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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile procedimento n. R.G. 397/2020
Il Giudice Dott.ssa Veronica Messana, nel presente procedimento;
viste le note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. nel procedimento tra C.F. e P. IVA.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, sig. , con sede in Santo Stefano di Parte_2
Quisquina, C.da Cotuberna km70, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tasso n. 4 presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Contro
, C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
La Punto, via Brindisi n. 70 convenuto contumace
C.F. e P. IVA.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo liquidatore pro-tempore, Sig. , con sede in Catania, Largo Controparte_3
Rosolino Pilo 14, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Marchese, nel cui studio in Catania, Via Mascagni 110, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Ha emesso ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
C.F. e P. IVA.: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , con sede in Santo Stefano di Quisquina, C.da Cotuberna Parte_2 km70, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tasso n. 4 presso lo studio dell'avv.
Andrea Treppiedi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; attore
Nei confronti
, C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Punto, via Brindisi n. 70 convenuto contumace
C.F. e P. IVA.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo liquidatore pro-tempore, Sig. , con sede in Catania, Largo Rosolino Controparte_3
Pilo 14, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Marchese, nel cui studio in Catania, Via
Mascagni 110, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Oggetto: richiesta pagamento somma di denaro.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte convenuta concludeva come da note versate nel fascicolo telematico.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione depositato in data 19.5.2020, e regolarmente notificato, la odierna attrice, la società conveniva in giudizio il signor e la Parte_1 Controparte_1 società al fine di far valere il loro inadempimento della scrittura CP_2 privata del 27.9.2017, la quale gli odierni convenuti si erano obbligati ad estinguere il debito della gestita dal signor e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
(legale rappresentante pro-tempore anche della , pari ad € 50.000,00, CP_2 mediante il versamento mensile di Euro 500,00, fino al raggiungimento di tale somma.
L'odierno attore, pertanto, instava innanzi al Tribunale di Sciacca affinchè accogliesse le infrascritte conclusioni “VOGLIA IL TRIBUNALE condannare e la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signora Controparte_2 CP_5
, a corrispondere all'attore per la somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali e le spese
[...] del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la con comparsa del 23/12/2021, Controparte_2 concludendo instando al Tribunale di Sciacca “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della presente azione ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge
162/2014; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi meglio specificati nel corpo dell'atto, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio;
nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Parte_1 per le motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto; in subordine, riconoscere l'estinzione della pretesa creditoria avanzata dalla per le motivazioni meglio infra dedotte e per l'effetto Parte_1 rigettare la domanda attorea per come formulata. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della propria difesa, la deduceva: CP_2
- Che con scrittura privata del 27.9.2017, le parti sottoscrivevano una scrittura privata per l'estinzione del debito che la vantava nei confronti Parte_1 della pari ad € 50.000,00 mediante versamento della somma di Controparte_4
Euro 500,00, oltre il 50% delle provvigioni maturate a seguito della stipulazione del contratto di distribuzione esclusiva, concluso in pari data, fino al raggiungimento del debito;
3 - Che la e il signor cominciavano l'attività di CP_2 CP_1 distribuzione restituendo gli importi a mezzo bonifico;
- Che nonostante l'accordo raggiunto, la ometteva di Parte_1 corrispondere le maturate provvigioni.
L'odierna convenuta aggiungeva, inoltre, che il contratto di distribuzione esclusiva della durata di cinque anni veniva stipulato proprio al fine di consentire alla stessa di rientrare dai propri debiti e che la si impegnava a versare mensilmente la somma di Parte_1
€ 1.000,00 quale acconto da conteggiare a detrarre dalle provvigioni maturate, mentre la avrebbe versato nuovamente alla il 50% delle provvigioni. CP_2 Pt_1
Tuttavia, la società convenuta specificava che la stessa aveva sospeso il Parte_1 pagamento dovuto e ad utilizzare i contatti dei clienti consegnati dalla Parte_3 omettendo di versare la relativa provvigione, violando così i doveri di buona fede e correttezza contrattuali.
In più, la deduceva di essere lei stessa creditrice nei confronti della CP_2 odierna attrice per € 3.125,65, specificando di avere già corrisposto alla € Parte_1
2.000,00 come da distinte di bonifici in atti;
che la stessa era creditrice Parte_3 dell'importo di € 4.125,65 per fatture non pagate nonché per la somma di Euro 47.000,00 per le somme non corrisposte dal mese di dicembre 2017 al mese di novembre 2021.
Concludeva pertanto come sopra riportato.
Rimaneva invece contumace il sig. . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c..
Esaurita l'istruzione, il Giudice istruttore fissare udienza per la formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 c.p.c. ed alla successiva udienza parte attrice non si rendeva disponibile ad alcuna proposta conciliativa ed il Giudice preso atto della mancata adesione di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 20.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, all'esito della quale le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
4 Con ordinanza del 7/1/2025, il Gi rimetteva la causa sul ruolo stante la mancata realizzazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi del
D.L. 132/2014, assegnando alle parti termine di 15 giorni per la relativa introduzione.
All'esito, veniva fissata l'udienza del 16.4.2025 per decisione e discussione, prevedendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, va evidenziato che non sembra ricorrere nel caso di specie alcuna ipotesi di nullità dell'atto di citazione introduttivo ai sensi dell'articolo 164 c.p.c.: per quanto succinta sia stata l'esposizione dei fatti da parte attrice ciò non ha impedito a controparte di costituirsi e di difendersi nel merito.
Sempre nel merito, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti del
, atteso che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta nei soli Controparte_1 confronti della e non anche nei confronti dell'altro convenuto, in Controparte_2 relazione al quale quindi la domanda va dichiarata improcedibile.
Nel merito della controversia, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso, infatti:
- Che in data 29/9/2017 alla presenza di , e Controparte_1 Controparte_6
, veniva stipulato un accordo bonario per il pagamento del CP_7 regresso tra la ditta e la in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante la quale insieme al sig. , Controparte_8 Controparte_1 si facevano carico di estinguere il debito dell società gestita da Controparte_4 entrambi, fino alla chiusura della stessa (all. sia all'atto di citazione sia alla comparsa di costituzione e risposta)
- Che nello stesso giorno le parti concludevano un contratto di distribuzione in esclusiva, con una durata massima di cinque anni;
- Che in virtù di detto accordo, la ditta in riferimento al contratto di Pt_1 distribuzione esclusiva, allegato alla stessa, assumeva l'obbligo a propria volta di versare mensilmente alla ditta mensilmente 1.000,00 Euro, CP_2 quale acconto da conteggiare a detrarre dalle provvigioni maturate;
5 - Che la e il sig. si impegnavano al pagamento CP_2 Controparte_1 di Euro 500,00 mensili fino al raggiungimento di euro 50.000,00 e a restituire il 50% delle provvigioni maturate, fino all'azzeramento del debito.
Da un lato, la attrice ha domandato l'adempimento di quanto convenuto, chiedendo infatti la condanna della parte convenuta al pagamento di Euro 50.000,00; dall'altro lato, parte convenuta ha dedotto:
- Che il sig. con 4 distinti bonifici, rispettivamente del Controparte_1
7.11.2017, del 23.2.2018, del 10.4.2018 e dell'11.5.2018, aveva già restituito la somma complessiva di € 2.000,00 e quindi questa somma andava detratta dal totale complessivamente dovuto;
- Che la , in adempimento dell'obbligo assunto con la medesima Pt_1 scrittura privata aveva corrisposto € 1.000 a titolo di acconto di provvigioni in data 4.10.2017, € 1.000,00 a titolo di provvigioni per lavoro società cooperativa
Olimpiade arl del 13.11.2017, ed infine € 1.220,00 a titolo di provvigioni lavoro impresa Sciacca.
Secondo quanto dedotto dalla convenuta, dunque, questa sarebbe addirittura creditrice nei suoi confronti per il mancato pagamento di fatture allegate in giudizio.
Orbene, deve ritenersi che la convenuta vanti un controcredito nei confronti della odierna attrice pari al credito azionato, tale per cui le due posizioni di dare e di avere devo ritenersi compensate, in quanto entrambe certe e liquide.
Infatti, parte attrice in ragione del contratto di distribuzione esclusiva stipulato contemporaneamente all'accordo bonario di rientro del debito ha assunto l'obbligazione di corrispondere alla mensilmente la somma di € 1.000,00 quale acconto CP_2 sulle provvigioni future, non condizionando tuttavia questo pagamento all'effettiva maturazione di provvigioni stesse.
Tenuto conto inoltre che parte attrice non ha contestato l'eccepito inadempimento, se non in maniera generica, e che il contratto di distribuzione esclusiva è stato stipulato per la durata di anni 5, senza che parte attrice ne abbia chiesto la risoluzione o esercitato il diritto di recesso, con decorrenza dal settembre 2017 al settembre 2022 (per la durata
6 dunque di 60 mesi), deve ritenersi, compensando le somme reciprocamente corrisposte, che il credito avanzato da parte attrice sia da ritenersi soddisfatto.
In ordine, infine, alle fatture allegate da parte convenuta e asseritamente non pagate, le stesse sono state contestate da parte attrice e pertanto non sono sufficienti ai sensi dell'articolo 2697 c.c. a fondare una pronuncia di condanna.
Ciò premesso, deve concludersi che la domanda formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento essendo l'obbligazione estinta per intervenuta compensazione.
In ordine alle spese, si ritiene che le circostanze di fatto che hanno originato il presente procedimento possano giustificare una compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti di , per le Controparte_9 ragioni esposte in parte motiva.
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca il 17/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
Il Giudice Dott.ssa Veronica Messana, nel presente procedimento;
viste le note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. nel procedimento tra C.F. e P. IVA.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, sig. , con sede in Santo Stefano di Parte_2
Quisquina, C.da Cotuberna km70, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tasso n. 4 presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Contro
, C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
La Punto, via Brindisi n. 70 convenuto contumace
C.F. e P. IVA.: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo liquidatore pro-tempore, Sig. , con sede in Catania, Largo Controparte_3
Rosolino Pilo 14, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Marchese, nel cui studio in Catania, Via Mascagni 110, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Ha emesso ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
C.F. e P. IVA.: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , con sede in Santo Stefano di Quisquina, C.da Cotuberna Parte_2 km70, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tasso n. 4 presso lo studio dell'avv.
Andrea Treppiedi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; attore
Nei confronti
, C.F.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Punto, via Brindisi n. 70 convenuto contumace
C.F. e P. IVA.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo liquidatore pro-tempore, Sig. , con sede in Catania, Largo Rosolino Controparte_3
Pilo 14, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Marchese, nel cui studio in Catania, Via
Mascagni 110, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Oggetto: richiesta pagamento somma di denaro.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte convenuta concludeva come da note versate nel fascicolo telematico.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione depositato in data 19.5.2020, e regolarmente notificato, la odierna attrice, la società conveniva in giudizio il signor e la Parte_1 Controparte_1 società al fine di far valere il loro inadempimento della scrittura CP_2 privata del 27.9.2017, la quale gli odierni convenuti si erano obbligati ad estinguere il debito della gestita dal signor e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
(legale rappresentante pro-tempore anche della , pari ad € 50.000,00, CP_2 mediante il versamento mensile di Euro 500,00, fino al raggiungimento di tale somma.
L'odierno attore, pertanto, instava innanzi al Tribunale di Sciacca affinchè accogliesse le infrascritte conclusioni “VOGLIA IL TRIBUNALE condannare e la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, signora Controparte_2 CP_5
, a corrispondere all'attore per la somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali e le spese
[...] del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la con comparsa del 23/12/2021, Controparte_2 concludendo instando al Tribunale di Sciacca “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della presente azione ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge
162/2014; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi meglio specificati nel corpo dell'atto, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio;
nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Parte_1 per le motivazioni meglio esposte nel corpo dell'atto; in subordine, riconoscere l'estinzione della pretesa creditoria avanzata dalla per le motivazioni meglio infra dedotte e per l'effetto Parte_1 rigettare la domanda attorea per come formulata. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della propria difesa, la deduceva: CP_2
- Che con scrittura privata del 27.9.2017, le parti sottoscrivevano una scrittura privata per l'estinzione del debito che la vantava nei confronti Parte_1 della pari ad € 50.000,00 mediante versamento della somma di Controparte_4
Euro 500,00, oltre il 50% delle provvigioni maturate a seguito della stipulazione del contratto di distribuzione esclusiva, concluso in pari data, fino al raggiungimento del debito;
3 - Che la e il signor cominciavano l'attività di CP_2 CP_1 distribuzione restituendo gli importi a mezzo bonifico;
- Che nonostante l'accordo raggiunto, la ometteva di Parte_1 corrispondere le maturate provvigioni.
L'odierna convenuta aggiungeva, inoltre, che il contratto di distribuzione esclusiva della durata di cinque anni veniva stipulato proprio al fine di consentire alla stessa di rientrare dai propri debiti e che la si impegnava a versare mensilmente la somma di Parte_1
€ 1.000,00 quale acconto da conteggiare a detrarre dalle provvigioni maturate, mentre la avrebbe versato nuovamente alla il 50% delle provvigioni. CP_2 Pt_1
Tuttavia, la società convenuta specificava che la stessa aveva sospeso il Parte_1 pagamento dovuto e ad utilizzare i contatti dei clienti consegnati dalla Parte_3 omettendo di versare la relativa provvigione, violando così i doveri di buona fede e correttezza contrattuali.
In più, la deduceva di essere lei stessa creditrice nei confronti della CP_2 odierna attrice per € 3.125,65, specificando di avere già corrisposto alla € Parte_1
2.000,00 come da distinte di bonifici in atti;
che la stessa era creditrice Parte_3 dell'importo di € 4.125,65 per fatture non pagate nonché per la somma di Euro 47.000,00 per le somme non corrisposte dal mese di dicembre 2017 al mese di novembre 2021.
Concludeva pertanto come sopra riportato.
Rimaneva invece contumace il sig. . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c..
Esaurita l'istruzione, il Giudice istruttore fissare udienza per la formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 c.p.c. ed alla successiva udienza parte attrice non si rendeva disponibile ad alcuna proposta conciliativa ed il Giudice preso atto della mancata adesione di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 20.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, all'esito della quale le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
4 Con ordinanza del 7/1/2025, il Gi rimetteva la causa sul ruolo stante la mancata realizzazione della condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi del
D.L. 132/2014, assegnando alle parti termine di 15 giorni per la relativa introduzione.
All'esito, veniva fissata l'udienza del 16.4.2025 per decisione e discussione, prevedendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, va evidenziato che non sembra ricorrere nel caso di specie alcuna ipotesi di nullità dell'atto di citazione introduttivo ai sensi dell'articolo 164 c.p.c.: per quanto succinta sia stata l'esposizione dei fatti da parte attrice ciò non ha impedito a controparte di costituirsi e di difendersi nel merito.
Sempre nel merito, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti del
, atteso che la condizione di procedibilità è stata soddisfatta nei soli Controparte_1 confronti della e non anche nei confronti dell'altro convenuto, in Controparte_2 relazione al quale quindi la domanda va dichiarata improcedibile.
Nel merito della controversia, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso, infatti:
- Che in data 29/9/2017 alla presenza di , e Controparte_1 Controparte_6
, veniva stipulato un accordo bonario per il pagamento del CP_7 regresso tra la ditta e la in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante la quale insieme al sig. , Controparte_8 Controparte_1 si facevano carico di estinguere il debito dell società gestita da Controparte_4 entrambi, fino alla chiusura della stessa (all. sia all'atto di citazione sia alla comparsa di costituzione e risposta)
- Che nello stesso giorno le parti concludevano un contratto di distribuzione in esclusiva, con una durata massima di cinque anni;
- Che in virtù di detto accordo, la ditta in riferimento al contratto di Pt_1 distribuzione esclusiva, allegato alla stessa, assumeva l'obbligo a propria volta di versare mensilmente alla ditta mensilmente 1.000,00 Euro, CP_2 quale acconto da conteggiare a detrarre dalle provvigioni maturate;
5 - Che la e il sig. si impegnavano al pagamento CP_2 Controparte_1 di Euro 500,00 mensili fino al raggiungimento di euro 50.000,00 e a restituire il 50% delle provvigioni maturate, fino all'azzeramento del debito.
Da un lato, la attrice ha domandato l'adempimento di quanto convenuto, chiedendo infatti la condanna della parte convenuta al pagamento di Euro 50.000,00; dall'altro lato, parte convenuta ha dedotto:
- Che il sig. con 4 distinti bonifici, rispettivamente del Controparte_1
7.11.2017, del 23.2.2018, del 10.4.2018 e dell'11.5.2018, aveva già restituito la somma complessiva di € 2.000,00 e quindi questa somma andava detratta dal totale complessivamente dovuto;
- Che la , in adempimento dell'obbligo assunto con la medesima Pt_1 scrittura privata aveva corrisposto € 1.000 a titolo di acconto di provvigioni in data 4.10.2017, € 1.000,00 a titolo di provvigioni per lavoro società cooperativa
Olimpiade arl del 13.11.2017, ed infine € 1.220,00 a titolo di provvigioni lavoro impresa Sciacca.
Secondo quanto dedotto dalla convenuta, dunque, questa sarebbe addirittura creditrice nei suoi confronti per il mancato pagamento di fatture allegate in giudizio.
Orbene, deve ritenersi che la convenuta vanti un controcredito nei confronti della odierna attrice pari al credito azionato, tale per cui le due posizioni di dare e di avere devo ritenersi compensate, in quanto entrambe certe e liquide.
Infatti, parte attrice in ragione del contratto di distribuzione esclusiva stipulato contemporaneamente all'accordo bonario di rientro del debito ha assunto l'obbligazione di corrispondere alla mensilmente la somma di € 1.000,00 quale acconto CP_2 sulle provvigioni future, non condizionando tuttavia questo pagamento all'effettiva maturazione di provvigioni stesse.
Tenuto conto inoltre che parte attrice non ha contestato l'eccepito inadempimento, se non in maniera generica, e che il contratto di distribuzione esclusiva è stato stipulato per la durata di anni 5, senza che parte attrice ne abbia chiesto la risoluzione o esercitato il diritto di recesso, con decorrenza dal settembre 2017 al settembre 2022 (per la durata
6 dunque di 60 mesi), deve ritenersi, compensando le somme reciprocamente corrisposte, che il credito avanzato da parte attrice sia da ritenersi soddisfatto.
In ordine, infine, alle fatture allegate da parte convenuta e asseritamente non pagate, le stesse sono state contestate da parte attrice e pertanto non sono sufficienti ai sensi dell'articolo 2697 c.c. a fondare una pronuncia di condanna.
Ciò premesso, deve concludersi che la domanda formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento essendo l'obbligazione estinta per intervenuta compensazione.
In ordine alle spese, si ritiene che le circostanze di fatto che hanno originato il presente procedimento possano giustificare una compensazione delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti di , per le Controparte_9 ragioni esposte in parte motiva.
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Sciacca il 17/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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