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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
AG ES, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 207/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507GT00792-2020 RITENUTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (Ade) propone appello avverso la Sentenza n. 207.3.2022 pronunciata dalla Cgt di
Vicenza il 24 maggio 2022 e depositata il 06 giugno 2022 in quanto risultata soccombente con addebito delle spese di lite liquidate in euro 2.000.
La Sentenza gravata si pronunciava sul ricorso per revoca della Sentenza n. 51.3.2022 in quanto la stessa riportava una motivazione del tutto inconferente con il proposto ricorso.
Nel merito la Società Resistente_2 spa ed il Signor Resistente_1, socio della stessa, avevano impugnato l'avviso di accertamento n. T6507GT00792/2020 relativo all'anno d'imposta 2015 con il quale l'Ufficio riteneva configurabile la fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 in relazione all'operazione di acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dal socio.
Riteneva conseguito da parte del Socio Resistente_1 un indebito vantaggio fiscale derivante dalla tassazione secondo il regime dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del Tuir) e nel particolare, dalla tassazione prevista per l'imposta sostituiva su partecipazioni qualificate, pari al 4% del valore della partecipazione, in luogo della tassazione ordinaria per i redditi di capitale prevista dall'art. 47, comma 1, Tuir.
Con il già menzionato atto impositivo l'Ufficio accertava quindi in capo alla Società ed al Socio Resistente_1, in qualità di obbligato solidale al pagamento, ritenute a titolo di imposta non effettuate pari ad euro 150.747,50 oltre alle correlate sanzioni.
La Società Resistente_2 spa ed il Resistente_1 proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento de quo assumendo l'illegittimità dello stesso sotto diversi profili.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contro deducendo alle eccezioni di parte avversaria.
La Ctp di Vicenza adita si pronunciava con la Sentenza n. 51.3.2022 rigettando il ricorso proposto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Dalla lettura del testo della stessa parte contribuente riteneva emergere però una motivazione del tutto inconferente con il giudizio instaurato e pertanto proponeva istanza di revoca per inesistenza giuridica della sentenza.
La Ctp di Vicenza ulteriormente adite, rilevando un errore di collazione tra l'intestazione e la rimanente parte, revocava la Sentenza n. 51.3.2022 e si pronunciava come riportato in epigrafe. Con il proposto appello l'Ufficio, preliminarmente, eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di revoca della Sentenza menzionata in quanto ritenuta irritualmente avanzata in sostituzione del necessario appello previsto dall'art. 323 cpc ed essendo la revocazione ex artt.
395 e 396 cpc ammessa esclusivamente contro sentenze di secondo grado, salvo il caso di revocazione straordinaria di sentenze divenute definitive.
Chiede pertanto sia dichiarato il passaggio in giudicato della Sentenza n. 51.3.2022 essendo oramai decorsi i termini per l'impugnazione della stessa e la conseguente definitività dell'avviso di accertamento impugnato.
Nel merito contesta violazione dell'art. 36 Dlgs 546/92, dell'art. 10 bis, comma 12, Legge 212/2000 erroneità della sentenza laddove il giudice ha valutato che la scelta operata dalla Società è correlata a valide ragioni extrafiscali. Contesta inoltre l'omesso esame degli argomenti enucleati dall'ufficio e fondanti l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa.
Si sofferma inoltre sull'indebita assimilazione della fattispecie in esame a quella del recesso tipico e sulla pretesa assenza di sostanza economica degli atti contestati che sarebbero stati attuati con il solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Si costituiscono i contribuenti con proprie controdeduzioni eccependo preliminarmente a loro volta l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dal termine d'impugnazione avendo l'Ufficio notificato il ricorso in appello in data 7.12.2023 avvalendosi della previsione di cui all'art. 1, comma 199 L. 29 dicembre
2022 n. 197, la quale ha disposto la sospensione di 11 mesi dei termini d'impugnazione dei provvedimenti ricadenti nell'ambito delle controversie definibili, scadenti tra la data dell'1.1.2023 ed il 31.10.2023.
Contrastano inoltre l'eccezione di illegittimità della revoca della Sentenza primitiva proposta da controparte e, nel merito, le argomentazioni proposte dall'Ufficio in riferimento alle caratteristiche giuridiche e fiscali della contestata operazione societaria posta in essere dal contribuente.
L'Ufficio produce inoltre memoria di replica all'eccezione di inammissibilità del proposto appello per intervenuta decadenza del termine di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve esprimersi in merito alle eccezioni di illegittimità proposte dalle parti.
L'eccezione proposta dalla parte contribuente è infondata essendo stato l'appello dell'Ufficio proposto correttamente nei termini il 07.12.2023. Il calcolo corretto dei termini deve essere così determinato: alla data di pubblicazione della Sentenza di primo grado del 06.06.2022 devono aggiungersi i sei mesi oltre il periodo feriale determinando al 06.01.2023 il termine originario di impugnazione. Trattandosi di venerdì ma comunque di giorno festivo tale termine deve essere prorogato al 09 .01.2023, primo giorno feriale successivo. A questa data devono essere ulteriormente aggiunti gli 11 mesi di proroga previsti dall'art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022 determinando la nuova scadenza al 09.12.2023 che, cadendo di sabato, deve godere di ulteriore proroga dei termini al 11.12.2023.
L'eccezione proposta dall'Ufficio è invece fondata e deve essere accolta in quanto, fino a quando la Sentenza di primo grado è ancora appellabile per mancato decorso del termine di impugnazione, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione in quanto i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello. Difatti il primo comma dell'art. 396 c.p.c. ammette la proponibilità della domanda di revocazione limitatamente ad uno dei motivi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c (cd revocazione straordinaria) subordinandola alla duplice condizione che sia scaduto il termine per proporre l'appello e che “la scoperta del dolo o della falsità
o il recupero dei documenti o la pronuncia di cui al n. 6” siano avvenuti dopo il decorso del termine.
Come si ricava dalla semplice lettura di lettura di questa norma, tra revocazione ed appello non sussiste un rapporto di concorrenza bensì di subordinazione ovvero di sussidiarietà della revocazione rispetto all'appello significando che la revocazione è ammissibile solo quando l'appello è escluso.
Quanto sopra dedotto esclude l'esame del merito.
La particolarità del caso consente disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa
Corte
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Ufficio e dichiara l'illegittimità della Sentenza appellata in quanto resa in violazione degli artt. 323, 395 e 393 c.p.c. con conseguente declaratoria del passaggio in giudicato della originaria Sentenza della Ctp di Vicenza n. 51.03.2022. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
SA SC NE IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 22/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
AG ES, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 207/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507GT00792-2020 RITENUTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate (Ade) propone appello avverso la Sentenza n. 207.3.2022 pronunciata dalla Cgt di
Vicenza il 24 maggio 2022 e depositata il 06 giugno 2022 in quanto risultata soccombente con addebito delle spese di lite liquidate in euro 2.000.
La Sentenza gravata si pronunciava sul ricorso per revoca della Sentenza n. 51.3.2022 in quanto la stessa riportava una motivazione del tutto inconferente con il proposto ricorso.
Nel merito la Società Resistente_2 spa ed il Signor Resistente_1, socio della stessa, avevano impugnato l'avviso di accertamento n. T6507GT00792/2020 relativo all'anno d'imposta 2015 con il quale l'Ufficio riteneva configurabile la fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 in relazione all'operazione di acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate dal socio.
Riteneva conseguito da parte del Socio Resistente_1 un indebito vantaggio fiscale derivante dalla tassazione secondo il regime dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis) del Tuir) e nel particolare, dalla tassazione prevista per l'imposta sostituiva su partecipazioni qualificate, pari al 4% del valore della partecipazione, in luogo della tassazione ordinaria per i redditi di capitale prevista dall'art. 47, comma 1, Tuir.
Con il già menzionato atto impositivo l'Ufficio accertava quindi in capo alla Società ed al Socio Resistente_1, in qualità di obbligato solidale al pagamento, ritenute a titolo di imposta non effettuate pari ad euro 150.747,50 oltre alle correlate sanzioni.
La Società Resistente_2 spa ed il Resistente_1 proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento de quo assumendo l'illegittimità dello stesso sotto diversi profili.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contro deducendo alle eccezioni di parte avversaria.
La Ctp di Vicenza adita si pronunciava con la Sentenza n. 51.3.2022 rigettando il ricorso proposto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Dalla lettura del testo della stessa parte contribuente riteneva emergere però una motivazione del tutto inconferente con il giudizio instaurato e pertanto proponeva istanza di revoca per inesistenza giuridica della sentenza.
La Ctp di Vicenza ulteriormente adite, rilevando un errore di collazione tra l'intestazione e la rimanente parte, revocava la Sentenza n. 51.3.2022 e si pronunciava come riportato in epigrafe. Con il proposto appello l'Ufficio, preliminarmente, eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'istanza di revoca della Sentenza menzionata in quanto ritenuta irritualmente avanzata in sostituzione del necessario appello previsto dall'art. 323 cpc ed essendo la revocazione ex artt.
395 e 396 cpc ammessa esclusivamente contro sentenze di secondo grado, salvo il caso di revocazione straordinaria di sentenze divenute definitive.
Chiede pertanto sia dichiarato il passaggio in giudicato della Sentenza n. 51.3.2022 essendo oramai decorsi i termini per l'impugnazione della stessa e la conseguente definitività dell'avviso di accertamento impugnato.
Nel merito contesta violazione dell'art. 36 Dlgs 546/92, dell'art. 10 bis, comma 12, Legge 212/2000 erroneità della sentenza laddove il giudice ha valutato che la scelta operata dalla Società è correlata a valide ragioni extrafiscali. Contesta inoltre l'omesso esame degli argomenti enucleati dall'ufficio e fondanti l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa.
Si sofferma inoltre sull'indebita assimilazione della fattispecie in esame a quella del recesso tipico e sulla pretesa assenza di sostanza economica degli atti contestati che sarebbero stati attuati con il solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Si costituiscono i contribuenti con proprie controdeduzioni eccependo preliminarmente a loro volta l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dal termine d'impugnazione avendo l'Ufficio notificato il ricorso in appello in data 7.12.2023 avvalendosi della previsione di cui all'art. 1, comma 199 L. 29 dicembre
2022 n. 197, la quale ha disposto la sospensione di 11 mesi dei termini d'impugnazione dei provvedimenti ricadenti nell'ambito delle controversie definibili, scadenti tra la data dell'1.1.2023 ed il 31.10.2023.
Contrastano inoltre l'eccezione di illegittimità della revoca della Sentenza primitiva proposta da controparte e, nel merito, le argomentazioni proposte dall'Ufficio in riferimento alle caratteristiche giuridiche e fiscali della contestata operazione societaria posta in essere dal contribuente.
L'Ufficio produce inoltre memoria di replica all'eccezione di inammissibilità del proposto appello per intervenuta decadenza del termine di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte deve esprimersi in merito alle eccezioni di illegittimità proposte dalle parti.
L'eccezione proposta dalla parte contribuente è infondata essendo stato l'appello dell'Ufficio proposto correttamente nei termini il 07.12.2023. Il calcolo corretto dei termini deve essere così determinato: alla data di pubblicazione della Sentenza di primo grado del 06.06.2022 devono aggiungersi i sei mesi oltre il periodo feriale determinando al 06.01.2023 il termine originario di impugnazione. Trattandosi di venerdì ma comunque di giorno festivo tale termine deve essere prorogato al 09 .01.2023, primo giorno feriale successivo. A questa data devono essere ulteriormente aggiunti gli 11 mesi di proroga previsti dall'art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022 determinando la nuova scadenza al 09.12.2023 che, cadendo di sabato, deve godere di ulteriore proroga dei termini al 11.12.2023.
L'eccezione proposta dall'Ufficio è invece fondata e deve essere accolta in quanto, fino a quando la Sentenza di primo grado è ancora appellabile per mancato decorso del termine di impugnazione, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione in quanto i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello. Difatti il primo comma dell'art. 396 c.p.c. ammette la proponibilità della domanda di revocazione limitatamente ad uno dei motivi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c (cd revocazione straordinaria) subordinandola alla duplice condizione che sia scaduto il termine per proporre l'appello e che “la scoperta del dolo o della falsità
o il recupero dei documenti o la pronuncia di cui al n. 6” siano avvenuti dopo il decorso del termine.
Come si ricava dalla semplice lettura di lettura di questa norma, tra revocazione ed appello non sussiste un rapporto di concorrenza bensì di subordinazione ovvero di sussidiarietà della revocazione rispetto all'appello significando che la revocazione è ammissibile solo quando l'appello è escluso.
Quanto sopra dedotto esclude l'esame del merito.
La particolarità del caso consente disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Per tutto quanto sopra, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa
Corte
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Ufficio e dichiara l'illegittimità della Sentenza appellata in quanto resa in violazione degli artt. 323, 395 e 393 c.p.c. con conseguente declaratoria del passaggio in giudicato della originaria Sentenza della Ctp di Vicenza n. 51.03.2022. Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 22 luglio 2025.
Il Relatore Il Presidente
SA SC NE IO