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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16251 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA OR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 42558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Scipio Slataper n. 9, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiè, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio.
Attrice
E
, con sede in Roma, alla Controparte_1
Via T. Cartella nn. 66/68 (P. IVA , in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 101/E, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Beltrami, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
1 OGGETTO: Domanda di pagamento di compensi professionali. Domande riconvenzionali di accertamento della responsabilità professionale e di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI. per NN MA De TO: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il diritto di ad essere remunerata per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore della , Controparte_1 condannare quest'Ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
5.234,32 per le causali specificate in atti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 dacché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova. Con vittoria di spese di lite”; per la : “Voglia il Tribunale, in via Controparte_1 principale, rigettare integralmente la domanda proposta da , Parte_1 attesa la non debenza e la non congruità delle somme dalla Stessa pretese. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni subiti dalla di
[...] Controparte_1 [...]
, quantificabili in euro 8.000,00 a titolo di danno emergente per esborsi CP_1 sostenuti in conseguenza delle avverse condotte di inadempimento, e nell'ulteriore importo di euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per lucro cessante. In subordine, nel caso di accertamento della debenza, anche solo parziale, delle somme richieste dalla parte avversa a titolo di compensi professionali, compensare il credito eventualmente accertato in favore di
[...]
con quello riconosciuto in favore della Parte_1 Controparte_1
. Con vittoria di spese di lite, anche ai sensi degli artt. 96 e “642, Controparte_1
I co., c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., deduceva che Parte_1
2 ➢ nella sua qualità di esperta contabile e consulente, aveva svolto attività professionale in favore della;
Controparte_1
➢ la predetta società, tuttavia, non aveva provveduto a saldare tutte le sue spettanze;
➢ in particolare, EL vantava ancora un credito di complessivi euro
5.234,32 (al lordo della ritenuta d'acconto) per compensi ed oneri di legge, per le prestazioni professionali rese in favore della convenuta e che la Stessa, nonostante le reiterate diffide, non aveva inteso saldare.
Ciò premesso, , illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 della domanda svolta, chiedeva la condanna della Controparte_1 [...]
al pagamento, in suo favore, dell'indicata somma di euro 5.234,32, oltre CP_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito o, in subordine, dalla costituzione in mora ovvero, in ulteriore subordine, dalla domanda.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva la , la quale Controparte_1 contestava integralmente le avverse deduzioni e domande eccependo, in particolare, che
✓ nel corso degli anni, era stato già corrisposto, ad , Parte_1
l'importo di complessivi euro 17.290,16, in pagamento delle fatture dalla emesse per compensi ed accessori relativi alle prestazioni Pt_2 rese negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
✓ segnatamente, a titolo di competenze per le prestazioni professionali svolte dalla ricorrente negli anni indicati, erano state versate le seguenti somme: euro 5.301,40 per l'anno 2013; euro 6.301,40 per il 2014; euro
2.504,33 per l'anno 2015; euro 3.183,28 per il 2016;
✓ inoltre, Essa aveva versato i seguenti, ulteriori “acconti”: i) euro 500,00 in data 13.07.2015; ii) euro 300,00 il 18.09.2015; iii) euro 500,00 in data 31.12.2015; iv) euro 191,00 in data 16.11.2016;
✓ pertanto, la pretesa azionata con il ricorso doveva ritenersi del tutto infondata, atteso, tra l'altro, che nell'emettere la fattura n. 14 del
3 26.06.2017 - posta a base della domanda - l'istante non aveva tenuto conto degli acconti già versati ed aveva, altresì, conteggiato anche compensi per prestazioni rese negli anni dal 2013 al 2016, sebbene tutte le competenze dovute per tali anni fossero state già saldate;
✓ in ogni caso i compensi pretesi da risultavano Parte_1 manifestamente incongrui, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte, considerato, tra l'altro, che l'impresa nella titolarità di essa convenuta era una piccola impresa artigiana, con un modesto fatturato.
La convenuta eccepiva, poi, che non aveva adempiuto, Parte_1 con la dovuta diligenza e professionalità, alle obbligazioni gravanti a suo carico, con ciò cagionandole anche dei danni;
a tal proposito lamentava, in particolare, che l'attrice
✓ non aveva mai effettuato la comunicazione dell'inizio dell'attività alla
Camera di Commercio, onde Essa si era vista precluso l'esercizio del servizio di pay point;
✓ aveva, poi, presentato la segnalazione certificata di inizio di attività con grave ritardo rispetto alla data di stipula dell'atto notarile di cessione d'azienda;
✓ inoltre, alla cennata segnalazione non aveva allegato tutta la documentazione prevista e prescritta;
✓ aveva omesso il doveroso controllo sulla documentazione contabile trasmessale sicché non si era avveduta del fatto che, a seguito della sostituzione del registro di cassa e per errori di incasellamento giornaliero, nella contabilità sociale relativa al periodo compreso tra il novembre 2015 ed il marzo 2016 figurava l'applicazione di aliquote
IVA errate;
✓ aveva commesso errori nel calcolo dei contributi dovuti, tanto che l' aveva emesso, nei suoi confronti, varie note di rettifica a debito CP_2 per differenze contributive dovute.
