Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 3
La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Non sussiste il vizio di extrapetizione - che si sostanzia nell'attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato - allorché il giudice provveda autonomamente alla debita qualificazione giuridica dei fatti allegati e alla valutazione delle prove.
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, di cui all'art. 152 disp. Att. cod. proc. civ., è applicabile soltanto in favore di chi rivesta la qualifica di lavoratore, qualifica cui è collegato l'obbligo dell'assicurazione sociale. Ne consegue che la soccombenza nel giudizio proposto per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero suddetto quando derivi dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituisce indefettibile presupposto del diritto alle prestazioni richieste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO MANDELLI, RENATO PAPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale;
Notaio F. Lupo di Roma del 29.7.96, rep. n^. 27685 - resistenti con sola procura -
avverso la sentenza n. 1088/95 del Tribunale di COMO, depositata il 26/10/95 r.g.n.14/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Antonino SGRÒ per delega Avv. Aldo BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ispezione eseguita presso il salone automobilistico della S.R.L. Brianzauto, l'INPS annullò il rapporto di lavoro in atto con la sig.ra IA TA, la quale, con ricorso del 1^ settembre 1994, convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Como, l'Istituto previdenziale, chiedendo che, previa declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la medesima Brianzauto per il periodo dal 20 settembre 1989 al 31 ottobre 1992, l'Ente convenuto fosse condannato alla ricostituzione della posizione assicurativa di essa ricorrente. In subordine, chiese la condanna dell'INPS alla restituzione degli importi corrispondenti ai contributi previdenziali e assistenziali, versati - per quel periodo - dalla datrice di lavoro, oltre agli interessi legali ed agli ulteriori danni ex art. 1224, comma 2, cod. civ.. Nella resistenza dell'Istituto convenuto, il Pretore respinse la domanda della ricorrente, dichiarando che il rapporto di lavoro dedotto - a decorrere dal 1^ ottobre 1988 - non era stato di natura subordinata.
L'appello proposto dalla lavoratrice fu rigettato dal Tribunale del luogo che, decisione del 6-26 ottobre 1995, osservò che - nella specie - non era stato provato l'elemento della subordinazione, della sottoposizione, cioè, della TA al potere direttivo della S.R.L. Brianzauto.
La cassazione della sentenza di appello viene chiesta dalla sig.ra IA TA con ricorso articolato in quattro motivi. L'INPS ha depositato soltanto la procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente individuato gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, perché ha ritenuto che la subordinazione debba realizzarsi mediante precise indicazioni delle modalità e in tempi di svolgimento del lavoro.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione sul difetto degli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che il Tribunale non ha esaminato le prove testimoniali assunte e i documenti prodotti. Denuncia ancora la violazione degli artt. 209 e 253 cod. proc. civ., perché il Tribunale non ha ammesso i testi "ritualmente indicati negli atti".
Con il terzo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. ed omessa considerazione di circostanza pacifica, nonché vizio di extrapetizione, la ricorrente assume che l'INPS non aveva contestato l'assoggettamento di essa ricorrente al potere direttivo del datore di lavoro, ne' lo svolgimento effettivo della prestazione, bensì l'incompatibilità del rapporto di lavoro subordinato con l'asserita titolarità di essa (ricorrente) del 90% del capitale sociale della Brianzauto. Il Tribunale, al contrario, ha posto a fondamento della sua statuizione la simulazione del contratto di lavoro subordinato;
donde il vizio di extrapetizione.
I primi tre motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro evidente connessione, sono infondati. Va premesso che è inammissibile la censura - prospettata con il secondo motivo - nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancata ammissione dei testi "ritualmente indicati negli atti", in quanto la ricorrente stessa - com'era suo onere - ha omesso di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. n. 3233 del 1995 ed altre). La sentenza impugnata ha posto a base della sua statuizione i seguenti argomenti;
a) in astratto è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra una società di capitali ed un suo socio;
b) elemento caratterizzante del rapporto di lavoro dipendente è "la circostanza dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore";
c) nella fattispecie in esame, non era stata, però, raggiunta la prova con riguardo a tale potere direttivo, che deve estrinsecarsi in precise indicazioni sulle modalità e sui tempi di svolgimento del lavoro, non essendo sufficiente - a detto fine - che il coniuge della TA (amministratore della società) "rimproverasse" costei "durante il lavoro".
Gli argomenti utilizzati dal Tribunale appaiono decisivi e sono conformi al costante insegnamento di questa Corte nella soggetta materia.
È principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione (cfr. Cass. n. 8857/97; n. 894/98). Requisito della subordinazione che, per stabile opinione di questo Supremo Collegio, va inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (v. fra le tante: Cass. n. 326/96; n. 3745/95; n. 11329/96 ed altre). Come già precisato (sub a), nelle premesse della motivazione della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno dichiarato di condividere il principio più volte affermato da questa Corte - giungendo coerentemente ad escludere la sussistenza nella specie esaminata - di un rapporto di lavoro subordinato di IA TA con la s.r.l. Brianzauto per difetto del suddetto requisito essenziale (la subordinazione, cioè), con accertamento di fatto che, adeguatamente motivato, si sottrae, peraltro, al sindacato di legittimità.
Nè, in contrario, può sostenersi che gli stessi giudici di appello siano incorsi nel denunziato vizio di extrapetizione, per avere posto "a fondamento della declaratoria di simulazione del contratto di lavoro subordinato quale presupposto necessario del rapporto giuridico previdenziale, fatti del tutto diversi da quelli dedotti dall'Istituto e da quelli ritenuti decisivi dal Pretore" (pag. 9 del ricorso). Perché sussista il vizio di extrapetizione è necessario, infatti, che il giudice attribuisca un bene non richiesto o diverso da quello domandato, mentre esso non sussiste allorquando lo stesso giudice - come nella fattispecie in esame - provveda alla debita qualificazione giuridica di fatti allegati ed alla valutazione delle prove (Cass. n. 3455/86 ed altre). Con il quarto motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. della sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, la ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva condannarla al rimborso delle spese di causa, poiché, vertendosi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, non ricorreva - nella specie - l'ipotesi della lite temeraria o manifestamente infondata.
Il quarto ed ultimo motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale, all'esito finale della controversia, ha fatto corretta applicazione del primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Il Tribunale ha esattamente escluso, quindi, l'applicabilità alla fattispecie concreta, dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ., che esonera il lavoratore soccombente dal pagamento delle spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, "nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali", a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'esonero dal pagamento delle spese processuali previsto dal citato art. 152 disp. att. c.p.c. riguarda soltanto le cause previdenziali in senso stretto, promosse, contro gli istituti di previdenza ed assistenza per il conseguimento di prestazioni previdenziali, e non anche per le controversie che hanno per oggetto l'accertamento di diritto con riflessi previdenziali (Cass. n. 5585/86; n. 4485/97), come nel caso reale in cui è stato, peraltro, accertata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che è il presupposto del diritto alle prestazioni previdenziali (Cass. n. 2192/86). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al rimborso in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in L. 10.000, oltre a L. 2.000.000 (due milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999