Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5605/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 22.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione È comparso con le forme e le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h), del D.L. 18/2020 e ss.mm. e ii., l'avv. Carmine Giugliano, anche per delega dell'avv. Domenico Ruocco, nell'interesse del signor Parte_1 che conclude come da comparsa di costituzione e risposta e c sa sia decisa. per presunta carenza di documentazione assembleare. E' presen- te per l'appellante, l'avv. Maria Rosaria Liparuli, la quale si riporta ai propri atti difensivi, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato ed ecce- pito da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Insiste per l'accoglimento dell'appello, per i seguenti motivi già integralmente esposti nell'atto introduttivo:
– Il credito vantato dal era fondato su delibera assembleare rego- Parte_2 larmente approvata, no nei termini e dunque divenuta definitiva e vincolante per tutti i condomini, ivi compreso l'appellato;
– La legittimazione dell'Amministratore ad agire in giudizio non era in discus- sione, essendo conferita ex lege dagli artt. 1130 e 1131 c.c., e anche un even- tuale difetto di nomina o di proroga dell'incarico non esclude la validità dell'azione giudiziale intrapresa (Cass. civ. n. 24631/2022);
– Il richiamo del Giudice all'art. 1129 c.c. è erroneo e fuorviante, in quanto ta- le norma disciplina i rapporti tra assemblea e amministratore, ma non incide sulla legittimità dell'azione per il recupero delle spese deliberate, né sulla sussi- stenza del credito;
– L'asserita mancata convocazione del condomino o la mancata produzione della prova della ricezione dell'avviso di convocazione, eventualmente rilevanti ai fini di una impugnativa della delibera, non possono essere opposti in via in- cidentale, in mancanza di tempestiva impugnazione (Cass. civ. n. 23903/2020);
– La documentazione prodotta è sufficiente a comprovare la natura, l'importo e l'origine del credito, e si conclude pertanto:
– per l'integrale accoglimento dell'appello;
– per la riforma della sentenza impugnata;
– per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5605/2019 r.g.a.c.
TRA in persona dell'amministratore p.t. Parte_3
Dott. C.F. ( ), elettivamente domici- Parte_4 C.F._1
liato in CORSO R. MERCOGLIANO N. 30 presso lo studio dell'AVV. MA-
RIA ROSARIA LIPARULI (c.f.: ) dal quale è rappre- C.F._2
sentato e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._3
2
in VIA ANFITEATRO LATERIZIO N. 222, NOLA presso lo studio dell'Avv. CARMINE GIUGLIANO (C.F. ) e C.F._4 [...]
(C.F. ), dai quali è rappresentato CP_1 C.F._5
e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2715/2019 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
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dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello il adiva l'intestato Tribunale Parte_3
chiedendo la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace in primo gra- do, con la quale veniva accolta l'opposizione spiegata da av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva allo stesso il pagamento di €.3.171,33 per le spese condominiali relative all'anno 2014; l'appellante con- testava l'insussistenza della dichiarata tardività del decreto ingiuntivo opposto con conseguente ammissibilità dello stesso in quanto fondato su prova certa, liquida ed esigibile con condanna al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta contrasta- Parte_1
va l'appello spiegato insistendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese del giudizio.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, dopo svariati rinvii dovuti al cari- co di ruolo, giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
Nel merito, pur con riforma della motivazione adottata dal giudice di primo grado che basava il proprio convincimento su interpretazione dell'art.1129 IX comma c.c. non condivisibile, deve confermarsi l'accoglimento dell'opposizione in quanto il credito non risulta provato, come dedotto dall'odierna parte appellata.
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Infatti, essendo il giudizio in primo grado instaurato con ricorso per l'emissione di un decreto inaudita altera parte e proseguito nelle forme della op- posizione a decreto ingiuntivo, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448). Soltanto una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte dell'opposto-attore sostanziale, quindi, potrà procedersi nel valutare la
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fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assu- me posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di
Cass., sent. n. 21101/2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85/2018).
Più nello specifico per le vertenze avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approva- te le spese, nonché dei relativi documenti” (Cass. n. 20836 del 30/06/2022;
Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. 23 luglio 2020, n. 15696). Invero, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore può agire in sede monitoria per la riscossione delle quote condominiali sulla scorta del piano di ripartizio- ne approvato dall'assemblea.
Calando i suddetti principi al caso di specie, occorre esaminare se parte appellante, opposta nel giudizio di primo grado, ha assolto all'onere su di essa incombente mediante il deposito della delibera assembleare con cui veniva ap- provato il paino di riparto relativo alle spese condominiali oggetto del credito azionato in primo grado.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti si evince facilmente che, così come eccepito dall'opponente il consuntivo relativo con annesso riparto rela- tivo al periodo 01.03.2013/28.02.2014 - da cui effettivamente risultava una si- tuazione debitoria dell'appellato - non risulta essere stato approvato dall'assemblea con verbale del 29.10.13 posto a fondamento della domanda.
Ed, invero, nella delibera assembleare innanzi richiamata si approvava il rendi- conto riferito all'annualità precedente 01.03.2012/28.02.2013 (cfr. all. 4 fasci- colo monitorio) assolutamente inconferente ai fini del decidere. Tale grave
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omissione non può essere sanata mediante il deposito delle delibere assem- bleari successive in quanto le stesse, oltre a non risultare notificate all'appellato, non contengono la necessaria approvazione del piano di riparto relativo all'annualità per cui si ingiunge il pagamento.
Né può attribuirsi valore di riconoscimento del debito allo scambio epistolare avvenuto a mezzo mail nel 2016, in cui il chiede rateizzo e ciò per Parte_2
una pluralità di ragioni. Innanzitutto, -e ciò basta a privare il documento di qualsiasi rilevanza- il presunto riconoscimento risulta assolutamente generico e non fa specifico riferimento alle somme di cui al monitorio;
inoltre, il guida ri- ferisce di aver saldato come da bonifico le mensilità di gennaio e febbraio
2014 e, cioè, le ultime due mensilità richieste con il decreto;
da ultimo, le somme richiamate dall'amministratore neppure coincidono con l'importo del monitorio. Non vi è pertanto prova in giudizio dell'approvazione, né sicuro riferimento delle somme presumibilmente riconosciute alle annualità ingiunte.
Da ciò discende la conferma della decisione resa in primo grado seppure per una motivazione diversa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese si è tenu- to conto del D.M. 55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, incluso
D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
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dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
così provvede: Pt_1
1) RIGETTA l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, che si liquidano per il presente grado in €.2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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