Indi, la indicati i pregiudizi Controparte_1 patrimoniali – per danno emergente e lucro cessante – subiti in conseguenza delle
4 negligenze e condotte di inadempimento addebitabili ad , Parte_1 rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, veniva disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione;
indi, si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova testimoniale;
infine, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che la domanda di pagamento proposta da Parte_1
si palesi fondata e meritevole di accoglimento.
[...]
Come noto, il professionista che richieda il pagamento dei compensi non ha altro onere che quello di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale e l'effettivo espletamento delle prestazioni oggetto di incarico.
Va, poi, rammentato il contratto d'opera professionale non è soggetto a specifici requisiti di forma, ben potendo essere concluso verbalmente, onde la prova dell'avvenuta conclusione del suddetto contratto e del relativo oggetto può esser data con ogni mezzo (anche per presunzioni), potendo, inoltre, risultare superflua quante volte “il cliente” ammetta l'esistenza del rapporto professionale o svolga difese incompatibili con il relativo disconoscimento.
A fronte del tenore delle contestazioni della odierna convenuta – che ha, tra l'altro, lamentato che la misura dei compensi dovuti ad non Parte_1 era stata concordata inter partes – va rimarcato che, come agevolmente desumibile dal disposto dell'art. 2233 c.c. – in difetto di accordo tra le parti, il compenso dovuto al professionista può e deve essere quantificato facendo ricorso agli ulteriori criteri di cui alla disposizione succitata, tra cui i parametri normativamente fissati, ai quali deve fare riferimento il Giudice sia per la liquidazione delle spettanze sia per l'apprezzamento della congruità ed
5 adeguatezza dei compensi in concreto richiesti dal prestatore d'opera professionale.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che è del tutto pacifico e, comunque, desumibile dagli atti che , su incarico dell'amministratrice Parte_1 unica della di , si sia occupata della tenuta Controparte_1 Controparte_1 della contabilità della predetta società, della elaborazione delle buste paga nonché della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni periodiche a fini IVA, ed , a decorrere dalla data in CP_2 CP_3 cui la predetta società ha cominciato ad operare e fino ai primi del 2017, allorquando le è stato revocato l'incarico ed è stato nominato in sua sostituzione un altro consulente contabile e fiscale.
Risulta, inoltre, dagli atti che ha periodicamente Parte_1 trasmesso alla odierna convenuta le parcelle recanti la specifica delle prestazioni svolte e dei compensi richiesti per ciascuna di queste;
compensi che risultano del tutto congrui e la cui misura e debenza, peraltro, non sono mai state contestate dalla che, anzi – per quanto pacifico tra le Controparte_1 parti – ha anche provveduto al versamento della gran parte delle somme di cui alle parcelle inviatele dalla Professionista odierna istante, senza alcuna contestazione o riserva.
Va, in particolare, osservato come sia del tutto incontestato l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali partitamente indicate nella parcella n.
14 del 26 giugno 2017, posta a base della domanda di pagamento avanzata in questa sede.
Acclarato quanto sopra e ribadito, altresì, che i compensi richiesti con la prefata parcella, per ciascuna delle prestazioni di riferimento, appaiono del tutto congrui ed adeguati (oltre che in linea con quelli praticati in precedenza ed accettati dalla odierna convenuta), è indubbio il diritto di al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.234,32, (al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
6 Invero, accertato il titolo a fondamento della pretesa di cui sopra, era onere della convenuta fornire la prova degli atti o fatti modificativi o estintivi dell'avverso credito.
In particolare, la , volendo contrastare Controparte_1
l'avversa domanda, avrebbe dovuto dimostrare di aver già effettuato pagamenti ad estinzione delle singole voci di credito di cui alla suindicata parcella.
Senonché nessuna idonea e specifica prova in tal senso risulta essere stata offerta dalla società convenuta onde allo stato possono riconoscersi, come parzialmente estintivi del credito per compensi maturati per le prestazioni indicate nella citata parcella n. 14 del 26 giugno 2017, solo i tre acconti, del rispettivo importo di euro 500,00, 300,00 e 500,00, versati per contanti, rispettivamente il
13.07.2015, il 18.09.2015 ed il 31.12.2015, e dei quali, tuttavia, Parte_1
ha già tenuto conto nella suindicata parcella, detraendoli dal maggior importo
[...] altrimenti dovuto.
Ritiene, poi, questo Giudice che, a contrastare la pretesa di pagamento azionata dall'odierna attrice non possano valere gli addebiti formulati al suo indirizzo dalla
, ché, invece, alla luce delle complessive Controparte_1 emergenze in atti, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dalla società convenuta onde far valere la responsabilità professionale di ed ottenere la condanna della al Pt_1 Parte_1 Pt_2 risarcimento del danno o la compensazione del dovuto a titolo risarcitorio con il credito per compensi eventualmente accertato in favore della controparte.
In proposito va preliminarmente osservato che la Controparte_1
, con la spiegata azione di responsabilità, ha inteso addebitare, ad
[...] [...]
, negligenze, omissioni o ritardi nel compimento di attività che Parte_1 neppure risulta fossero state effettivamente affidate alla predetta Professionista.
Segnatamente, atteso che i danni prospettati dalla Controparte_1
hanno ad oggetto, in massima parte, le sanzioni irrogate, reiteratamente,
[...] per occupazione di suolo pubblico in difetto della prescritta autorizzazione, nonché quelle correlate ad irregolarità concernenti l'insegna pubblicitaria e l'utilizzo delle tende, va rimarcato che – a tacer d'altro – non vi è elemento alcuno
7 dal quale inferire che l'odierna attrice fosse stata effettivamente incaricata di curare le pratiche finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione ad occupare il marciapiede con tavoli e sedie nonché alla sanatoria concernenti l'insegna.
Invero, attività ed adempimenti come quelli sopra indicati non rientrano certo nel novero delle prestazioni normalmente dovute dal Professionista che – come l'odierna attrice – sia stato incaricato della tenuta della contabilità sociale, dell'elaborazione delle buste paga e della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, richiedendo, tra l'altro, adempimenti tecnici esulanti dalle competenze proprie di un ragioniere o dottore commercialista.
Pertanto, la società convenuta, onde poter utilmente invocare una qualche responsabilità di per pretese omissioni o ritardi nel disbrigo Parte_1 delle pratiche di cui sopra, avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di aver effettivamente incaricato l'odierna attrice dell'espletamento delle stesse.
Senonché, nessuna prova in tal senso risulta essere stata offerta.
In particolare, la non ha dimostrato Controparte_1 Controparte_1 documentalmente e neppure ha chiesto di provare a mezzo testi di aver incaricato di curare la pratica finalizzata ad ottenere l'autorizzazione Parte_1 all'occupazione di suolo pubblico;
il che rende anche superfluo valutare se la convenuta, occupato il marciapiede con tavoli e sedie nonostante la consapevolezza di non disporre dell'autorizzazione all'uopo necessaria, potesse e possa rivalersi verso terzi delle sanzioni irrogatele per violazioni peraltro reiterate.
Parimenti privo di conforto probatorio è rimasto l'assunto della
[...]
di aver incaricato l'odierna attrice “di effettuare le Controparte_1 procedure amministrative necessarie relativamente all'insegna del locale ed alle tende”.
Invero la teste – unica, tra i testi escussi, chiamata a riferire in Testimone_1 merito alla suindicata circostanza, riportata nel capitolo 8 della memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. (peraltro, in termini del tutto generici e senza alcun riferimento temporale) – ha dichiarato di nulla sapere di specifico in proposito.
Peraltro, la medesima in merito alle poche circostanze in Testimone_1 ordine alle quali è stata in grado di riferire, ha anche premesso e ribadito di
8 esserne a conoscenza per avergliele riferite legale Controparte_1 rappresentante della società convenuta. E tanto comporta, all'evidenza,
l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della deposizione di tale teste.
Infatti, è certo noto che – come evidenziato anche da consolidata giurisprudenza di legittimità – la deposizione del teste de relato actoris non ha alcuna rilevanza probatoria.
Segnatamente, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio o, in generale, da colui che sia parte del giudizio (anche nella veste di convenuto), così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2025, n. 4530; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle doglianze afferenti ritardi, omissioni e negligenze nella presentazione della SCIA per il subingresso della nell'attività commerciale. Controparte_1
In proposito deve preliminarmente evidenziarsi che alla SCIA – da presentare nel termine di giorni sessanta dal subentro nell'attività commerciale – doveva essere allegata documentazione tecnica che certamente non Parte_1 avrebbe potuto predisporre o reperire in autonomia, dovendole essere necessariamente fornita dall'interessata; ed è certo significativa la circostanza che, con atto autenticato dal Notaio in qualità di Persona_1 Controparte_1
9 amministratrice unica della , dichiarava che Controparte_1 la SCIA per il subingresso nell'attività commerciale era stata presentata in ritardo
“a causa di difficoltà nel reperire la documentazione a cura del cedente”.
Ad ogni buon conto, anche con riferimento alla suddetta attività - esulante dal novero di quelle normalmente rimesse al Professionista incaricato della tenuta della contabilità sociale – non vi è prova che avesse Pt_1 Parte_1 effettivamente ricevuto ed accettato l'incarico di curare l'intera pratica (e non il solo invio telematico della documentazione messale a disposizione, come dalla
Stessa riconosciuto).
Ed anzi, proprio dalla documentazione prodotta dalla società convenuta emerge che, in data 18 aprile 2013 – ed a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte di Roma Capitale, Municipio V, dell'avvio del procedimento di decadenza della
SCIA per ritardo nella relativa presentazione e per incompletezza della documentazione tecnica da allegare – nella qualità, conferiva Controparte_1
l'incarico di “sistemare” la pratica in questione a il quale, pur Persona_2 essendo coniuge della odierna attrice, pacificamente svolgeva la propria attività professionale in autonomia e con distinta partita IVA, onde certamente non potrebbero imputarsi ad pretese responsabilità per asserite Parte_1 negligenze o omissioni dello Stesso.
Ancora, non vi è alcuna prova del fatto che la di Controparte_1 [...]
avesse effettivamente incaricato di curare la CP_1 Parte_1 comunicazione alla competente Camera di Commercio dell'inizio di attività, per la susseguente iscrizione nel Registro delle Imprese ed alla Gestione esercenti attività commerciali presso l . CP_2
Invero, dell'avvenuto conferimento di tale ultimo incarico non vi è prova nella documentazione in atti e, d'altro canto, la circostanza in questione neppure può ritenersi validamente dimostrata con le prove orali espletate.
A tale ultimo proposito deve rilevarsi, infatti, che l'unica teste escussa su tale specifica circostanza – oggetto del capitolo 13 della memoria ex art. 183, VI co.,
n. 2 c.p.c. di parte convenuta – sul punto così dichiarava: “Sono a conoscenza della circostanza perché riferitami dalla sig.ra . Controparte_1
10 D'altro canto è certo significativo che nelle parcelle emesse da Parte_1
nel corso dell'intero rapporto professionale – parcelle contenenti la specifica
[...] delle prestazioni espletate ed oggetto delle richieste di pagamento – non vi sia alcun riferimento o richiesta di pagamento, in acconto, a saldo o a titolo di rimborso spese, per le varie attività di cui sopra si è detto, rinvenendosi esclusivamente (e proprio nella parcella azionata nel presente giudizio) un addebito di euro 250,00 a titolo di spese ed onorario con la seguente causale:
“Comune di Roma pratiche telematiche varie”; il che vale ulteriormente a confermare che, oltre ad occuparsi della tenuta della contabilità, dell'elaborazione delle buste paga e delle dichiarazioni e comunicazioni a fini fiscali, Parte_1
, per le pratiche da svolgere al Comune di Roma, si sia occupata del solo
[...] invio telematico della documentazione messale a disposizione.
Quanto, poi, alle doglianze della convenuta afferenti l'omesso rilievo, da parte di , dell'errore in merito alle aliquote IVA applicate sui Parte_1 corrispettivi delle vendite per il periodo compreso tra il novembre 2015 ed il maggio 2016, va preliminarmente rimarcato che, secondo le stesse prospettazioni della , quanto occorso era conseguenza di Controparte_1 Controparte_1 un errore tecnico commesso – non certamente dalla odierna attrice – in occasione dell'attivazione di un nuovo registratore di cassa.
Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che la società convenuta ha formulato l'addebito in questione in termini del tutto generici e senza idoneo conforto documentale, sì da non consentire in alcun modo di apprezzare se effettivamente , nell'espletamento del proprio incarico con la Parte_1 diligenza qualificata dovuta, potesse avvedersi dell'errore da altri commesso e se ed in quale misura potesse prevenire le conseguenze pregiudizievoli dell'altrui errore (conseguenze pregiudizievoli che, peraltro, neppure risultano essere state specificamente prospettate).
Infine, per quanto concerne le doglianze afferenti l'avvenuta emissione, da parte dell' , di note di rettifica per differenze contributive a debito della CP_2 odierna convenuta relative a periodi nei quali era ancora in essere il rapporto professionale con e/o la notifica di avvisi di accertamento o Parte_1
11 cartelle esattoriali per contributi ed oneri previdenziali dovuti e non versati, deve osservarsi che la patente genericità dell'addebito, come in concreto formulato dalla neppure consente di comprendere se ed in Controparte_1 quale misura le cennate richieste dell' siano eziologicamente connesse ad CP_2 una qualche negligenza, omissione o errore dell'odierna attrice.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche ove si potesse ritenere che le cennate note di rettifica e, più in generale, le richieste dell' e dell per maggiori contributi dovuti e non versati CP_2 CP_3 fossero il portato di errori o ritardi di nell'espletamento Parte_1 dell'incarico professionale conferitole dalla società convenuta, è indubbio che quest'Ultima potrebbe pretendere, a titolo risarcitorio, solo i maggiori esborsi sostenuti o da sostenere per il pagamento di sanzioni, interessi di mora ed oneri di riscossione e non certo il dovuto per contributi, rappresentando, questi ultimi, un peso economico che la avrebbe dovuto in Controparte_1 ogni caso sostenere.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda proposta in via principale, la va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di euro 5.234,32, al Parte_1 lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
Vanno, invece, integralmente rigettate le domande proposte in via riconvenzionale dalla di . Controparte_1 Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta alla rifusione, in favore di , delle spese del presente giudizio, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
OR, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 42558/2018
R.G., così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta in via principale, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della complessiva somma di euro 5.234,32 (al lordo della Parte_1 ritenuta d'acconto), oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
- Rigetta integralmente le domande proposte in via riconvenzionale dalla
. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi euro 5.222,00 – di cui euro 145,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
IA OR
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA OR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 42558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Scipio Slataper n. 9, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiè, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio.
Attrice
E
, con sede in Roma, alla Controparte_1
Via T. Cartella nn. 66/68 (P. IVA , in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 101/E, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Beltrami, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
1 OGGETTO: Domanda di pagamento di compensi professionali. Domande riconvenzionali di accertamento della responsabilità professionale e di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI. per NN MA De TO: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il diritto di ad essere remunerata per l'attività Parte_1 professionale svolta in favore della , Controparte_1 condannare quest'Ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro
5.234,32 per le causali specificate in atti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 dacché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova. Con vittoria di spese di lite”; per la : “Voglia il Tribunale, in via Controparte_1 principale, rigettare integralmente la domanda proposta da , Parte_1 attesa la non debenza e la non congruità delle somme dalla Stessa pretese. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni subiti dalla di
[...] Controparte_1 [...]
, quantificabili in euro 8.000,00 a titolo di danno emergente per esborsi CP_1 sostenuti in conseguenza delle avverse condotte di inadempimento, e nell'ulteriore importo di euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per lucro cessante. In subordine, nel caso di accertamento della debenza, anche solo parziale, delle somme richieste dalla parte avversa a titolo di compensi professionali, compensare il credito eventualmente accertato in favore di
[...]
con quello riconosciuto in favore della Parte_1 Controparte_1
. Con vittoria di spese di lite, anche ai sensi degli artt. 96 e “642, Controparte_1
I co., c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., deduceva che Parte_1
2 ➢ nella sua qualità di esperta contabile e consulente, aveva svolto attività professionale in favore della;
Controparte_1
➢ la predetta società, tuttavia, non aveva provveduto a saldare tutte le sue spettanze;
➢ in particolare, EL vantava ancora un credito di complessivi euro
5.234,32 (al lordo della ritenuta d'acconto) per compensi ed oneri di legge, per le prestazioni professionali rese in favore della convenuta e che la Stessa, nonostante le reiterate diffide, non aveva inteso saldare.
Ciò premesso, , illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 della domanda svolta, chiedeva la condanna della Controparte_1 [...]
al pagamento, in suo favore, dell'indicata somma di euro 5.234,32, oltre CP_1 interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito o, in subordine, dalla costituzione in mora ovvero, in ulteriore subordine, dalla domanda.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si costituiva la , la quale Controparte_1 contestava integralmente le avverse deduzioni e domande eccependo, in particolare, che
✓ nel corso degli anni, era stato già corrisposto, ad , Parte_1
l'importo di complessivi euro 17.290,16, in pagamento delle fatture dalla emesse per compensi ed accessori relativi alle prestazioni Pt_2 rese negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;
✓ segnatamente, a titolo di competenze per le prestazioni professionali svolte dalla ricorrente negli anni indicati, erano state versate le seguenti somme: euro 5.301,40 per l'anno 2013; euro 6.301,40 per il 2014; euro
2.504,33 per l'anno 2015; euro 3.183,28 per il 2016;
✓ inoltre, Essa aveva versato i seguenti, ulteriori “acconti”: i) euro 500,00 in data 13.07.2015; ii) euro 300,00 il 18.09.2015; iii) euro 500,00 in data 31.12.2015; iv) euro 191,00 in data 16.11.2016;
✓ pertanto, la pretesa azionata con il ricorso doveva ritenersi del tutto infondata, atteso, tra l'altro, che nell'emettere la fattura n. 14 del
3 26.06.2017 - posta a base della domanda - l'istante non aveva tenuto conto degli acconti già versati ed aveva, altresì, conteggiato anche compensi per prestazioni rese negli anni dal 2013 al 2016, sebbene tutte le competenze dovute per tali anni fossero state già saldate;
✓ in ogni caso i compensi pretesi da risultavano Parte_1 manifestamente incongrui, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte, considerato, tra l'altro, che l'impresa nella titolarità di essa convenuta era una piccola impresa artigiana, con un modesto fatturato.
La convenuta eccepiva, poi, che non aveva adempiuto, Parte_1 con la dovuta diligenza e professionalità, alle obbligazioni gravanti a suo carico, con ciò cagionandole anche dei danni;
a tal proposito lamentava, in particolare, che l'attrice
✓ non aveva mai effettuato la comunicazione dell'inizio dell'attività alla
Camera di Commercio, onde Essa si era vista precluso l'esercizio del servizio di pay point;
✓ aveva, poi, presentato la segnalazione certificata di inizio di attività con grave ritardo rispetto alla data di stipula dell'atto notarile di cessione d'azienda;
✓ inoltre, alla cennata segnalazione non aveva allegato tutta la documentazione prevista e prescritta;
✓ aveva omesso il doveroso controllo sulla documentazione contabile trasmessale sicché non si era avveduta del fatto che, a seguito della sostituzione del registro di cassa e per errori di incasellamento giornaliero, nella contabilità sociale relativa al periodo compreso tra il novembre 2015 ed il marzo 2016 figurava l'applicazione di aliquote
IVA errate;
✓ aveva commesso errori nel calcolo dei contributi dovuti, tanto che l' aveva emesso, nei suoi confronti, varie note di rettifica a debito CP_2 per differenze contributive dovute.
Indi, la indicati i pregiudizi Controparte_1 patrimoniali – per danno emergente e lucro cessante – subiti in conseguenza delle
4 negligenze e condotte di inadempimento addebitabili ad , Parte_1 rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, veniva disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione;
indi, si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova testimoniale;
infine, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ritiene questo Giudice che la domanda di pagamento proposta da Parte_1
si palesi fondata e meritevole di accoglimento.
[...]
Come noto, il professionista che richieda il pagamento dei compensi non ha altro onere che quello di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale e l'effettivo espletamento delle prestazioni oggetto di incarico.
Va, poi, rammentato il contratto d'opera professionale non è soggetto a specifici requisiti di forma, ben potendo essere concluso verbalmente, onde la prova dell'avvenuta conclusione del suddetto contratto e del relativo oggetto può esser data con ogni mezzo (anche per presunzioni), potendo, inoltre, risultare superflua quante volte “il cliente” ammetta l'esistenza del rapporto professionale o svolga difese incompatibili con il relativo disconoscimento.
A fronte del tenore delle contestazioni della odierna convenuta – che ha, tra l'altro, lamentato che la misura dei compensi dovuti ad non Parte_1 era stata concordata inter partes – va rimarcato che, come agevolmente desumibile dal disposto dell'art. 2233 c.c. – in difetto di accordo tra le parti, il compenso dovuto al professionista può e deve essere quantificato facendo ricorso agli ulteriori criteri di cui alla disposizione succitata, tra cui i parametri normativamente fissati, ai quali deve fare riferimento il Giudice sia per la liquidazione delle spettanze sia per l'apprezzamento della congruità ed
5 adeguatezza dei compensi in concreto richiesti dal prestatore d'opera professionale.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che è del tutto pacifico e, comunque, desumibile dagli atti che , su incarico dell'amministratrice Parte_1 unica della di , si sia occupata della tenuta Controparte_1 Controparte_1 della contabilità della predetta società, della elaborazione delle buste paga nonché della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni periodiche a fini IVA, ed , a decorrere dalla data in CP_2 CP_3 cui la predetta società ha cominciato ad operare e fino ai primi del 2017, allorquando le è stato revocato l'incarico ed è stato nominato in sua sostituzione un altro consulente contabile e fiscale.
Risulta, inoltre, dagli atti che ha periodicamente Parte_1 trasmesso alla odierna convenuta le parcelle recanti la specifica delle prestazioni svolte e dei compensi richiesti per ciascuna di queste;
compensi che risultano del tutto congrui e la cui misura e debenza, peraltro, non sono mai state contestate dalla che, anzi – per quanto pacifico tra le Controparte_1 parti – ha anche provveduto al versamento della gran parte delle somme di cui alle parcelle inviatele dalla Professionista odierna istante, senza alcuna contestazione o riserva.
Va, in particolare, osservato come sia del tutto incontestato l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali partitamente indicate nella parcella n.
14 del 26 giugno 2017, posta a base della domanda di pagamento avanzata in questa sede.
Acclarato quanto sopra e ribadito, altresì, che i compensi richiesti con la prefata parcella, per ciascuna delle prestazioni di riferimento, appaiono del tutto congrui ed adeguati (oltre che in linea con quelli praticati in precedenza ed accettati dalla odierna convenuta), è indubbio il diritto di al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.234,32, (al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
6 Invero, accertato il titolo a fondamento della pretesa di cui sopra, era onere della convenuta fornire la prova degli atti o fatti modificativi o estintivi dell'avverso credito.
In particolare, la , volendo contrastare Controparte_1
l'avversa domanda, avrebbe dovuto dimostrare di aver già effettuato pagamenti ad estinzione delle singole voci di credito di cui alla suindicata parcella.
Senonché nessuna idonea e specifica prova in tal senso risulta essere stata offerta dalla società convenuta onde allo stato possono riconoscersi, come parzialmente estintivi del credito per compensi maturati per le prestazioni indicate nella citata parcella n. 14 del 26 giugno 2017, solo i tre acconti, del rispettivo importo di euro 500,00, 300,00 e 500,00, versati per contanti, rispettivamente il
13.07.2015, il 18.09.2015 ed il 31.12.2015, e dei quali, tuttavia, Parte_1
ha già tenuto conto nella suindicata parcella, detraendoli dal maggior importo
[...] altrimenti dovuto.
Ritiene, poi, questo Giudice che, a contrastare la pretesa di pagamento azionata dall'odierna attrice non possano valere gli addebiti formulati al suo indirizzo dalla
, ché, invece, alla luce delle complessive Controparte_1 emergenze in atti, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dalla società convenuta onde far valere la responsabilità professionale di ed ottenere la condanna della al Pt_1 Parte_1 Pt_2 risarcimento del danno o la compensazione del dovuto a titolo risarcitorio con il credito per compensi eventualmente accertato in favore della controparte.
In proposito va preliminarmente osservato che la Controparte_1
, con la spiegata azione di responsabilità, ha inteso addebitare, ad
[...] [...]
