur chiamati all'eredità (qualità questa non contestata), non sono eredi di , avendo tutti CP_7 rinunciato con atto del 4.7.2023.
Va poi rilevato come la notifica effettuata ex art. 303 co. 2 c.p.c. impersonalmente agli eredi non esonera l'attore dall'indicare compiutamente i propri contraddittori (salva l'ipotesi in cui questi si costituiscano non contestando la propria qualità di chiamati), allegandone e dimostrandone poi la qualità di eredi, sicché va dichiarata inammissibile la domanda spiegata dalla Curatela nei confronti degli eredi di convenuti CP_7 impersonalmente, non avendoli la curatela compiutamente indicati.
Deve invece essere accolta la domanda spiegata nei confronti di CP_1
e CP_2
La domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs. 14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.: “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement
5 rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate
"ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art.
2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha invece natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, essendo quindi responsabili per i comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale: “tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015).
Ciò posto, va osservato che la domanda risarcitoria spiegata non si fonda sull'allegazione di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2482 bis e ter c.c., ma sulla sottrazione delle rimanenze annotate nella contabilità sociale e non rinvenute dal curatore.
Ne consegue che non coglie nel segno l'eccezione di inapplicabilità alle società cooperative dell'obbligo di ricapitalizzazione/liquidazione di cui agli artt. 2483 bis, ter c.c. e 2484 n.4 c.c. per effetto della riduzione del capitale sociale, e la conseguente regime di responsabilità per illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
E' poi pacifico che anche gli amministratori delle società cooperative
(art.2542 c.c.), sono chiamati a rispondere delle condotte inadempienti (art. 1218 c.c.) o illegittime (art. 2043 c.c.) realizzate nell'esecuzione dell'incarico ricevuto: nei relativi giudizi, quindi, si dovrà stabilire l'effettiva sussistenza della condotta contestata, previa individuazione della norma di comportamento prescrittiva imposta anche all'amministratore di società cooperativa.
6 Nel caso di specie, la condotta allegata dalla curatela integra gli estremi della distrazione di disponibilità della società, realizzata attraverso la sottrazione delle rimanenze annotate nella contabilità dagli stessi amministratori e non rinvenute dal curatore al momento dell'immissione in possesso nei beni sociali.
Detta violazione è senz'altro riferibile anche agli amministratori di una società cooperativa, trattandosi di una condotta evidentemente violativa dell'obbligo di corretta e sana gestione sociale, oltre che di mantenimento del patrimonio sociale quale garanzia per i creditori della società.
Non risulta poi pertinente la difesa svolta da laddove CP_2 evidenzia di essere stato collocato dall'1.11.2015 in pensione e che pertanto a decorrere da detta data non avrebbe più svolto alcuna attività gestoria. Ed invero l'indiscussa assunzione della qualità di amministratore nominato dall'assemblea (rectius vicepresidente del consiglio di amministrazione) vale a far sorgere in capo allo stesso la relativa responsabilità, a prescindere dal compimento di atti gestori, dovendo lo stesso rispondere della illegittima gestione societaria eventualmente realizzata dagli altri amministratori in termini di mancata vigilanza, salva la prova di aver vanamente adottato, con la diligenza professionale richiesta, quelle misure idonee ad impedirne il verificarsi.
Non risulta nemmeno che vi sia stata tra gli amministratori una distribuzione delle competenze tali da esonerare il dal potere di intervento e dal CP_2 conseguente obbligo di vigilanza sull'altrui operato.
Passando al merito della domanda, se è vero che non trovano applicazione le previsioni di cui agli art. 2709 e 2710 c.c. – il cui ambito operativo va circoscritto ai rapporti commerciali tra imprenditori e alla facilitazione dell'onere probatorio negli scambi economici -, deve comunque ritenersi che le annotazioni contabili effettuate dagli amministratori nei bilanci e nella contabilità sociale costituiscono valida fonte di prova contro gli stessi utilizzabile, costituendo documentazione scritta dagli stessi redatta e per la quale sono chiamati ad uno specifico obbligo di veridicità: ne consegue che, laddove gli amministratori annotino una posta attiva non rivenuta dal curatore
7 fallimentare, non possono limitarsi ad eccepirne la relativa inattendibilità per escludere la propria responsabilità.
