Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 121. (Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".