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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4514/2021 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata 10.5.2021, n. 993) vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Pane e Parte_1 C.F._1
ON TE
Appellante
E
CP_1
Appellata contumace
NONCHE'
CP_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dall'appellante in data 28.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva agito in giudizio nei confronti Parte_1 di e di per vedersi risarciti tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in occasione CP_2 CP_1 del sinistro verificatosi in data 11.02.2016, alle ore 16.15 circa, allorquando, mentre percorreva Corso
Italia in Meta a bordo del proprio motociclo, era stato scaraventato a terra a causa dell'apertura improvvisa della portiera sinistra dell'auto di ferma sul lato destro della carreggiata, in CP_2 spazio non adibito alla sosta.
Dedotta l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento, l'attore, anche sulla CP_2 scorta della perizia redatta dal proprio consulente di fiducia, aveva chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
1) €277.454,00 a titolo di danno biologico nella misura del 40-42%;
2) €14.400,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta (150 giorni);
3) €4.320,00 a titolo di inabilità temporanea parziale (60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%);
4) danno morale, da liquidarsi nella misura di 1/3 del danno biologico e di quello da invalidità temporanea, parziale e totale (ovvero nell'importo ritenuto di giustizia);
5) danno esistenziale, da liquidarsi mediante personalizzazione nella misura massima;
6) €2.740,00 a titolo di danno patrimoniale per rimborso delle spese mediche sostenute;
7) danno da perdita della capacità lavorativa generica, intesa come potenziale attitudine alla capacità lavorativa, e della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%, da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia.
Aveva concluso, quindi, chiedendo di: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tg. EZ169JJ nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento di tutti quanti i danni (patrimoniali e non patrimoniali, come precisati in premessa) provocati all'attore in conseguenza delle vicende sopra rappresentate, quantificandoli nell'importo in premessa specificato
e/o in quello accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia – se necessario previa CTU medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo;
condannare altresì i convenuti al pagamento di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore degli scriventi per anticipo fattone.”
Si era costituita in giudizio CP_1
In via preliminare, la compagnia aveva eccepito l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 148, co. 3 e 145, co. 1 Cod. Ass., deducendo che l'istante si era sottratto alla visita medico-legale da parte del medico fiduciario.
Nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda, eccependo la mancanza di prova, ed aveva dedotto - in subordine - l'eccessiva quantificazione dei danni richiesti. Aveva concluso chiedendo di: “In via preliminare, accertare e/o dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità della domanda con ogni conseguenza di legge;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
invece, era rimasto contumace. CP_2
.Con sentenza n. 993, pubblicata il 10.5.2021, il tribunale di Torre Annunziata così statuiva:
“accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura tg EZ169JJ di proprietà di e per l'effetto: -in accoglimento CP_2 della domanda risarcitoria condanna e la in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
€185.863,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-condanna e la in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_1
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in euro 13.430,00 per competenze ed euro 555,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
le spese di
c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.”
In motivazione, il tribunale:
- rigettava l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, rilevando che la condotta stragiudiziale dell'attore era stata conforme ai principi di correttezza e buona fede e non aveva, quindi, ostacolato la formulazione, da parte della compagnia assicurativa, di una congrua offerta risarcitoria nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni;
-accertava l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro, di valorizzando, a CP_2 tal fine, la relazione dei Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, nella quale vi era la ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera dell'Autorità tempestivamente intervenuta, un rilievo planimetrico del sinistro, la documentazione fotografica dei luoghi e le dichiarazioni rese da
, informato dei fatti per avervi assistito;
Testimone_1
-con riferimento al quantum, condividendo le conclusioni dell'incaricato consulente tecnico d'ufficio e facendo applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano 2021 liquidava i seguenti importi:
1) € 9.000,00 per ITT (€100,00 al giorno per 90 giorni); € 3.000,00 per ITP al 75% (€75,00 al giorno per 40 giorni); € 3.000,00 per ITP al 50% (€50,00 al giorno per 60 giorni); € 169.163,00 per danno biologico nella misura del 30% di postumi permanenti (tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro pari ad anni 38), oltre personalizzazione nella misura del 10% in ragione dell'accertato danno da cenestesi lavorativa connessa alla mansione di autista;
€1.700,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute;
2) sulla somma così ottenuta di €185.863,50 (€184.163,60 a titolo di danno non patrimoniale ed €1.700 a titolo di danno patrimoniale), devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno, riconosceva altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi;
3) respingeva la richiesta di risarcimento di ulteriori voci di danno non patrimoniale, poiché non provate;
4) rigettava la richiesta di danno patrimoniale per perdita della capacità di produrre reddito, ritenendo non provato che, a seguito del sinistro e a causa delle lesioni riportate, l'attore Pt_1 avesse dismesso in via definitiva il lavoro di autista o avesse continuato a farlo in modo ridotto.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza n.993/2021 del tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello Parte_1 formulando plurime censure.
[...]
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa liquidazione del danno da lucro cessante lavorativo e, in particolare, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice, sovrapponendo erroneamente tale danno a quello causato da perdita della capacità lavorativa specifica (danno emergente), aveva ritenuto non provata la contrazione del reddito percepito dal danneggiato nel periodo successivo al verificarsi del sinistro oggetto di causa. Al contrario l'appellante ha affermato di aver fornito dimostrazione, anche documentale, della riduzione del reddito percepito nell'anno
2016 (€5.829,00 a fronte dell'importo di €19.000,00 circa degli anni precedenti) a causa delle lesioni subite, che avevano reso impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la correttezza della liquidazione Parte_1 del danno biologico permanente operata dal tribunale, che avrebbe erroneamente tenuto conto dei valori dettati dalle Tabelle di Milano per soggetti danneggiati di anni 38 in luogo di quelli previsti per soggetti di 37 anni (e cioè la sua effettiva età al momento del sinistro).
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato anche l'erronea quantificazione del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, liquidato in € 1.700,00, così discostandosi da quanto correttamente rilevato dal ctu, il quale aveva, invece, quantificato l'importo in € 2.578,38. ha concluso chiedendo di : -accertare e dichiarare il diritto a conseguire la Parte_1 liquidazione del danno da "lucro cessante" lavorativo - pari alla contrazione del reddito provocata dall'impossibilità di rendere la propria prestazione lavorativa nell'anno 2016 - e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 13.540,00
e/o del diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
-prendere atto, altresì, che all'epoca del Parte_1 sinistro aveva 37 anni e che l'importo delle spese mediche sostenute e riconosciute congrue dal
C.T.U. nominato ammonta ad € 2.578,38 e, per l'effetto, rideterminare l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno così come espressamente indicato nel motivo di appello esposto al n.
3.2 che precede, condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento della maggiore somma di €
1.915,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge o nel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese del grado ed attribuzione ai procuratori antistatari.”
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito del quale questa Corte ha CP_2 dichiarato la contumacia con ordinanza del 12.4.2022. Con la medesima ordinanza, la Corte ha erroneamente dichiarato anche la contumacia di la quale, tuttavia, non è parte del Controparte_3 presente giudizio.
L'atto di gravame è stato regolarmente notificato, a mezzo PEC, al difensore costituito in primo grado per (v. deposito telematico di parte appellante del 28.3.2022). non si è CP_1 CP_1 costituita e ne va, perciò, dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 3.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato, sicché la sentenza di primo grado Parte_1 deve essere riformata per quanto di ragione.
È infondato il primo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante subito per non aver potuto svolgere l'attività lavorativa di autista di pullman turistici nel periodo di invalidità temporanea.
Ai fini dell'accoglimento di tale richiesta risarcitoria, l'istante avrebbe dovuto dimostrare non semplicemente la contrazione del reddito verificatasi nel periodo di invalidità temporanea, ma altresì che tale contrazione reddituale fosse direttamente ricollegabile, sotto il profilo eziologico, alla condizione di invalidità temporanea (prima totale, poi parziale) e, quindi, al fatto illecito di
[...]
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (applicabile in virtù del richiamo di cui all'art. 2056, CP_2 co. 1 c.c.), il mancato guadagno può essere risarcito soltanto se e nella misura in cui sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo, e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass., n. 8758/2025).
