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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. TE CA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1889/2023 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Fontana e Roberto Sarra Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Roma, Via Flavio
Domiziano 10;
APPELLANTE
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12,
è per legge domiciliato;
, contumace;
Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
2387/2023, pubblicata l'8 marzo 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Piaccia all'Ecc.mo Collegio, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 2387/23, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella Casari, nel procedimento R.g. 28444/22, depositata in Cancelleria in data 8.3.23, e non notificata
– accertare e dichiarare l'identità e continuità delle mansioni svolte nei periodi di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a ricostituire la carriera della lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica maturata sino al 7.1.20 e conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico, con consequenziale diritto della ricorrente a vedersi liquidate le differenze retributive, pari all'1.9.22 alla somma di €
42.974,20, oltre a quelle successive maturate e maturande nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine inter partes e la loro conseguente nullità e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 40.382,16 (€ 3.365,18 x 12), ovvero nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condannare, comunque, l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della ricorrente con relativa condanna a versare le somme in favore dell' . CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, relativa ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Fontana e dell'Avv. Roberto Sarra, che si dichiarano antistatari di causa.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettare l'avverso gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 14 settembre 2022, al giudice del lavoro del Parte_1
CP_ Tribunale di Roma contro il Garante per la protezione dei dati personali e l' per chiedere l'accertamento della identità e continuità delle mansioni svolte in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato con quelle successivamente eseguite all'esito dell'assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione
2 a ricostituire la carriera della lavoratrice, con riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica e, conseguentemente, il pagamento delle differenze retributive.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine conclusi inter partes con condanna del Garante al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e la regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale.
La premetteva: Pt_1
- di essere stata assunta dall'Autorità resistente con contratto di lavoro a termine di durata triennale, poi rinnovato, con qualifica di impiegato operativo (D1), mansioni amministrative e di segreteria, da espletarsi presso l'ufficio del Vicepresidente, Dott.ssa dal 16 luglio 2012 al 7 gennaio 2020; Persona_1
- di aver maturato, durante tale periodo, l'anzianità di servizio ed il relativo trattamento retributivo e normativo previsto dal CCNL;
- che in data 7 gennaio 2020, superata con successo la procedura selettiva di cui all'avviso “Concorsi ed Esami” n. 14 del 19 febbraio 2019, veniva assunta a tempo indeterminato, mantenendo invariata la qualifica e le mansioni di segreteria amministrativa;
- che l'Amministrazione prevedeva esplicitamente, nel nuovo contratto a tempo indeterminato, la mancanza di continuità delle mansioni rispetto alle precedenti, azzerando la sua anzianità retributiva e normativa maturata sin dal 2012, inoltre con ordine di servizio del 9 gennaio 2020 assegnava la ricorrente al Servizio Relazioni
Esterne e Media (S.R.E.M.);
- che la ricorrente, nonostante la nuova assegnazione, in realtà continuava a lavorare presso l'ufficio del Vicepresidente Dott.ssa fino alle dimissioni di Persona_1 quest'ultima, rassegnate in data 25 giugno 2020 e, successivamente, per il nuovo
Vicepresidente Prof.ssa svolgendo sempre le medesime Persona_2
mansioni;
- che la ricorrente iniziava a prestare effettivo servizio presso il S.R.E.M. solamente in data 5 marzo 2021 a seguito di comunicazione di nuova assegnazione, e contestuale cessazione dall'incarico di addetto di segreteria della Prof.ssa da parte Persona_2 dell'Amministrazione;
- che in data 29 aprile 2022 impugnava il mancato riconoscimento della propria anzianità di servizio e in data 13 settembre 2022 i contratti a termine e le successive proroghe e rinnovi, interrompendo di fatto i termini di prescrizione;
3 - di aver maturato, per tali motivi, differenze retributive per un totale di € 42.974,20.
In diritto la ricorrente deduceva sulla violazione del principio di parità di trattamento previsto dal comma 4, clausola 4 della direttiva 1999/70/CE per il mancato riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica. Allegava come, nel caso di specie, mancassero, infatti, le ragioni oggettive richieste dalla normativa idonee a giustificare una deroga al principio stante la continuità delle mansioni svolte dalla ricorrente anche successivamente all'assunzione a tempo indeterminato.
Deduceva, inoltre, sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e conseguente diritto della ricorrente al risarcimento previsto dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
2. Si costituiva il Garante per la protezione dei dati personali contestando tutto quanto sostenuto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Autorità resistente eccepiva l'erroneità dell'assunto posto a fondamento delle pretese azionate dalla ricorrente, secondo cui vi sarebbe continuità e identità sostanziale tra le mansioni svolte in costanza di contratti a tempo determinato presso la segreteria della Vicepresidente del Collegio del Garante e quelle espletate successivamente all'assunzione a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico.
In merito, richiamava poi la disciplina normativa e regolamentare applicabile ai contratti a termine in esame, evidenziando come l'art. 6 e l'art. 11 del regolamento interno del
Garante n. 1/2000 (da ultimo modificato con deliberazione n. 374/2015) prevedevano l'assegnazione, su designazione fiduciaria, di personale alle segreterie dei componenti del Collegio, con incarichi di natura strettamente personale e non equiparabili, per struttura e finalità, ai rapporti instaurati a seguito di procedura comparativa o concorsuale.
Insisteva, in particolare, sulla circostanza che tale personale venisse reclutato con modalità eccezionali, estranee all'ambito applicativo dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, trattandosi di incarichi che si caratterizzano per il vincolo fiduciario e la stretta connessione con la durata dell'incarico del componente del Collegio che procede alla designazione, configurandosi pertanto una tipologia contrattuale funzionale alla natura dell'ufficio di diretta collaborazione.
Tali contratti, quindi, dovevano ritenersi insuscettibili di stabilizzazione automatica e non equiparabili a rapporti instaurati in esito a procedure selettive, con ogni conseguenza in
4 punto di esclusione di diritti derivanti da asserita continuità lavorativa o identità di mansioni.
Deduceva, infine, sull'inammissibilità della domanda di declaratoria dell'illegittimità dei contratti a termine per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n.
604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010. Il termine di decadenza di 60 giorni previsto dalla disposizione doveva applicarsi anche nel caso di azione diretta a far valere l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La ricorrente doveva, dunque, ritenersi decaduta dal diritto ad agire non avendo rispettato i termini per l'impugnazione, a nulla rilevando l'atto di diffida datato 13 settembre 2022.
CP_ 3. Dichiarata la contumacia dell' e fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e compensava le spese di lite per metà, condannando la ricorrente al pagamento del restante liquidato nella somma di € 2.100,00.
Il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva maturata la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine, atteso che tra la scadenza dell'ultimo contratto
(fine giugno 2020) e la prima impugnativa stragiudiziale (aprile 2022) erano decorsi ben oltre i 120 giorni previsti dall'art. 32, comma 4, lett. b), della l. n. 183/2010. Doveva pertanto ritenersi preclusa la possibilità per la lavoratrice di agire per l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e per il conseguente risarcimento del danno.
In relazione alla domanda di riconoscimento dell'anzianità pregressa, il Tribunale escludeva la configurabilità di un'ingiustificata discriminazione ex clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sul rilievo che la ricorrente aveva prestato servizio con contratti a termine stipulati intuitu personae su designazione fiduciaria della Vicepresidente pro-tempore del Garante, Dott.ssa al di Persona_1
fuori di qualsiasi procedura comparativa o selezione per titoli. Pertanto, riteneva che non fosse possibile equiparare tale esperienza a quella dei lavoratori a tempo determinato assunti mediante concorso o selezione pubblica, unici destinatari della tutela contro la discriminazione prevista dalla normativa eurounitaria.
Escludeva, infine, che l'identità formale delle mansioni potesse giustificare il riconoscimento dell'anzianità pregressa in assenza dei presupposti sostanziali richiesti
5 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di tre Parte_1 motivi d'impugnazione, cui resiste l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4.1.Con il primo motivo d'impugnazione la censura la parte della decisione in Pt_1
cui il giudice di prime cure ha escluso il proprio diritto alla ricostruzione integrale della carriera lavorativa – con conseguente mancato riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata – motivata sulla base della non continuità delle mansioni svolte e sulla natura fiduciaria del rapporto a tempo determinato precedentemente instaurato tra l'Autorità Garante e la ricorrente, non equiparabile a quello derivante da procedura concorsuale, anche dal punto di vista della stabilizzazione del rapporto.
L'appellante chiarisce, preliminarmente, come la stessa non abbia mai contestato la mancata stabilizzazione del rapporto, ma il mancato riconoscimento della continuità delle mansioni e della relativa anzianità maturata.
In relazione alla non comparabilità dei rapporti a tempo determinato instaurati su base fiduciaria con quelli instaurati a seguito di procedura concorsuale, richiama giurisprudenza nazionale e comunitaria sottolineando come il riconoscimento dell'anzianità non derivi dalle precedenti modalità di assunzione, ma dall'effettiva continuità delle mansioni.
Quanto alla contestata diversità delle mansioni, sostiene che la prova documentale ha evidenziato come la parte appellante abbia continuato a svolgere, senza soluzione di continuità e presso lo stesso ufficio del Vicepresidente, attività sostanzialmente analoghe prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
4.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna l'ordinanza istruttoria resa in data 22 febbraio 2023, con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti con il ricorso introduttivo in quanto adottata in assenza di motivazione e senza un confronto con le allegazioni difensive.
Sostiene l'appellante che i mezzi istruttori richiesti avrebbero potuto escludere qualsivoglia dubbio o congettura su cui è basata la decisione del giudice a quo e comprovare l'unicità delle mansioni svolte dalla ricorrente, dato anche lo stretto contatto degli indicati testimoni con la parte appellante durante la prestazione lavorativa.
Formula, quindi, nella denegata ipotesi in cui il giudice d'appello ritenesse che la documentazione prodotta dalla lavoratrice non sia sufficiente a dimostrare la sussistenza
6 del requisito dell'identità delle mansioni, istanza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 356 c.p.c. reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado e non accolti.
4.3. Con il terzo motivo di appello, la deduce l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui esclude il diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illegittima protrazione dei contratti a tempo determinato oltre il limite triennale previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.
Secondo il giudice di primo grado la ricorrente sarebbe infatti decaduta dal diritto perché ha proposto l'impugnazione stragiudiziale oltre i 120 giorni previsti dall'art. 32, comma
3, lett. a), della l. n. 183/2010.
Sottolinea l'appellante come l'art. 32 della l. n 183/2010 non opera alcun rimando all'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, previsione quest'ultima attraverso cui la durata complessiva dei rapporti a termine è stata contenuta nel limite massimo dei 36 mesi. La norma, quindi, non contempla alcuna decadenza nel caso di azione tesa a far valere la successione abusiva di contratti a termine, come è il caso di specie.
4.4. L'appellante, infine, impugna il capo della sentenza relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite evidenziando che la riforma della decisione appellata non potrà che comportare la condanna del Garante a sostenere l'onere delle spese del doppio grado.
5. L'appello è parzialmente fondato.
La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e, in particolare, prevede che: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato
7 sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La normativa impone, quindi, che i lavoratori assunti a tempo determinato debbano avere pari trattamento rispetto ai lavoratori comparabili assunti con contratto a tempo indeterminato. Tale obbligo può essere derogato, anche in relazione al riconoscimento dell'anzianità maturata, solamente per comprovate e giustificate ragioni oggettive.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e, nel solco di quest'ultima, della
Suprema Corte, interrogate nel corso di questi anni sull'efficacia della norma, hanno primariamente e ripetutamente affermato la sua diretta applicabilità negli ordinamenti interni degli Stati membri.
In relazione, poi, alla sua interpretazione, la Suprema Corte, richiamando i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, ha chiarito che: “Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultima attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la
8 diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55)”
(Cass. n. 27950/2017).
La giurisprudenza europea, e nel solco quella nazionale, ha quindi definito una serie di criteri interpretativi che il giudice deve porre alla base della propria valutazione in relazione all'applicazione del principio di non discriminazione. In particolare ha stabilito: il carattere incondizionato della norma, tale per cui il giudice ha l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione, legislativa e contrattuale, contraria al principio;
che l'interpretazione della stessa non può essere fatta in senso restrittivo;
che, relativamente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, il maggiore trattamento economico maturato non possa essere escluso se non per giustificati motivi oggettivi;
che tali motivi non possano derivare da una norma generale ed astratta, ma debbano necessariamente essere giustificati da elementi precisi e concreti relativi alle modalità di lavoro e alla natura delle mansioni svolte.
5.1. In relazione al riconoscimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata dal lavoratore, la Suprema Corte ha poi specificato non solo che quanto previsto dalla clausola 4 debba continuare a ritenersi applicabile anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, ma anche che “la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni – se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine” (Cass. n. 27950/2017, già citata).
Non solo, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito in maniera più specifica cosa si debba intendere per le “ragioni oggettive” richieste dalla norma necessarie per derogare al principio di non discriminazione e applicare condizioni diverse al personale assunto a tempo determinato: “Per essere legittima, la diversità di trattamento deve essere, infatti, «giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito
e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o,
9 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità politica sociale di uno Stato membro» (così Corte di Giustizia 5 giugno 2018, Montero Mateos, punto 56, con richiamo a Corte di Giustizia 13 settembre 2007, , punto 53, Corte di Persona_4
Giustizia 14 settembre 2016, punto 45 e Corte di Giustizia 22 marzo Persona_5
2018, punto 65). La regola di diritto eurounitaria è riassumibile nel Persona_6
senso che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato non è consentita, a meno che la specificità delle funzioni la giustifichi
(sicché viene a mancare nel dettaglio l'elemento della c.d. “comparabilità”), oppure se
a fondamento vi sia una “legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Cass., Sez. L., n. 29455/2020). In definitiva, le “ragioni oggettive”, atte a giustificare una diversità di trattamento, possono essere integrate (per tutte, Cass. n. 705/2021) solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”
(Cass. n. 27508/2024).
Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, dunque, il criterio da prendere in considerazione nell'analisi relativa al riconoscimento dell'anzianità maturata da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e, successivamente, immesso in ruolo, è quello delle mansioni svolte e, in particolare, della loro continuità e identità.
Solamente, infatti, “elementi precisi e concreti di differenziazione” relativi alle attività svolte potrebbero legittimare una diversità di trattamento tra i lavoratori assunti con le due differenti tipologie contrattuali.
5.2. Chiarito che è l'identità e la continuità delle mansioni il criterio cardine della valutazione sulla comparabilità delle due situazioni contrattuali, giova ora analizzare se tale elemento possa sussistere anche nella circostanza, come è quella di specie, in cui il lavoratore sia stato assunto con contratti a termine di tipo fiduciario a chiamata diretta.
Ebbene, anche per questo particolare aspetto, la Suprema Corte si è espressa in senso positivo: “Orbene, la sentenza impugnata, anche sotto tale essenziale profilo, si è discostata dai principi più volte affermati da questa Corte ed, erroneamente, ha ritenuto non violato nella specie il principio di non discriminazione, pur in presenza «della stessa classificazione dei colleghi di ruolo» (così a pag. 10 della sentenza impugnata), dando ingiustificata evidenza ad elementi non dirimenti perché del tutto estranei alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, come le modalità di reclutamento (per concorso o per chiamata diretta), la diversa «esperienza professionale» di provenienza
10 dei dirigenti a termine, le concrete modalità di assunzione all'incarico dirigenziale..”
(Cass. 27508/2024).
Il giudice di primo grado ha dunque errato nel fondare il rigetto della domanda della relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio precedentemente maturata, Pt_1
sul presupposto che la stessa ricorrente fosse stata assunta con contratti a termine aventi natura fiduciaria e, dunque, non equiparabili a quelli accessibili tramite procedura concorsuale o, comunque, selettiva.
La modalità di assunzione, infatti, non influisce sulla valutazione della comparabilità del lavoro a termine con quello a tempo indeterminato, rilevando esclusivamente le caratteristiche delle mansioni espletate.
6. Tutto ciò premesso, chiarita la disciplina generale e le sue corrette modalità di applicazione e di interpretazione, risulta necessario analizzare se, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, sussistano la continuità e l'identità delle mansioni svolte dalla
Pt_1
6.1. Giova preliminarmente analizzare la disciplina applicabile all'odierna fattispecie in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: è stato, infatti, ribadito “che sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, nonché l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo (da ultimo, Cass., Sez. L., n.
8782/2023)” (Cass. 27508/2024).
Ebbene, nel caso di specie, la ha provato la precedente assunzione a tempo Pt_1
determinato e l'identico inquadramento ricevuto sia nel periodo di lavoro a termine, sia a seguito dell'assunzione in ruolo dopo la vincita del concorso, nonché la minore retribuzione ricevuta dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato a causa del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine, circostanze tutte, tra l'altro, non contestate dal Garante.
L'odierna appellante, infatti, come emerge dai tre contratti sottoscritti tra le parti e prodotti in atti, è stata inquadrata come impiegato operativo (D1) sia in occasione dei due contratti a tempo determinato, stipulati rispettivamente nel 2012 e nel 2015, sia in occasione del successivo contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2020.
11 Già tale circostanza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è dirimente per ritenere assolto l'onere della prova circa l'identità delle mansioni svolte durante i contratti di lavoro a termine e quello a tempo indeterminato.
Infatti, la già richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 27508/2024, che a propria volta richiama il precedente n. 22161/2023, emessa in tema di dirigenti a termine assunti ai sensi della legge n. 43/2001 della Regione Emilia Romagna, afferma quanto segue:
<Dalla ritenuta applicabilità dell'Accordo quadro, discende che dell'art. 18, comma 5, della legge reg. n. 43/2001 deve essere data un'interpretazione che sia orientata, or dunque, al rispetto dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema della prevenzione degli abusi. In tale contesto, va altresì richiamato l'art. 6, comma 1, d.lgs.
n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta il trattamento economico in atto «per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine». Lavoratori “comparabili”, nella sola lettura compatibile con il principio di non discriminazione e con la legge nazionale attuativa, sono, pertanto, «quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva», e ciò vale a dire che i dirigenti, di ruolo o non di ruolo, devono intendersi di per sé comparabili, alla stregua dell'espressa disciplina di cui alla legge reg. n. 43/2001, nonché degli elementi comuni della qualifica, di cui è riflesso l'iter di “pesatura” degli incarichi dirigenziali, qui documentato …>>.
La comparabilità delle mansioni, quindi, deriva innanzitutto dall'avvenuto inquadramento della nello stesso livello D1 della classificazione prevista dal Pt_1
CCNL applicato dal Garante, senza che abbia rilievo alcuno l'assegnazione, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, allo trattandosi comunque di mansioni CP_3
comparabili, perché rientranti nella medesima qualifica contrattuale.
6.2. In aggiunta, in ogni caso, si osserva che dai documenti versati in atti dalla ricorrente risulta chiaro che la ha svolto, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, le Pt_1
medesime identiche mansioni in precedenza esercitate durante il periodo di assunzione con i contratti a termine.
In particolare:
12 . il libro presenze, allegato 13 al ricorso in primo grado, e le tabelle di autorizzazione del lavoro straordinario, allegato 14, attestano l'uno che la prestasse servizio nel Pt_1
“reparto: Segreteria , almeno fino a fine gennaio 2020; l'altro, che il lavoro Per_1 straordinario fosse svolto per “richiesta Vicepresidente” fino a dicembre 2020;
. l'ordine di servizio del 7 agosto 2020, allegato 10, prevedeva l'assegnazione alla segreteria della subentrante Vicepresidente Prof.ssa Persona_2
. nelle valutazioni del 30 aprile 2020 e del 27 maggio 2021, allegati 7 e 8 alla memoria difensiva di primo grado del Garante, il dirigente del Servizio relativamente Pt_2 all'attività svolta dall'odierna appellante, riportava che: “nel periodo di proroga del
Collegio, ha continuato ad assicurare piena collaborazione alla gestione della segreteria della Vice Presidente” e “nel periodo prestato presso gli uffici della Vice
Presidenza la Dott.ssa ha svolto compiti di diretta collaborazione con la Vice Pt_1
Presidente, con riguardo in particolare all'attività di segreteria;
ha predisposto la documentazione preparatoria all'attività del Collegio, svolgendo anche attività di analisi degli schemi dei provvedimenti”; sull'attività svolta presso lo S.R.E.M., il dirigente richiama la predisposizione della rassegna stampa quotidiana, nazionale, web ed estera;
la selezione delle Agenzie di stampa di interesse dell'Autorità; la collaborazione all'aggiornamento del sito web;
anche tale attività è comparabile con quella svolta presso la segreteria del Vicepresidente che comprendeva l'organizzazione dell'agenda
(intrattenendo quindi rapporti con gli interlocutori del Vicepresidente), la predisposizione della documentazione preparatoria l'attività del Collegio, la cura dei rapporti con i vari
Dipartimenti per l'istruzione dei provvedimenti di cui il Vicepresidente era relatore,
l'attività di ricerca giurisprudenziale, dottrinale e normativa funzionale alla partecipazione del Vicepresidente a convegni, seminari, incontri istituzionali, ecc.;
. infine, con ordine di servizio del 26 febbraio 2021, l'Autorità assegnava la Pt_1
“con decorrenza 5 marzo 2021, al Servizio relazioni esterne e media, con contestuale cessazione dall'incarico di addetto di segreteria della Prof.ssa . Persona_2
Dalle risultanze documentali emerge, dunque, che almeno fino al 5 marzo 2021, la ha continuato a svolgere mansioni di segretaria presso l'ufficio della Vice Pt_1
Presidenza dell'Autorità Garante, assolvendo pienamente l'onere su di lei incombente di dimostrare l'identità e continuità delle mansioni svolte, prima, con contratto a tempo determinato e, poi, con contratto a tempo indeterminato e comunque la comparabilità di queste ultime anche con quelle svolte presso il Servizio R.E.M.
13 L'Autorità Garante, invece, nulla ha allegato e provato in relazione alle “ragioni oggettive” richieste dalla norma comunitaria, così come precisate dalla giurisprudenza europea e nazionale, ossia dando evidenza degli elementi precisi e concreti tali da giustificare la deroga al principio di non discriminazione e, dunque, la legittimità della disparità di trattamento.
Esclusa, infatti, la modalità di assunzione ai fini della valutazione dell'elemento della comparabilità, su cui si fonda principalmente la difesa del Garante, lo stesso non ha allegato alcun documento che attestasse concretamente la diversità delle funzioni svolte dalla a seguito dell'assunzione in ruolo. Pt_1
Anche l'ulteriore argomentazione della difesa del Garante, relativa alla diversa disciplina prevista per i due tipi di contratti conclusi con la è irrilevante ai fini Pt_1 dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, perché l'identità dell'inquadramento contrattuale e la continuità delle mansioni, provata da parte appellante, determina la comparabilità fra il lavoro svolto nel periodo dei contratti a tempo determinato e quello successivamente svolto dalla data dell'assunzione in ruolo.
Parimenti, la clausola inserita nel contratto di assunzione a tempo indeterminato, relativa al riconoscimento, da parte della lavoratrice, della differenza delle mansioni che avrebbe svolto rispetto a quelle svolte nel periodo di assunzione con contratto a tempo determinato, a nulla rileva non solo per il principio, vigente nel diritto del lavoro, della prevalenza della sostanza sulla forma, ma anche per quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia che afferma l'obbligo di disapplicazione di qualsiasi disposizione, anche contrattuale, contraria al principio di non discriminazione.
L'Autorità non ha quindi assolto all'onere su di essa incombente, poiché non ha provato gli elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento.
6.3. Per tutte le valutazioni premesse, deve quindi trovare accoglimento la domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nel pregresso periodo di lavoro con i contratti a termine.
Ciò, ovviamente, determina l'assorbimento del secondo motivo d'impugnazione relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova orale richiesti con il ricorso introduttivo.
7. Da respingere, invece, è l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto a seguito dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine da parte dell'Autorità Garante.
14 7.1. Giova preliminarmente chiarire che il Collegio non condivide la decisione del giudice a quo che ha ritenuto la decaduta dal diritto all'impugnazione dei Pt_1
contratti a termine.
Il comma 4 dell'articolo 32 della l. n. 183/2010, infatti, prevede un elenco tassativo delle fattispecie a cui trova applicazione la disciplina della decadenza prevista dal comma 1:
“4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo
a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Trattandosi di disposizione che prevede una decadenza dal diritto di agire, la stessa è di stretta applicazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza.
Invero, i contratti instaurati tra la e l'Autorità Garante, non rientrano nelle Pt_1
fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 4 del d.lgs. 368/2001, ma sono disciplinati dall'art. 11 del Regolamento 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, rubricato “Assistenti dei componenti”, che, all'epoca dei fatti, prevedeva che: “1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato.
1-bis. Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dal comma 1, il contingente di otto unità di personale di cui all'art. 156, comma 5, del
Codice, come modificato dall'art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riservato al personale di cui al presente articolo, nella misura di due unità per il presidente e due per ciascun componente, salvo diverso accordo fra gli stessi. Tale
15 personale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del
Collegio, di norma previsto in sette anni, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 1. In ogni caso, ciascuna delle unità di personale di cui al presente comma conclude il proprio incarico ed il relativo contratto di lavoro si intende risolto alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che la aveva designata ai sensi del comma 1”.
Tale tipologia contrattuale rientra, quindi, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, nella fattispecie dei contratti di diretta collaborazione, che trovano la loro disciplina generale nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”.
L'art. 156 del d.lgs. 196/2003, recante il Codice per la protezione dei dati personali, al comma 3 attribuisce al Garante un amplissimo potere regolamentare per definire l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio e l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale.
Il già citato regolamento 1/2000 all'art. 6, comma 1 prevede che: <L'attività dell'ufficio
è improntata al metodo della programmazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
e all'art. 155 del Codice. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce, nell'ambito del documento programmatico, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l'ufficio, descrivendo le finalità istituzionali da perseguire e precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi
16 rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attività dell'ufficio e delle sue articolazioni>>; ed all'art. 6, comma 3 prevede che: <Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Presidente ed i componenti si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, denominati "Segreterie", aventi competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento>>.
Nell'ambito del potere regolamentare attribuitogli dal legislatore, quindi, il Garante ha ritenuto di individuare un contingente di n. 8 unità, fra il personale di cui al comma 5 del medesimo art. 156 per il quale è prevista l'assunzione con contratto a termine o con incarico di consulenza, da assumere con chiamata diretta fiduciaria da destinare alla segreteria dei componenti del Collegio per la diretta collaborazione con questi ultimi.
Tale previsione non contrasta con la norma primaria di legge, tenuto conto della già evidenziata ampiezza del potere regolamentare attribuito al Garante per la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio nonché per le modalità di reclutamento, i cui confini sono rappresentati unicamente dai “principi” del d.lgs.
165/2001.
Non appare, quindi, illegittima la previsione di un contingente di personale da destinare alla diretta collaborazione con i membri del Collegio del Garante per il supporto a questi ultimi e per il raccordo con il Segretario generale ed i dipartimenti: per tali unità, tenuto conto dell'esigenza connessa al necessario rapporto fiduciario ed all'indispensabile riservatezza, è stata prevista l'assunzione con contratto a termine a chiamata diretta, con termine non superiore al mandato del Collegio e con risoluzione automatica del rapporto, in ogni caso, alla data di effettiva cessazione, per qualunque causa, del presidente o del componente che le aveva designate.
Si tratta di una disciplina della diretta collaborazione, all'evidenza, ispirata ai criteri dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che trova giustificazione nelle esigenze in precedenza indicate e che non appare né illogica, né contraria alla legge.
Ciò comporta che la disciplina della decadenza prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010, dunque, non può trovare applicazione al caso di specie, non trattandosi di un'ipotesi di contratto a tempo determinato compresa tra quelle ivi disciplinate.
7.2. Esclusa la decadenza, in ogni caso il motivo d'appello è infondato.
Per le medesime ragioni di cui sopra, in virtù delle quali è esclusa la decadenza, deve infatti ritenersi esclusa anche l'illegittimità dei contratti a tempo determinato conclusi tra la e l'Autorità Garante, poiché costituiti nel rispetto del dettato normativo. Pt_1
17 Dal combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 6 e 11 del regolamento 1/2000, emerge, infatti, la possibilità per il Garante, quale vertice dell'Autorità indipendente, di concludere contratti a tempo determinato di diretta collaborazione al fine di supportare il lavoro dei componenti del Collegio.
Tali contratti, per la già rilevata natura fiduciaria, seguono le sorti della figura apicale che li ha designati, avendo, dunque, intrinsecamente, una temporalità determinata dalla durata dell'incarico del designante.
La natura di contratti di diretta collaborazione spiega la particolarità della disciplina, sia quanto alla designazione, sia quanto alla durata, non vincolata alle previsioni dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 368/2001.
Da quanto sopra osservato, esce confermata la legittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, con la conseguenza che non possa essere riconosciuto alla il Pt_1
richiesto risarcimento del danno non patrimoniale nella misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
7.3. La riconosciuta peculiarità dei contratti a tempo determinato intercorsi tra la ed il Garante, in ogni caso, attiene alle modalità di costituzione, alla durata ed Pt_1
all'estinzione del rapporto, ma non allo svolgimento dello stesso, stante l'avvenuto inquadramento dell'odierna appellante secondo le qualifiche del CCNL applicato ai dipendenti dell'Autorità.
Ciò comporta che, nonostante la peculiarità della disciplina dell'assunzione a chiamata diretta, del termine di durata e delle modalità di risoluzione, debba essere riconosciuto, come già in precedenza argomentato, il diritto della all'anzianità pregressa, con Pt_1
conseguente adeguamento del livello retributivo e giuridico.
8. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con condanna dell'Autorità
Garante alla ricostruzione della carriera di mediante il riconoscimento Parte_1
della pregressa anzianità giuridica ed economica maturata sino al 7 gennaio 2020 ed al conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico.
Segue la condanna del Garante alla corresponsione delle differenze retributive maturate fino al 1° settembre 2022, pari a € 42.974,20, somma rispetto alla quale l'Autorità appellata non ha avanzato alcuna contestazione, oltre a quelle successive maturate nel corso dei due gradi di giudizio fino alla data della presente pronuncia, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale dell'appellante.
18 L'Autorità Garante, quale parte soccombente, è altresì tenuta, nei confronti della al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si Pt_1
liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014 avuto riguardo alla somma attribuita piuttosto che a quella domandata (quindi, scaglione fino ad € 52.000,00), e dell'attività processuale effettivamente espletata in entrambi i gradi (non si procede, quindi, alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in entrambi i gradi del giudizio). Le spese di lite sono distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. CP_ Nulla è dovuto, invece, per spese di lite nei confronti dell' che è rimasto contumace in entrambi i gradi del processo.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, così provvede:
-condanna il Garante per la protezione dei dati personali a ricostruire la carriera di
[...]
mediante il riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica Pt_1 maturata sino al 7 gennaio 2020 ed al conseguente adeguamento dell'attuale livello retributivo e giuridico;
- condanna il Garante per la protezione dei dati personali a corrispondere ad
[...] le differenze retributive maturate fino al 1° settembre 2022, pari a € 42.974,20, Pt_1
oltre a quelle successive maturate nel corso dei due gradi di giudizio fino alla data della presente pronuncia, ed alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza dei singoli crediti fino al saldo;
- condanna il Garante per la protezione dei dati personali alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale della ricorrente.
Condanna il Garante per la protezione dei dati personali a rimborsare alla parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascuno, nella somma di
€ 5.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre ai difensori antistatari.
CP_ Nulla per le spese di lite nei confronti dell'
Così deciso all'udienza del 28 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
TE CA
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