TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1221/2023 R.G.
TRA
– nella qualità di legale rappresentante pro tempore della – Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura gli atti, dall'Avv. Veronica Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Aosta, n. 29
– ricorrente –
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 e giusta delega sindacale prot. n. 79984/2023, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal legale dell'Avvocatura Comunale Avv. Anna
Attanasio e dalla Dott.ssa Natascia Malinconico ed elettivamente domiciliato in , alla CP_1
Via Roma, Palazzo di Città – Settore Avvocatura
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in data 27 Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'1 Aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 10 Febbraio 2023, la Sig.ra – nella qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della – proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in data 27 Controparte_1
Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023 con la quale le era ingiunto il pagamento della somma di € 1.516,43, di cui € 1.500 a titolo di sanzione, ed € 16,43 per oneri accessori,
poiché, in violazione dell'ordinanza sindacale prot. n. UNO217298 del 21.12.2017, dove all'art. 1 si vietava per le festività natalizie la diffusione di emissioni sonore all'esterno del locale, e art. 16 c. III del Regolamento comunale n. 51/2002 in riferimento all'art. 10 della
Legge 447/1995, come esercente dell'esercizio pubblico , in Parte_3
data 24 Dicembre 2017, alle ore 18:05, alla Via Portanova n. 43, installava o faceva installare ad alto volume all'interno del proprio locale impianto di diffusione sonora, con emissione di musica all'esterno dell'esercizio ad alto volume, in assenza della prescritta autorizzazione e della Valutazione di Impatto Acustico.
2 Deduceva la ricorrente di avere diffuso musica all'interno del proprio locale il 4 Dicembre
2017, previo pagamento dei diritti S.I.A.E. e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
atteso che l'impianto di diffusione sonora era stato oggetto di taratura e di valutazione di impatto acustico.
Precisava altresì la conformità dell'impianto installato all'interno del locale ed il rispetto dei limiti consentiti, anche in relazione alle immissioni sonore all'esterno, era garantito dai sigilli apposti alle manopole dei volumi impostati, onde evitare qualsiasi manomissione,
come accertato, verificato e tarato dal tecnico competente in acustica ambientale, Dott.ssa
Persona_1
Deduceva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di istruttoria e carenza di riscontri probatori, stante l'omesso rilievo fonometrico e l'assenza di indicazione dei limiti di immissione. Eccepiva altresì la nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui ricorrere.
Instava conclusivamente per l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero,
gradatamente, per la riduzione della sanzione irrogata, nonché per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ex lege 689/1981, e contrastando, nel merito, le opposte deduzioni delle quali chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Svolta la comparizione delle parti, sospesa cautelarmente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa perveniva, a seguito di rinvii, all'udienza dell'1 Aprile 2025
ove, a seguito di discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
3 Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formulata dal convenuto
, atteso che avverso l'ordinanza ingiunzione è consentita opposizione ai Controparte_1
sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di nullità formulata dalla ricorrente atteso che l'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio reca l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria a cui
è possibile ricorrere.
Egualmente infondata è l'eccezione concernente la nullità del provvedimento impugnato per omessa contestazione immediata della violazione, atteso che trattasi di vizio che, anche laddove la contestazione sia possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione,
sempre che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689, termine che inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza della infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima. (Cass. 20 dicembre 1993,
n. 12610; Cass. 17 marzo 1995, n. 3093; Cass. 15 luglio 1996, n. 6408; Cass. 27 febbraio
1996, n. 1502).
Ciò premesso, nel merito, l'impugnazione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che, trattandosi di un atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., "il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale
4 stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante" (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione n. 23800 del 2014).
Ciò posto, nella fattispecie, nel verbale di accertamento non si dà atto che all'esterno del locale siano stati collocati diffusori acustici né c'è contezza che sia stato eseguito mediante idonea strumentazione tecnica alcun esame che accertasse in modo oggettivo il superamento dei livelli di emissione acustica consentiti. In assenza di detto riscontro, devono ritenersi prive di efficacia probatoria privilegiata le valutazioni dei verbalizzanti relative al superamento dei limiti di immissione acustica, peraltro non corroborate da alcun ulteriore riscontro probatorio nel corso del presente giudizio.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1221/2023 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in Controparte_1
data 27 Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023; 2) CONDANNA il resistente
– in persona del Sindaco pro tempore – al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.403,00, di cui € 125,00
5 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre IVA e Cassa, se dovute, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Veronica Rinaldi.
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1221/2023 R.G.
TRA
– nella qualità di legale rappresentante pro tempore della – Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura gli atti, dall'Avv. Veronica Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Aosta, n. 29
– ricorrente –
– in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura generale ad lites rep. n. 1018/2022 e giusta delega sindacale prot. n. 79984/2023, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal legale dell'Avvocatura Comunale Avv. Anna
Attanasio e dalla Dott.ssa Natascia Malinconico ed elettivamente domiciliato in , alla CP_1
Via Roma, Palazzo di Città – Settore Avvocatura
– resistente –
1 Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in data 27 Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'1 Aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 10 Febbraio 2023, la Sig.ra – nella qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della – proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in data 27 Controparte_1
Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023 con la quale le era ingiunto il pagamento della somma di € 1.516,43, di cui € 1.500 a titolo di sanzione, ed € 16,43 per oneri accessori,
poiché, in violazione dell'ordinanza sindacale prot. n. UNO217298 del 21.12.2017, dove all'art. 1 si vietava per le festività natalizie la diffusione di emissioni sonore all'esterno del locale, e art. 16 c. III del Regolamento comunale n. 51/2002 in riferimento all'art. 10 della
Legge 447/1995, come esercente dell'esercizio pubblico , in Parte_3
data 24 Dicembre 2017, alle ore 18:05, alla Via Portanova n. 43, installava o faceva installare ad alto volume all'interno del proprio locale impianto di diffusione sonora, con emissione di musica all'esterno dell'esercizio ad alto volume, in assenza della prescritta autorizzazione e della Valutazione di Impatto Acustico.
2 Deduceva la ricorrente di avere diffuso musica all'interno del proprio locale il 4 Dicembre
2017, previo pagamento dei diritti S.I.A.E. e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
atteso che l'impianto di diffusione sonora era stato oggetto di taratura e di valutazione di impatto acustico.
Precisava altresì la conformità dell'impianto installato all'interno del locale ed il rispetto dei limiti consentiti, anche in relazione alle immissioni sonore all'esterno, era garantito dai sigilli apposti alle manopole dei volumi impostati, onde evitare qualsiasi manomissione,
come accertato, verificato e tarato dal tecnico competente in acustica ambientale, Dott.ssa
Persona_1
Deduceva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di istruttoria e carenza di riscontri probatori, stante l'omesso rilievo fonometrico e l'assenza di indicazione dei limiti di immissione. Eccepiva altresì la nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui ricorrere.
Instava conclusivamente per l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero,
gradatamente, per la riduzione della sanzione irrogata, nonché per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ex lege 689/1981, e contrastando, nel merito, le opposte deduzioni delle quali chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Svolta la comparizione delle parti, sospesa cautelarmente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la causa perveniva, a seguito di rinvii, all'udienza dell'1 Aprile 2025
ove, a seguito di discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura, presenti i procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
3 Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formulata dal convenuto
, atteso che avverso l'ordinanza ingiunzione è consentita opposizione ai Controparte_1
sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di nullità formulata dalla ricorrente atteso che l'ordinanza ingiunzione per cui è giudizio reca l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria a cui
è possibile ricorrere.
Egualmente infondata è l'eccezione concernente la nullità del provvedimento impugnato per omessa contestazione immediata della violazione, atteso che trattasi di vizio che, anche laddove la contestazione sia possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione,
sempre che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689, termine che inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza della infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima. (Cass. 20 dicembre 1993,
n. 12610; Cass. 17 marzo 1995, n. 3093; Cass. 15 luglio 1996, n. 6408; Cass. 27 febbraio
1996, n. 1502).
Ciò premesso, nel merito, l'impugnazione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che, trattandosi di un atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2700 cod. civ., "il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale
4 stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante" (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione n. 23800 del 2014).
Ciò posto, nella fattispecie, nel verbale di accertamento non si dà atto che all'esterno del locale siano stati collocati diffusori acustici né c'è contezza che sia stato eseguito mediante idonea strumentazione tecnica alcun esame che accertasse in modo oggettivo il superamento dei livelli di emissione acustica consentiti. In assenza di detto riscontro, devono ritenersi prive di efficacia probatoria privilegiata le valutazioni dei verbalizzanti relative al superamento dei limiti di immissione acustica, peraltro non corroborate da alcun ulteriore riscontro probatorio nel corso del presente giudizio.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1221/2023 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 8277 emessa dal in Controparte_1
data 27 Dicembre 2022 e notificata il 12 Gennaio 2023; 2) CONDANNA il resistente
– in persona del Sindaco pro tempore – al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.403,00, di cui € 125,00
5 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre IVA e Cassa, se dovute, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Veronica Rinaldi.
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 1 Aprile 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6