Tale prova non è stata fornita da Parte_1
Agli atti risulta acquisito che: -per il periodo 2011-2015, ogni anno, aveva concluso, con Consorzio Noleggiatori Parte_1
Capresi s.r.l., un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale (aprile-ottobre/novembre) per lo svolgimento della prestazione lavorativa di autista;
-negli anni 2014 e 2015, il reddito derivante da lavoro dipendente e assimilati dichiarato dal Pt_1 ammontava, rispettivamente, ad €19.145,00 e ad €19.369,00;
-nell'anno 2016, il reddito derivante da lavoro dipendente e assimilati dichiarato dal Pt_1 ammontava ad €5.829,00.
Secondo quanto dedotto dall'appellante, la riduzione del reddito verificatasi nell'anno 2016 deriverebbe dalla mancata conclusione, per quell'anno, del contratto di lavoro stagionale con il
Consorzio Noleggiatori Capresi s.r.l., la quale sarebbe, a sua volta, conseguenza diretta delle condizioni di salute in cui egli versava a causa del sinistro in contestazione.
A ben vedere, però, non è stato dimostrato - né, invero, può essere ragionevolmente presunto - il nesso causale tra il mancato guadagno e l'inabilità temporanea: non è stato, cioè, dimostrato, nemmeno per presunzioni, che lo stato di inabilità temporanea aveva rappresentato il motivo della mancata conclusione del contratto di lavoro stagionale (e, dunque, della perdita del relativo guadagno).
L'appellante non ha provato di aver ricevuto l'offerta lavorativa de qua e di essere stato costretto a rifiutarla a causa delle proprie condizioni fisiche: circostanza - questa - che poteva (e doveva) essere agevolmente dimostrata mediante la produzione documentale in giudizio dell'offerta medesima, ovvero di una dichiarazione in tal senso del datore di lavoro.
A tal fine, non può nemmeno ritenersi dirimente la prova testimoniale di cui l'appellante, a fronte del rigetto da parte del primo giudice, ha reiterato la richiesta di ammissione con l'atto di gravame. Nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, con riferimento al danno da lucro cessante, venivano articolati due capi di prova: capo n. 14 (“Vero è che per effetto delle lesioni riportate a seguito del sinistro,
[...]
è stato costretto a rifiutare il contratto di lavoro offertogli dal “Consorzio Noleggiatori Parte_1
Capresi s.r.l.” come autista per l'anno 2016”) e capo n. 15 (“Vero è che è Parte_1 impiegato, con mansioni di autista presso il “Consorzio Noleggiatori Capresi s.r.l.” sin dal 2011, percependo una paga mensile di €2.000,00 circa”). La prova, così come articolata, è in parte irrilevante (capo 15), poiché relativa a circostanze già oggetto di prova documentale, e in parte generica - e, dunque, inammissibile - poiché priva di precisi riferimenti temporali (capo 14).
Del resto, non può trascurarsi che la prestazione lavorativa di cui l'appellante lamenta il mancato svolgimento dipendeva da contratti a tempo determinato stipulati di anno in anno, la cui conclusione si ricollegava a circostanze contingenti e variabili (ad esempio, “in considerazione dell'intensificazione dell'attività lavorativa nel periodo estivo”, cfr. i contratti di lavoro prodotti da parte attrice, “doc-1-2-3-.4_buste_paga_anno_2015.pdf”).
In altre parole, considerato che il rapporto di lavoro tra e il Consorzio Noleggiatori Capresi Pt_1
s.r.l. era naturalmente precario poiché affidato a contratti stagionali e considerata la mancata prova documentale, non può ritenersi dimostrata, nemmeno per presunzioni, la volontà del Consorzio di concludere, anche per l'anno 2016, un contratto a tempo determinato con il danneggiato. Tra l'altro, nulla è stato provato o dedotto circa gli anni successivi, sicché non è dato sapere se, una volta stabilizzatisi i postumi e recuperata la possibilità di svolgere la prestazione, il rapporto lavorativo sia ripreso (circostanza, quest'ultima, che avrebbe potuto rappresentare un elemento di convincimento nel senso di ritenere la mancata conclusione del contratto eziologicamente riconducibile alle condizioni di inabilità temporanea).
Per tutti i motivi illustrati, l'appello sul punto deve essere rigettato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
È corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale, nel liquidare il danno biologico permanente subito da ha fatto riferimento a quanto previsto dalle Tabelle di Milano Parte_1
(anno 2021) per lesioni alla salute cagionate a soggetti di 38 anni.
Ed infatti, secondo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità cui questa Corte ritiene di aderire, ai fini della liquidazione del danno biologico che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, il pregiudizio da invalidità permanente deve essere valutato con decorrenza non già dal momento del sinistro, bensì dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi. In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno. (Cass., n. 26897/2014; v. anche n. 3121/2017, secondo cui: “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma
a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”.)
Applicando i richiamati principi di diritto, il danno biologico permanente in favore dell'odierno appellante è stato correttamente liquidato, tenuto conto che il sinistro si era verificato l'11.02.2016 e che il periodo di invalidità temporanea era terminato il 19.8.2016 (190 giorni dopo), quando il danneggiato aveva 37 anni e 11 mesi.
Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di appello in punto di rimborso delle spese mediche.
Rispondendo a specifico quesito formulato dal giudice di primo grado, il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la documentazione prodotta dall'attore ed ha quantificato in €2.578,38 l'ammontare degli esborsi effettuati da per spese mediche, ritenendo tale somma congrua e Parte_1 rimborsabile.
Il tribunale si è discostato dalle conclusioni del perito, riconoscendo in favore dell'odierno appellante, per la suddetta voce di danno, la minor somma di €1.700,00. Pervenendo a simile decisione, il tribunale ha omesso di illustrare le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a fare un sintetico riferimento ad “allegato 9 alla produzione di parte convenuta” che, tuttavia, non risulta in atti (né risulta menzionato nell'indice contenuto nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di unica costituita). Controparte_1
Sul punto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
La Corte, in assenza - peraltro - di specifica contestazione di parte convenuta relativamente alla determinazione del quantum, ritiene che non vi siano motivi per non aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le cui osservazioni paiono ragionevoli e condivisibili, in quanto frutto di attento ed esaustivo esame della documentazione in atti.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, e devono essere CP_2 CP_1 condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di alla somma di € 2.578,38. Parte_1
Su tale somma, che rappresenta un debito di valore – vista la natura risarcitoria - deve essere calcolata la rivalutazione, secondo gli indici Istat FOI, dal momento dell'esborso fino al momento della pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata di anno in anno dal momento dell'esborso devono, poi, essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale, al fine di ristorare i danni da ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/1995).
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma
(art. 336 cpc). Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
Vista la totale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente sostenute da e CP_2 CP_1 Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Giova precisare che l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass., n. 35195/2022).
Quanto al primo grado di giudizio, il valore è determinato dall'ammontare complessivo delle somme liquidate a titolo di risarcimento, il che comporta l'applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale il cui valore è compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, in favore dei difensori antistatari di avv.ti Francesco Pane e ON Parte_1
TE- va liquidata la somma di euro €14.103,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado di giudizio, il valore è determinato dall'ammontare della maggior somma accordata in favore di ossia € 878,38 ( pari alla differenza tra €2.578,38 ed Parte_1
€1.700,00), il che comporta l'applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte di
Appello il cui valore è compreso tra € 0,01 e €1.100,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Quindi, in favore dei difensori antistatari di va liquidata la somma di € 673,00 a Parte_1 titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di e , in solido tra loro, CP_2 CP_1 secondo quando definito con decreto del tribunale di Torre Annunziata del 05.10.2020.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 CP_2 CP_1 tribunale di Torre Annunziata n. 993/2021, pubblicata il 10.5.2021, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1 b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al pagamento, CP_2 CP_1 in favore di di € 2.578,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c) rigetta nel resto il gravame;
d) dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al pagamento, in CP_2 CP_1 favore dei difensori antistatari di delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 che liquida, per il primo grado, in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 673,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
e) pone definitivamente le spese di ctu a carico di e in solido tra loro. CP_2 CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa