TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N.281/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 28 marzo 2025 dinanzi al GOP dott.ssa Antonella Lupis è presente per il ricorrente l'avv. Danilo Femia per delega dell'avv. Misaggi.
Nessuno è presente alle ore 10.06 per la parte resistente.
L'avv. Femia si riporta alle conclusioni già rassegnate nel ricorso in opposizione e alle note conclusive di cui chiede l'accoglimento. Impugna e contesta quanto avversariamente dedotto.
Il Giudice
Ritiratosi in camera di consiglio, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
in persona del giudice onorario dr.ssa Antonella Lupis, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 281/2024 RG, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1950 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Riccardo Misaggi del Foro di Locri, in virtù di mandato in calce apposto su foglio separato che ne forma parte integrante;
opponente
E
-C.F. Controparte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a in P.IVA_1 Controparte_1 Piazza Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio MICELI dell'Avvocatura
NA, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale, riportandosi al ricorso e alle note conclusive tempestivamente depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento Parte_1
emessa dal Dirigente Comandante dell'U.O.A Polizia NA (nonché dal responsabile del procedimento Sovr. Capo Alessandro De Domenico) Prot. n. 12488 del 9.02.2024 e notificata in data 15.02.2024, con la quale si ordinava al ricorrente il pagamento, entro giorni 30 dalla notifica, della sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 615.60, oltre spese di € 4.96, nella qualità di trasgressore ed obbligato in solido della
Violazione Amministrativa n. 70/19156640 accertata il 19.11.2022 per essere incorso nella violazione dell'art.192, comma 1, del D.lgs 152/06, meglio specificata nell'aver abbandonato in modo incontrollato rifiuti non ingombranti costituiti da n. 2 secchi di materiale da risulta (calcinacci) e classificabili come non pericolosi. L'accertamento è avvenuto nei pressi del km 108 + 800 circa lato mare nella S.S. 106 – Agro del Comune di Siderno”, Contestava : a) la non pericolosità per l'ambiente del materiale ritrovato, in quanto trattavasi di calcinacci riutilizzabili e comunque non classificabili come rifiuti inerti da costruzione di cui all'art.184 ter comma e del dlgs 152/2006; bensì da considerare come “aggregato recuperato” secondo quanto previsto dal decreto del
27.9.2022 in vigore dal 4.11.2022; b) l'assenza del requisito dell'abbandono in quanto il materiale era stato accantonato per essere riutilizzato;
c) l'inesatta individuazione del luogo in cui il materiale sarebbe stato trovato perché lo stesso ricade nel terreno di proprietà del ricorrente e non lungo l'argine della fiumara con cui il detto terreno confina.; d) infine l'irregolarità e conseguente annullabilità del verbale di accertamento sollevato dagli agenti di polizia, che avrebbero invece dovuto trasmettere il verbale di sopralluogo al Sindaco e all'ASP che avrebbe dovuto eseguire un controllo per accertare la reale pericolosità per l'ambiente del materiale ritrovato e quindi, inviare al
Sindaco per i provvedimento di sua competenza in ordine alla rimozione del materiale e, solo dopo si sarebbe potuta elevare la contestazione dell'illecito amministrativo.
Si costituiva in giudizio la che contestava punto per punto Controparte_2
l'opposizione, rilevando che trattavasi di rifiuti non pericolosi per cui non era necessaria la procedura richiamata dall'opponente di preventivo intervento del medico del presidio sanitario dell'ASP; che ai fini della qualificazione di un oggetto come rifiuto deve prioritariamente farsi riferimento all'art. 183 c. 1 lett. a del d.lgs. 152/2006, secondo cui costituisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. In particolare, il materiale risultava proveniente da attività edile che appartiene alla categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, che devono essere conferiti a gestori di impianti autorizzati, contestando l'applicabilità del DM n. 152/2022, citato da controparte, in quanto solo all'esito della procedura ivi prevista può essere dichiarata la cessazione della qualifica di rifiuti inerti.
Infine insisteva nell'abbandono su suolo pubblico.
Il Giudice, rinviava la causa per la decisione ex art.420 cpc e all'udienza odierna, in esito a discussione è stata decisa, dandosi immediata e pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
Va verificato in primo luogo il contenuto della contestazione sollevata dagli accertatori personalmente all'odierno ricorrente che nulla dichiarava. Nel verbale si riporta che “abbandonava in modo incontrollato rifiuti non ingombranti costituiti da
n.2 secchi di materiale da risulta (calcinacci) e classificabili come non pericolosi. L'accertamento è avvenuto sul lungofiumara sito nei pressi del km 108+800 circa lato mare nella SS 106 -Agro del Comune di Siderno”.
Ciò che il ricorrente in primo luogo contesta non è il fatto accertato, bensì il termine abbandono perché il materiale era stato depositato sul proprio terreno e non su suolo pubblico per come dimostrerebbe dalla planimetria prodotta.
Quanto al luogo del ritrovamento del materiale, in base al dettato dell'art.192 del dlgs 152/2006, (cd TUA Testo Unico sull'Ambiente) non rileverebbe la natura pubblica o privata del suolo, in quanto la norma stabilisce che” l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.”
Inoltre, con riferimento alla condotta, si osserva che anche il deposito e non solo l'abbandono, incontrollato è censurabile e sanzionabile. Val la pena anche di evidenziare che, sulla differenza terminologica tra abbandono e deposito incontrollato, il richiamo fatto dall'opponente in relazione, alla volontà del trasgressore doveva essere a questo punto chiaramente dallo stesso provato al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui alla legge 689/81. Ad ogni modo, stante la sanzionabilità anche del deposito incontrollato, la disquisizione di differenza dei due termini appare superflua, considerato che comunque i due secchi sono stati ritrovati sul terreno all'aperto e quindi incontrollati.
Quanto al vizio del procedimento sanzionatorio eccepito dall'opponente, si osserva che dalla lettura dell'art.192 cit., al Sindaco spetta l'emissione dell'ordinanza di rimozione ma è fatta salva per espresso riferimento, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.255 e 256 del dlgs 152/06, con ciò chiarendo che al momento dell'accertamento si avviano due procedimenti amministrativi non conseguenti l'uno all'altro, ma paralleli. La competenza invece dell'ASP attiene al caso di rifiuti pericolosi e quindi diversi da quelli oggetto della presente fattispecie.
In ultimo, occorre soffermarsi sul concetto di “rifiuto” di cui all'art.183 del dlgs
152 cit. secondo cui è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» A tal proposito è interessante richiamare l'interpretazione giurisprudenziale più volte ribadita su cosa si debba intendere con il termine disfarsi usato dal legislatore. I giudici di legittimità hanno ribadito che: … la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura …; di interpretare il verbo
«disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;
di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva …”., concludendo che deve “ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.”. (cfr. Cass. Sent.
n.48316, 16.11.2016)
In conclusione, alla luce dei succitati orientamenti interpretativi, è possibile affermare che la nozione di rifiuto comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi), senza che rilevi una possibile riutilizzazione economica, ovvero che la dismissione avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero e senza riguardo ad un eventuale riutilizzo.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione non può essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è dunque legittima e l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le questioni trattate giustificano comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M
. il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] , in persona del legale rappresentante p.t. ogni altra Controparte_3
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- compensa le spese.
Così deciso in Locri il 28 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis