Art. 121. (Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".