Articolo 988 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1012Articolo 1014
Versione
26 febbraio 2014
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Versione
20 febbraio 2020
Art. 988-bis. (Richiami in servizio dalla riserva di complemento). 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987, purche' non abbia superato il ((60° anno di eta')) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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