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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024
Da
con Socio Unico (C.F. e P.IVA , con sede a Padova Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(35131 - PD), in Galleria G. Berchet n. 3, in persona dell'Amministratore Unico, dott. , Parte_2
rappresentata e difesa, per mandato digitalmente congiunto al presente atto, dagli avv.ti Gianni
Giunchi (C.F. -il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le CodiceFiscale_1 comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec:
), (C.F. -la quale Email_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec: ) e Clara Giunchi (C.F. -la Email_2 CodiceFiscale_3
quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec: ), tutti, di Udine e con domicilio eletto presso il Email_3
loro studio, a Udine, in Via Caterina Percoto n. 14, appellante
C o n t r o
C.F. PIVA nato a [...] il [...] CP_2 C.F._4 P.IVA_3
residente a [...]in Piazzetta Nino Bixio. 8 rappresentato e difeso nella presente procedura, giusta procura speciale digitalmente congiunta alla presente memoria difensiva di costituzione in
Appello, dall'avv. Enrico Fedozzi del Foro di Udine C.F: , P.E.C.: C.F._5
con studio in via Poscolle n. 58 - 33100 Udine, domicilio eletto, si Email_4
indica come fax per eventuali comunicazioni il numero dello studio 0432200525,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Pordenone n. 143/23 del 20.12.23 e non notificata
In punto: violazione patto di non concorrenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- riformarsi integralmente la sentenza (non definitiva) n. 143/2023 del Tribunale di Pordenone, emessa dal Giudice del Lavoro, dott. A. Riccio Cobucci il 28.09.2023, pubblicata il 20.12.2023, e,
conseguentemente:
A - accertarsi e dichiararsi:
- preliminarmente, lo svolgimento di attività concorrenziale da parte del sig. titolare CP_2 dell'omonima impresa individuale, con sede a Pordenone (33170 - PN), in via San Marco n. 8;
- quindi, la violazione, da parte del sig. titolare dell'omonima impresa individuale, con CP_2 sede a Pordenone (33170 - PN), in via San Marco n. 8, del patto di non concorrenza previsto nel contratto sottoscritto con lo stesso;
- la legittimità dell'operata risoluzione, per giusta causa, del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti;
B - condannarsi il sig. titolare dell'omonima impresa individuale, con sede a Pordenone CP_2
(33170 - PN), in via San Marco n. 8:
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e IVA, compreso il controvalore del contributo unificato) di entrambi i gradi del giudizio;
- a farsi carico delle spese dell'eventuale CTU;
- a rimborsarle le spese dell'eventuale CTP.
VI) In via istruttoria, si chiede:
1 - l'interrogatorio formale del sig. sulla seguente circostanza: vero che Lei, nell'arco CP_2
temporale 2018 - febbraio 2022, ha operato, anche a favore della società Controparte_3
promuovendo, a favore della stessa, la vendita di seghe per metalli ferrosi nelle seguenti aree (Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Provincia di Mantova - quest'ultima fino al
30.09.2021);
2 - l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A - vero che, come risulta anche dai listini prezzi (docc. nn. 26-30, che Le si rammostrano), la
, nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, ha commercializzato seghe a nastro e prodotto Pt_1
e/o commercializzato seghe circolari delle stesse tipologie di quelle indicate nelle offerte di cui ai ns. docc. nn. 11 e 15-19 (che Le si rammostrano);
B - vero che la , nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, si è avvalsa anche dei listini prezzi Pt_1
di cui ai ns. docc. nn. 26-30 (che Le si rammostrano);
3 - che sui capitoli di prova di cui sub 2, siano sentiti, in qualità di testi, i signori: , Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3
4 - che si ordini:
- innanzitutto, all'Enasarco di produrre la documentazione attestante i versamenti contributivi effettuati a favore del sig. nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, dalla CP_2 Controparte_3
- quindi, alla di produrre tutta la documentazione (compresi i contratti di agenzia Controparte_3 sottoscritti con l'interessato) relativa all'attività svolta dal sig. n suo favore;
CP_2
5 - che venga disposta una CTU tecnica finalizzata ad accertare come le seghe indicate nelle offerte di cui ai ns. docc. nn. 11 e 15-19, venissero commercializzate e/o prodotte, nell'arco temporale 2018
- febbraio 2022, anche dalla , come risulta dai listini di cui ai ns. docc. nn. 26-30 (che Le si Pt_1
rammostrano).
Per parte appellata:
Voglia L'ill.mo Giudice della Corte di Appello di Trieste adito, contrariis reiectis, rigettare l'Appello proposto e confermare la Sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Pordenone, emessa dal Giudice del
Lavoro dott. A. Riccio Cobucci il 28/09.2023 pubblicata il 20.12.2023
In via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie formulate in primo grado e in Appello da controparte per i motivi che seguono:
1. I capitoli di prova A e B (B.1 e B.2) del ricorso in primo grado e dell'atto di Appello sono inammissibili in quanto generici e comunque irrilevanti ai fini del decidere quanto poi ai capitoli B.1
e B.2 gli stessi contengono domande che appaiono del tutto estranee alla condotta dell'agente;
2. I testimoni di cui al punto C non possono essere ammessi all'esame non essendo indicati i relativi capitoli di prova ovvero i fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato ed il rimando “sui capitoli di prova sub 2“appare del tutto generico ed inammissibile 3. La richiesta di produzione all' è inammissibile, il sig. agente plurimandatario, CP_4 CP_2
il fatto che la Ditta mandante paghi i contributi previdenziali è previsto per legge e la relativa produzione non dimostrerebbe alcunché in relazione all'oggetto della presente causa;
4. La richiesta di produzione di documentazione alla è inammissibile in quanto CP_3
meramente esplorativa;
5. La richiesta di CTU tecnica – “finalizzata ad accertare come le seghe indicate nelle offerte di cui ai doc. 11 e 15-19 del ricorso venissero commercializzate e/o prodotte, nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022 anche dalla come risulta dai listini di cui ai docc. 26-30” (cfr ricorso Pt_1
introduttivo) è inammissibile in quanto esplorativa;
6. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione del fatturato relativo al prodotto seghe Parte_1
a nastro di cui alla presente vertenza per il periodo dal 2018 al febbraio 2022 nella zona Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e provincia di Mantova sino al 30/09/2021.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei testimoni di cui al ricorso introduttivo si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con gli stessi testimoni rispettivamente dedotti e indicati dalla parte ricorrente:
1 Ci si oppone all'interrogatorio formale della parte Resistente in quanto inammissibile, non concludente e non rilevante ai fini del decidere atteso la produzione documentale di parte resistente e della natura esplorativa della causa;
2 Senza inversione dell'onere della prova si chiede di voler ammettere prova per testi, sui seguenti capitoli di prova con l'indicazione del testimone per ogni capitolo di prova:
1. Vero che Lei ha lavorato, come consulente e come responsabile commerciale Italia, presso Pt_1
dal 2013 al maggio 2021?
[...]
2. Vero che in data 28/10/22, 02/11/22 ebbe ad inviare le e-mail che si rammostrano di cui ai documenti 15, 16, 17, 18 del ricorso introduttivo?
3. Vero che l'indirizzo e-mail: cui ha inviato le e-mail di cui alla domanda Email_5
precedente - nel periodo e alle date (di cui alla precedente domanda) in cui le ha inviate - non era più attivo da diversi mesi?
4. Vero che le e-mail da lei inviate al sig. , in data 28/10/22 e 02/11/22 di cui ai Testimone_1
documenti 16,17,18 di cui al ricorso non sono mai state inviate/spedite ai clienti 3DSales S.r.l, Minetti
S.p.A.?
5. Vero che le e-mail da lei inviate al sig. , in data 28/10/22 e 02/11/22 di cui ai Testimone_1
documenti 16, 17, 18 di cui al ricorso sono state inviate per errore? 6. Vero che a seguito del passaggio di proprietà della alla a far data dell'anno 2019 le Pt_1 Controparte_5 offerte dei prodotti ai clienti venivano concertate con la direzione vendite Pt_1 Parte_1
che dava istruzioni sui prezzi da praticare a tutti i clienti , procurati dagli agenti. Pt_3 Parte_4
Si indica come testimone, sui capitoli da 1 a 6, la sig.ra presso B&B S.a.s. Pordenone Testimone_4
via Lino Zanussi n. 8
7. “Vero che in data 28/10/22 veniva inviata a 1971 UTENSILI S.R.L una offerta di acquisto di seghe circolari DIN che le viene rammostrato al doc.15 del ricorso introduttivo “
Si indica come testimone sul capitolo 7 il sig. ra presso F.U.M.A. TOOLS 1971 Controparte_6
s.r.l. Utensili corrente in Via dell'Artigianato 36/38 Cassola (Vi)
8. Vero che in data 02/11/22 veniva inviata a 3DSales S.r.l una offerta di acquisto di seghe circolari
DIN che le viene rammostrato al doc.16 del ricorso introduttivo “
Si indica come testimone sul capitolo 8 il sig. presso 3DSales S.r.l corrente in Testimone_5
Via Del Progresso nr 2 Correggio RE
9. Vero che la vendita di seghe a nastro alla relativa alla vendita di cui alla e-mail del CP_7
25 ottobre 2021 che le viene rammostrato è stata fatta dalla per il tramite del proprio CP_3
addetto alle vendite sig. CP_8
Si indica come testimone sul capitolo 9 il sig press Testimone_6 CP_7
10. Vero che la vendita di seghe a nastro alla relativa alla vendita di cui alla e-mail del CP_9
23 febbraio 2022 che le viene rammostrato è stata fatta dalla per il tramite del proprio CP_3
addetto alle vendite sig. Persona_1
Si indica come testimone sul capitolo 10 il sig. presso Testimone_7 CP_9
11. Vero che in data 19 marzo 2021, alla presenza degli agenti e presso la Parte_1 Pt_1
vi fu un incontro con il Presidente del Consiglio di amministrazione della
[...] Parte_5
, che dichiarò davanti alla forza vendita che era stata comprata da Lui Testimone_8 Pt_1
Si indicano come testimoni sul capitolo 11 i signori: ex Agente (zona Testimone_9 Parte_1
Brescia, Bergamo, Cremona); Agente (zona Lecco Como Varese Controparte_10 Parte_1
Sondrio); Agente STRAK S.p.a. (zona Emilia); Agente Tes_10 CP_11 Parte_1
(zona Abruzzo Molise Marche); , – tutti presso Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3
Parte_1
12. Vero che Lei è stato Legale Rappresentante e proprietario della dal 1999 al 2018 Parte_1
13. Vero che a partire dal 2015 è stata fino al 2019 nel pacchetto clienti della CP_3 Pt_1
[...]
14. Vero che la in dal 1999 al 2019 è stata a conoscenza che il sig. era Parte_1 CP_2
agente plurimandatario Si indica come testimone sui capitoli da 11 a 14 il sig orrente in Udine, via Cicogna Tes_11
n. 32/A
15. Vero che lei a partire dall'aprile 2021 è stato consulente alle vendite della ? CP_3
Si indica come testimone sul capitolo 15 il sig. corrente in Udine, via Viola n. 42 Persona_1
Roveredo in Piano
16. Vero che Lei ha comunicato al Sig. di con e-mail di data Testimone_1 Parte_5
04/10/2021 ed i data 25/10/22 - che le vengono rammostrate (doc.11 e 12 del ricorso di primo grado)
– rispettivamente: l'offerta delle lame e la conferma d'ordine
17. Vero che la richiesta di offerta di lame alla di cui alla sua e-mail di data Controparte_3
04/10/2021 - che le viene rammostrata (doc.11 del ricorso di primo grado) - venne fatta su domanda del sig. di Testimone_1 Parte_5 CP_3
18 Vero che lei conosce il sig. CP_2
Si indica come testimone sui capitoli n.16, 17 e 18 il sig. Testimone_12
Si chiede di ammettere i già menzionati testi anche a prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza non definitiva impugnata il tribunale di Pordenone rigettava la domanda di accertamento della condotta di violazione del patto di non concorrenza proposta dalla società Pt_1 con ricorso di data 14 giugno 2022 nei confronti dell'ex agente plurimandatario e, in
[...] CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, rimetteva la causa in istruttoria al fine di valutare la spettanza o meno in favore del di ulteriori spettanze terminative del CP_2
rapporto rispetto a quelle già corrisposte dalla società all'atto del recesso immediato di data 25.02.22.
Il giudice di primo grado riteneva inammissibile la domanda della società perché generica e volta ad ottenere un accertamento preventivo disgiunto dalla richiesta risarcitoria ( richiamava in tal senso l'orientamento della giurisprudenza sul cd. divieto di frazionamento del credito).
Osservava il giudicante che anche le istanze istruttorie della parte attrice erano irrilevanti perché relative a circostanze non idonee a provare la domanda;
qualificava come esplorative le altre istanze di esibizione e consulenza tecnica formulate dalla società in quanto non collegate a circostanze specifiche allegate in ricorso e inerenti la condotta contestata al convenuto.
2. Avverso la sentenza non definitiva proponeva appello la società che instava per la Parte_1
riforma integrale della pronuncia. Si costituiva il che contrastava l'appello di cui lamentava l'inammissibilità per difetto di CP_2
interesse ad agire alla luce delle conclusioni di mero accertamento rassegnate dalla parte istante. Nel merito riproponeva le difese del primo grado assumendo l'infondatezza del ricorso .
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito dell'istruttoria con interpello formale dell'appellato ed esibizione da parte dell' di prospetto attestante i contributi versati dalla società CP_4 CP_3 in favore del all'esito della discussione del 13 febbraio 2025, ha deciso la causa come da
[...] CP_2
dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con il primo motivo di appello la società criticava la sentenza di primo grado nel punto Parte_1
in cui il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda per frazionamento del credito.
L'appellante in particolare rilevava la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dal giudice, osservando che nessuna norma sostanziale e/o processuale imponesse che le domande di accertamento dell'intervenuta violazione di norme contrattuali e di correlata legittimità della risoluzione del contratto fossero accompagnate da una domanda risarcitoria, trattandosi di richieste che potevano validamente essere proposte separatamente.
In particolare l'appellante rilevava che l'accertamento richiesto in causa ineriva il diritto della mandante alla valida risoluzione del rapporto agenziale per giusta causa, riservandosi la società di avviare altra causa per la domanda risarcitoria del danno provocato dall'agente.
Con secondo motivo contestava la decisione istruttoria del giudice che aveva qualificato come non rilevanti le prove orali richieste al fine di provare come la ( nel periodo temporale 2018-2022), Pt_1
commercializzasse seghe dello stesso tipo di quelle indicate nei docc. 11 e da 15 a 19 di parte ricorrente in primo grado.
Instava altresì per l'accoglimento delle istanze di esibizione da parte della dei contratti CP_3
di agenzia e volte a provare che il nel periodo in contestazione, avesse operato come agente CP_2
per conto della premenzionata società che era soggetto concorrente della nella vendita delle Pt_1
seghe a nastro.
Pertanto in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza azionata, instava per l'ammissione delle prove già richieste in primo grado e riformulate in grado di appello.
5. Si costituiva ritualmente il che contrastava l'appello di cui eccepiva il difetto di interesse ad CP_2 agire lamentando che nella sostanza l'appellante chiedesse al giudice un accertamento in fatto della violazione del contratto;
accertamento pregiudiziale e strumentale rispetto all'azione risarcitoria che non era stata azionata nello stesso giudizio. Instava pertanto per la conferma della pronuncia di inammissibilità della domanda ( cfr. Cass.
2986/22) .
Rispetto alle istanze istruttorie eccepiva la decadenza in appello della poiché l'appellante, Pt_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni, non aveva reiterato le istanze rigettate dal primo giudice;
in ogni caso ne eccepiva la inammissibilità e irrilevanza per difetto di allegazioni specifiche in appello e per la natura meramente esplorativa delle istanze di esibizione.
Nel merito ribadiva l'infondatezza della domanda attorea in ragione della circostanza che il CP_2
già agente plurimandatario della società, in tanti anni di rapporto non avesse mai ricevuto contestazioni di sorta ed anzi dal 1999 in poi era sempre stato il primo venditore della . Pt_1
Rilevava che al 31 dicembre 2022 sarebbe andato in pensione e quindi la risoluzione immediata intervenuta dopo 23 anni di rapporto, nel mese di febbraio 2022, era stata azionata dalla società in via strumentale ed al solo fine di impedire all'agente la liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Contestava la genericità del contenuto della lettera di risoluzione e l'infondatezza dei fatti allegati considerato che le e-mail dimesse al solo fine di provare la sua violazione del patto risultavano inviate ad un indirizzo di posta non più funzionante e comunque lo vedevano quale destinatario soltanto per conoscenza.
Contestava che le vendite di seghe a nastro indicate nel ricorso- sostanzialmente due e di limitato valore economico- fossero state intermediate da lui stesso e in ogni caso rilevava che rispetto al fatturato complessivo della ( pari nell'ultimo anno a circa 12.982302,91 euro), la vendita di Pt_1
seghe a nastro costituiva una percentuale irrisoria e minimale e i clienti che le compravano erano circa 4 o 5. In ogni caso evidenziava che – come emergente dalla documentazione attestante le provvigioni corrispostegli dalla durante il rapporto di agenzia - la ricopriva anche Pt_1 CP_3
la posizione di cliente della società . Pt_1
Rilevava che nel prosieguo del giudizio, il tribunale di Pordenone, in assenza di contestazione, aveva disposto la condanna della società in via immediata e provvisoria al pagamento della indennità di mancato preavviso e che l'agente aveva comunque rinunciato alla liquidazione della indennità ex art. 1751 c.c. e al risarcimento del danno, instando unicamente per la liquidazione della indennità suppletiva come quantificata dal sindacato agenti di Udine. CP_12
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato e la sentenza non definitiva del tribunale di
Pordenone va confermata in ragione del percorso motivazionale che segue.
6.1.Come esposto dalla parte appellante con i propri due motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, il giudice di prime cure con la sentenza parziale ha, nella sostanza, ritenuto inammissibile la domanda azionata dalla società che qualificava come Pt_1 generica in quanto volta esclusivamente all'accertamento della condotta dell'agente il quale- nella prospettazione attorea- avrebbe violato il contratto agenziale e pertanto avrebbe legittimato la società
a risolvere il contratto di agenzia a tempo indeterminato, immediatamente, senza alcun preavviso, in data 25.02.22.
Risoluzione non preceduta da preventiva contestazione delle condotte lamentate in giudizio con cui la aveva posto fine ad un rapporto fiduciario in essere da oltre 20 anni ( cfr. instaurato Parte_1 dall'1.02.02).
7. Come evidenziato dall'appellante la società in giudizio aveva lamentato la violazione da parte dell'ex agente plurimandatario degli obblighi assunti con le norme contrattuali 61 e 82 ( cfr. CP_2
docc. Da 3 a 7 parte ricorrente in primo grado); a tal fine descriveva e produceva subb. Docc. 11-13
e 15-19 una serie di e-mail pervenute “ tra ottobre e novembre 2021” che, per quanto descritto in ricorso, erano pervenute al Direttore Generale ed erano inviate anche al ed Testimone_1 CP_2
inerivano offerte/ forniture di seghe a nastro fatte dalla che era qualificata come società CP_3
concorrente della ( cfr. doc. 10 parte appellante ricorrente in primo grado). Pt_1
La è infatti società che ha per oggetto la commercializzazione di utensili e macchinari per la Pt_1
lavorazione del legno e metalli in genere ( cfr. visure camerali agli atti).
Analogamente la svolgeva attività di commercio all'ingrosso di utensili, macchine CP_3 utensili e forniture industriali oltre che l'assunzione di rappresentanze e di mandati di agenzia e similari nel settore del commercio di prodotti utensili, macchine utensili e forniture industriali ( cfr. doc. 10 parte appellante).
7.1. Prove documentali, ad avviso della ricorrente in primo grado, odierna appellante, sufficienti a comprovare la violazione del rapporto fiduciario tanto che la società in data 25.02.22 ( cfr. doc.
20 parte appellante) aveva comunicato all'agente la risoluzione per giusta causa del rapporto con la seguente motivazione:”.. Significhiamo d'essere pervenuti alla determinazione di cui sopra, avendo appreso che Lei, in violazione del contratto in essere, ha trattato/tratta prodotti (nella specie, seghe a nastro) per conto della prodotti, questi, che si pongono in Controparte_3
diretta concorrenza con i nostri. Ciò premesso, anticipiamo il ricorso all'autorità giudiziaria, per conseguire il risarcimento dei danni subiti e subendi”.
Nel presente giudizio le conclusioni dell'appellante – come si evince da quelle riportate in epigrafe della presente decisione- erano state di mero accertamento della legittimità della risoluzione, riservando la società ad altro giudizio l'esercizio dell'azione risarcitoria.
8. Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia erratamente qualificato la domanda giudiziale come inammissibile per il principio del cd. divieto di frazionamento del credito.
Infatti il principio- noto alla Corte e formulato dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione della disposizione costituzionale del giusto processo- non si attaglia al caso di specie.
Del pari va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire sollevata dalla parte appellata.
L'azione promossa dalla società non aveva per oggetto un fatto, bensì la valutazione del diritto della società di risolvere il contratto agenziale senza preavviso, per giusta causa, in ragione Pt_1 dell'applicabilità anche a questo tipo di contratto della norma di cui all'art. 2119 c.c..
Trattasi di azione ammissibile in quanto non verte su un mero fatto né tanto meno su un credito analogo “ per oggetto e titolo” ( cfr. Su ammissibilità di azione di accertamento di un diritto Cass.
3905/03; nonché per compatibilità del rito lavoro vedi Cass. 4587/14).
L'attualità dell'interesse era rappresentata dalla risoluzione del rapporto già realizzata dalla società mandante che aveva riservato ad altro giudizio soltanto la quantificazione del danno già potenzialmente realizzato dall'agente con la propria condotta ( cfr. su ammissibilità di riserva a fronte di potenzialità del pregiudizio vedi Cass.sez. U. 29862/22).
Pertanto si condivide la critica della società appellante contenuta nel primo motivo non ravvisandosi nel caso di specie il frazionamento della pretesa creditoria nel senso stigmatizzato dal primo giudice.
9. L'accoglimento del primo motivo, tuttavia, non consente a questa Corte di riformare la sentenza del tribunale di Pordenone poiché la società con l'azione di primo grado non aveva Parte_1
allegato circostanze idonee e sufficienti al giudicante per ritenere legittimo il recesso.
Né le prove richieste e parzialmente accolte da questo Collegio- che ha provveduto all'interpello formale del sulle circostanze richieste dalla parte appellante ed alla richiesta di esibizione di CP_2
cui al punto D delle conclusioni istruttorie limitatamente ai versamenti contributivi realizzati nel tempo dalla in favore del consentono di ritenere provata la condotta sleale CP_3 CP_2 lamentata dalla società che anche in sede di discussione ha evidenziato che le contestazioni all'agente inerivano esclusivamente le seghe a nastro e non quelle circolari. Infatti l'interpello formale non ha indotto alcune confessione giudiziale: il ha escluso di aver CP_2
intermediato affari relativi a seghe a nastro per conto della ( cfr. verbale udienza dell'11 CP_3
dicembre 2024).
Quanto poi ai versamenti contributivi ad operati dalla società premenzionata in forma CP_4 periodica dal 2018 al 2022 ( cfr. lista versamenti inviata all'ufficio dalla fondazione Enasarco di data
14.10.24), trattasi di circostanza non rilevante poiché, come riconosciuto pacificamente dalle parti, il ra agente plurimandatario della e quindi non era legato alla mandante da un vincolo CP_2 Parte_1
di esclusiva.
10. in giudizio aveva contestato l'ammissibilità della prova orale di cui parte appellante ha CP_2 chiesto l'ammissione, eccependone la decadenza oltre alla irrilevanza delle prove documentali - con riferimento alle sole vendite di “seghe a nastro”- rispetto alla lamentata violazione da parte del CP_2 delle norme contrattuali 6 e 8 citate in nota, con cui l'agente si era impegnato a non trattare direttamente o indirettamente prodotti similari o concorrenti con quelli oggetto del contratto nella zona di competenza ( Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e fino al 30.09.21 provincia di
Mantova), né tanto meno ad interessarsi di prodotti similari o concorrenti anche al di fuori della zona di competenza territoriale.
10.1. Questo Collegio ritiene che le prove orali, rispetto alle quali non si è formata alcuna decadenza attesa la peculiarità del rito lavoro cui è estranea ogni formalità e udienza dedicata alla “ precisazione delle conclusioni” e a fronte della riproposizione puntuale in sede di gravame insieme al secondo motivo di appello, non siano rilevanti poiché vertono su circostanze non utili ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sulla società.
L'eventuale conferma della circostanza relativa alla identità dei prodotti ovvero che i prodotti di cui ai documenti dimessi fossero stati commercializzati anche dalla e rientrassero nel suo listino Pt_1 prezzi , in ogni caso, non avrebbe contribuito a provare la condotta sleale dell'agente, considerato che- per quanto allegato e eccepito dal ma confermato anche dalla società appellante- le CP_2
comunicazioni inerivano anche prodotti diversi ( seghe circolari) e le missive elettroniche erano state indirizzate anche al per mera conoscenza. Gli unici affari di cui il aveva ammesso CP_2 CP_2
l'intermediazione, tanto da aver procurato alla un fatturato positivo( cfr. doc. 17 parte appellata) Pt_1
inerivano le seghe circolari che, per quanto confermato in sede di discussione dalla società, non avevano determinato il recesso per cui è causa.
10.2.Inoltre la circostanza allegata dal secondo cui le quattro offerte di cui ai docc.15,16, 17,18, CP_2
erano state indirizzate ad un indirizzo e- mail non più attivo( ), non Email_6
è stata contrastata dalla società, per cui può ritenersi provata. Quanto poi alle vendite di cui ai docc. 11,12,13 del ricorso e 19 ( da parte di a CP_3 CP_7
e , peraltro di valore non superiore ai 400 euro), trattasi di documenti in cui il non risulta CP_9 CP_2 indicato come l'agente o l'autore dell'offerta ( al pari di quanto avvenuto nel doc. 17 allegato dal
. D'altra parte il rapporto di agenzia con il non prevedeva un vincolo di esclusiva e- per CP_2 CP_2 quanto emerge dalle prove documentali offerte dall'agente- la rientrava nella lista clienti CP_3
della ( cfr. docc. 41-45 fascicolo Bossi), con cui aveva trattato anche il Pt_1 CP_2
11. Il Collegio pertanto non ha ammesso le prove orali in quanto volte a confermare circostanze non sufficienti a provare la lamentata violazione del patto di non concorrenza.
D'altra parte la lettera di risoluzione del rapporto aveva un contenuto generico in quanto priva di riferimenti temporali e quantità, lamentando la società- come si legge testualmente nella lettera di recesso- che il avesse trattato /ovvero trattava seghe a nastro per conto della . CP_2 CP_3
Vieppiù nessuna precisazione ulteriore era stata introdotta dalla società con il ricorso Pt_1
introduttivo ed in particolare in merito alle modalità in cui sarebbe avvenuta tale violazione, ad eccezione delle missive sopra indicate, che non consentivano di effettuare un collegamento diretto e causale con la presunta attività sleale svolta dall'agente.
Le prove documentali invocate e di cui la società chiedeva conferma ai testimoni ( cfr. offerte n. 11
e 15-19), sono state puntualmente contestate nel loro contenuto dal e in esse il figurava CP_2 CP_2 quale destinatario “ per conoscenza” senza alcun riferimento ad una attività agenziale diretta o indiretta svolta dal medesimo in favore della . CP_3
Trattasi di prove documentali che assumono un valore meramente indiziario non sufficiente ai fini di causa in quanto non consentono di comprendere quale sia stato il ruolo assunto effettivamente dal nelle vicende contrattuali contestate. CP_2
Circostanze che non assumono la qualità di presunzioni semplici non avendo i caratteri della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.; né dai documenti emergono elementi di prova sufficienti a supportare il convincimento del giudicante.
A ciò si aggiunga che la prova orale era stata articolata con riferimento al periodo temporale 2018-
2022, nonostante gli affari e le vicende contrattuali lamentate in giudizio, fossero concentrate nei mesi di ottobre e novembre 2021 ( cfr. punto 3 pag. 2 del ricorso in appello).
12. Analogamente la richiesta di esibizione di cui al secondo alinea del punto D ( consistente nella produzione dei contratti sottoscritti dal con la ), è inammissibile sia perché CP_2 CP_3
irrilevante, a fronte della natura plurimandataria del rapporto di agenzia, sia perché esplorativa ( cfr.
Cass. 27412/21). Parte appellante avrebbe potuto formulare specifici capitoli di prova orale, chiamando a deporre i referenti della al fine di chiarire quali fossero stati gli effettivi rapporti commerciali CP_3
intercorsi con il CP_2
Analoga natura esplorativa assume anche la richiesta di consulenza tecnica di cui al punto E delle conclusioni attoree in quanto volta a provare che le seghe a nastro di cui alle offerte indicate nei documenti prodotti dall'appellante, rientrassero e fossero commercializzate nei listini della , Pt_1
trattandosi di istanza volta a supplire alle carenze probatorie di cui ai punti motivazionali che precedono ( cfr. tra le altre Cass. 10373/19).
13.Il rigetto della domanda della ricorrente da parte del tribunale di Pordenone va condiviso anche alla luce di una ulteriore considerazione: la sporadicità degli episodi o meglio degli affari che parte attrice ha lamentato essere stati realizzati dal in violazione del patto di non concorrenza in CP_2 essere, insieme all'assenza di contestazione immediata all'agente nonostante la cognizione delle e- mail per cui è causa nei mesi di ottobre e novembre 2021 e la genericità del contenuto della lettera di recesso, sono elementi valorizzabili dal Collegio al fine di escludere che l'inadempimento del CP_2 avesse assunto una connotazione di tale gravità da giustificare l'immediato recesso dal rapporto di agenzia.
D'altra parte per quanto allegato dall'agente e non contestato neppure in fase di discussione orale dalla società appellante, a fronte del fatturato complessivo della ( cfr. doc.20 parte appellata) Pt_1
pari ad euro 12.982.302,91, il settore vendite delle seghe a nastro procurava un fatturato del tutto irrisorio ( cfr. dati allegati dalla parte appellata a pagg. 24 e 25 della memoria di costituzione in appello), trattandosi al più di 4 o 5 clienti della società.
Circostanza che trova riscontro anche nel valore delle vendite contestate al in giudizio e di cui CP_2
ai docc.12 e 13 ( pari a 398 euro) e doc. 19 (pari ad euro 353,00).
14.A fronte di un rapporto ventennale con l'agente che era stato indicato come il primo venditore in
Italia per fatturato ( cfr. allegazione del non contestata dalla società), in assenza di ulteriori CP_2
contestazioni ad eccezione della lettera di recesso, considerato il limitato valore delle eventuali violazioni, pur a fronte di un rapporto fiduciario come quello di agenzia, gli episodi di violazione delle norme contrattuali lamentati in giudizio dalla non assumono una connotazione di gravità Pt_1 sufficiente a concretare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. in base ai canoni di correttezza e buona fede e in ragione delle condizioni di mercato e del comportamento delle parti.
14.1.Né peraltro appare sufficiente a legittimare la risoluzione immediata la previsione di cui all'art. 8 del contratto di agenzia nella parte in cui prevedeva che:”.. Nell'ipotesi di violazione del patto di non concorrenza, la PREPONENTE avrà diritto di pretendere dall'AGENTE: - la restituzione di quanto corrispostogli a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza;
- la corresponsione, a titolo penale, di un importo pari al doppio di quanto corrispostogli a titolo corrispettivo del patto di non concorrenza: - il risarcimento degli eventuali, maggiori danni subiti”.
Nel caso di specie l'agente non aveva ricevuto alcun corrispettivo per l'obbligo assunto;
in ogni caso anche a voler qualificare- ma così non pare nel caso di specie- la clausola de qua , come clausola risolutiva espressa, questo Collegio ritiene che al giudice competa comunque il potere dovere di verificare la gravità dell'inadempimento ai fini dell'esame della domanda di risoluzione del rapporto.
14.2. Invero parte della giurisprudenza ha dubitato che sia necessario per il giudice - in presenza di una clausola risolutiva espressa- verificare il notevole inadempimento dell'agente per valutare la legittimità del recesso per giusta causa.
Una volta, infatti, riconosciuta la compatibilità della clausola risolutiva espressa con il contratto di agenzia, ritenere comunque la necessità della verifica della gravità dell'inadempimento potrebbe significare contraddire la stessa funzione della clausola risolutiva, avendo le parti già valutato, a priori, la gravità dell'inadempimento, salva soltanto la prova, che grava però sull'agente, della non imputabilità dello stesso, come ritenuto anche da una più risalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 14.6.2002, n. 8607).
14.3.Tuttavia, in senso contrario, secondo l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio: “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (da ultimo Cass. 18030/2023).
In particolare nel caso di specie, l'assenza di allegazioni specifiche da parte della società mandante, impedisce al giudicante di apprezzare l'entità dell'asserito inadempimento rispetto all'equilibrio contrattuale, con conseguente rigetto della domanda azionata in primo grado dalla società appellante anche rispetto all'elemento della sussistenza della giusta causa e non soltanto della prova della lamentata violazione contrattuale. 15. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione proposta va rigettata con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla parte appellante secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss modificazioni.
Al rigetto della impugnazione proposta dopo il 31.01.13 consegue l'attestazione della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e conferma, per quanto in motivazione, la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 13 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ interessarsi direttamente o indirettamente, in proprio e/o per terzi a qualsiasi titolo anche fuori della zona di competenza di prodotti concorrenti” 2 l'agente si impegna a non trattare in alcuna forma né direttamente né indirettamente servizi o prodotti anche esteri che siano concorrenti con quelli offerti dal preponente. L'agente si impegna per tutta la durata del contratto e non utilizzare in proprio anche indirettamente e comunicare e comunicare o a non mettere a disposizione di terzi, dati, informazioni, notizie e mezzi di cui viene in possesso in virtù del presente contratto ….
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere.