Il valore probatorio del contenuto dichiaratorio di tali appostazioni può infatti essere superato (pena evidentemente la responsabilità per violazione delle norme sulla regolare corretta e veritiera tenuta della contabilità sociale) soltanto con specifiche e circostanziate prove contrarie, idonee a comprovare la falsità delle scritture.
Nel caso di specie, peraltro, all'esito della disposta c.t.u., ha trovato conferma la tesi, sostenuta dalla curatela attrice, dell'annotazione nella contabilità sociale al 31.12.2018 di rimanenze finali pari a € 785.295,00 e del relativo incremento per € 203.989,72 per acquisti effettuati dall'1.01.2019 al
30.09.2019. E' poi risultato che nel periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2019 sono state annotate vendite per € 407.613,25.
Per quantificare quale avrebbe dovuto essere l'effettivo valore delle rimanenze finali al 30.9.2019 all'esito delle vendite effettuate per l'importo indicato (vendite quindi che hanno determinato la diminuzione delle rimanenze, sia per effetto della relativa utilizzazione quale materie prime per realizzare il prodotto finito, sia per effetto della vendita dei prodotti finiti), si dovrà cercare di stabilire se: 1) le vendite siano state effettuate con una maggiorazione rispetto al costo dei materiali analoga a quella ricavabile dalla contabilità sociale per gli anni precedenti;
2) le vendite siano state effettuate al prezzo di costo (come sostenuto in via prudenziale da parte attrice); 3) le vendite siano stata effettuate sotto costo con abbattimento dei prezzi di acquisto della merce (come sostenuto da parte convenuta).
E' evidente, infatti, che ad un maggiore ricarico sul prezzo di vendita corrisponderà un maggiore valore delle rimanenze di magazzino e, conseguentemente, del valore dei beni sottratto, in quanto le vendite registrate avranno eroso in modo meno consistente la quantità di beni residui che avrebbe dovuto essere rinvenuta dal curatore.
All'esito della disamina delle considerazioni del c.t.u., ritiene il Collegio che vada seguito il secondo dei criteri di stima sopra esposti, fatto proprio dal
8 c.t.u. nell'ipotesi di cui al punto 2) delle conclusioni finali della relazione depositata.
Non può infatti procedersi ritenendo che le vendite siano state effettuate con una maggiorazione rispetto al costo dei materiali analoga a quella ricavabile dalla contabilità sociale per gli anni precedenti: manca in questo caso un sicuro parametro di riferimento. Analogamente va scartato il criterio dell'abbattimento del prezzo di costo del 59% (criterio nr. 3), non essendo possibile, in assenza di alcuna specifica prova e finanche allegazione da parte dei convenuti, verificare che le vendite siano state effettuate con una tale significativa percentuale di riduzione rispetto al margine di ricarico registrato negli anni precedenti e tenuto pure conto che si tratta di vendite comunque eseguite nell'anno successivo alle annotazione contabili indicate e per le quali il tempo trascorso non può allora essere valorizzato in un'ottica di svalutazione del valore e di conseguenza del prezzo.
In ultima analisi, la detrazione dalle rimanenze di magazzino annotate al
31.12.2018 del valore delle vendite realizzate sino al settembre 2019
(annotate per il valore di € 407.613,25) va svolta, in via prudenziale e sulla base del medesimo criterio adottato dalla curatela, presumendo che le cessioni siano state effettuate al medesimo costo delle merci e quindi senza alcun ricarico.
Ne deriva che, alla data dell'immissione del curatore nel magazzino, questi avrebbe dovuto rinvenire merci e prodotti finiti per il complessivo valore di
€ 581.671,47. Le merce rinvenuta dalla curatela (elencata nella perizia di stima in atti, rispetto alla quale i convenuti non hanno fornito elementi di stima difformi) ha invece un valore pari a € 7.027,64.
