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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1180/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. cronol. 797/2025 dell'8.2.2025,
Repert. n.283/2025, del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, all'esito del giudizio n.1779/2019 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via A. De Gasperi
n.2, (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via N. P.IVA_1
Calandra n. 35, presso lo studio degli avvocati Margherita Simonetta Verlingieri
( ) e RI ND (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2 dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato allegato all'atto di appello
Email_1
[...]
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in , alla Piazza Salimbeni n.3, CP_1
(CF: , P.VA ) elettivamente domiciliata in Nola alla Via P.IVA_2 P.IVA_3
On.le F. Napolitano n. 64, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiore (C.F.
- dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su C.F._3 foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta. pec Email_2 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 bis c.p.c. dell'8.2.2025 del Tribunale di Benevento all'esito del giudizio n. 1779/2019 di R.G., notificata in data 12.02.2025, sulla domanda proposta dalla il Tribunale di Benevento così Parte_1 provvedeva: “rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in €2.540,00 oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario al 15%. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente”.
Avverso detta ordinanza, con atto notificato in data 10.03.2025 proponeva appello la e chiedeva: “1) accertare e dichiarare la Parte_1 nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra ricorrente e Banca resistente
e segnatamente: l'illegittimità della capitalizzazione composta, la nullità della
CMS e degli addebiti per spese e oneri diversi dai bolli e, per l'effetto, condannare la banca a restituire in favore della correntista i detti importi, quantificati in CTU in € 1.648,90. 2) dichiarare la nullità degli interessi creditori e per effetto del ricalcolo condannare al pagamento della differenza in € 3.321,00. 2) Condannare la al pagamento del costo delle CTU, nonché delle spese e competenze CP_1 di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati Verlingieri
e ND, antistatari.
Si costituiva la contestando l'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Con nota del 15.12.2025 l'appellante depositava atto di rinuncia all'appello, notificato alla controparte in data 12.12.2025; con detto atto l'appellante dichiarava di rinunciare all'appello ex art.306 c.p.c. e chiedeva l'estinzione del processo con compensazione reciproca delle spese e competenze del grado.
Con nota del 15.12.2025 l'appellata depositava atto di accettazione alla rinuncia al giudizio di appello con compensazione delle spese del grado, notificato in data
15.12.2025.
Preso atto della rinuncia e dell'accettazione della controparte, l'udienza fissata ex art.352 c.p.c. per l'11.02.2027 era anticipata al 18.12.2025. Con note depositate in data 17.12.2025 per la trattazione scritta dell'udienza del
18.12.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la confermava Parte_1 la rinunzia al gravame e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art.338 c.p.c. a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello
(o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all'art.306 c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all'art.359 c.p.c..
Ebbene, l'art.306 c.p.c., che regola la rinuncia della parte agli atti del giudizio, dispone al primo comma: "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. (...)". Al secondo ed al terzo comma stabilisce, poi, le modalità delle dichiarazioni delle parti e la conseguente estinzione del processo. Al quarto comma, infine, pone il principio che, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
In base al tenore testuale della disposizione (primo comma) l'accettazione della rinuncia è, dunque, richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione. Interesse che presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio e senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione (cfr. Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978, Cass. Sez. 1,
11/10/1999, n. 11384, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017 e
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018).
Va rilevato inoltre che la pronuncia del giudice che dichiara l'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, che va pronunciata con sentenza vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la dichiarazione di rinuncia dell'appellante e di accettazione dell'appellata (per quanto quest'ultima non necessaria non essendo stato proposto appello incidentale) sono regolari, essendo state osservate le forme all'uopo prescritte dall'art. 306, comma 2, c.p.c..
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, come da specifico accordo da loro concluso sul punto, espressamente fatto salvo dal citato art.306, ultimo comma, 1° periodo, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa in data 8.2.2025, resa dal
Tribunale di Benevento nella causa iscritta al n.1779/2019 di R.G., notificata in data 12.02.2025, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
b) dichiara compensate le spese del grado.
Così deciso in Napoli, addì 19.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1180/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. cronol. 797/2025 dell'8.2.2025,
Repert. n.283/2025, del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, all'esito del giudizio n.1779/2019 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via A. De Gasperi
n.2, (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via N. P.IVA_1
Calandra n. 35, presso lo studio degli avvocati Margherita Simonetta Verlingieri
( ) e RI ND (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2 dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato allegato all'atto di appello
Email_1
[...]
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in , alla Piazza Salimbeni n.3, CP_1
(CF: , P.VA ) elettivamente domiciliata in Nola alla Via P.IVA_2 P.IVA_3
On.le F. Napolitano n. 64, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiore (C.F.
- dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su C.F._3 foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta. pec Email_2 APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art.702 bis c.p.c. dell'8.2.2025 del Tribunale di Benevento all'esito del giudizio n. 1779/2019 di R.G., notificata in data 12.02.2025, sulla domanda proposta dalla il Tribunale di Benevento così Parte_1 provvedeva: “rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in €2.540,00 oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario al 15%. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente”.
Avverso detta ordinanza, con atto notificato in data 10.03.2025 proponeva appello la e chiedeva: “1) accertare e dichiarare la Parte_1 nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra ricorrente e Banca resistente
e segnatamente: l'illegittimità della capitalizzazione composta, la nullità della
CMS e degli addebiti per spese e oneri diversi dai bolli e, per l'effetto, condannare la banca a restituire in favore della correntista i detti importi, quantificati in CTU in € 1.648,90. 2) dichiarare la nullità degli interessi creditori e per effetto del ricalcolo condannare al pagamento della differenza in € 3.321,00. 2) Condannare la al pagamento del costo delle CTU, nonché delle spese e competenze CP_1 di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati Verlingieri
e ND, antistatari.
Si costituiva la contestando l'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del grado.
Con nota del 15.12.2025 l'appellante depositava atto di rinuncia all'appello, notificato alla controparte in data 12.12.2025; con detto atto l'appellante dichiarava di rinunciare all'appello ex art.306 c.p.c. e chiedeva l'estinzione del processo con compensazione reciproca delle spese e competenze del grado.
Con nota del 15.12.2025 l'appellata depositava atto di accettazione alla rinuncia al giudizio di appello con compensazione delle spese del grado, notificato in data
15.12.2025.
Preso atto della rinuncia e dell'accettazione della controparte, l'udienza fissata ex art.352 c.p.c. per l'11.02.2027 era anticipata al 18.12.2025. Con note depositate in data 17.12.2025 per la trattazione scritta dell'udienza del
18.12.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la confermava Parte_1 la rinunzia al gravame e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art.338 c.p.c. a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello
(o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all'art.306 c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all'art.359 c.p.c..
Ebbene, l'art.306 c.p.c., che regola la rinuncia della parte agli atti del giudizio, dispone al primo comma: "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. (...)". Al secondo ed al terzo comma stabilisce, poi, le modalità delle dichiarazioni delle parti e la conseguente estinzione del processo. Al quarto comma, infine, pone il principio che, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
In base al tenore testuale della disposizione (primo comma) l'accettazione della rinuncia è, dunque, richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione. Interesse che presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio e senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione (cfr. Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978, Cass. Sez. 1,
11/10/1999, n. 11384, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017 e
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018).
Va rilevato inoltre che la pronuncia del giudice che dichiara l'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, che va pronunciata con sentenza vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che la dichiarazione di rinuncia dell'appellante e di accettazione dell'appellata (per quanto quest'ultima non necessaria non essendo stato proposto appello incidentale) sono regolari, essendo state osservate le forme all'uopo prescritte dall'art. 306, comma 2, c.p.c..
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, come da specifico accordo da loro concluso sul punto, espressamente fatto salvo dal citato art.306, ultimo comma, 1° periodo, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. emessa in data 8.2.2025, resa dal
Tribunale di Benevento nella causa iscritta al n.1779/2019 di R.G., notificata in data 12.02.2025, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
b) dichiara compensate le spese del grado.
Così deciso in Napoli, addì 19.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio