Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6827
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Non sussiste il vizio di extrapetizione - che si sostanzia nell'attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato - allorché il giudice provveda autonomamente alla debita qualificazione giuridica dei fatti allegati e alla valutazione delle prove.

Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, di cui all'art. 152 disp. Att. cod. proc. civ., è applicabile soltanto in favore di chi rivesta la qualifica di lavoratore, qualifica cui è collegato l'obbligo dell'assicurazione sociale. Ne consegue che la soccombenza nel giudizio proposto per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero suddetto quando derivi dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituisce indefettibile presupposto del diritto alle prestazioni richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6827
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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