Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5435/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 7.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5435/2017
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla VIA SEPE LIGUORI N. 36 OTTAVIANO Parte_1
presso lo studio dell'Avv. SAVIANO IMMACOLATA, dal quale è rappr.ta e di-
fesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.to in Salerno, alla via Velia 76 pres- Controparte_1
so lo studio dell'Avv. PETROSINO FRANCESCA ed Avv. MENNA ANTO-
NIO, dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
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OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Il Giudice ritiene che la presente domanda debba essere ricondotta nell'alveo ap-
plicativo dell'art. 2043 c.c., atteso che parte attrice, nell'invero piuttosto scarno libello introduttivo del giudizio di primo grado, non fa in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il CP_1
, sicché la domanda deve essere necessariamente qualificata come una
[...]
ordinaria ipotesi di responsabilità aquiliana.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come in giurisprudenza sia pacifico il riconoscimento del potere giudiziale di interpretazione e relativa qualificazione della domanda, evidenziandosi altresì la natura autonoma di tale potere, avulso dal nomen juris indicato dalle parti, in quanto fondato su quanto concretamente richiesto dalle stesse all'autorità giudiziaria. Pertanto, il giudice di merito “da un
lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il
potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, qua-
le desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle
vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel
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corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con
i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire
d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata” (cfr. Cass. civile, sezione III,
sentenza n. 15904 del 7.07.2009; Cass. civile, sezione III, sentenza n. 13945, del
3.08.2012).
Tanto premesso, è doveroso evidenziare che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvol-
ge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal ri-
schio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Per quanto concerne le ipotesi nelle quali la domanda, come nel caso di specie,
vada correttamente qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il rispetto della regola generale del neminem laedere impone a chi ha la vigilanza sul bene di far sì che lo stesso non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non vi-
sibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto. Questo del trabocchet-
to costituisce, pertanto, elemento costitutivo fondante la responsabilità in esame,
ove per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibi-
lità del pericolo.
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In limine, si rileva come la predetta nozione di insidia, come osservato dalla stes-
sa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 156/1999, si sia storicamente af-
fermata, nella evoluzione giurisprudenziale, “come una sorta di figura sintomati-
ca di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimen-
tate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esa-
me”.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere proba-
torio, per cui l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, naturalmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui que-
sti dovrà fornire la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'anomalia della res, che viene di volta in volta in rilievo, e i danni riportati dalle cose, o persone,
danneggiate.
Più di preciso, dovendo operare l'art. 2043 c.c., era onere dell'odierna attrice di-
mostrare: 1) l'esistenza dell'insidia; 2) il nesso causale tra quest'ultima e il dan-
no; 3) la colpa del convenuto. Una volta che ciò fosse stato dimostrato, il conve-
nuto era tenuto a provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclu-
sivamente ad un diverso fattore causale - la condotta imprudente della danneggia-
ta - o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (ex pluiribus
Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte
cost. n. 156 del 1999).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato come, nel caso di specie, già dalla documentazione fotografica effigiante la strada ove è avvenuta la caduta deve
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evincersi l'insussistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo.
Ed, invero, le buche risultanti dai rilievi fotografici in atti non possono integrare una situazione di pericolo occulto, considerata la piena evidenza delle stesse sul manto stradale, ciò che vale ad escludere tout court la non visibilità e imprevedi-
bilità, elementi imprescindibili per la qualificazione di insidia o trabocchetto.
L' eventus damni si è dunque verificato per cause non ricollegabili alla manuten-
zione del tratto stradale in questione, trovando origine esclusivamente nel com-
portamento dell' infortunata la quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzio-
ne ed evitare evidenti situazioni di pericolo perfettamente evitabili con una con-
dotta più accorta.
A tal proposito, deve, in particolare, evidenziarsi come il comportamento poco accorto e imprudente del danneggiato possa essere idoneo ad integrare il caso fortuito, escludendo o quantomeno graduando la responsabilità del danneggiante,
in conformità con quanto disposto dall'articolo 1227 c.c., nell'ottica della valoriz-
zazione del principio di autoresponsabilità, che trova fondamento nel generale dovere di solidarietà sancito nell'articolo 2 della Costituzione (cfr, ex multis,
Cass. civ., Sez. VI, Ord., 3 aprile 2019, n. 9315).
Pertanto, attese le caratteristiche dei luoghi per cui è causa, l'attrice aveva modo di prevedere e dunque evitare uno stato di pericolo che non rappresenta, per le ragioni innanzi evidenziate, un'insidia giuridicamente rilevante.
Ne consegue, alla luce di tutto quanto illustrato, il rigetto della domanda.
Per quanto concerne le spese di giudizio, incluse quelle di CTU, seguono la soc-
combenza e si liquidano come in dispositivo.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudi-
zio, che liquida in Euro 2.540,00, oltre IVA e CPA come per legge, se do-
cumentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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