Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 387/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 387/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 303/2021 pubblicata il 27/07/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1237/17 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALESSIO Parte_1 P.IVA_1
LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA 15 COLLI A VOLTURNO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIENZA Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA PEPE 13 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/6/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. D'ALESSIO LEOPOLDO si riporta integralmente al proprio atto di citazione in appello, insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze. per l'appellata, l'avv. BRIENZA STEFANO si riporta ai propri scritti difensivi, richiamando le conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, che abbiansi qui per integralmente trascritte e riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata 7/12/17 la proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Isernia il 22.11.17, distinto dal n. 387/2017, notificato all'opponente a mezzo PEC in data 24.11.2017, provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla stessa odierna opponente di pagare immediatamente in favore della Parte_1 la somma di € 35.482,55, a titolo di fatture non pagate, oltre interessi di mora dalle singole scadenze, ed oltre a competenze e spese;
Pag. 1 a 5
-la nullità del contratto per assoluta non riconducibilità alla per Controparte_1 mancata sottoscrizione del legale rappresentante, in quanto la firma apposta in calce al contratto di fornitura non apparteneva al legale rapp.te della;
CP_1
-la nullità del decreto opposto, ottenuto sulla base di assegno in garanzia postdatato, consegnato alla dalla mesi prima della scadenza del 31.12.17 in ordine ad altre e Pt_1 CP_1 diverse forniture in corso, regolarmente pagate, per cui l'opponente ne chiedeva la restituzione;
-l'assoluta incertezza ed indeterminatezza dell'ammontare della pretesa creditoria e l'aver ricevuto del materiale difforme rispetto a quello ordinato;
chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia della scrittura privata di fornitura materiali, di data incerta, nei confronti della opponente e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiararsi la funzione di mera garanzia del titolo bancario posto a fondamento delle avverse richieste e, per l'effetto, dichiararsi nullo il predetto patto di garanzia e revocare il decreto ingiuntivo;
di dichiararsi e darsi atto che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni Parte_1 conseguente statuizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La società opposta si costituiva deducendo:
- l'esistenza del vincolo contrattuale e la sua ratifica;
- la mancata contestazione del materiale fornito;
- la validità dell'assegno bancario;
- l'esatta quantificazione del credito e della contabilizzazione dei crediti e delle fatture;
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata del terzo, presunto falsus procurator, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., e, in ogni caso, il rigetto della opposizione con conferma del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, il procedimento veniva interrotto per intervenuto fallimento della . Parte_1
Riassunto il procedimento dall'opponente, si costituiva il Fallimento opposto.
Rigettate tutte le richieste istruttorie, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 303/2021 pubblicata il 27/07/2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, condannando il al pagamento delle spese processuali del giudizio. Parte_1
Il proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 30/11/21 e iscritta a ruolo il 02/12/2021, chiedendo che fosse rigettata l'opposizione e che fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria Controparte_1 delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 13/6/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, il lamenta la “ VIOLAZIONE E/O Parte_1
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, COMMA 2, N. 4 C.P.C.; DELL'ART. 118 DELLE DISP, ATT. C.P.C.; NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O APPARENTE MOTIVAZIONE”; la sentenza sarebbe nulla per omessa e/o insufficiente e/o apparente motivazione;
era stato ritenuto che la scrittura prodotta dalla era priva di luogo e data Parte_1 certi, senza tener conto che il sig. , in rappresentanza della Persona_1 Controparte_1
aveva provveduto a contattare il personale della , si era occupato di redigere
[...] Pt_1 unitamente a loro il contratto e l'allegato, ove veniva specificato in maniera dettagliata il tipo ed il quantitativo di materiali;
il predetto aveva visionato la merce all'atto della consegna ed era sempre presente sul cantiere di destinazione della merce;
tutte le decisioni relative al contratto ed
Pag. 2 a 5 ai materiali oggetto di fornitura venivano prese in maniera immediata ed autonoma da parte del sig. senza aver bisogno di successiva approvazione o autorizzazioni di terzi;
nulla Persona_1 poteva far ritenere che il sig. fosse un semplice dipendente e non anche il legale Per_1 rappresentante dell'odierna appellata, o quanto meno non dotato di poteri di rappresentanza e di gestione dell'operato della stessa società; il contratto di fornitura lo indicava e qualificava quale legale rappresentante.