Agli amministratori convenuti è dunque imputabile la condotta di sottrazione delle rimanenze finali annotate dagli stessi al 31.12.2018, oltre il valore degli acquisti successivamente compiuti, detratte le vendite registrate (al prezzo di costo), che non sono state rinvenute dalla curatela ed il valore delle rimanenze rinvenute e quindi da quantificare in € 574.643,63.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore), da computarsi a decorrere dal
9 momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data della pronuncia di fallimento (del 29.10.2019), per cui si giunge all'importo complessivo di € 751.000,60 all'attualità (di cui € 67.750,07 a titolo di interessi e € 108.607,53 a titolo di rivalutazione).
Quale ulteriore conseguenza della condanna, il sequestro disposto ante causam si convertirà in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.
Le spese di lite sostenute dalla curatela attrice vanno poste in solido a carico di e e si liquidano, applicando i parametri di CP_2 CP_1
cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in €. 29.193,00 per la fase di merito ed in €
8.900,00 per la fase cautelare, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, ed oltre le spese vive pari a € 1.713,00.
Le spese di c.t.u. vanno parimenti poste a carico dei predetti soccombenti nella misura già liquidata.
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite tra parte attrice da un lato e , , , AR CP_4 CP_5 Controparte_6 dall'altro, considerato che la domanda nei confronti dei predetti convenuti è stata rigettata a seguito della rinuncia alla eredità relitta di CP_7 effettuata dagli stessi in data (4.7.2023) successiva al deposito del ricorso in riassunzione del giudizio (15.6.2023).
Infine, essendo i fatti contestati riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59 co. 1^ lett.
d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
p.q.m.
in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
condanna e , in solido, a pagare
[...] CP_2 CP_1 alla Curatela attrice la somma di € 751.000,60 oltre interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
rigetta la domanda spiegata dalla curatela nei confronti di , AR
, e;
CP_4 CP_5 Controparte_6 dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla curatela nei confronti degli eredi di convenuti impersonalmente;
CP_7
10 condanna e , in solido, al pagamento in favore CP_2 CP_1 della attrice delle spese di lite che si liquidano in €. 29.193,00 per la Pt_1 fase di merito e in € 8.900,00 per la fase cautelare, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 1.713,00; compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e , AR
, , ; CP_4 CP_5 Controparte_6 pone a carico di e , in solido tra loro, le spese CP_2 CP_1 di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 59 co. 1^ lett. d), d.p.r.
131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro a carico dei convenuti soccombenti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.14141 dell'anno 2021, pendente tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Bocina attrice
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vitalba CP_1 CP_2
PI convenuti e
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo AR CP_4
Salvatore Vita convenuti e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa CP_5 Controparte_6
Calamia
1 convenuti oggetto: responsabilità amministratore s.r.l. conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento di “ ha agito in giudizio ex artt. Parte_1
146 L.F. e 2476 co.1 e 6 c.c. per la condanna di , CP_1 CP_7
e rispettivamente nella qualità di presidente, vice
[...] CP_2 presidente e compente del c.d.a. della società fallita, al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali.
A sostegno della domanda ha esposto che la società, costituta in data 4.4.1980 ed attiva dal 28.2.1984, già a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2002 aveva cominciato a registrare perdite, anche di notevole importo, che avevano nel tempo eroso le consistenti riserve patrimoniali accumulate;
ha dunque evidenziato una gestione non positiva causa di importanti riduzioni dei ricavi di esercizio.
Ha poi allegato che i convenuti avevano distratto merci e materie prime della società, posto che, al momento dell'immissione in possesso del curatore, erano stati rinvenuti beni di valore stimato pari ad € 7.027,64, nonostante che, dalle scritture contabili e dalla documentazione in atti, le rimanenze di magazzino al 30/09/2019 avrebbero dovuto essere pari ad € 581.671,27.
Al riguardo, evidenziava che, nell'ultimo bilancio redatto dagli amministratori al 31.12.2018, erano annotate rimanenze di magazzino per €
785.294,80, così suddivise: rimanenze iniziali per prodotti finiti € 321.440,00, rimanenze iniziali di merci per € 80.943.80, e rimanenze iniziali di materie prime e sussidiarie per € 382.911,00. Risultava poi che, nel corso del 2019, erano state acquistate materie prime e merci per € 203.989,72, di cui €
57.399,70 per materie prime;
€ 8.035,56 per acquisti di materiali di consumo ed € 138.554,46 per acquisti di merci per la rivendita: alla data del
30/09/2019, allora, risultava contabilmente che in magazzino erano transitati prodotti finiti e merci per € 540.938,26 (321.440.00 + 80.943.00 +
138.554,46), oltre materie prime sussidiarie e di consumo per € 448.346,26
2 (€ 382.911 +8.035,56 + 57.399,70), che, sommate alle rimanenze iniziali, conducevano ad un valore contabile delle merci in magazzino pari ad €
989.284,52, a fronte del quale erano state effettuate vendite per il valore di €
407.613,25. Conseguentemente, anche a volere considerare che le vendite fossero state effettuate al prezzo di costo delle materie prime utilizzate, le rimanenze di magazzino al 30/09/2019 avrebbero dovuto essere pari €
581.671,27, ossia alla differenza tra il valore delle merci iniziali più gli acquisti del 2019 (€ 989.284,52), sottratte le vendite effettuate per €
407.613,25 del 2019.
La curatela ha quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno cagionato alla società e quantificato nella misura di €
574.643,63, pari alla differenza tra le rimanenze di magazzino secondo la contabilità della fallita (€ 989.284,52), le vendite registrate nel corrispondente periodo (pari a € 407.613,25 presumendone la cessione dei beni al prezzo di costo) ed il valore commerciale delle rimanenze rinvenute dal curatore (pari a € 7.027,64), oltre interessi legali.
e si sono costituiti in giudizio eccependo la CP_2 CP_1 nullità dell'atto introduttivo, la mancanza di valida procura in capo al difensore della curatela e l'infondatezza nel merito della domanda.
Nel merito hanno dedotto l'inapplicabilità alla società cooperativa della disciplina dettata dagli artt. 2482 ter e 2447 c.c., non essendo previsto un capitale minimo e tutta la conseguente disciplina. Hanno comunque allegato che le perdite rilevate per gli esercizi 2002-2018 erano da attribuire non ad una cattiva gestione aziendale, bensì all'incidenza dei rilevanti costi fissi per finanziamenti riferibili al programma di investimenti agevolati di cui alla l.
488/1992, utilizzati per l'acquisizione dell'immobile sede della società e dei macchinari.
Quanto alla contestazione relativa alla sottrazione dei valore delle rimanenze di magazzino, hanno sostenuto di aver effettuato nel corso del 2019 vendite sottocosto, attività dismissiva di cui occorreva tenere conto per valutare l'ammontare registrato delle merci e prodotti finiti;
hanno evidenziato che il valore dei prodotti finiti era stato sovrastimato poiché si trattava di prodotti
3 realizzati su commissione e personalizzati per il cliente, con la conseguenza che la stima indicata in contabilità era riferibile soltanto alla cessione in favore dello specifico committente. In ultima analisi, eccepivano l'inattendibilità della voce “rimanenze finali” registrata a fine gennaio 2019 - che recava un saldo di € 80.944,00 - in quanto rimasta sostanzialmente invariata negli anni dal 2013 al 2018, rendendo quindi evidente la relativa mancata svalutazione, e sostenevano che il danno avrebbe dovuto essere calcolato considerando non il valore annotato in contabilità, ma il possibile valore di realizzo della merce.
A seguito del decesso di e la conseguente interruzione del CP_7 processo, la curatela ha riassunto il giudizio nei confronti dei suoi eredi: si sono dunque costituiti in giudizio , , AR CP_4 CP_5
, contestando la propria qualità di eredi in ragione
[...] Controparte_6 dell'avvenuta rinuncia all'eredità relitta da . Nel merito hanno CP_7 comunque resistito alla domanda risarcitoria contro di loro spiegata.
Ciò posto vanno preliminarmente rigettate l'eccezione di mancanza di valido potere rappresentativo in capo al difensore della curatela attrice e quella di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevate dai convenuti CP_1
e
[...] CP_2
Quanto alla prima eccezione risulta depositato in atti il provvedimento del
Giudice delegato del 18.2.2021 di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, mentre il difensore costituito risulta munito di procura rilasciata, sempre su autorizzazione del G.D., dal curatore fallimentare in data 13.10.2021.