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 gennaio 2024
Da
con Socio Unico (C.F. e P.IVA , con sede a Padova Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(35131 - PD), in Galleria G. Berchet n. 3, in persona dell'Amministratore Unico, dott. , Parte_2
rappresentata e difesa, per mandato digitalmente congiunto al presente atto, dagli avv.ti Gianni
Giunchi (C.F. -il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le CodiceFiscale_1 comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec:
), (C.F. -la quale Email_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec: ) e Clara Giunchi (C.F. -la Email_2 CodiceFiscale_3
quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0432/26858 e/o all'indirizzo di pec: ), tutti, di Udine e con domicilio eletto presso il Email_3
loro studio, a Udine, in Via Caterina Percoto n. 14, appellante
C o n t r o
C.F. PIVA nato a [...] il [...] CP_2 C.F._4 P.IVA_3
residente a [...]in Piazzetta Nino Bixio. 8 rappresentato e difeso nella presente procedura, giusta procura speciale digitalmente congiunta alla presente memoria difensiva di costituzione in
Appello, dall'avv. Enrico Fedozzi del Foro di Udine C.F: , P.E.C.: C.F._5
con studio in via Poscolle n. 58 - 33100 Udine, domicilio eletto, si Email_4
indica come fax per eventuali comunicazioni il numero dello studio 0432200525,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Pordenone n. 143/23 del 20.12.23 e non notificata
In punto: violazione patto di non concorrenza
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
- riformarsi integralmente la sentenza (non definitiva) n. 143/2023 del Tribunale di Pordenone, emessa dal Giudice del Lavoro, dott. A. Riccio Cobucci il 28.09.2023, pubblicata il 20.12.2023, e,
conseguentemente:
A - accertarsi e dichiararsi:
- preliminarmente, lo svolgimento di attività concorrenziale da parte del sig. titolare CP_2 dell'omonima impresa individuale, con sede a Pordenone (33170 - PN), in via San Marco n. 8;
- quindi, la violazione, da parte del sig. titolare dell'omonima impresa individuale, con CP_2 sede a Pordenone (33170 - PN), in via San Marco n. 8, del patto di non concorrenza previsto nel contratto sottoscritto con lo stesso;
- la legittimità dell'operata risoluzione, per giusta causa, del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti;
B - condannarsi il sig. titolare dell'omonima impresa individuale, con sede a Pordenone CP_2
(33170 - PN), in via San Marco n. 8:
- alla rifusione delle spese di lite (anticipazioni, spese, compensi, rimborsi forfetari, CPA e IVA, compreso il controvalore del contributo unificato) di entrambi i gradi del giudizio;
- a farsi carico delle spese dell'eventuale CTU;
- a rimborsarle le spese dell'eventuale CTP.
VI) In via istruttoria, si chiede:
1 - l'interrogatorio formale del sig. sulla seguente circostanza: vero che Lei, nell'arco CP_2
temporale 2018 - febbraio 2022, ha operato, anche a favore della società Controparte_3
promuovendo, a favore della stessa, la vendita di seghe per metalli ferrosi nelle seguenti aree (Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Provincia di Mantova - quest'ultima fino al
30.09.2021);
2 - l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
A - vero che, come risulta anche dai listini prezzi (docc. nn. 26-30, che Le si rammostrano), la
, nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, ha commercializzato seghe a nastro e prodotto Pt_1
e/o commercializzato seghe circolari delle stesse tipologie di quelle indicate nelle offerte di cui ai ns. docc. nn. 11 e 15-19 (che Le si rammostrano);
B - vero che la , nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, si è avvalsa anche dei listini prezzi Pt_1
di cui ai ns. docc. nn. 26-30 (che Le si rammostrano);
3 - che sui capitoli di prova di cui sub 2, siano sentiti, in qualità di testi, i signori: , Testimone_1
Testimone_2 Testimone_3
4 - che si ordini:
- innanzitutto, all'Enasarco di produrre la documentazione attestante i versamenti contributivi effettuati a favore del sig. nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022, dalla CP_2 Controparte_3
- quindi, alla di produrre tutta la documentazione (compresi i contratti di agenzia Controparte_3 sottoscritti con l'interessato) relativa all'attività svolta dal sig. n suo favore;
CP_2
5 - che venga disposta una CTU tecnica finalizzata ad accertare come le seghe indicate nelle offerte di cui ai ns. docc. nn. 11 e 15-19, venissero commercializzate e/o prodotte, nell'arco temporale 2018
- febbraio 2022, anche dalla , come risulta dai listini di cui ai ns. docc. nn. 26-30 (che Le si Pt_1
rammostrano).
Per parte appellata:
Voglia L'ill.mo Giudice della Corte di Appello di Trieste adito, contrariis reiectis, rigettare l'Appello proposto e confermare la Sentenza n. 143/2023 del Tribunale di Pordenone, emessa dal Giudice del
Lavoro dott. A. Riccio Cobucci il 28/09.2023 pubblicata il 20.12.2023
In via istruttoria
Rigettare le istanze istruttorie formulate in primo grado e in Appello da controparte per i motivi che seguono:
1. I capitoli di prova A e B (B.1 e B.2) del ricorso in primo grado e dell'atto di Appello sono inammissibili in quanto generici e comunque irrilevanti ai fini del decidere quanto poi ai capitoli B.1
e B.2 gli stessi contengono domande che appaiono del tutto estranee alla condotta dell'agente;
2. I testimoni di cui al punto C non possono essere ammessi all'esame non essendo indicati i relativi capitoli di prova ovvero i fatti formulati in articoli separati sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato ed il rimando “sui capitoli di prova sub 2“appare del tutto generico ed inammissibile 3. La richiesta di produzione all' è inammissibile, il sig. agente plurimandatario, CP_4 CP_2
il fatto che la Ditta mandante paghi i contributi previdenziali è previsto per legge e la relativa produzione non dimostrerebbe alcunché in relazione all'oggetto della presente causa;
4. La richiesta di produzione di documentazione alla è inammissibile in quanto CP_3
meramente esplorativa;
5. La richiesta di CTU tecnica – “finalizzata ad accertare come le seghe indicate nelle offerte di cui ai doc. 11 e 15-19 del ricorso venissero commercializzate e/o prodotte, nell'arco temporale 2018 - febbraio 2022 anche dalla come risulta dai listini di cui ai docc. 26-30” (cfr ricorso Pt_1
introduttivo) è inammissibile in quanto esplorativa;
6. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione del fatturato relativo al prodotto seghe Parte_1
a nastro di cui alla presente vertenza per il periodo dal 2018 al febbraio 2022 nella zona Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e provincia di Mantova sino al 30/09/2021.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei testimoni di cui al ricorso introduttivo si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli con gli stessi testimoni rispettivamente dedotti e indicati dalla parte ricorrente:
1 Ci si oppone all'interrogatorio formale della parte Resistente in quanto inammissibile, non concludente e non rilevante ai fini del decidere atteso la produzione documentale di parte resistente e della natura esplorativa della causa;
2 Senza inversione dell'onere della prova si chiede di voler ammettere prova per testi, sui seguenti capitoli di prova con l'indicazione del testimone per ogni capitolo di prova:
1. Vero che Lei ha lavorato, come consulente e come responsabile commerciale Italia, presso Pt_1
dal 2013 al maggio 2021?
[...]
2. Vero che in data 28/10/22, 02/11/22 ebbe ad inviare le e-mail che si rammostrano di cui ai documenti 15, 16, 17, 18 del ricorso introduttivo?
3. Vero che l'indirizzo e-mail: cui ha inviato le e-mail di cui alla domanda Email_5
precedente - nel periodo e alle date (di cui alla precedente domanda) in cui le ha inviate - non era più attivo da diversi mesi?
4. Vero che le e-mail da lei inviate al sig. , in data 28/10/22 e 02/11/22 di cui ai Testimone_1
documenti 16,17,18 di cui al ricorso non sono mai state inviate/spedite ai clienti 3DSales S.r.l, Minetti
S.p.A.?
5. Vero che le e-mail da lei inviate al sig. , in data 28/10/22 e 02/11/22 di cui ai Testimone_1
documenti 16, 17, 18 di cui al ricorso sono state inviate per errore? 6. Vero che a seguito del passaggio di proprietà della alla a far data dell'anno 2019 le Pt_1 Controparte_5 offerte dei prodotti ai clienti venivano concertate con la direzione vendite Pt_1 Parte_1
che dava istruzioni sui prezzi da praticare a tutti i clienti , procurati dagli agenti. Pt_3 Parte_4
Si indica come testimone, sui capitoli da 1 a 6, la sig.ra presso B&B S.a.s. Pordenone Testimone_4
via Lino Zanussi n. 8
7. “Vero che in data 28/10/22 veniva inviata a 1971 UTENSILI S.R.L una offerta di acquisto di seghe circolari DIN che le viene rammostrato al doc.15 del ricorso introduttivo “
Si indica come testimone sul capitolo 7 il sig. ra presso F.U.M.A. TOOLS 1971 Controparte_6
s.r.l. Utensili corrente in Via dell'Artigianato 36/38 Cassola (Vi)
8. Vero che in data 02/11/22 veniva inviata a 3DSales S.r.l una offerta di acquisto di seghe circolari
DIN che le viene rammostrato al doc.16 del ricorso introduttivo “
Si indica come testimone sul capitolo 8 il sig. presso 3DSales S.r.l corrente in Testimone_5
Via Del Progresso nr 2 Correggio RE
9. Vero che la vendita di seghe a nastro alla relativa alla vendita di cui alla e-mail del CP_7
25 ottobre 2021 che le viene rammostrato è stata fatta dalla per il tramite del proprio CP_3
addetto alle vendite sig. CP_8
Si indica come testimone sul capitolo 9 il sig press Testimone_6 CP_7
10. Vero che la vendita di seghe a nastro alla relativa alla vendita di cui alla e-mail del CP_9
23 febbraio 2022 che le viene rammostrato è stata fatta dalla per il tramite del proprio CP_3
addetto alle vendite sig. Persona_1
Si indica come testimone sul capitolo 10 il sig. presso Testimone_7 CP_9
11. Vero che in data 19 marzo 2021, alla presenza degli agenti e presso la Parte_1 Pt_1
vi fu un incontro con il Presidente del Consiglio di amministrazione della
[...] Parte_5
, che dichiarò davanti alla forza vendita che era stata comprata da Lui Testimone_8 Pt_1
Si indicano come testimoni sul capitolo 11 i signori: ex Agente (zona Testimone_9 Parte_1
Brescia, Bergamo, Cremona); Agente (zona Lecco Como Varese Controparte_10 Parte_1
Sondrio); Agente STRAK S.p.a. (zona Emilia); Agente Tes_10 CP_11 Parte_1
(zona Abruzzo Molise Marche); , – tutti presso Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3
Parte_1
12. Vero che Lei è stato Legale Rappresentante e proprietario della dal 1999 al 2018 Parte_1
13. Vero che a partire dal 2015 è stata fino al 2019 nel pacchetto clienti della CP_3 Pt_1
[...]
14. Vero che la in dal 1999 al 2019 è stata a conoscenza che il sig. era Parte_1 CP_2
agente plurimandatario Si indica come testimone sui capitoli da 11 a 14 il sig orrente in Udine, via Cicogna Tes_11
n. 32/A
15. Vero che lei a partire dall'aprile 2021 è stato consulente alle vendite della ? CP_3
Si indica come testimone sul capitolo 15 il sig. corrente in Udine, via Viola n. 42 Persona_1
Roveredo in Piano
16. Vero che Lei ha comunicato al Sig. di con e-mail di data Testimone_1 Parte_5
04/10/2021 ed i data 25/10/22 - che le vengono rammostrate (doc.11 e 12 del ricorso di primo grado)
– rispettivamente: l'offerta delle lame e la conferma d'ordine
17. Vero che la richiesta di offerta di lame alla di cui alla sua e-mail di data Controparte_3
04/10/2021 - che le viene rammostrata (doc.11 del ricorso di primo grado) - venne fatta su domanda del sig. di Testimone_1 Parte_5 CP_3
18 Vero che lei conosce il sig. CP_2
Si indica come testimone sui capitoli n.16, 17 e 18 il sig. Testimone_12
Si chiede di ammettere i già menzionati testi anche a prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza non definitiva impugnata il tribunale di Pordenone rigettava la domanda di accertamento della condotta di violazione del patto di non concorrenza proposta dalla società Pt_1 con ricorso di data 14 giugno 2022 nei confronti dell'ex agente plurimandatario e, in
[...] CP_2
accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, rimetteva la causa in istruttoria al fine di valutare la spettanza o meno in favore del di ulteriori spettanze terminative del CP_2
rapporto rispetto a quelle già corrisposte dalla società all'atto del recesso immediato di data 25.02.22.
Il giudice di primo grado riteneva inammissibile la domanda della società perché generica e volta ad ottenere un accertamento preventivo disgiunto dalla richiesta risarcitoria ( richiamava in tal senso l'orientamento della giurisprudenza sul cd. divieto di frazionamento del credito).
Osservava il giudicante che anche le istanze istruttorie della parte attrice erano irrilevanti perché relative a circostanze non idonee a provare la domanda;
qualificava come esplorative le altre istanze di esibizione e consulenza tecnica formulate dalla società in quanto non collegate a circostanze specifiche allegate in ricorso e inerenti la condotta contestata al convenuto.
2. Avverso la sentenza non definitiva proponeva appello la società che instava per la Parte_1
riforma integrale della pronuncia. Si costituiva il che contrastava l'appello di cui lamentava l'inammissibilità per difetto di CP_2
interesse ad agire alla luce delle conclusioni di mero accertamento rassegnate dalla parte istante. Nel merito riproponeva le difese del primo grado assumendo l'infondatezza del ricorso .
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito dell'istruttoria con interpello formale dell'appellato ed esibizione da parte dell' di prospetto attestante i contributi versati dalla società CP_4 CP_3 in favore del all'esito della discussione del 13 febbraio 2025, ha deciso la causa come da
[...] CP_2
dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con il primo motivo di appello la società criticava la sentenza di primo grado nel punto Parte_1
in cui il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda per frazionamento del credito.
L'appellante in particolare rilevava la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dal giudice, osservando che nessuna norma sostanziale e/o processuale imponesse che le domande di accertamento dell'intervenuta violazione di norme contrattuali e di correlata legittimità della risoluzione del contratto fossero accompagnate da una domanda risarcitoria, trattandosi di richieste che potevano validamente essere proposte separatamente.
In particolare l'appellante rilevava che l'accertamento richiesto in causa ineriva il diritto della mandante alla valida risoluzione del rapporto agenziale per giusta causa, riservandosi la società di avviare altra causa per la domanda risarcitoria del danno provocato dall'agente.
Con secondo motivo contestava la decisione istruttoria del giudice che aveva qualificato come non rilevanti le prove orali richieste al fine di provare come la ( nel periodo temporale 2018-2022), Pt_1
commercializzasse seghe dello stesso tipo di quelle indicate nei docc. 11 e da 15 a 19 di parte ricorrente in primo grado.
Instava altresì per l'accoglimento delle istanze di esibizione da parte della dei contratti CP_3
di agenzia e volte a provare che il nel periodo in contestazione, avesse operato come agente CP_2
per conto della premenzionata società che era soggetto concorrente della nella vendita delle Pt_1
seghe a nastro.
Pertanto in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza azionata, instava per l'ammissione delle prove già richieste in primo grado e riformulate in grado di appello.
5. Si costituiva ritualmente il che contrastava l'appello di cui eccepiva il difetto di interesse ad CP_2 agire lamentando che nella sostanza l'appellante chiedesse al giudice un accertamento in fatto della violazione del contratto;
accertamento pregiudiziale e strumentale rispetto all'azione risarcitoria che non era stata azionata nello stesso giudizio. Instava pertanto per la conferma della pronuncia di inammissibilità della domanda ( cfr. Cass.
2986/22) .
Rispetto alle istanze istruttorie eccepiva la decadenza in appello della poiché l'appellante, Pt_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni, non aveva reiterato le istanze rigettate dal primo giudice;
in ogni caso ne eccepiva la inammissibilità e irrilevanza per difetto di allegazioni specifiche in appello e per la natura meramente esplorativa delle istanze di esibizione.
Nel merito ribadiva l'infondatezza della domanda attorea in ragione della circostanza che il CP_2
già agente plurimandatario della società, in tanti anni di rapporto non avesse mai ricevuto contestazioni di sorta ed anzi dal 1999 in poi era sempre stato il primo venditore della . Pt_1
Rilevava che al 31 dicembre 2022 sarebbe andato in pensione e quindi la risoluzione immediata intervenuta dopo 23 anni di rapporto, nel mese di febbraio 2022, era stata azionata dalla società in via strumentale ed al solo fine di impedire all'agente la liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Contestava la genericità del contenuto della lettera di risoluzione e l'infondatezza dei fatti allegati considerato che le e-mail dimesse al solo fine di provare la sua violazione del patto risultavano inviate ad un indirizzo di posta non più funzionante e comunque lo vedevano quale destinatario soltanto per conoscenza.
Contestava che le vendite di seghe a nastro indicate nel ricorso- sostanzialmente due e di limitato valore economico- fossero state intermediate da lui stesso e in ogni caso rilevava che rispetto al fatturato complessivo della ( pari nell'ultimo anno a circa 12.982302,91 euro), la vendita di Pt_1
seghe a nastro costituiva una percentuale irrisoria e minimale e i clienti che le compravano erano circa 4 o 5. In ogni caso evidenziava che – come emergente dalla documentazione attestante le provvigioni corrispostegli dalla durante il rapporto di agenzia - la ricopriva anche Pt_1 CP_3
la posizione di cliente della società . Pt_1
Rilevava che nel prosieguo del giudizio, il tribunale di Pordenone, in assenza di contestazione, aveva disposto la condanna della società in via immediata e provvisoria al pagamento della indennità di mancato preavviso e che l'agente aveva comunque rinunciato alla liquidazione della indennità ex art. 1751 c.c. e al risarcimento del danno, instando unicamente per la liquidazione della indennità suppletiva come quantificata dal sindacato agenti di Udine. CP_12
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato e la sentenza non definitiva del tribunale di
Pordenone va confermata in ragione del percorso motivazionale che segue.
6.1.Come esposto dalla parte appellante con i propri due motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, il giudice di prime cure con la sentenza parziale ha, nella sostanza, ritenuto inammissibile la domanda azionata dalla società che qualificava come Pt_1 generica in quanto volta esclusivamente all'accertamento della condotta dell'agente il quale- nella prospettazione attorea- avrebbe violato il contratto agenziale e pertanto avrebbe legittimato la società
a risolvere il contratto di agenzia a tempo indeterminato, immediatamente, senza alcun preavviso, in data 25.02.22.
Risoluzione non preceduta da preventiva contestazione delle condotte lamentate in giudizio con cui la aveva posto fine ad un rapporto fiduciario in essere da oltre 20 anni ( cfr. instaurato Parte_1 dall'1.02.02).
7. Come evidenziato dall'appellante la società in giudizio aveva lamentato la violazione da parte dell'ex agente plurimandatario degli obblighi assunti con le norme contrattuali 61 e 82 ( cfr. CP_2
docc. Da 3 a 7 parte ricorrente in primo grado); a tal fine descriveva e produceva subb. Docc. 11-13
e 15-19 una serie di e-mail pervenute “ tra ottobre e novembre 2021” che, per quanto descritto in ricorso, erano pervenute al Direttore Generale ed erano inviate anche al ed Testimone_1 CP_2
inerivano offerte/ forniture di seghe a nastro fatte dalla che era qualificata come società CP_3
concorrente della ( cfr. doc. 10 parte appellante ricorrente in primo grado). Pt_1
La è infatti società che ha per oggetto la commercializzazione di utensili e macchinari per la Pt_1
lavorazione del legno e metalli in genere ( cfr. visure camerali agli atti).
Analogamente la svolgeva attività di commercio all'ingrosso di utensili, macchine CP_3 utensili e forniture industriali oltre che l'assunzione di rappresentanze e di mandati di agenzia e similari nel settore del commercio di prodotti utensili, macchine utensili e forniture industriali ( cfr. doc. 10 parte appellante).
7.1. Prove documentali, ad avviso della ricorrente in primo grado, odierna appellante, sufficienti a comprovare la violazione del rapporto fiduciario tanto che la società in data 25.02.22 ( cfr. doc.
20 parte appellante) aveva comunicato all'agente la risoluzione per giusta causa del rapporto con la seguente motivazione:”.. Significhiamo d'essere pervenuti alla determinazione di cui sopra, avendo appreso che Lei, in violazione del contratto in essere, ha trattato/tratta prodotti (nella specie, seghe a nastro) per conto della prodotti, questi, che si pongono in Controparte_3
diretta concorrenza con i nostri. Ciò premesso, anticipiamo il ricorso all'autorità giudiziaria, per conseguire il risarcimento dei danni subiti e subendi”.
Nel presente giudizio le conclusioni dell'appellante – come si evince da quelle riportate in epigrafe della presente decisione- erano state di mero accertamento della legittimità della risoluzione, riservando la società ad altro giudizio l'esercizio dell'azione risarcitoria.
8. Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado abbia erratamente qualificato la domanda giudiziale come inammissibile per il principio del cd. divieto di frazionamento del credito.
Infatti il principio- noto alla Corte e formulato dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione della disposizione costituzionale del giusto processo- non si attaglia al caso di specie.
Del pari va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad agire sollevata dalla parte appellata.
L'azione promossa dalla società non aveva per oggetto un fatto, bensì la valutazione del diritto della società di risolvere il contratto agenziale senza preavviso, per giusta causa, in ragione Pt_1 dell'applicabilità anche a questo tipo di contratto della norma di cui all'art. 2119 c.c..
Trattasi di azione ammissibile in quanto non verte su un mero fatto né tanto meno su un credito analogo “ per oggetto e titolo” ( cfr. Su ammissibilità di azione di accertamento di un diritto Cass.
3905/03; nonché per compatibilità del rito lavoro vedi Cass. 4587/14).
L'attualità dell'interesse era rappresentata dalla risoluzione del rapporto già realizzata dalla società mandante che aveva riservato ad altro giudizio soltanto la quantificazione del danno già potenzialmente realizzato dall'agente con la propria condotta ( cfr. su ammissibilità di riserva a fronte di potenzialità del pregiudizio vedi Cass.sez. U. 29862/22).
Pertanto si condivide la critica della società appellante contenuta nel primo motivo non ravvisandosi nel caso di specie il frazionamento della pretesa creditoria nel senso stigmatizzato dal primo giudice.
9. L'accoglimento del primo motivo, tuttavia, non consente a questa Corte di riformare la sentenza del tribunale di Pordenone poiché la società con l'azione di primo grado non aveva Parte_1
allegato circostanze idonee e sufficienti al giudicante per ritenere legittimo il recesso.
Né le prove richieste e parzialmente accolte da questo Collegio- che ha provveduto all'interpello formale del sulle circostanze richieste dalla parte appellante ed alla richiesta di esibizione di CP_2
cui al punto D delle conclusioni istruttorie limitatamente ai versamenti contributivi realizzati nel tempo dalla in favore del consentono di ritenere provata la condotta sleale CP_3 CP_2 lamentata dalla società che anche in sede di discussione ha evidenziato che le contestazioni all'agente inerivano esclusivamente le seghe a nastro e non quelle circolari. Infatti l'interpello formale non ha indotto alcune confessione giudiziale: il ha escluso di aver CP_2
intermediato affari relativi a seghe a nastro per conto della ( cfr. verbale udienza dell'11 CP_3
dicembre 2024).
Quanto poi ai versamenti contributivi ad operati dalla società premenzionata in forma CP_4 periodica dal 2018 al 2022 ( cfr. lista versamenti inviata all'ufficio dalla fondazione Enasarco di data
14.10.24), trattasi di circostanza non rilevante poiché, come riconosciuto pacificamente dalle parti, il ra agente plurimandatario della e quindi non era legato alla mandante da un vincolo CP_2 Parte_1
di esclusiva.
10. in giudizio aveva contestato l'ammissibilità della prova orale di cui parte appellante ha CP_2 chiesto l'ammissione, eccependone la decadenza oltre alla irrilevanza delle prove documentali - con riferimento alle sole vendite di “seghe a nastro”- rispetto alla lamentata violazione da parte del CP_2 delle norme contrattuali 6 e 8 citate in nota, con cui l'agente si era impegnato a non trattare direttamente o indirettamente prodotti similari o concorrenti con quelli oggetto del contratto nella zona di competenza ( Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e fino al 30.09.21 provincia di
Mantova), né tanto meno ad interessarsi di prodotti similari o concorrenti anche al di fuori della zona di competenza territoriale.
10.1. Questo Collegio ritiene che le prove orali, rispetto alle quali non si è formata alcuna decadenza attesa la peculiarità del rito lavoro cui è estranea ogni formalità e udienza dedicata alla “ precisazione delle conclusioni” e a fronte della riproposizione puntuale in sede di gravame insieme al secondo motivo di appello, non siano rilevanti poiché vertono su circostanze non utili ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sulla società.
L'eventuale conferma della circostanza relativa alla identità dei prodotti ovvero che i prodotti di cui ai documenti dimessi fossero stati commercializzati anche dalla e rientrassero nel suo listino Pt_1 prezzi , in ogni caso, non avrebbe contribuito a provare la condotta sleale dell'agente, considerato che- per quanto allegato e eccepito dal ma confermato anche dalla società appellante- le CP_2
comunicazioni inerivano anche prodotti diversi ( seghe circolari) e le missive elettroniche erano state indirizzate anche al per mera conoscenza. Gli unici affari di cui il aveva ammesso CP_2 CP_2
l'intermediazione, tanto da aver procurato alla un fatturato positivo( cfr. doc. 17 parte appellata) Pt_1
inerivano le seghe circolari che, per quanto confermato in sede di discussione dalla società, non avevano determinato il recesso per cui è causa.
10.2.Inoltre la circostanza allegata dal secondo cui le quattro offerte di cui ai docc.15,16, 17,18, CP_2
erano state indirizzate ad un indirizzo e- mail non più attivo( ), non Email_6
è stata contrastata dalla società, per cui può ritenersi provata. Quanto poi alle vendite di cui ai docc. 11,12,13 del ricorso e 19 ( da parte di a CP_3 CP_7
e , peraltro di valore non superiore ai 400 euro), trattasi di documenti in cui il non risulta CP_9 CP_2 indicato come l'agente o l'autore dell'offerta ( al pari di quanto avvenuto nel doc. 17 allegato dal
. D'altra parte il rapporto di agenzia con il non prevedeva un vincolo di esclusiva e- per CP_2 CP_2 quanto emerge dalle prove documentali offerte dall'agente- la rientrava nella lista clienti CP_3
della ( cfr. docc. 41-45 fascicolo Bossi), con cui aveva trattato anche il Pt_1 CP_2
11. Il Collegio pertanto non ha ammesso le prove orali in quanto volte a confermare circostanze non sufficienti a provare la lamentata violazione del patto di non concorrenza.
D'altra parte la lettera di risoluzione del rapporto aveva un contenuto generico in quanto priva di riferimenti temporali e quantità, lamentando la società- come si legge testualmente nella lettera di recesso- che il avesse trattato /ovvero trattava seghe a nastro per conto della . CP_2 CP_3
Vieppiù nessuna precisazione ulteriore era stata introdotta dalla società con il ricorso Pt_1
introduttivo ed in particolare in merito alle modalità in cui sarebbe avvenuta tale violazione, ad eccezione delle missive sopra indicate, che non consentivano di effettuare un collegamento diretto e causale con la presunta attività sleale svolta dall'agente.
Le prove documentali invocate e di cui la società chiedeva conferma ai testimoni ( cfr. offerte n. 11
e 15-19), sono state puntualmente contestate nel loro contenuto dal e in esse il figurava CP_2 CP_2 quale destinatario “ per conoscenza” senza alcun riferimento ad una attività agenziale diretta o indiretta svolta dal medesimo in favore della . CP_3
Trattasi di prove documentali che assumono un valore meramente indiziario non sufficiente ai fini di causa in quanto non consentono di comprendere quale sia stato il ruolo assunto effettivamente dal nelle vicende contrattuali contestate. CP_2
Circostanze che non assumono la qualità di presunzioni semplici non avendo i caratteri della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.; né dai documenti emergono elementi di prova sufficienti a supportare il convincimento del giudicante.
A ciò si aggiunga che la prova orale era stata articolata con riferimento al periodo temporale 2018-
2022, nonostante gli affari e le vicende contrattuali lamentate in giudizio, fossero concentrate nei mesi di ottobre e novembre 2021 ( cfr. punto 3 pag. 2 del ricorso in appello).
12. Analogamente la richiesta di esibizione di cui al secondo alinea del punto D ( consistente nella produzione dei contratti sottoscritti dal con la ), è inammissibile sia perché CP_2 CP_3
irrilevante, a fronte della natura plurimandataria del rapporto di agenzia, sia perché esplorativa ( cfr.
Cass. 27412/21). Parte appellante avrebbe potuto formulare specifici capitoli di prova orale, chiamando a deporre i referenti della al fine di chiarire quali fossero stati gli effettivi rapporti commerciali CP_3
intercorsi con il CP_2
Analoga natura esplorativa assume anche la richiesta di consulenza tecnica di cui al punto E delle conclusioni attoree in quanto volta a provare che le seghe a nastro di cui alle offerte indicate nei documenti prodotti dall'appellante, rientrassero e fossero commercializzate nei listini della , Pt_1
trattandosi di istanza volta a supplire alle carenze probatorie di cui ai punti motivazionali che precedono ( cfr. tra le altre Cass. 10373/19).
13.Il rigetto della domanda della ricorrente da parte del tribunale di Pordenone va condiviso anche alla luce di una ulteriore considerazione: la sporadicità degli episodi o meglio degli affari che parte attrice ha lamentato essere stati realizzati dal in violazione del patto di non concorrenza in CP_2 essere, insieme all'assenza di contestazione immediata all'agente nonostante la cognizione delle e- mail per cui è causa nei mesi di ottobre e novembre 2021 e la genericità del contenuto della lettera di recesso, sono elementi valorizzabili dal Collegio al fine di escludere che l'inadempimento del CP_2 avesse assunto una connotazione di tale gravità da giustificare l'immediato recesso dal rapporto di agenzia.
D'altra parte per quanto allegato dall'agente e non contestato neppure in fase di discussione orale dalla società appellante, a fronte del fatturato complessivo della ( cfr. doc.20 parte appellata) Pt_1
pari ad euro 12.982.302,91, il settore vendite delle seghe a nastro procurava un fatturato del tutto irrisorio ( cfr. dati allegati dalla parte appellata a pagg. 24 e 25 della memoria di costituzione in appello), trattandosi al più di 4 o 5 clienti della società.
Circostanza che trova riscontro anche nel valore delle vendite contestate al in giudizio e di cui CP_2
ai docc.12 e 13 ( pari a 398 euro) e doc. 19 (pari ad euro 353,00).
14.A fronte di un rapporto ventennale con l'agente che era stato indicato come il primo venditore in
Italia per fatturato ( cfr. allegazione del non contestata dalla società), in assenza di ulteriori CP_2
contestazioni ad eccezione della lettera di recesso, considerato il limitato valore delle eventuali violazioni, pur a fronte di un rapporto fiduciario come quello di agenzia, gli episodi di violazione delle norme contrattuali lamentati in giudizio dalla non assumono una connotazione di gravità Pt_1 sufficiente a concretare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. in base ai canoni di correttezza e buona fede e in ragione delle condizioni di mercato e del comportamento delle parti.
14.1.Né peraltro appare sufficiente a legittimare la risoluzione immediata la previsione di cui all'art. 8 del contratto di agenzia nella parte in cui prevedeva che:”.. Nell'ipotesi di violazione del patto di non concorrenza, la PREPONENTE avrà diritto di pretendere dall'AGENTE: - la restituzione di quanto corrispostogli a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza;
- la corresponsione, a titolo penale, di un importo pari al doppio di quanto corrispostogli a titolo corrispettivo del patto di non concorrenza: - il risarcimento degli eventuali, maggiori danni subiti”.
Nel caso di specie l'agente non aveva ricevuto alcun corrispettivo per l'obbligo assunto;
in ogni caso anche a voler qualificare- ma così non pare nel caso di specie- la clausola de qua , come clausola risolutiva espressa, questo Collegio ritiene che al giudice competa comunque il potere dovere di verificare la gravità dell'inadempimento ai fini dell'esame della domanda di risoluzione del rapporto.
14.2. Invero parte della giurisprudenza ha dubitato che sia necessario per il giudice - in presenza di una clausola risolutiva espressa- verificare il notevole inadempimento dell'agente per valutare la legittimità del recesso per giusta causa.
Una volta, infatti, riconosciuta la compatibilità della clausola risolutiva espressa con il contratto di agenzia, ritenere comunque la necessità della verifica della gravità dell'inadempimento potrebbe significare contraddire la stessa funzione della clausola risolutiva, avendo le parti già valutato, a priori, la gravità dell'inadempimento, salva soltanto la prova, che grava però sull'agente, della non imputabilità dello stesso, come ritenuto anche da una più risalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 14.6.2002, n. 8607).
14.3.Tuttavia, in senso contrario, secondo l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio: “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (da ultimo Cass. 18030/2023).
In particolare nel caso di specie, l'assenza di allegazioni specifiche da parte della società mandante, impedisce al giudicante di apprezzare l'entità dell'asserito inadempimento rispetto all'equilibrio contrattuale, con conseguente rigetto della domanda azionata in primo grado dalla società appellante anche rispetto all'elemento della sussistenza della giusta causa e non soltanto della prova della lamentata violazione contrattuale. 15. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione proposta va rigettata con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla parte appellante secondo i criteri di cui al Dm 55/14 e ss modificazioni.
Al rigetto della impugnazione proposta dopo il 31.01.13 consegue l'attestazione della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti processuali per l'onere di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e conferma, per quanto in motivazione, la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 13 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ interessarsi direttamente o indirettamente, in proprio e/o per terzi a qualsiasi titolo anche fuori della zona di competenza di prodotti concorrenti” 2 l'agente si impegna a non trattare in alcuna forma né direttamente né indirettamente servizi o prodotti anche esteri che siano concorrenti con quelli offerti dal preponente. L'agente si impegna per tutta la durata del contratto e non utilizzare in proprio anche indirettamente e comunicare e comunicare o a non mettere a disposizione di terzi, dati, informazioni, notizie e mezzi di cui viene in possesso in virtù del presente contratto ….