3. Con il secondo motivo si contesta la “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, COMMA 2, N. 4 C.P.C.; DELL'ART. 118 DELLE DISP. ATT. C.P.C.;DELL'ART. 113 C.P.C.; NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O APPARENTE MOTIVAZIONE E PER PRONUNCIA CONTRA LEGEM”; erroneamente non era stata riconosciuta l'intervenuta ratifica del contratto, ratifica che risultava dal comportamento concludente consistente nel successivo svolgimento del rapporto contrattuale, nel pagamento spontaneo ante causam di parte del debito (a fronte degli € 90.000,00 pattuiti veniva effettuato il pagamento di € 46.000,00; residuava un credito di € 35.482,55), sia con lo stesso contegno processuale, con il quale non si era negata l'esistenza del debito, ma si chiedeva la rideterminazione del dovuto;
la merce era stata consegnata sul cantiere, accettata ed utilizzata;
le bolle di accompagnamento e le fatture riportavano il numero dell'ordinativo e il materiale corrispondente esattamente a quello oggetto del contratto;
l'opposta aveva richiesto solo in via subordinata la condanna del al Per_1 pagamento della somma ingiunta.
4. Il secondo motivo di appello, avente carattere assorbente del primo motivo, è infondato.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che non risultava sufficientemente comprovato il collegamento tra l'allegato n. 1 e la scrittura privata, non essendo indicato e richiamato il contratto di somministrazione;
mancava pure una congiunzione tra i due scritti, non potendosi così apprezzare il valore e lo scopo della fornitura, né potendosi ritenere che l'accettazione del preventivo fosse riferita all'originario contratto di fornitura;
peraltro, la firma apposta non era della legale rappresentante , che l'aveva disconosciuta;
la società CP_2 opposta non aveva fornito, né mediante produzione documentale, né mediante idonei mezzi istruttori, la prova del proprio credito.
In via preliminare, va dato atto che la stessa parte opponente ha riconosciuto che le parti in causa, da diversi anni, intrattenevano rapporti commerciali per la fornitura di materiali elettrici da utilizzare nei cantieri.
Parte opposta ha dedotto la sussistenza di un credito complessivo di € 90.000,00 (esclusa IVA) come risultante dall'allegato 1 del contratto in data 14/10/15; ha depositato n. 19 fatture (dal
4/12/15 al 15/12/16); ha riconosciuto il pagamento della somma di € 46.000,00 come da “fattura diff.ta” n. 629 del 27/10/15 a titolo di acconto in relazione al preventivo del 14/10/15; ha riconosciuto il versamento di due bonifici in acconto relativi alla fattura n. 698/00; ha quantificato il credito residuo in € 35.482,55, come da estratto conto (di provenienza unilaterale) datato
5/9/17.
Ciò premesso, va confermato che effettivamente, come pure rilevato nella sentenza impugnata, il contratto depositato al doc. 1), denominato contratto di somministrazione è privo di data e di luogo di sottoscrizione;
detto contratto rimanda all'allegato 1 “che è parte integrante e sostanziale del presente” ai fini dell'individuazione del materiale elettrico oggetto dell'ordine; l'allegato 1 depositato e sottoscritto dal legale rappresentante della e da , Pt_1 Persona_1 per la parte acquirente, datato 14/10/2015, oltre alla generica indicazione “allegato 1”, non reca alcun specifico riferimento al contratto di somministrazione, recando la generica indicazione “tipo documento -preventivo”; nel detto allegato - n. 2692 - risulta specificata la descrizione dei materiali del preventivo -“Cavo butile fless. antif…” .. ecc.- con l'indicazione delle quantità, del prezzo unitario e dell'importo; in totale risultano descritte 10 tipologie di articoli diversi tra loro, per un importo complessivo di € 95.148,40, importo depennato e con nuovo importo complessivo, indicato a penna, di € 90.000,00.
Ai fini della determinazione della somma asseritamente dovuta parte appellante ha depositato un estratto conto, di provenienza unilaterale della stessa creditrice, nel quale sono indicate analiticamente le fatture poste alla base della domanda di ingiunzione, con indicazione
Pag. 3 a 5 dell'importo della fattura, dei pagamenti parziali e del totale della somma a credito, pari ad € 35.482,55, somma richiesta con il ricorso per ingiunzione.
Orbene, in primo luogo va rilevato che le fatture accompagnatorie e le bolle di accompagnamento, contengono in descrizione materiali del tutto differenti, con costi unitari del tutto differenti, da quelli indicati nell' “allegato 1”, come emerge in modo inequivoco dalla semplice lettura dei materiali descritti nelle fatture e di quelli indicati nel preventivo, motivo per cui nessuna prova vi è che le fatture depositate si riferiscano al “preventivo allegato n. 1”, e tanto a prescindere dal fatto che nelle stesse fatture la creditrice abbia richiamato il contratto di somministrazione identificato con i numeri CIG e CUP;
deve pertanto pervenirsi alla conclusione che nessuna prova certa sia stata offerta in relazione all'avvenuta consegna dei materiali indicati nel citato preventivo n. 1, e alla determinazione del prezzo dei detti materiali (atteso il fatto che le fatture depositate si riferiscono in gran parte a materiali diversi), cui è riferita la domanda proposta dalla parte creditrice;
le fatture accompagnatorie e le bolle di consegna non comprovano l'avvenuta consegna dei materiali indicati nel preventivo “Allegato 1”, unico documento sottoscritto dall'assunto rappresentante legale della società acquirente.
Ove pure si voglia considerare come oggetto della domanda il pagamento dei materiali di cui alle fatture accompagnatorie e alle bolle di consegna depositate, prescindendo dal contratto e dal preventivo cui ha fatto riferimento la creditrice, non può ritenersi essere stata raggiunta la prova piena della consegna dei materiali riportati nei documenti, avuto riguardo alla contestazione di parte opponente e alla mancanza di allegazione e di prova circa l'identità delle persone che avrebbero sottoscritto i documenti accompagnatori per ricevuta (nessuna prova testimoniale è stata richiesta e offerta al riguardo); per altro verso va pure rilevato che la stessa parte creditrice con la “fattura differita” datata 27/10/15 ha riconosciuto di aver percepito un acconto (in relazione al preventivo 2692 del 14/10/15) di € 46.000,00, da parte della debitrice, oltre ad ulteriori due bonifici in relazione alla fattura n. 698/00; l'estratto conto del 5/9/17, che è documento unilaterale della creditrice, non dà prova della sussistenza del credito;
nel riconoscere l'avvenuto pagamento parziale di alcune fatture, nell'estratto conto non si tiene in considerazione l'avvenuto pagamento dell'acconto di € 46.000,00.
È consolidato nell'ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità, il principio secondo cui nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
II giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, a chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, né essendo sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, in quanto, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, occorre che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 18196/20).
La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi, e tenuto conto della mancata allegazione e prova delle precise circostanze relative alla consegna della merce.
Pertanto, di fonte alle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla esistenza e consegna della merce fatturata, in relazione al “preventivo 1”, spettava al creditore opposto fornire la piena prova del credito;
l'opposta, parte attrice in senso sostanziale non ha dato prova
Pag. 4 a 5 dell' esatta corrispondenza tra la merce fornita e quella di cui al citato contratto di fornitura, nonché dell'esatto ammontare del proprio credito, come espressamente contestato dalla parte opponente.
5. Il primo motivo di appello è assorbito.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri minimi, attesa la conferma del rigetto dell'opposizione per l'insufficienza della prova dell'esistenza del credito.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, avverso la sentenza n. 303/2021 pubblicata il 27/07/2021 dal Parte_1 Tribunale di Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 17/04/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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