Inoltre, è pacifico che la riassunzione del giudizio da parte della curatela, effettuata ai sensi dell'art. 303 co. 1 c.p.c., non necessita di una ulteriore autorizzazione da parte del G.D.. Per effetto dell'evento interruttivo, infatti, non si determina il venir meno del provvedimento autorizzativo originariamente reso in quanto il mero mutamento del soggetto passivo della domanda spiegata non implica una nuova valutazione dell'opportunità della domanda precedentemente proposta nei confronti del dante causa.
Parimenti va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
4 Dalla disamina della citazione è infatti possibile evincere i fatti posti a fondamento della domanda (consistenti nella condotta, asseritamente realizzata dai convenuti nella qualità di amministratori della società fallita, di sottrazione del valore delle rimanenze annotate nella contabilità sociale sino al settembre 2019); il petitum (la condanna al risarcimento del danno con specifica indicazione della somma) e la causa petendi (l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.).
Merita invece accoglimento l'eccezione sollevata da AR
, e relativa alla loro carenza di CP_4 CP_5 Controparte_6 legittimazione passiva: detti convenuti, pur chiamati all'eredità (qualità questa non contestata), non sono eredi di , avendo tutti CP_7 rinunciato con atto del 4.7.2023.
Va poi rilevato come la notifica effettuata ex art. 303 co. 2 c.p.c. impersonalmente agli eredi non esonera l'attore dall'indicare compiutamente i propri contraddittori (salva l'ipotesi in cui questi si costituiscano non contestando la propria qualità di chiamati), allegandone e dimostrandone poi la qualità di eredi, sicché va dichiarata inammissibile la domanda spiegata dalla Curatela nei confronti degli eredi di convenuti CP_7 impersonalmente, non avendoli la curatela compiutamente indicati.
Deve invece essere accolta la domanda spiegata nei confronti di CP_1
e CP_2
La domanda esercitata dal curatore cumula in sé quella esperibile dai creditori sociali (ex art. 2476 co. 4 c.c. come introdotto dal d.lgs. 14/2019) e quella sociale di cui all'art. 2476 co. 1 c.c.: “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c., con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement
5 rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate
"ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art.
2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 17441/2016).
Ha invece natura extracontrattuale l'azione volta alla tutela dei creditori sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l'obbligo generale di agire correttamente e secondo buona fede, essendo quindi responsabili per i comportamenti dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro patrimoniale: “tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (cfr. Cass. civ. n. 24715/2015).
Ciò posto, va osservato che la domanda risarcitoria spiegata non si fonda sull'allegazione di illegittima prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2482 bis e ter c.c., ma sulla sottrazione delle rimanenze annotate nella contabilità sociale e non rinvenute dal curatore.
Ne consegue che non coglie nel segno l'eccezione di inapplicabilità alle società cooperative dell'obbligo di ricapitalizzazione/liquidazione di cui agli artt. 2483 bis, ter c.c. e 2484 n.4 c.c. per effetto della riduzione del capitale sociale, e la conseguente regime di responsabilità per illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
E' poi pacifico che anche gli amministratori delle società cooperative
(art.2542 c.c.), sono chiamati a rispondere delle condotte inadempienti (art. 1218 c.c.) o illegittime (art. 2043 c.c.) realizzate nell'esecuzione dell'incarico ricevuto: nei relativi giudizi, quindi, si dovrà stabilire l'effettiva sussistenza della condotta contestata, previa individuazione della norma di comportamento prescrittiva imposta anche all'amministratore di società cooperativa.
6 Nel caso di specie, la condotta allegata dalla curatela integra gli estremi della distrazione di disponibilità della società, realizzata attraverso la sottrazione delle rimanenze annotate nella contabilità dagli stessi amministratori e non rinvenute dal curatore al momento dell'immissione in possesso nei beni sociali.
Detta violazione è senz'altro riferibile anche agli amministratori di una società cooperativa, trattandosi di una condotta evidentemente violativa dell'obbligo di corretta e sana gestione sociale, oltre che di mantenimento del patrimonio sociale quale garanzia per i creditori della società.
