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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1339 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE FILIBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAINA CHIARINI CP_1 C.F._1
AR e dell'avv. MOSCA SILVIA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via pregiudiziale/preliminare.
Si formula espresso disconoscimento ad ogni effetto di legge del file “il tempo del capo2.mp4” CO depositato da su supporto informatico in data 3.10.2024 (doc. 8 della comparsa avversaria), in quanto lo stesso, oltre a non essere conforme al master file consegnato in data 13.1.2023, non è mai stato trasmesso a parte attrice opponente, né durante l'esecuzione del contratto, né tantomeno in occasione della premiere.
In via pregiudiziale e/o preliminare.
Per tutte le ragioni dedotte, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Udine per essere la presente controversia devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3, comma uno lettera “b” e comma tre, e articolo 4, comma 1 bis, n. 9) d.lgs. 168/2003 e/o, in via gradata, del Tribunale di Trieste - sezione specializzata in materia di impresa - ai sensi dell'art. 3, comma uno lettera “b” e comma tre, d.lgs. 168/2003. Per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 255/2024 del 22.3.2024 emesso dal Tribunale di Udine e notificato in data 10.4.2024.
Ancora in via preliminare.
1 Per tutte le ragioni dedotte, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, poiché l'opposizione si fonda su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione ex art. 648 C.p.c. Per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 255/2024 del 22.3.2024 emesso dal Tribunale di Udine e notificato in data 10.4.2024.
In via principale. Nel merito.
Per tutte le ragioni dedotte, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 255/2024 del 22.3.2024 emesso dal Tribunale di Udine e notificato in data 10.4.2024.
In ogni caso, rigettarsi e/o dichiararsi inammissibile ogni domanda e/o eccezione e/o istanza della controparte poiché infondata in fatto ed in diritto e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto.
Nel merito in via riconvenzionale.
Per tutte le ragioni dedotte, previa, in ogni caso, revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e COr dichiarato il grave inadempimento contrattuale di dichiarare risolto il contratto del 5.8.22, CO condannando per l'effetto a corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno e/o a Pt_1 titolo di restituzione, la somma pari ad € 28.000 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e/o la diversa e maggiore somma che dovesse essere accertata ovvero, anche previa compensazione, la minore somma nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ed anche in applicazione in via di eccezione riconvenzionale dell'articolo 1667, terzo comma, C.c.
In via istruttoria.
Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova.
CO
1. Vero che la società e per essa il regista erano in possesso della sceneggiatura definitiva de
“Il Tempo del Capo” dal 5.8.2022.
CO
2. Vero che la troupe individuata da (Prisma ZB Image Srl) per la realizzazione del lungometraggio “Il Tempo del Capo” era alla prima esperienza cinematografica.
3. Vero che in occasione della cena del 6.9.2022 a Treviso, Via Bellucci n. 18/A, il regista CO individuato da ( per la realizzazione del lungometraggio “Il Tempo del Capo” Persona_1 dichiarava di essere alla prima esperienza di regia di un lungometraggio.
CO
4. Vero che incaricava un grafico nel lungometraggio “Il Tempo del Capo” per lo svolgimento delle mansioni di sonorizzazione.
CO
5. Vero che , e per essa il regista, accettava ed approvava la partecipazione di attori dilettanti per la realizzazione del lungometraggio “Il Tempo del Capo”.
6. Vero che la produzione , durante le riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo”, Pt_1 interveniva per illustrare modalità di svolgimento delle riprese conformi al contenuto della sceneggiatura.
2 CO
7. Vero che , e per essa il regista, durante lo svolgimento delle riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo”, omettevano di aderire al contenuto della sceneggiatura e delle specifiche recitative.
CO
8. Vero che , e per essa il regista, durante lo svolgimento delle riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo”, omettevano di fornire indicazioni agli attori circa le modalità di svolgimento delle scene, nonché in merito alla preparazione/interpretazione del loro ruolo/personaggi.
CO
9. Vero che , e per essa il regista, durante lo svolgimento delle riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo”, omettevano di dirigere la troupe e supervisionare il montaggio delle clip.
10. Vero che la produzione , durante lo svolgimento delle riprese del lungometraggio “Il Pt_1
Tempo del Capo”, svolgeva briefing serali con gli attori per organizzare i contenuti delle riprese del giorno successivo.
11. Vero che il regista, si rendeva irreperibile per l'intera fase della post- Persona_1 produzione del lungometraggio “Il Tempo del Capo” (montaggio video, sound design, produzione musicale), a partire dal 12.12.2022 sino alla conclusione del rapporto.
12. Vero che dal 12.12.2022 si relazionava con altro soggetto (SI. ) Pt_1 Testimone_1 CO indicato da per la realizzazione del lungometraggio “Il Tempo del Capo”.
CO 13. Vero che , e per essa il regista, si presentavano sul set in occasione delle riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo” senza conoscere il contenuto e l'oggetto delle riprese stesse che si sarebbero dovute svolgere nel corso della giornata.
CO 14. Vero che , e per essa il regista, terminavano la giornata di lavoro durante le riprese del lungometraggio “Il Tempo del Capo” senza effettuare le verifiche ed i controlli sui c.d. girati del giorno.
15. Vero che la color correction del lungometraggio “Il Tempo del Capo” veniva realizzata attraverso l'applicazione di filtri.
16. Vero che alla SI.ra era inibito l'accesso alle fasi di selezione e montaggio delle Parte_2 clip del lungometraggio “Il Tempo del Capo”.
17. Vero che il master file finale del lungometraggio “Il Tempo del Capo” veniva consegnato da ZB Image Srl a in data 14.1.2023. Parte_1
18. Vero che il master file finale del lungometraggio “Il Tempo del Capo” veniva consegnato da ZB Image Srl a in data 16.1.2023. CP_1
19. Vero che l'opera cinematografica “Il Tempo del Capo” è stata proiettata un'unica volta, in occasione della premiere del 14.1.2023 presso l'Auditorium Villa Guidini sita in Zero Branco (TV), Via Gian Battista Guidini n. 50;
20. Vero che il lungometraggio “Il Tempo del Capo” proiettato in occasione della premiere del 14.1.2023, presso l'Auditorium Villa Guidini sita in Zero Branco (TV), Via Gian Battista Guidini n. 50, presentava un livello di audio inferiore ai livelli minimi previsti;
3 21. Vero che il lungometraggio “Il Tempo del Capo” proiettato in occasione della premiere del 14.1.2023, presso l'Auditorium Villa Guidini sita in Zero Branco (TV), Via Gian Battista Guidini n. 50, presentava l'applicazione di filtri colorati;
22. Vero che il SI. era assente il giorno della premiere del 14.1.2023 presso Persona_2
l'Auditorium Villa Guidini sita in Zero Branco (TV), Via Gian Battista Guidini n. 50.
Si indicano quali testimoni:
1. la sig.ra residente in [...], sui capitoli nn. 1-3-6-7- Testimone_2
9-10-11-12-16-19-22;
2. i sig.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , sui capitoli nn. 7-8;
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Testimone_3 con riserva di meglio individuazione del teste.
3. il sig. , residente in [...]15, sui Testimone_4 capitoli nn. 2-4-9-11-13-14-15-16-17-18;
4. la sig.ra residente in [...], sul capitolo Parte_6
n. 5.
5. il regista , residente in [...], sui capitoli Testimone_5 nn. 20-21.
6. il sig. , residente in [...] sui capitoli nn. 20- Testimone_6
21.
7. il sig. , residente in [...] sui capitoli nn. 20-21. Testimone_7
8. la sig.ra , residente in [...]9 sui capitoli Testimone_8 nn. 20-21.
Ancora in via istruttoria.
Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sul seguente ulteriore capitolo di prova, a prova diretta, con numerazione progressiva rispetto ai capitoli di prova formulati con memoria ex art. 171 ter, primo comma, n. 2) C.p.c.:
23. Vero che il file denominato “il tempo del capo2.mp4” (Versione B) prodotto dalla convenuta opposta sub doc. 8, necessitava di circa venti ore per il suo download.
Si indica quale testimone: il sig. , residente in [...]15 sul Testimone_4 capitolo 23.
La capitolazione a prova diretta è ammissibile in quanto dipende dalle produzioni, allegazioni, difese ed eccezioni avversarie contenute nella memoria depositata da controparte ex art. 171 ter, primo comma, n. 2 C.p.c.
Ancora in via istruttoria.
4 Si chiede l'ammissione di una CTU avente ad oggetto il seguente quesito: Il CTU, letti gli atti ed i
CO documenti di causa, acquisiti anche presso pubbliche amministrazioni: a) dica se , al momento della sottoscrizione del contratto del 5.8.2022 disponesse di attrezzature, mezzi tecnici e personale idoneo alla realizzazione del lungometraggio “Il Tempo del Capo” prodotto da b) analizzi Pt_1
CO il CTU il film “Il Tempo del Capo” prodotto da e realizzato da;
c) dica il CTU se il Pt_1
CO film risulta essere stato realizzato da parte di a regola d'arte secondo i parametri della diligenza e perizia professionale in relazione al contenuto della prestazione che la stessa si è assunta e, con particolare riguardo alla componente della regia, nelle seguenti fasi: controllo e adattamento della sceneggiatura, supervisione e direzione degli attori nella recitazione, montaggio delle clip, audio e luci, rumori ambientali e color correction;
d) analizzi il CTU i c.d. giornalieri e dica se
CO
, e per essa il regista, li abbiano realizzati a regola d'arte secondo i parametri della diligenza e perizia professionale in relazione al contenuto della prestazione che la stessa si è assunta;
e) CO individui il CTU i vizi, i difetti e/o lacune tecniche nella prestazione di e per essa del regista ed i costi per il loro ripristino;
f) quantifichi il danno subito da Pt_1
Ci si riserva la nomina del CTP sino all'inizio delle operazioni peritali.
Ancora in via istruttoria.
CO Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla convenuta opposta l'esibizione e la produzione in giudizio ex artt. 210 e ss. C.p.c., dei bilanci e/o libri contabili e/o cespiti e/o omologhi predisposti e/o depositati dalla società dal 2022 sino ad oggi.
Si ritiene che l'ordine di esibizione formulato sia rilevante in quanto necessario per verificare se, al CO momento della stipulazione del contratto del 5.8.2022, disponesse di attrezzatura, mezzi tecnici e personale idoneo alla realizzazione di un lungometraggio;
ammissibile in quanto gli atti/documenti/informazioni richiesti sono sufficientemente perimetrati e non risultano reperibili aliunde da parte attrice opponente, poiché la controparte è società anonima con sede legale in Svizzera.
Ci si oppone, in ogni caso, ad ogni istanza istruttoria avversaria, poiché inammissibile ed infondata. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati.
Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta:
“Per il solo denegato caso in cui la causa venga rimessa in istruttoria (ammesso che ciò sia possibile), si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa della società ZB IMAGE s.r.l. (c.f. e p.iva: ; p.e.c.: , con sede legale in Tavagnacco (UD), Fraz. P.IVA_2 Email_1
Feletto Umberto, Via Mameli 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Nel merito, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente per Parte_1 le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 255/2024 di codesto Ill.mo Tribunale, condannandola definitivamente al pagamento dell'importo di € 12.000,00, oltre spese e compensi come già liquidati in favore di CP_1
5 In via subordinata, previa autorizzazione della chiamata in causa della società ZB IMAGE s.r.l., nella denegata ipotesi di accoglimento (in tutto o in parte) delle eccezioni e/o domande proposte dall'opponente condannare la terza chiamata ZB Image s.r.l., in via principale, a Parte_1 rispondere delle richieste avanzate dalla stessa ovvero comunque a tenere sollevata e Parte_1 indenne da ogni pregiudizio, condanna e spesa (anche di giudizio) a suo carico, che CP_1 fossa a derivargli dall'emananda sentenza, o comunque condannare la terza chiamata ZB Image s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che fossero a derivare ad in dipendenza dell'accoglimento delle domande di sotto CP_1 Parte_1 qualsiasi aspetto (risarcimento danni e rifusione spese di giudizio ad e spese per la Parte_1 difesa propria di . CP_1
In via istruttoria, disporre esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., a carico di Pt_1
di tutta la documentazione attestante l'utilizzo e lo sfruttamento da parte della stessa del Film
[...]
(come definito in atti, in qualsiasi versione, in tutto o in parte) dal 14 gennaio 2023 al momento dell'esecuzione dell'ordine.
In via istruttoria, ulteriormente, disporre prova per testi sui seguenti capitoli, per cui si indicano quali testi il SI. residente in [...] Testimone_9
(sui capitoli 1-7, 9-15), il SI. residente in [...]2 (sul capitolo Tes_10
16), la SI.ra , residente in [...] (sui Testimone_11 capitoli 1 e 2), la SI.ra (sui capitoli 3-5, 10-13, 17), residente in [...]
Torviscosa 20 e la SI.ra , residente a [...] (sui capitoli Testimone_13
8 e 9):
1. Vero che, in occasione della convention per la presentazione delle attività di del 27 Pt_1 maggio 2022, presso l'Hotel La Di Moret di Udine, la SI.ra ha proiettato il corto Parte_2 CO
“Pancor”, realizzato da in collaborazione con ZB?
