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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 139/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 139/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
13.5.2025 emesso in esito alla udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nata a [...] il [...], c.fisc. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.05.1981, c.fisc. nata a C.F._2 Parte_3
Reggio Calabria il 01.01.1983 , c.fisc. ; C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...], c.fisc. ,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Polimeni che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, c.fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sibilio, della Avvocatura interna dell'Ente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente via Mons. G. Ferro n. 1/b - 89127 - Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA. Parte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata ai fini del presente giudizio presso la sede operativa di Reggio Calabria sita in
Vico D'Ascoli snc Catona, e giusta procura in atti
APPELLAT
1
OGGETTO: Morte - appello avverso la Sentenza n. 1181/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 02/09/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 780/2012 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_4
Civile di Reggio Calabria la (oggi ), Controparte_2 Controparte_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, (figlio della prima e Persona_1 fratello degli altri), avvenuto in data 20.12.2010. Esponevano gli attori che mentre quest'ultimo, alla guida dell'autocarro IVECO Turbo Daily tg. AK 580 ND, stava rientrando al cantiere dopo aver effettuato rifornimento presso il distributore “Q8” di Santa
Domenica di Terreti, percorrendo la Strada Provinciale Santa Domenica – Reggio Calabria con direzione monte-mare, l'automezzo era fuoriuscito dalla sede stradale precipitando in un burrone posto al limitare della opposta corsia di marcia, ove risultava assente il parapetto in calcestruzzo, precedentemente rimosso per la creazione di una piazzola di deposito materiali bituminosi. Aggiungevano che, a seguito della perizia disposta dall'Ufficio di Procura, era stata esclusa l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del conducente. Deducevano che, come emergeva dalla perizia di parte prodotta, la responsabilità era da addebitarsi alla , ente proprietario della strada Controparte_4 che non aveva provveduto alla necessaria manutenzione, tanto che in detto tratto di strada si erano verificati altri sinistri.
Per questi motivi
concludevano chiedendo la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis, con vittoria di spese e comensi da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Costituendosi la eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, Controparte_4 che non avevano dato prova della loro qualità di eredi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto degli obblighi gravanti sulla AT VR S.p.A., società incaricata della manutenzione stradale, che chiedeva di chiamare in causa. Contestava la ricostruzione del fatto fornita dagli attori e rilevava che la responsabilità del sinistro andava ascritta al conducente dell'autocarro il quale aveva effettuato una manovra di retromarcia come dimostrava la circostanza che il mezzo fosse stato trovato con la parte anteriore rivolta verso la strada e non già verso il fondo della scarpata. Contestava, ancora, le voci di danno richieste dagli attori sia iure proprio che iure hereditatis. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la AT VR SPA, con conseguente propria estromissione per difetto di legittimazione passiva e nel merito che fosse dichiarata inammissibile ovvero infondata la domanda attorea, stante la mancanza di responsabilità dell'Ente. In via subordinata, chiedeva che la terza chiamata fosse
2 condannata a tenere indenne e manlevare da ogni eventuale condanna subita quale responsabile civile in caso di accoglimento delle domande attoree
La società AT VR Spa, costituendosi, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea e la limitazione della propria responsabilità ai soli interventi di manutenzione ordinaria.
Chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa in L.C.A.,dalla Parte_6 quale chiedeva di essere manlevata, chiamata alla quale non seguiva la costituzione della
, già in LCA, che rimaneva contumace. Pt_6
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dagli attori, con sentenza n. 1181/2019, pubblicata in data 2.9.2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava le domande attoree, dichiarava improcedibile la domanda di manleva avanzata dalla AT VR Spa nei confronti della in LCA e compensava integralmente le spese di lite. Pt_6
Avverso la predetta sentenza, gli appellanti proponevano tempestiva impugnazione, notificata ai procuratori delle parti già costituite in primo grado in data 20.2.2020, rilevando:
1. L'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, tra cui la consulenza tecnica di parte e la documentazione fotografica attestante l'assenza di parapetti nel tratto interessato dal sinistro.
2. La carenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. e all'omessa considerazione delle norme tecniche e giurisprudenza in materia di responsabilità da cosa in custodia.
3. Il mancato accertamento della responsabilità della P.A., quale ente proprietario e custode della strada, per omessa manutenzione e mancata messa in sicurezza del tratto stradale, nonostante segnalazioni preventive da parte della stessa AT VR
S.p.A. circa la presenza di anomalie e pericoli.
Gli appellanti evidenziavano che il tratto di strada interessato dal sinistro era l'unico privo di protezioni laterali, e che in corrispondenza dello stesso, si erano verificati altri incidenti analoghi, come da documentazione dagli stessi prodotta.
Per questi motivi
, concludevano chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente condanna della al risarcimento dei Controparte_5 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in
• € 308.700,00 alla madre . Parte_1
• € 134.040,00 ciascuno ai fratelli , e . Parte_3 Pt_4 Pt_2
• Spese funerarie (€ 3.092,73) e danno materiale (€ 7.000,00) per l'autocarro.
• La liquidazione del danno biologico iure proprio in via equitativa.
• La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore che aveva reso la prescritta dichiarazione.
In via istruttoria, chiedevano la ammissione della prova per testi rigettata in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.6.2020, la Controparte_5
(già ) si costituiva eccependo preliminarmente la
[...] CP_4
3 inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc e contestando nel merito i motivi di appello spiegati, rilevando che, mentre nell'atto di citazione gli attori avevano allegato una responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. nell'atto di appello avevano fatto riferimento, per la prima volta e dunque in violazione dell'art. 345 cpc, ad una responsabilità aggravata e ciò al fine di invertire l'onere della prova. Rilevava la correttezza della decisione di primo grado tenuto conto di quanto risultava tanto dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sui luoghi che dagli atti del fascicolo penale conclusosi con una archiviazione. Rilevava che nessuna anomalia era stata rilevata sui luoghi e che la invasione della corsia opposta da parte del rispetto a quella percorsa Parte_2 dimostravano che tale comportamento era da ascrivere esclusivamente alla condotta dello stesso, senza che potesse essere riconosciuta alcuna responsabilità dell'ente proprietario della strada. Ribadiva, come già affermato in primo grado, che il mezzo era stato trovato con la parte anteriore rivota verso la strada e che ciò confermava che il conducente, nel momento in cui era precipitato nel burrone, stava effettuando una manovra di retromarcia, circostanza che escludeva qualunque sua responsabilità. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Infine, rilevava che aveva errato il primo giudice a disporre la integrale compensazione delle spese e, pertanto, chiedeva la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.12.2020 si costituiva la AT VR Spa eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc atteso che l'atto si limitava a richiedere una nuova valutazione degli elementi valutati in primo grado con mero richiamo alle ipotesi di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.. Rilevava la correttezza della decisione di primo grado tanto in ordine alla assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. che alle modalità di ricostruzione del fatto. Aggiungeva che la circostanza allegata dagli originari attori secondo la quale nella piazzola antistante il burrone era stato eliminato il parapetto per creare un deposito di materiale bituminoso era rimasta totalmente priva di prova (tanto più che era stato dimostrato che già nel 2009 i parapetti non erano presenti) e che, al contrario, dalla istruttoria era emerso che nel punto in cui l'autocarro era caduto vi era una rampa battuta con presenza di terra di scarico, circostanza mai contestata dagli attori. Rilevava che il sinistro era avvenuto fuori dalla sede stradale e che, quindi, nessun obbligo a suo carico sussisteva. Aggiungeva che la sede stradale non presentava alcuna anomalia ed era presente la segnaletica e, dunque, non era rinvenibile alcuna carenza di manutenzione ordinaria. Precisava che il fatto era da addebitarsi alla condotta del danneggiato, come dimostrava la circostanza che l'automezzo fosse stato trovato con la parte anteriore verso la strada e non già verso il fondo della scarpata. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento, che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità della . Controparte_4
Dichiarata, con ordinanza, la non necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti della in LCA (nei cui confronti la domanda di manleva Pt_6
4 era stata dichiarata, in primo grado, improcedibile), la causa veniva avviata alla fase decisoria.
Alla udienza del 14.4.2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc – parte appellante concludeva ribadendo le conclusioni spiegate nell'atto di appello ed insistendo anche nelle istanze istruttorie articolate;
la così concludeva “rigettare Controparte_3
l'appello proposto dai sig.ri perchè inammissibile ed infondato in Parte_7 fatto e in diritto per le motivazioni esplicitate;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1181/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. - In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, dichiarare la responsabilità esclusiva dell' tenuta per contratto a manlevare la Parte_5 [...]
di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente Controparte_5 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di eventi connessi all'attività ed alla custodia sulla strada da parte dell' - Condannare gli CP_6 appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di Giudizio”.
Infine concludeva nei seguenti termini: 1) Dichiarare inammissibile l'appello CP_7 promosso dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di Parte_4 Parte_8 legge e/o mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 1181/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Leonello e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento del promosso gravame accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della citazione in giudizio dell'AT VR S.p.A. e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio, poiché legittimata passivamente deve ritenersi esclusivamente la Controparte_5
nei cui confronti deve essere valutata la responsabilità del sinistro per cui è causa
[...] con ogni conseguenza in ordine al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.; 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dalla che dalla AT VR Spa. Controparte_3
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. prevede che l'atto di appello debba contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonchè
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ha affermato anche di recente la Suprema Corte che in materia di inammissibilità dell'atto di appello, vige il principio ormai consolidato per il quale «l'impugnazione deve contenere,
5 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass., Sez. Un. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Ritiene la Corte che l'atto di appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice e che, pertanto, la eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla che ha chiesto nella comparsa di costituzione Controparte_4 depositata in data 9.6.2020, la condanna degli attori anche alle spese del primo grado di giudizio rilevando la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur in presenza della totale soccombenza degli appellanti, il giudice aveva ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio.
Sul punto si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione, la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.
La , pur non avendo indicato nella intestazione della comparsa la Controparte_3 proposizione di appello incidentale, si è così espressa:
“ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE INTEGRALE
DELLE SPESE DI LITE.
Per completezza espositiva, si rileva comunque che, non sussistendo i presupposti per
l'applicazione della responsabilità della trattandosi nel caso di Controparte_8 specie di responsabilità esclusiva della vittima, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132/2014, convertito con l. n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza
n. 7630/19; depositata il 18 marzo).” chiedendo poi nelle conclusioni la condanna degli originari attori alle spese “di entrambi i gradi di giudizio”.
6 Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che la abbia Controparte_3 spiegato un appello incidentale avendo nella parte motiva della comparsa indicato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e chiedendo, conseguentemente, nelle conclusioni, la condanna degli attori alle spese anche del primo grado di giudizio.
Detto appello incidentale tardivo, seppur contenuto in una comparsa tempestivamente depositata, deve essere dichiarato inammissibile tenuto conto che, come affermato dalla
Suprema Corte, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Cass.
29448/2024).
Nessun dubbio sussiste, invero, sulla preesistenza dell'interesse ad impugnare della
[...]
rispetto all'appello proposto dagli originari attori e, pertanto, detto ente, al CP_3 fine di proporre tempestivo appello, avrebbe dovuto proporre il gravame nel rispetto dei termini previsti dall'art. 327 cpc, termini che nel presente giudizio erano spirati in data
2.3.2020 mentre – come detto – la comparsa è stata depositata in data 9.6.2020.
Deve, ancora rilevarsi che anche la AT VR Spa, sin dalla comparsa di costituzione, depositata in data 16.12.2020, ha chiesto la condanna degli originari attori alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A differenza, tuttavia, della la AT VR Spa non ha svolto alcuna Controparte_3 deduzione in ordine alla erroneità sul punto della sentenza di primo grado.
Tuttavia, nelle conclusioni della comparsa di costituzione ed in tutti i successivi atti depositati (note sostitutive di tutte le udienze, precisazioni delle conclusioni e scritti conclusivi) ha sempre richiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 cpc.
In particolare, nella comparsa di risposta e sino alla precisazione delle conclusioni, la AT
VR PA ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, la estromissione dal giudizio stante la esclusiva responsabilità della ed “in ogni caso” la condanna degli appellanti alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la assoluta carenza di motivazione, deve ritenersi che detta conclusione integri gli estremi di un appello incidentale essendo teso ad ottenere la riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Tuttavia, come già rilevato per l'analogo appello incidentale spiegato dalla
[...]
, poiché l'interesse a proporre detto appello è sorto indipendentemente CP_3 dall'appello principale, sarebbe stato onere della AT VR Spa formulare lo stesso entro il termine di decadenza, qui ampiamente superato atteso che, a fronte della già ricordata scadenza per proporre impugnazione il giorno 2.3.2020, la costituzione dell' è CP_9 stata depositata in data 16.12.2020.
7 La inammissibilità dichiarata per la tardività esclude di dovere affrontare il profilo della inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc.
Ancora in via preliminare deve essere rigettata la istanza istruttoria formulata da parte appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, reiterata correttamente in sede di precisazione delle conclusioni, stante la irrilevanza delle circostanze articolate.
Ritiene, invero, la Corte che nessun utile elemento le stesse sarebbero in grado di portare ai fini della decisione.
Nel merito l'appello proposito dagli originari attori è infondato e deve essere rigettato.
Alla luce degli elementi raccolti in primo grado non è stato possibile accertare la dinamica del sinistro che ha coinvolto il . Parte_2
Invero, la ricostruzione fornita dagli odierni appellanti, secondo la quale il loro congiunto stava percorrendo la strada provinciale in direzione monte-mare quando, in corrispondenza di una curva destrorsa, era precipitato nel burrone posto al di là della piazzola di sosta presente sul margine della carreggiata opposta, margine privo di parapetto, non ha trovato alcuna conferma.
Nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi, oltre ad essere stata affermata la assenza di testimoni oculari, si dà atto che sulla sede stradale non erano presenti segni né di frenata né di scarrocciamento.
Quanto riportato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine alla direzione del mezzo condotto dal loro congiunto prende le mosse dalla dichiarazione resa dal fratello dello stesso, , ai Carabinieri intervenuti sui luoghi. Lo Parte_2 stesso ha dichiarato che il fratello era uscito circa una ora prima per andare ad effettuare rifornimento di carburante presso il distributore Q8 e che, non avendo notizie dello stesso e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, egli aveva percorso la strada dalla propria abitazione al distributore e non avendolo rivenuto in tale zona, aveva percorso il tratto stradale fino al cantiere del Campo Sportivo e che, non avendolo trovato nemmeno in tale luogo, aveva percorso più volte la strada fino a quando, in corrispondenza della località
Santa Domenica, aveva notato la terra smossa e, successivamente, si era accorto della presenza di rottami nella scarpata, dove successivamente era stato rinvenuto il mezzo ed il cadavere del proprio fratello.
Pertanto, deve rilevarsi che la dinamica riprodotta nell'atto di citazione, indicata dal tecnico di parte nella relazione prodotta dagli attori, afferma che il stava Parte_2 percorrendo la strada provinciale in direzione monte-mare solo sulla scorta della circostanza che lo stesso si fosse dapprima recato a effettuare il rifornimento al distributore.
Tuttavia, deve rilevarsi che il ha dichiarato di essere uscito alle ore Parte_2
13,45 per cercare il fratello il quale ben una ora prima era uscito per andare ad effettuare il rifornimento di carburante. Tale circostanza in realtà nulla dice sulla strada percorsa dal al momento in cui lo stesso è caduto nella scarpata. Parte_2
8 Anche a volere ritenere che il stesse percorrendo la strada con direzione Parte_2 monte-mare appare comunque impossibile ricostruire la dinamica del sinistro, stante la mancanza di segni di frenata e di scarrocciamento come rilevato dai Carabinieri intervenuti.
Hanno sostenuto, invece, la e la AT VR PA che il , nel Controparte_4 Parte_2 momento in cui è caduto nella scarpata, stava presumibilmente effettuando una manovra di retromarcia come dimostrerebbe la circostanza che l'autocarro sia stato rinvenuto con la parte anteriore rivolta verso la strada e non già verso il fondo della scarpata.
La posizione dell'autocarro è descritta nella perizia di parte prodotta dagli attori nella quale si legge che il mezzo si era fermato con direzione Gambarie, quindi non già verso il fondo della scarpata (direzione Reggio) bensì verso la strada, circostanza che – come evidenziato sia dalla che dalla AT VR Spa – non è stata contestata dagli attori. Controparte_3
Tuttavia ritiene la Corte che la posizione di quiete dell'autocarro non sia atta a dimostrare se lo stesso sia caduto nella scarpata a seguito di una retromarcia o, al contrario, con il lato anteriore rivolto verso il fondo della scarpata stessa tenuto conto che, come dimostra la circostanza che il mezzo presenta tutta la parte superiore della cabina schiacciata, lo stesso, negli oltre dieci metri di caduta (come si legge nella relazione di parte che fa riferimento ad un tratto di circa 11/14 metri percorso in caduta dell'autocarro) si è sicuramente ribaltato, finendo poi per fermarsi nella posizione rappresentata nelle fotografie in atti, allegate anche al rapporto dei Carabinieri acquisito agli atti del fascicolo.
Nessuna certezza dunque può ritenersi sussistente nemmeno su quale fosse la direzione del mezzo nel momento in cui lo stesso è precitato nella scarpata.
Attesa la assoluta mancanza di elementi che consentano di ricostruire le modalità del fatto oggetto di causa nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente convenuto o alla terza chiamata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663;
Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve
9 fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760). Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato, senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il caso fortuito.
Secondo la Suprema Corte, dunque, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore
- del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 20986/2023).
Come affermato in motivazione nella decisione ora richiamata qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v. Cass.,
01/02/2018, n. 2480, e succ. conf., in un caso nel quale è stata confermata la statuizione di merito che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, per i danni patiti dal superamento del pur regolare “guardrail” da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, profilo nell'ipotesi dirimente;
cfr., sia pure in distinto contesto di responsabilità civile, Cass.,
11/11/2019, n. 28991).
Facendo applicazione di detti principi, nel caso di specie si rileva che, in assenza di elementi oggettivi in ordine alla direzione ed alla posizione del veicolo nel momento in cui
è caduto nella scarpata non è possibile in alcun modo affermare che il fatto sia stato determinato dalla responsabilità dell'ente proprietario della strada a causa di mancata manutenzione o del terzo chiamato obbligato in virtù del contratto di appalto esistente.
Ritiene la Corte, infatti, che nel caso di specie siano possibili diverse ricostruzioni, come dimostrano anche le diverse ed antitetiche versioni delle parti che, per quanto sino ad ora esposto, sono tutte prive di riscontri oggettivi che consentano di preferire l'una o l'altra.
In particolare la circostanza che il stesse percorrendo la strada provinciale in Parte_2 direzione monte-mare è solo una congettura derivante dalla affermazione del fratello dello stesso che ha riferito che il proprio congiunto era andato a fare rifornimento ma, come rilevato, nessun dato concreto consente di affermare che il conducente non avesse fatto
10 altri e successivi percorsi e, dunque, ulteriori manovre;
ed ancora, nemmeno la ricostruzione della e della terza chiamata, relativa alla posizione di retromarcia CP_4 che sarebbe desumibile dalla posizione di quiete del veicolo dopo la caduta, può ritenersi provata proprio perché, come evidenziato, il veicolo non solo ha percorso un percorso di oltre dieci metri ma, nel precipitare nella scarpata, si è sicuramente ribaltato (come dimostra la circostanza che la cabina di guida appaia schiacciata nella parte superiore).
Non potendosi, dunque, in alcun modo accertare quali siano state le modalità del fatto, non
è possibile accertare se la mancanza della recinzione abbia avuto un determinismo causale, valutabile al fine di riconoscere, in capo alla o alla AT VR PA una CP_4 responsabilità ex art. 2051 c.c..
Per tutti questi motivi l'appello non può essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio – tenuto conto della reciproca soccombenza degli appellanti e della e della (queste ultime per avere spiegato un CP_4 CP_9 appello incidentale inammissibile) - possono essere interamente compensate.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali nonché della e della AT VR Spa Controparte_3 quali appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3
contro Parte_4 Controparte_1
e AT VR SPA, così decide:
[...]
1) Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti dalla Controparte_1
e Ati Avr Spa;
[...]
2) Rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3 Parte_4
3) Compensa fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali nonché della e della AT VR Spa, Controparte_3 quali appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
7.10.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 139/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
13.5.2025 emesso in esito alla udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nata a [...] il [...], c.fisc. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12.05.1981, c.fisc. nata a C.F._2 Parte_3
Reggio Calabria il 01.01.1983 , c.fisc. ; C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...], c.fisc. ,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesco Polimeni che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, c.fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sibilio, della Avvocatura interna dell'Ente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente via Mons. G. Ferro n. 1/b - 89127 - Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA. Parte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata ai fini del presente giudizio presso la sede operativa di Reggio Calabria sita in
Vico D'Ascoli snc Catona, e giusta procura in atti
APPELLAT
1
OGGETTO: Morte - appello avverso la Sentenza n. 1181/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 02/09/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 780/2012 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_4
Civile di Reggio Calabria la (oggi ), Controparte_2 Controparte_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, (figlio della prima e Persona_1 fratello degli altri), avvenuto in data 20.12.2010. Esponevano gli attori che mentre quest'ultimo, alla guida dell'autocarro IVECO Turbo Daily tg. AK 580 ND, stava rientrando al cantiere dopo aver effettuato rifornimento presso il distributore “Q8” di Santa
Domenica di Terreti, percorrendo la Strada Provinciale Santa Domenica – Reggio Calabria con direzione monte-mare, l'automezzo era fuoriuscito dalla sede stradale precipitando in un burrone posto al limitare della opposta corsia di marcia, ove risultava assente il parapetto in calcestruzzo, precedentemente rimosso per la creazione di una piazzola di deposito materiali bituminosi. Aggiungevano che, a seguito della perizia disposta dall'Ufficio di Procura, era stata esclusa l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del conducente. Deducevano che, come emergeva dalla perizia di parte prodotta, la responsabilità era da addebitarsi alla , ente proprietario della strada Controparte_4 che non aveva provveduto alla necessaria manutenzione, tanto che in detto tratto di strada si erano verificati altri sinistri.
Per questi motivi
concludevano chiedendo la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis, con vittoria di spese e comensi da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Costituendosi la eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, Controparte_4 che non avevano dato prova della loro qualità di eredi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto degli obblighi gravanti sulla AT VR S.p.A., società incaricata della manutenzione stradale, che chiedeva di chiamare in causa. Contestava la ricostruzione del fatto fornita dagli attori e rilevava che la responsabilità del sinistro andava ascritta al conducente dell'autocarro il quale aveva effettuato una manovra di retromarcia come dimostrava la circostanza che il mezzo fosse stato trovato con la parte anteriore rivolta verso la strada e non già verso il fondo della scarpata. Contestava, ancora, le voci di danno richieste dagli attori sia iure proprio che iure hereditatis. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa la AT VR SPA, con conseguente propria estromissione per difetto di legittimazione passiva e nel merito che fosse dichiarata inammissibile ovvero infondata la domanda attorea, stante la mancanza di responsabilità dell'Ente. In via subordinata, chiedeva che la terza chiamata fosse
2 condannata a tenere indenne e manlevare da ogni eventuale condanna subita quale responsabile civile in caso di accoglimento delle domande attoree
La società AT VR Spa, costituendosi, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea e la limitazione della propria responsabilità ai soli interventi di manutenzione ordinaria.
Chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa in L.C.A.,dalla Parte_6 quale chiedeva di essere manlevata, chiamata alla quale non seguiva la costituzione della
, già in LCA, che rimaneva contumace. Pt_6
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dagli attori, con sentenza n. 1181/2019, pubblicata in data 2.9.2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava le domande attoree, dichiarava improcedibile la domanda di manleva avanzata dalla AT VR Spa nei confronti della in LCA e compensava integralmente le spese di lite. Pt_6
Avverso la predetta sentenza, gli appellanti proponevano tempestiva impugnazione, notificata ai procuratori delle parti già costituite in primo grado in data 20.2.2020, rilevando:
1. L'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie, tra cui la consulenza tecnica di parte e la documentazione fotografica attestante l'assenza di parapetti nel tratto interessato dal sinistro.
2. La carenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. e all'omessa considerazione delle norme tecniche e giurisprudenza in materia di responsabilità da cosa in custodia.
3. Il mancato accertamento della responsabilità della P.A., quale ente proprietario e custode della strada, per omessa manutenzione e mancata messa in sicurezza del tratto stradale, nonostante segnalazioni preventive da parte della stessa AT VR
S.p.A. circa la presenza di anomalie e pericoli.
Gli appellanti evidenziavano che il tratto di strada interessato dal sinistro era l'unico privo di protezioni laterali, e che in corrispondenza dello stesso, si erano verificati altri incidenti analoghi, come da documentazione dagli stessi prodotta.
Per questi motivi
, concludevano chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente condanna della al risarcimento dei Controparte_5 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in
• € 308.700,00 alla madre . Parte_1
• € 134.040,00 ciascuno ai fratelli , e . Parte_3 Pt_4 Pt_2
• Spese funerarie (€ 3.092,73) e danno materiale (€ 7.000,00) per l'autocarro.
• La liquidazione del danno biologico iure proprio in via equitativa.
• La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore che aveva reso la prescritta dichiarazione.
In via istruttoria, chiedevano la ammissione della prova per testi rigettata in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.6.2020, la Controparte_5
(già ) si costituiva eccependo preliminarmente la
[...] CP_4
3 inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc e contestando nel merito i motivi di appello spiegati, rilevando che, mentre nell'atto di citazione gli attori avevano allegato una responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. nell'atto di appello avevano fatto riferimento, per la prima volta e dunque in violazione dell'art. 345 cpc, ad una responsabilità aggravata e ciò al fine di invertire l'onere della prova. Rilevava la correttezza della decisione di primo grado tenuto conto di quanto risultava tanto dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sui luoghi che dagli atti del fascicolo penale conclusosi con una archiviazione. Rilevava che nessuna anomalia era stata rilevata sui luoghi e che la invasione della corsia opposta da parte del rispetto a quella percorsa Parte_2 dimostravano che tale comportamento era da ascrivere esclusivamente alla condotta dello stesso, senza che potesse essere riconosciuta alcuna responsabilità dell'ente proprietario della strada. Ribadiva, come già affermato in primo grado, che il mezzo era stato trovato con la parte anteriore rivota verso la strada e che ciò confermava che il conducente, nel momento in cui era precipitato nel burrone, stava effettuando una manovra di retromarcia, circostanza che escludeva qualunque sua responsabilità. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Infine, rilevava che aveva errato il primo giudice a disporre la integrale compensazione delle spese e, pertanto, chiedeva la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.12.2020 si costituiva la AT VR Spa eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc atteso che l'atto si limitava a richiedere una nuova valutazione degli elementi valutati in primo grado con mero richiamo alle ipotesi di responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.. Rilevava la correttezza della decisione di primo grado tanto in ordine alla assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. che alle modalità di ricostruzione del fatto. Aggiungeva che la circostanza allegata dagli originari attori secondo la quale nella piazzola antistante il burrone era stato eliminato il parapetto per creare un deposito di materiale bituminoso era rimasta totalmente priva di prova (tanto più che era stato dimostrato che già nel 2009 i parapetti non erano presenti) e che, al contrario, dalla istruttoria era emerso che nel punto in cui l'autocarro era caduto vi era una rampa battuta con presenza di terra di scarico, circostanza mai contestata dagli attori. Rilevava che il sinistro era avvenuto fuori dalla sede stradale e che, quindi, nessun obbligo a suo carico sussisteva. Aggiungeva che la sede stradale non presentava alcuna anomalia ed era presente la segnaletica e, dunque, non era rinvenibile alcuna carenza di manutenzione ordinaria. Precisava che il fatto era da addebitarsi alla condotta del danneggiato, come dimostrava la circostanza che l'automezzo fosse stato trovato con la parte anteriore verso la strada e non già verso il fondo della scarpata. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento, che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità della . Controparte_4
Dichiarata, con ordinanza, la non necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti della in LCA (nei cui confronti la domanda di manleva Pt_6
4 era stata dichiarata, in primo grado, improcedibile), la causa veniva avviata alla fase decisoria.
Alla udienza del 14.4.2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc – parte appellante concludeva ribadendo le conclusioni spiegate nell'atto di appello ed insistendo anche nelle istanze istruttorie articolate;
la così concludeva “rigettare Controparte_3
l'appello proposto dai sig.ri perchè inammissibile ed infondato in Parte_7 fatto e in diritto per le motivazioni esplicitate;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1181/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. - In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, dichiarare la responsabilità esclusiva dell' tenuta per contratto a manlevare la Parte_5 [...]
di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente Controparte_5 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di eventi connessi all'attività ed alla custodia sulla strada da parte dell' - Condannare gli CP_6 appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di Giudizio”.
Infine concludeva nei seguenti termini: 1) Dichiarare inammissibile l'appello CP_7 promosso dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di Parte_4 Parte_8 legge e/o mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto avverso la sentenza n. 1181/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Leonello e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento del promosso gravame accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della citazione in giudizio dell'AT VR S.p.A. e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio, poiché legittimata passivamente deve ritenersi esclusivamente la Controparte_5
nei cui confronti deve essere valutata la responsabilità del sinistro per cui è causa
[...] con ogni conseguenza in ordine al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.; 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sia dalla che dalla AT VR Spa. Controparte_3
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. prevede che l'atto di appello debba contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonchè
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ha affermato anche di recente la Suprema Corte che in materia di inammissibilità dell'atto di appello, vige il principio ormai consolidato per il quale «l'impugnazione deve contenere,
5 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass., Sez. Un. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Ritiene la Corte che l'atto di appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice e che, pertanto, la eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla che ha chiesto nella comparsa di costituzione Controparte_4 depositata in data 9.6.2020, la condanna degli attori anche alle spese del primo grado di giudizio rilevando la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur in presenza della totale soccombenza degli appellanti, il giudice aveva ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio.
Sul punto si rileva che, come affermato dalla Suprema Corte, in tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione, la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione.
La , pur non avendo indicato nella intestazione della comparsa la Controparte_3 proposizione di appello incidentale, si è così espressa:
“ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE INTEGRALE
DELLE SPESE DI LITE.
Per completezza espositiva, si rileva comunque che, non sussistendo i presupposti per
l'applicazione della responsabilità della trattandosi nel caso di Controparte_8 specie di responsabilità esclusiva della vittima, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.
132/2014, convertito con l. n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza
n. 7630/19; depositata il 18 marzo).” chiedendo poi nelle conclusioni la condanna degli originari attori alle spese “di entrambi i gradi di giudizio”.
6 Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che la abbia Controparte_3 spiegato un appello incidentale avendo nella parte motiva della comparsa indicato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e chiedendo, conseguentemente, nelle conclusioni, la condanna degli attori alle spese anche del primo grado di giudizio.
Detto appello incidentale tardivo, seppur contenuto in una comparsa tempestivamente depositata, deve essere dichiarato inammissibile tenuto conto che, come affermato dalla
Suprema Corte, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (Cass.
29448/2024).
Nessun dubbio sussiste, invero, sulla preesistenza dell'interesse ad impugnare della
[...]
rispetto all'appello proposto dagli originari attori e, pertanto, detto ente, al CP_3 fine di proporre tempestivo appello, avrebbe dovuto proporre il gravame nel rispetto dei termini previsti dall'art. 327 cpc, termini che nel presente giudizio erano spirati in data
2.3.2020 mentre – come detto – la comparsa è stata depositata in data 9.6.2020.
Deve, ancora rilevarsi che anche la AT VR Spa, sin dalla comparsa di costituzione, depositata in data 16.12.2020, ha chiesto la condanna degli originari attori alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A differenza, tuttavia, della la AT VR Spa non ha svolto alcuna Controparte_3 deduzione in ordine alla erroneità sul punto della sentenza di primo grado.
Tuttavia, nelle conclusioni della comparsa di costituzione ed in tutti i successivi atti depositati (note sostitutive di tutte le udienze, precisazioni delle conclusioni e scritti conclusivi) ha sempre richiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 cpc.
In particolare, nella comparsa di risposta e sino alla precisazione delle conclusioni, la AT
VR PA ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, la estromissione dal giudizio stante la esclusiva responsabilità della ed “in ogni caso” la condanna degli appellanti alla rifusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la assoluta carenza di motivazione, deve ritenersi che detta conclusione integri gli estremi di un appello incidentale essendo teso ad ottenere la riforma sul punto della sentenza di primo grado.
Tuttavia, come già rilevato per l'analogo appello incidentale spiegato dalla
[...]
, poiché l'interesse a proporre detto appello è sorto indipendentemente CP_3 dall'appello principale, sarebbe stato onere della AT VR Spa formulare lo stesso entro il termine di decadenza, qui ampiamente superato atteso che, a fronte della già ricordata scadenza per proporre impugnazione il giorno 2.3.2020, la costituzione dell' è CP_9 stata depositata in data 16.12.2020.
7 La inammissibilità dichiarata per la tardività esclude di dovere affrontare il profilo della inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc.
Ancora in via preliminare deve essere rigettata la istanza istruttoria formulata da parte appellante nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, reiterata correttamente in sede di precisazione delle conclusioni, stante la irrilevanza delle circostanze articolate.
Ritiene, invero, la Corte che nessun utile elemento le stesse sarebbero in grado di portare ai fini della decisione.
Nel merito l'appello proposito dagli originari attori è infondato e deve essere rigettato.
Alla luce degli elementi raccolti in primo grado non è stato possibile accertare la dinamica del sinistro che ha coinvolto il . Parte_2
Invero, la ricostruzione fornita dagli odierni appellanti, secondo la quale il loro congiunto stava percorrendo la strada provinciale in direzione monte-mare quando, in corrispondenza di una curva destrorsa, era precipitato nel burrone posto al di là della piazzola di sosta presente sul margine della carreggiata opposta, margine privo di parapetto, non ha trovato alcuna conferma.
Nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi, oltre ad essere stata affermata la assenza di testimoni oculari, si dà atto che sulla sede stradale non erano presenti segni né di frenata né di scarrocciamento.
Quanto riportato dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine alla direzione del mezzo condotto dal loro congiunto prende le mosse dalla dichiarazione resa dal fratello dello stesso, , ai Carabinieri intervenuti sui luoghi. Lo Parte_2 stesso ha dichiarato che il fratello era uscito circa una ora prima per andare ad effettuare rifornimento di carburante presso il distributore Q8 e che, non avendo notizie dello stesso e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, egli aveva percorso la strada dalla propria abitazione al distributore e non avendolo rivenuto in tale zona, aveva percorso il tratto stradale fino al cantiere del Campo Sportivo e che, non avendolo trovato nemmeno in tale luogo, aveva percorso più volte la strada fino a quando, in corrispondenza della località
Santa Domenica, aveva notato la terra smossa e, successivamente, si era accorto della presenza di rottami nella scarpata, dove successivamente era stato rinvenuto il mezzo ed il cadavere del proprio fratello.
Pertanto, deve rilevarsi che la dinamica riprodotta nell'atto di citazione, indicata dal tecnico di parte nella relazione prodotta dagli attori, afferma che il stava Parte_2 percorrendo la strada provinciale in direzione monte-mare solo sulla scorta della circostanza che lo stesso si fosse dapprima recato a effettuare il rifornimento al distributore.
Tuttavia, deve rilevarsi che il ha dichiarato di essere uscito alle ore Parte_2
13,45 per cercare il fratello il quale ben una ora prima era uscito per andare ad effettuare il rifornimento di carburante. Tale circostanza in realtà nulla dice sulla strada percorsa dal al momento in cui lo stesso è caduto nella scarpata. Parte_2
8 Anche a volere ritenere che il stesse percorrendo la strada con direzione Parte_2 monte-mare appare comunque impossibile ricostruire la dinamica del sinistro, stante la mancanza di segni di frenata e di scarrocciamento come rilevato dai Carabinieri intervenuti.
Hanno sostenuto, invece, la e la AT VR PA che il , nel Controparte_4 Parte_2 momento in cui è caduto nella scarpata, stava presumibilmente effettuando una manovra di retromarcia come dimostrerebbe la circostanza che l'autocarro sia stato rinvenuto con la parte anteriore rivolta verso la strada e non già verso il fondo della scarpata.
La posizione dell'autocarro è descritta nella perizia di parte prodotta dagli attori nella quale si legge che il mezzo si era fermato con direzione Gambarie, quindi non già verso il fondo della scarpata (direzione Reggio) bensì verso la strada, circostanza che – come evidenziato sia dalla che dalla AT VR Spa – non è stata contestata dagli attori. Controparte_3
Tuttavia ritiene la Corte che la posizione di quiete dell'autocarro non sia atta a dimostrare se lo stesso sia caduto nella scarpata a seguito di una retromarcia o, al contrario, con il lato anteriore rivolto verso il fondo della scarpata stessa tenuto conto che, come dimostra la circostanza che il mezzo presenta tutta la parte superiore della cabina schiacciata, lo stesso, negli oltre dieci metri di caduta (come si legge nella relazione di parte che fa riferimento ad un tratto di circa 11/14 metri percorso in caduta dell'autocarro) si è sicuramente ribaltato, finendo poi per fermarsi nella posizione rappresentata nelle fotografie in atti, allegate anche al rapporto dei Carabinieri acquisito agli atti del fascicolo.
Nessuna certezza dunque può ritenersi sussistente nemmeno su quale fosse la direzione del mezzo nel momento in cui lo stesso è precitato nella scarpata.
Attesa la assoluta mancanza di elementi che consentano di ricostruire le modalità del fatto oggetto di causa nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente convenuto o alla terza chiamata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663;
Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve
9 fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760). Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneggiato, senza che vi sia necessità, per il custode convenuto, di eccepire il caso fortuito.
Secondo la Suprema Corte, dunque, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore
- del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 20986/2023).
Come affermato in motivazione nella decisione ora richiamata qualora rimanga ignota una circostanza direttamente incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, anche in chiave probabilistica come corretto in sede di scrutinio della responsabilità civile, è chiaro, per un motivo prima logico che giuridico, che dovrà concludersi per la mancata dimostrazione del nesso oggettivo, primo onere probatorio della parte istante (v. Cass.,
01/02/2018, n. 2480, e succ. conf., in un caso nel quale è stata confermata la statuizione di merito che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, per i danni patiti dal superamento del pur regolare “guardrail” da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, profilo nell'ipotesi dirimente;
cfr., sia pure in distinto contesto di responsabilità civile, Cass.,
11/11/2019, n. 28991).
Facendo applicazione di detti principi, nel caso di specie si rileva che, in assenza di elementi oggettivi in ordine alla direzione ed alla posizione del veicolo nel momento in cui
è caduto nella scarpata non è possibile in alcun modo affermare che il fatto sia stato determinato dalla responsabilità dell'ente proprietario della strada a causa di mancata manutenzione o del terzo chiamato obbligato in virtù del contratto di appalto esistente.
Ritiene la Corte, infatti, che nel caso di specie siano possibili diverse ricostruzioni, come dimostrano anche le diverse ed antitetiche versioni delle parti che, per quanto sino ad ora esposto, sono tutte prive di riscontri oggettivi che consentano di preferire l'una o l'altra.
In particolare la circostanza che il stesse percorrendo la strada provinciale in Parte_2 direzione monte-mare è solo una congettura derivante dalla affermazione del fratello dello stesso che ha riferito che il proprio congiunto era andato a fare rifornimento ma, come rilevato, nessun dato concreto consente di affermare che il conducente non avesse fatto
10 altri e successivi percorsi e, dunque, ulteriori manovre;
ed ancora, nemmeno la ricostruzione della e della terza chiamata, relativa alla posizione di retromarcia CP_4 che sarebbe desumibile dalla posizione di quiete del veicolo dopo la caduta, può ritenersi provata proprio perché, come evidenziato, il veicolo non solo ha percorso un percorso di oltre dieci metri ma, nel precipitare nella scarpata, si è sicuramente ribaltato (come dimostra la circostanza che la cabina di guida appaia schiacciata nella parte superiore).
Non potendosi, dunque, in alcun modo accertare quali siano state le modalità del fatto, non
è possibile accertare se la mancanza della recinzione abbia avuto un determinismo causale, valutabile al fine di riconoscere, in capo alla o alla AT VR PA una CP_4 responsabilità ex art. 2051 c.c..
Per tutti questi motivi l'appello non può essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio – tenuto conto della reciproca soccombenza degli appellanti e della e della (queste ultime per avere spiegato un CP_4 CP_9 appello incidentale inammissibile) - possono essere interamente compensate.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali nonché della e della AT VR Spa Controparte_3 quali appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3
contro Parte_4 Controparte_1
e AT VR SPA, così decide:
[...]
1) Dichiara inammissibili gli appelli incidentali proposti dalla Controparte_1
e Ati Avr Spa;
[...]
2) Rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3 Parte_4
3) Compensa fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali nonché della e della AT VR Spa, Controparte_3 quali appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
7.10.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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