Non risulta poi pertinente la difesa svolta da laddove CP_2 evidenzia di essere stato collocato dall'1.11.2015 in pensione e che pertanto a decorrere da detta data non avrebbe più svolto alcuna attività gestoria. Ed invero l'indiscussa assunzione della qualità di amministratore nominato dall'assemblea (rectius vicepresidente del consiglio di amministrazione) vale a far sorgere in capo allo stesso la relativa responsabilità, a prescindere dal compimento di atti gestori, dovendo lo stesso rispondere della illegittima gestione societaria eventualmente realizzata dagli altri amministratori in termini di mancata vigilanza, salva la prova di aver vanamente adottato, con la diligenza professionale richiesta, quelle misure idonee ad impedirne il verificarsi.
Non risulta nemmeno che vi sia stata tra gli amministratori una distribuzione delle competenze tali da esonerare il dal potere di intervento e dal CP_2 conseguente obbligo di vigilanza sull'altrui operato.
Passando al merito della domanda, se è vero che non trovano applicazione le previsioni di cui agli art. 2709 e 2710 c.c. – il cui ambito operativo va circoscritto ai rapporti commerciali tra imprenditori e alla facilitazione dell'onere probatorio negli scambi economici -, deve comunque ritenersi che le annotazioni contabili effettuate dagli amministratori nei bilanci e nella contabilità sociale costituiscono valida fonte di prova contro gli stessi utilizzabile, costituendo documentazione scritta dagli stessi redatta e per la quale sono chiamati ad uno specifico obbligo di veridicità: ne consegue che, laddove gli amministratori annotino una posta attiva non rivenuta dal curatore
7 fallimentare, non possono limitarsi ad eccepirne la relativa inattendibilità per escludere la propria responsabilità.
Il valore probatorio del contenuto dichiaratorio di tali appostazioni può infatti essere superato (pena evidentemente la responsabilità per violazione delle norme sulla regolare corretta e veritiera tenuta della contabilità sociale) soltanto con specifiche e circostanziate prove contrarie, idonee a comprovare la falsità delle scritture.
Nel caso di specie, peraltro, all'esito della disposta c.t.u., ha trovato conferma la tesi, sostenuta dalla curatela attrice, dell'annotazione nella contabilità sociale al 31.12.2018 di rimanenze finali pari a € 785.295,00 e del relativo incremento per € 203.989,72 per acquisti effettuati dall'1.01.2019 al
30.09.2019. E' poi risultato che nel periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2019 sono state annotate vendite per € 407.613,25.
Per quantificare quale avrebbe dovuto essere l'effettivo valore delle rimanenze finali al 30.9.2019 all'esito delle vendite effettuate per l'importo indicato (vendite quindi che hanno determinato la diminuzione delle rimanenze, sia per effetto della relativa utilizzazione quale materie prime per realizzare il prodotto finito, sia per effetto della vendita dei prodotti finiti), si dovrà cercare di stabilire se: 1) le vendite siano state effettuate con una maggiorazione rispetto al costo dei materiali analoga a quella ricavabile dalla contabilità sociale per gli anni precedenti;
2) le vendite siano state effettuate al prezzo di costo (come sostenuto in via prudenziale da parte attrice); 3) le vendite siano stata effettuate sotto costo con abbattimento dei prezzi di acquisto della merce (come sostenuto da parte convenuta).
E' evidente, infatti, che ad un maggiore ricarico sul prezzo di vendita corrisponderà un maggiore valore delle rimanenze di magazzino e, conseguentemente, del valore dei beni sottratto, in quanto le vendite registrate avranno eroso in modo meno consistente la quantità di beni residui che avrebbe dovuto essere rinvenuta dal curatore.
All'esito della disamina delle considerazioni del c.t.u., ritiene il Collegio che vada seguito il secondo dei criteri di stima sopra esposti, fatto proprio dal
8 c.t.u. nell'ipotesi di cui al punto 2) delle conclusioni finali della relazione depositata.
Non può infatti procedersi ritenendo che le vendite siano state effettuate con una maggiorazione rispetto al costo dei materiali analoga a quella ricavabile dalla contabilità sociale per gli anni precedenti: manca in questo caso un sicuro parametro di riferimento. Analogamente va scartato il criterio dell'abbattimento del prezzo di costo del 59% (criterio nr. 3), non essendo possibile, in assenza di alcuna specifica prova e finanche allegazione da parte dei convenuti, verificare che le vendite siano state effettuate con una tale significativa percentuale di riduzione rispetto al margine di ricarico registrato negli anni precedenti e tenuto pure conto che si tratta di vendite comunque eseguite nell'anno successivo alle annotazione contabili indicate e per le quali il tempo trascorso non può allora essere valorizzato in un'ottica di svalutazione del valore e di conseguenza del prezzo.
In ultima analisi, la detrazione dalle rimanenze di magazzino annotate al
31.12.2018 del valore delle vendite realizzate sino al settembre 2019
(annotate per il valore di € 407.613,25) va svolta, in via prudenziale e sulla base del medesimo criterio adottato dalla curatela, presumendo che le cessioni siano state effettuate al medesimo costo delle merci e quindi senza alcun ricarico.
Ne deriva che, alla data dell'immissione del curatore nel magazzino, questi avrebbe dovuto rinvenire merci e prodotti finiti per il complessivo valore di
€ 581.671,47. Le merce rinvenuta dalla curatela (elencata nella perizia di stima in atti, rispetto alla quale i convenuti non hanno fornito elementi di stima difformi) ha invece un valore pari a € 7.027,64.
Agli amministratori convenuti è dunque imputabile la condotta di sottrazione delle rimanenze finali annotate dagli stessi al 31.12.2018, oltre il valore degli acquisti successivamente compiuti, detratte le vendite registrate (al prezzo di costo), che non sono state rinvenute dalla curatela ed il valore delle rimanenze rinvenute e quindi da quantificare in € 574.643,63.
Al danno così quantificato vanno sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore), da computarsi a decorrere dal
9 momento della verificazione del danno, che può individuarsi nella data della pronuncia di fallimento (del 29.10.2019), per cui si giunge all'importo complessivo di € 751.000,60 all'attualità (di cui € 67.750,07 a titolo di interessi e € 108.607,53 a titolo di rivalutazione).
Quale ulteriore conseguenza della condanna, il sequestro disposto ante causam si convertirà in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.
Le spese di lite sostenute dalla curatela attrice vanno poste in solido a carico di e e si liquidano, applicando i parametri di CP_2 CP_1
cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., in €. 29.193,00 per la fase di merito ed in €
8.900,00 per la fase cautelare, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, ed oltre le spese vive pari a € 1.713,00.
Le spese di c.t.u. vanno parimenti poste a carico dei predetti soccombenti nella misura già liquidata.
Va invece disposta la compensazione delle spese di lite tra parte attrice da un lato e , , , AR CP_4 CP_5 Controparte_6 dall'altro, considerato che la domanda nei confronti dei predetti convenuti è stata rigettata a seguito della rinuncia alla eredità relitta di CP_7 effettuata dagli stessi in data (4.7.2023) successiva al deposito del ricorso in riassunzione del giudizio (15.6.2023).
Infine, essendo i fatti contestati riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59 co. 1^ lett.
d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
p.q.m.
in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla Parte_1
condanna e , in solido, a pagare
[...] CP_2 CP_1 alla Curatela attrice la somma di € 751.000,60 oltre interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
rigetta la domanda spiegata dalla curatela nei confronti di , AR
, e;
CP_4 CP_5 Controparte_6 dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla curatela nei confronti degli eredi di convenuti impersonalmente;
CP_7
10 condanna e , in solido, al pagamento in favore CP_2 CP_1 della attrice delle spese di lite che si liquidano in €. 29.193,00 per la Pt_1 fase di merito e in € 8.900,00 per la fase cautelare, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, oltre le spese vive pari a € 1.713,00; compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e , AR
, , ; CP_4 CP_5 Controparte_6 pone a carico di e , in solido tra loro, le spese CP_2 CP_1 di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 59 co. 1^ lett. d), d.p.r.
131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro a carico dei convenuti soccombenti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
La Giudice relatrice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
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