, negligenze, omissioni o ritardi nel compimento di attività che Parte_1 neppure risulta fossero state effettivamente affidate alla predetta Professionista.
Segnatamente, atteso che i danni prospettati dalla Controparte_1
hanno ad oggetto, in massima parte, le sanzioni irrogate, reiteratamente,
[...] per occupazione di suolo pubblico in difetto della prescritta autorizzazione, nonché quelle correlate ad irregolarità concernenti l'insegna pubblicitaria e l'utilizzo delle tende, va rimarcato che – a tacer d'altro – non vi è elemento alcuno
7 dal quale inferire che l'odierna attrice fosse stata effettivamente incaricata di curare le pratiche finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione ad occupare il marciapiede con tavoli e sedie nonché alla sanatoria concernenti l'insegna.
Invero, attività ed adempimenti come quelli sopra indicati non rientrano certo nel novero delle prestazioni normalmente dovute dal Professionista che – come l'odierna attrice – sia stato incaricato della tenuta della contabilità sociale, dell'elaborazione delle buste paga e della predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, richiedendo, tra l'altro, adempimenti tecnici esulanti dalle competenze proprie di un ragioniere o dottore commercialista.
Pertanto, la società convenuta, onde poter utilmente invocare una qualche responsabilità di per pretese omissioni o ritardi nel disbrigo Parte_1 delle pratiche di cui sopra, avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di aver effettivamente incaricato l'odierna attrice dell'espletamento delle stesse.
Senonché, nessuna prova in tal senso risulta essere stata offerta.
In particolare, la non ha dimostrato Controparte_1 Controparte_1 documentalmente e neppure ha chiesto di provare a mezzo testi di aver incaricato di curare la pratica finalizzata ad ottenere l'autorizzazione Parte_1 all'occupazione di suolo pubblico;
il che rende anche superfluo valutare se la convenuta, occupato il marciapiede con tavoli e sedie nonostante la consapevolezza di non disporre dell'autorizzazione all'uopo necessaria, potesse e possa rivalersi verso terzi delle sanzioni irrogatele per violazioni peraltro reiterate.
Parimenti privo di conforto probatorio è rimasto l'assunto della
[...]
di aver incaricato l'odierna attrice “di effettuare le Controparte_1 procedure amministrative necessarie relativamente all'insegna del locale ed alle tende”.
Invero la teste – unica, tra i testi escussi, chiamata a riferire in Testimone_1 merito alla suindicata circostanza, riportata nel capitolo 8 della memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. (peraltro, in termini del tutto generici e senza alcun riferimento temporale) – ha dichiarato di nulla sapere di specifico in proposito.
Peraltro, la medesima in merito alle poche circostanze in Testimone_1 ordine alle quali è stata in grado di riferire, ha anche premesso e ribadito di
8 esserne a conoscenza per avergliele riferite legale Controparte_1 rappresentante della società convenuta. E tanto comporta, all'evidenza,
l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, della deposizione di tale teste.
Infatti, è certo noto che – come evidenziato anche da consolidata giurisprudenza di legittimità – la deposizione del teste de relato actoris non ha alcuna rilevanza probatoria.
Segnatamente, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio o, in generale, da colui che sia parte del giudizio (anche nella veste di convenuto), così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2025, n. 4530; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle doglianze afferenti ritardi, omissioni e negligenze nella presentazione della SCIA per il subingresso della nell'attività commerciale. Controparte_1
In proposito deve preliminarmente evidenziarsi che alla SCIA – da presentare nel termine di giorni sessanta dal subentro nell'attività commerciale – doveva essere allegata documentazione tecnica che certamente non Parte_1 avrebbe potuto predisporre o reperire in autonomia, dovendole essere necessariamente fornita dall'interessata; ed è certo significativa la circostanza che, con atto autenticato dal Notaio in qualità di Persona_1 Controparte_1
9 amministratrice unica della , dichiarava che Controparte_1 la SCIA per il subingresso nell'attività commerciale era stata presentata in ritardo
“a causa di difficoltà nel reperire la documentazione a cura del cedente”.
Ad ogni buon conto, anche con riferimento alla suddetta attività - esulante dal novero di quelle normalmente rimesse al Professionista incaricato della tenuta della contabilità sociale – non vi è prova che avesse Pt_1 Parte_1 effettivamente ricevuto ed accettato l'incarico di curare l'intera pratica (e non il solo invio telematico della documentazione messale a disposizione, come dalla
Stessa riconosciuto).
Ed anzi, proprio dalla documentazione prodotta dalla società convenuta emerge che, in data 18 aprile 2013 – ed a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte di Roma Capitale, Municipio V, dell'avvio del procedimento di decadenza della
SCIA per ritardo nella relativa presentazione e per incompletezza della documentazione tecnica da allegare – nella qualità, conferiva Controparte_1
l'incarico di “sistemare” la pratica in questione a il quale, pur Persona_2 essendo coniuge della odierna attrice, pacificamente svolgeva la propria attività professionale in autonomia e con distinta partita IVA, onde certamente non potrebbero imputarsi ad pretese responsabilità per asserite Parte_1 negligenze o omissioni dello Stesso.