2. Vero che, in data 27 maggio 2022, in occasione della convention per la presentazione delle attività di presso l'Hotel La Di Moret di Udine, la SI.ra ha conosciuto il SI. Pt_1 Pt_2
(in arte ed i SI.ri e , Testimone_9 Persona_1 CP_3 Testimone_4 richiedendo espressamente la loro collaborazione per la produzione del lungometraggio “Il Tempo del Capo”?
3. Vero che sin dal mese di luglio 2022 la SI.ra era in contatto diretto con i Parte_2 collaboratori di ZB Image al fine di impostare la produzione del film “Il Tempo del Capo”?
CO 4. Vero che per tutta la durata dell'esecuzione del contratto tra e quindi a partire Pt_1 dal mese di luglio 2022 e fino alla consegna del master del film “Il Tempo del Capo”, ha Pt_1 interagito direttamente con la società sub-appaltatrice ZB Image?
5. Vero che, nell'ambito della produzione del film “Il Tempo del Capo”, svoltasi a partire dal mese di luglio 2022, si è direttamente occupata delle attività di redazione della sceneggiatura, Pt_1 di casting, di acting coach e di scelta della colonna sonora?
CO 6. Vero che con e-mail del 13 gennaio 2023 il SI. di ha inviato alla SI.ra Testimone_1 il master del film “Il Tempo del Capo” corrispondente al file denominato “IL Parte_2
TEMPO DEL CAPO 2”, di cui al documento 8 di parte opposta?
6
7. Vero che solamente con e-mail del 16 gennaio 2023 il SI. di ZB Image ha inviato CP_3 CO al SI. di la versione del film “Il Tempo del Capo” corrispondente al file Testimone_1 denominato “PREMIERE IL TEMPO DEL CAPO 2”, di cui al documento 8 di parte opposta, utilizzato per la proiezione del 14 gennaio 2023?
8. Vero che, durante le riprese delle scene del film “Il tempo del Capo” presso l'Hotel La Di Moret di Udine, avvenute nel mese di settembre 2022, il teste ha preso parte alle stesse nel ruolo di comparsa?
9. Vero che, in occasione delle riprese delle scene del film “Il Tempo del Capo” presso l'Hotel La Di Moret di Udine, avvenute nel mese di settembre 2022, il regista è sempre stato Persona_1 presente sul set, lavorando con serietà e curandosi dei dettagli delle inquadrature e delle scene?
10. Vero che il SI. (in arte è stato presente durante tutte le Testimone_9 Persona_1 riprese, svolgendo attivamente il proprio ruolo di regista, e quindi prendendo tutte le decisioni tecniche relative alle inquadrature, ai piani di ripresa, ai movimenti di macchina e ai campi e controcampi, nonostante le ingerenze della SI.ra Parte_2
11. Vero che la produzione, e per lei la SI.ra ha continuato ad apportare modifiche Parte_2 alla sceneggiatura anche durante le riprese del film “Il Tempo del Capo”, avvenute nel mese di settembre 2022, imponendo alla regia di adeguarsi alle variazioni volta per volta realizzate?
12. Vero che nell'ambito della produzione del film “Il Tempo del Capo”, svoltasi a partire dal mese di luglio 2022, la SI.ra ha autonomamente deciso di “formare” gli attori, Parte_2 organizzando appositi incontri serali e anche diurni, al fine di far corrispondere i personaggi interpretati con quelli del libro dalla stessa scritto?
13. Vero che, durante le riprese del film “Il Tempo del Capo”, avvenute nel mese di settembre 2022, la SI.ra e gli altri attori hanno spesso improvvisato o elaborato negli incontri Parte_2 organizzati dalla stessa SI.ra altra versione dei dialoghi, discostandosi dalla sceneggiatura Pt_2 redatta?
14. Vero che il SI. (in arte opera da decenni nel settore Testimone_9 Persona_1 cinematografico ed ha diretto una lunga serie di Film, tra cui, a titolo esemplificativo, “Die Skrupellosen.com”, “Free Spirit - LI CI, “Homines Dicti Walser”?
15. Vero che quanto dichiarato dal teste nella dichiarazione datata 29 ottobre 2024, di cui al doc. 32 di parte opposta, corrisponde alla realtà di quanto accaduto in relazione all'esecuzione del contratto tra l'opponente e l'opposta Parte_1 CP_1
16. Vero che quanto attestato nella relazione datata 17 luglio 2024, di cui al doc. 17 di parte opposta, e nella relazione integrativa datata 28 ottobre 2024, di cui al doc. 37 di parte opposta, corrisponde a quanto potuto verificare dal teste stesso dall'esame delle versioni in 2K e 4K del film
“Il Tempo del Capo” realizzato da CP_1
17. Vero che nelle giornate del 30 e 31 ottobre la teste ha ricevuto tre messaggi via Whatsapp da parte della SI.ra costituiti per la precisione dai messaggi di cui al documento 38 di Parte_2 parte opposta che si rammostra al teste? CP_1
Con riserva, in ogni caso, di ulteriormente precisare le formulate domande e di richiedere ogni altro mezzo istruttorio che dovesse manifestarsi opportuno o necessario in corso di giudizio.
7 Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
, società di diritto elvetico, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di CP_1 pagamento della somma di € 12.000 nei confronti di , a titolo di saldo residuo del Parte_1 corrispettivo per la fornitura mezzi e personale atti a realizzare riprese cinematografiche, l'editing, la color correction e la sonorizzazione in lingua italiana di un film.
L'ingiunta propone opposizione, eccependo l'incompetenza per materia di questo ufficio;
nel merito, lamenta numerosi gravi inadempimenti nell'esecuzione della prestazione e chiede di risolvere il contratto e condannare la controparte al risarcimento del danno.
Resiste l'opposta, eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati e contestando l'esistenza dell'inadempimento addebitatole e dei danni lamentati. In subordine, chiede di chiamare in causa un terzo.
Concessa la provvisoria esecuzione, acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE CO Il contratto stipulato fra le parti il 5.8.2022 (doc. 2 ) prevedeva che la convenuta realizzasse le seguenti attività connesse ad un'opera cinematografica prodotta dall'attrice:
a) fornitura di mezzi e personale competente per lo svolgimento delle riprese, comprese troupe e regista;
b) editing e color correction;
c) sonorizzazione in lingua italiana;
d) consegna del master finale entro il 15.12.2022.
Il tutto contro un corrispettivo di € 40.000 e precisazione che l'attrice sarebbe rimasta produttrice del film e titolare dei relativi diritti illimitati di utilizzo, mentre la convenuta avrebbe solo realizzato l'opera.
Secondo l'attrice, la controparte è stata inadempiente sotto i seguenti profili:
a) non ha messo a disposizione mezzi e personale adeguati e qualificati (la troupe era composta da persone alla prima esperienza cinematografica);
8 b) ha destinato alla sonorizzazione un soggetto privo di competenza (attori non microfonati e scorretta collazione dei rumori ambientali);
c) anche a mezzo del regista, ha tentato di tagliare dettagli fondamentali della trama;
d) non ha dato agli attori alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento delle scene né sulla preparazione/interpretazione dei personaggi;
e) il regista, in numerose occasioni, non aveva conoscenza del contenuto e dell'oggetto delle riprese che si sarebbero dovute svolgere nel corso della giornata, ed al termine della giornata di lavoro ometteva le verifiche sui c.d. girati del giorno;
f) non ha consegnato agli incaricati del montaggio il testo della sceneggiatura, non ha loro fornito le indicazioni necessarie per la comprensione del film e non ha consegnato loro decisivi tratti dei c.d. girati;
g) è rimasta inerte quanto al rapporto col compositore delle musiche di scena;
h) ha consegnato in ritardo il master file.
Per conseguenza, l'opera cinematografica consegnata presenta:
- pessima qualità dell'audio;
- scadente qualità della color correction.
Su questa base, in via pregiudiziale, eccepisce l'incompetenza per materia del Tribunale di Udine per essere la controversia devoluta al Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, commi 1, lettera B, e 3, e dell'art. 4, comma 1 bis, n. 9) D.Lgs.
168/2003; in via gradata, del Tribunale di Trieste - sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, commi 1, lettera B, e 3, dello stesso testo normativo.
Nel merito, chiede di pronunciare la risoluzione del contratto e condannare la convenuta a rifondere il danno cagionato, pari agli acconti pagati.
***
L'eccezione di incompetenza è infondata.
Nella stessa prospettazione attorea, infatti, la causa non ha ad oggetto un diritto d'autore o diritti connessi ad un diritto d'autore, ma una serie di inadempimenti del contratto che doveva portare alla produzione di un'opera protetta da simile diritto, dopo la sua nascita. In tale ottica, è esclusa la competenza della sezione specializzata.
9 ***
Quanto alle domande di merito, la convenuta eccepisce che l'attrice è decaduta dal potere di invocare la garanzia per vizi e difetti dell'opera appaltata, perché quest'ultima è stata consegnata senza riserve e nessuna denunzia è stata trasmessa nel termine di legge dalla scoperta.
L'eccezione è fondata.
Il contratto azionato è riconducibile al tipo dell'appalto, al di là dell'irrilevante mancato utilizzo di tale nomen iuris nel suo testo.
Infatti, per suo mezzo l'attrice ha commissionato alla controparte il compimento di un'opera, ovvero la realizzazione pratica delle seguenti attività materiali che portano ad un film: messa in scena, reperimento mezzi e personale per le riprese, loro esecuzione, montaggio, sonorizzazione, messa a punto e realizzazione di master file in diversi formati e di un trailer. Il tutto contro corrispettivo, lasciando alla convenuta il compito di organizzare i mezzi necessari (reperimento troupe, individuazione regista e incaricati della realizzazione tecnica) e con rischio interamente a carico dell'appaltatrice. Gli unici costi esclusi dal corrispettivo fissato erano: vitto, alloggio e viaggio della;
compensi per gli attori;
make up artist e styling. Pt_16
Ne consegue che la convenuta può essere bensì chiamata a rispondere di difformità e vizi dell'opera appaltata, ma solo alle condizioni stabilite dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
Nella fattispecie, è pacifico che:
- la convenuta ha consegnato il master file all'attrice il 14.1.2023, data in cui questa lo ha proiettato in pubblico (doc. 10 attrice);
- è irrilevante che la materiale attività di trasmissione sia avvenuta ad opera di incaricati della convenuta, che rimane l'autrice effettiva del fatto giuridico;
- non risulta che la consegna sia stata ricevuta “con riserva” da parte della committente;
- la prima vera denuncia della presenza di vizi e difetti è stata inviata all'appaltatrice il 30.3.2023
(doc. 14 convenuta);
- la precedente comunicazione della committente del 31.1.2023 (doc. 13 attrice) non costituisce denuncia ai fini che qui interessano, perché non indica in alcun modo quali sarebbero i problemi dell'opera scoperti/riscontrati.
10 Secondo l'art. 1665, quarto comma, c.c., l'opera si intende accettata se il committente ne accetta la consegna senza riserve;
peraltro la consegna è il momento in cui devono essere rilevati i vizi o i difetti conosciuti (o conoscibili) dal committente in corso d'opera.
In difetto di prova dell'apposizione di riserve in sede di consegna dell'opera in discussione, ne deriva la decadenza da qualsiasi lamentela attinente alla fase realizzativa del film, conosciuta o conoscibile dall'attrice.
Gli altri vizi o difformità andavano invece denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta.
Proprio perché il film è stato interamente proiettato in pubblico il 14.1.2023, ed alla luce dei problemi lamentati in questa sede, è evidente che essi non potevano che essere scoperti – tutti - durante la proiezione. E la loro denuncia è stata inviata all'appaltatrice oltre il termine di legge.
In ogni caso, l'art. 1668, secondo comma, c.c. consente la risoluzione del contratto a causa di vizi o difformità solamente se essi sono tali da renderla “del tutto inadatta alla sua destinazione”; tale requisito in concreto non sussiste, perché i più rilevanti difetti che l'attrice addebita all'opera realizzata sono la pessima qualità dell'audio e della color correction, elementi che – se davvero presenti - possono essere benissimo eliminati in qualsiasi momento.
***
Il lamentato ritardo nella consegna del supporto costituisce l'unico inadempimento, fra quelli indicati dall'attrice, che esula dal tema della garanzia per i vizi/difetti dell'opera.
Ebbene, anche ammessane l'esistenza, il ritardo non pare aver determinato alcuna reale conseguenza:
- la presentazione alla première è avvenuta regolarmente;
- la stessa legale rappresentante della committente ne ha elogiato il risultato, segnalando in seguito la propria soddisfazione per l'avvenuta selezione dell'opera da parte di numerosi festival
(doc. 25 convenuta).
***
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese della fase monitoria sono regolate dal decreto opposto;
quelle della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La richiesta della convenuta di chiamare in causa un terzo è assorbita.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il D.I. n° 255/2024 emesso da questo ufficio;
b) condanna l'attrice a rifondere a controparte le spese di questa fase dell lite, che liquida in €
5.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.
Udine, 10/12/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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