Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1 maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
Assegni:
lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
Lire 330 settimanali per ciascun ascendente.
Contributi:
20,45 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1 maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
Assegni:
lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
Lire 330 settimanali per ciascun ascendente.
Contributi:
20,45 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.