Ancora, non vi è alcuna prova del fatto che la di Controparte_1 [...]
avesse effettivamente incaricato di curare la CP_1 Parte_1 comunicazione alla competente Camera di Commercio dell'inizio di attività, per la susseguente iscrizione nel Registro delle Imprese ed alla Gestione esercenti attività commerciali presso l . CP_2
Invero, dell'avvenuto conferimento di tale ultimo incarico non vi è prova nella documentazione in atti e, d'altro canto, la circostanza in questione neppure può ritenersi validamente dimostrata con le prove orali espletate.
A tale ultimo proposito deve rilevarsi, infatti, che l'unica teste escussa su tale specifica circostanza – oggetto del capitolo 13 della memoria ex art. 183, VI co.,
n. 2 c.p.c. di parte convenuta – sul punto così dichiarava: “Sono a conoscenza della circostanza perché riferitami dalla sig.ra . Controparte_1
10 D'altro canto è certo significativo che nelle parcelle emesse da Parte_1
nel corso dell'intero rapporto professionale – parcelle contenenti la specifica
[...] delle prestazioni espletate ed oggetto delle richieste di pagamento – non vi sia alcun riferimento o richiesta di pagamento, in acconto, a saldo o a titolo di rimborso spese, per le varie attività di cui sopra si è detto, rinvenendosi esclusivamente (e proprio nella parcella azionata nel presente giudizio) un addebito di euro 250,00 a titolo di spese ed onorario con la seguente causale:
“Comune di Roma pratiche telematiche varie”; il che vale ulteriormente a confermare che, oltre ad occuparsi della tenuta della contabilità, dell'elaborazione delle buste paga e delle dichiarazioni e comunicazioni a fini fiscali, Parte_1
, per le pratiche da svolgere al Comune di Roma, si sia occupata del solo
[...] invio telematico della documentazione messale a disposizione.
Quanto, poi, alle doglianze della convenuta afferenti l'omesso rilievo, da parte di , dell'errore in merito alle aliquote IVA applicate sui Parte_1 corrispettivi delle vendite per il periodo compreso tra il novembre 2015 ed il maggio 2016, va preliminarmente rimarcato che, secondo le stesse prospettazioni della , quanto occorso era conseguenza di Controparte_1 Controparte_1 un errore tecnico commesso – non certamente dalla odierna attrice – in occasione dell'attivazione di un nuovo registratore di cassa.
Ad ogni buon conto, non può non rilevarsi che la società convenuta ha formulato l'addebito in questione in termini del tutto generici e senza idoneo conforto documentale, sì da non consentire in alcun modo di apprezzare se effettivamente , nell'espletamento del proprio incarico con la Parte_1 diligenza qualificata dovuta, potesse avvedersi dell'errore da altri commesso e se ed in quale misura potesse prevenire le conseguenze pregiudizievoli dell'altrui errore (conseguenze pregiudizievoli che, peraltro, neppure risultano essere state specificamente prospettate).
Infine, per quanto concerne le doglianze afferenti l'avvenuta emissione, da parte dell' , di note di rettifica per differenze contributive a debito della CP_2 odierna convenuta relative a periodi nei quali era ancora in essere il rapporto professionale con e/o la notifica di avvisi di accertamento o Parte_1
11 cartelle esattoriali per contributi ed oneri previdenziali dovuti e non versati, deve osservarsi che la patente genericità dell'addebito, come in concreto formulato dalla neppure consente di comprendere se ed in Controparte_1 quale misura le cennate richieste dell' siano eziologicamente connesse ad CP_2 una qualche negligenza, omissione o errore dell'odierna attrice.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche ove si potesse ritenere che le cennate note di rettifica e, più in generale, le richieste dell' e dell per maggiori contributi dovuti e non versati CP_2 CP_3 fossero il portato di errori o ritardi di nell'espletamento Parte_1 dell'incarico professionale conferitole dalla società convenuta, è indubbio che quest'Ultima potrebbe pretendere, a titolo risarcitorio, solo i maggiori esborsi sostenuti o da sostenere per il pagamento di sanzioni, interessi di mora ed oneri di riscossione e non certo il dovuto per contributi, rappresentando, questi ultimi, un peso economico che la avrebbe dovuto in Controparte_1 ogni caso sostenere.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda proposta in via principale, la va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di , della complessiva somma di euro 5.234,32, al Parte_1 lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
Vanno, invece, integralmente rigettate le domande proposte in via riconvenzionale dalla di . Controparte_1 Controparte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta alla rifusione, in favore di , delle spese del presente giudizio, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
OR, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 42558/2018
R.G., così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta in via principale, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della complessiva somma di euro 5.234,32 (al lordo della Parte_1 ritenuta d'acconto), oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data della messa in mora.
- Rigetta integralmente le domande proposte in via riconvenzionale dalla
. Controparte_1
- Condanna la alla rifusione, in Controparte_1 favore di , delle spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida in complessivi euro 5.222,00 – di cui euro 145,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
IA OR
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