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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23440/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORRONE Controparte_1 SALVATORE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 05-10/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 23/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 105 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 08/11/2023.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Le parti depositavano istanza di sostituzione udienza con note scritte, essendo pervenute ad accordo.
Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità. Le parti, pertanto, depositavano note di trattazione scritta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23440/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PRESUTTI IVANA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORRONE Controparte_1 SALVATORE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 05-10/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 23/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 105 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 08/11/2023.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Le parti depositavano istanza di sostituzione udienza con note scritte, essendo pervenute ad accordo.
Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità. Le parti, pertanto, depositavano note di trattazione scritta e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.