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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1186/2015 promossa da:
(C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Renato Montanari contro
Controparte_1
(C.F. CONVENUTA P.IVA_1 con l'avv. Sabrina Bonardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla Controparte_2 sull'autovettura di proprietà della signora , dichiarare la
[...] Parte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le stesse parti per grave inadempimento da parte della società convenuta. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertati e quantificati i danni originati da quanto posto in essere dalla Officina pagina 1 di 8 condannare la stessa convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni indicati nella narrativa del ricorso introduttivo della presente causa, ovvero a quelli – maggiori o minori – che verranno accertati a seguito della esperenda istruttoria, tenendo conto anche del fermo tecnico e del noleggio di una autovettura per il tempo necessario per la riparazione dell'autovettura; SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertare che il kit frizione-volano montato dalla è da considerarsi pezzo di ricambio non Controparte_2
“originale Audi”, condannare la società convenuta alla restituzione della differenza tra il costo del pezzo “originale Audi” ed il costo del pezzo non originale, secondo le indicazioni fornite dal C.T.U. Ing. In via istruttoria […] IN OGNI CASO: con vittoria Persona_1 di spese e compenso professionale della procedura.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa - in via principale e riconvenzionale: rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento degli interventi eseguiti pari ad Pt_1
€ 3.200,00, come da ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013; In via subordinata: nelle non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare che la società
è creditrice nei Controparte_1 confronti della sig.ra della somma di € 3.200,00, e per l'effetto ed accertare e Parte_1 dichiarare l'avvenuta compensazione tra quanto preteso da parte attrice e quanto rivendicato in via riconvenzionale, condannando la sig.ra al pagamento della somma che Parte_1 dovesse risultare in eccedenza. Spese di lite rifuse. In via istruttoria […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo anche: ) chiedendo dichiararsi la risoluzione del
[...] Controparte_1 contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta nonché accertarsi se il kit frizione – volano montato dalla convenuta era da considerarsi o meno ricambio “originale
Audi”; chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda, deduceva:
1) di aver consegnato l'autovettura all' in data 23.7.2013 per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di sostituzione del sistema volano e frizione;
pagina 2 di 8 2) che, dopo una verifica iniziale, i responsabili della avevano Controparte_1
evidenziato la necessità di un ulteriore intervento al modulo pompa olio, intervento cui essa aveva acconsentito;
3) che il giorno 6.8.2013 il cognato di essa attrice aveva provveduto al ritiro del veicolo ed al ricovero dello stesso presso un'autorimessa privata essendo essa in vacanza in Sicilia
e che l'auto non era stata utilizzata sino al suo rientro;
4) che, al ritorno a Brescia, l'auto era stata utilizzata da essa attrice e dal marito per pochi chilometri;
il successivo 26 agosto l'auto era stata utilizzata dal marito per recarsi all'aeroporto di Linate;
al rientro da Linate, giunta a Brescia, l'auto si era arrestata improvvisamente con contestuale perdita di funzionalità dei servosistemi di pilotaggio e dell'impianto frenante;
5) che l'auto era stata poi recuperata con il carro attrezzi e ricoverata presso l'officina presente all'interno della concessionaria Audi della Mandolini Auto s.p.a. di Brescia;
6) che, a seguito degli accertamenti svolti da quest'ultima e, successivamente, dall'ing.
, consulente di essa attrice, era emerso che il guasto era dovuto alla Persona_2 rottura del “prigioniero della puleggia tendicinghia” e che si era verificata la “rottura del carter del paraolio anteriore, in corrispondenza di una vite di fissaggio, dovuta al silicone applicato, che ha ostruito la sede della vite stessa, causando la rottura del carter per pressione, in fase di serraggio”; inoltre, i tecnici avevano accertato che l , diversamente da quanto indicato nel rapporto di lavoro, aveva Controparte_1 utilizzato un ricambio “Kit Volano” non originale e che anche l'intervento di CP_3
sigillatura del carter era stato eseguito in modo improprio;
7) che, stante l'impossibilità di trovare una soluzione conciliativa, la stessa aveva instaurato il procedimento di ATP n. 18634/13 RG, all'esito della quale il c.t.u. aveva accertato l'inadempimento della convenuta.
Si costituiva contestando le deduzioni della controparte e chiedendo, Controparte_1
pertanto, il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dovuto per gli interventi eseguiti pari ad € 3200,00; in via subordinata, chiedeva compensarsi le reciproche ragioni di credito-debito. pagina 3 di 8 In fatto, deduceva – in sintesi – che, dopo aver visionato il veicolo, era stato consigliato all'attrice di effettuare anche il cambio della cinghia di distribuzione posto che gli interventi da effettuare ne prevedevano lo smontaggio e il rimontaggio;
il suggerimento era motivato dal fatto che con la sostituzione della cinghia di distribuzione si sarebbe proceduto anche al cambio completo di una serie di pezzi (bulloneria, viti, cuscinetti, tenditori ecc.) – fra cui il c.d. pezzo denominato “prigioniero” oggetto di rottura – così evitando il riutilizzo di quelli – usurati - già in uso, come invece era avvenuto, ma che l'attrice non aveva acconsentito all'intervento.
Contestava, quindi, che la rottura del “prigioniero” fosse ad essa addebitabile;
deduceva, inoltre, che il “serraggio del dado” era stato effettuato con chiave dinamometrica secondo i parametri della casa automobilistica costruttrice e, comunque, indicati nel manuale di settore.
Deduceva, altresì, che era stata la stessa attrice, attraverso il proprio incaricato Parte_2
a richiedere l'utilizzazione di ricambi non originali per risparmiare sul corrispettivo
[...]
complessivo; contestava, infine, la dinamica dei fatti evidenziando l'impossibilità che il mezzo si fosse arrestato improvvisamente e non avesse invece rallentato progressivamente la velocità, nonché la valenza probatoria dell'accertamento svolto in sede di ATP avendo gli interventi svolti dal tecnico di parte sul veicolo, prima dell'indagine del c.t.u. (smontaggio e rimontaggio dei vari pezzi), alterato significativamente lo stato del veicolo rendendo di fatto impossibile accertare le reali condizioni del mezzo al momento del guasto.
Concesso il termine per l'espletamento della negoziazione assistita, tentata infruttuosamente la conciliazione, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove orali, all'udienza dell'8.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
In diritto, va premesso che la giurisprudenza, con indirizzo consolidato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, richiamando il disposto dell'art. 1218 c.c., afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore pagina 4 di 8 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (ex multis: Cass. SU 13533/2001). La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione, osserva la Corte, nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui questa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un. cit., ma anche, fra le altre, Cass. 4009/20). Tale criterio – secondo la S.C. - non appare però predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale “non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art.
1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto” (Cass. 4009/20 cit.). Il creditore- danneggiato ha dunque l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta quest'ultima incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis: Cass. 4009/20 cit.; Cass. 26824/17).
Nel caso di specie, con riferimento al primo profilo di inadempimento dedotto da parte pagina 5 di 8 attrice (ovvero la rottura del “prigioniero” a causa di un eccessivo serraggio del dado a sua volta dovuto all'asserito mancato utilizzo di una “chiave a coppia regolabile, anche denominata chiave dinamometrica” – cfr. relazione ing. ), tale nesso di causalità non Per_2
può ritenersi adeguatamente dimostrato dalla considerato che (come si evince dalla Pt_1 relazione del c.t.u.):
-i lavori di manutenzione eseguiti dalla convenuta sull'autovettura Audi A4 SW Avant riguardavano: a) smontaggio e rimontaggio del frontale veicolo e dei radiatori;
b) sostituzione del complesso pompa dell'olio; c) smontaggio, sostituzione e rimontaggio del complesso
“volano-frizione”;
-il veicolo a seguito dei fatti occorsi in data 26/08/2013, è stato ricoverato presso l'officina della concessionaria Audi Mandolini Auto S.p.a.;
- il veicolo “in sede di operazioni peritali appariva parzialmente riparato ed aveva subito una evidente manomissione e alterazione dello stato originario” (pag. 4 relazione); in particolare,
“vari elementi meccanici e di carrozzeria, i quali, in precedenza, erano stati rimossi dal veicolo e che giacevano in un capannone contiguo al suddetto piazzale” (pag. 2 relazione), tra cui – tra l'altro – proprio il “complesso volano-frizione” e l'aggregato “cinghia e pulegge di trasmissione” (doc. 13 parte attrice e doc. 6 parte convenuta);
- l'ausiliario ing. inoltre, ha solo in termini probabilistici ritenuto Persona_3 che, se non eseguiti a regola d'arte, i lavori commissionati avrebbero potuto determinare i danni lamentati dall'attrice (“Si osserva che i lavori sopra elencati, se eseguiti a non perfetta regalo d'arte, possono, con buona probabilità, aver provocato i danni al motore lamentati da parte ricorrente”).
In sostanza, dunque, in assenza di prova del nesso causale, secondo la regola civilistica del
“più probabile che non”, ma soprattutto, nell'impossibilità di accertare con sicurezza la causa del guasto per intervenuto precedente smontaggio del mezzo da parte di terzi (l'attrice, infatti, avrebbe dovuto instaurare il procedimento di atp senza effettuare alcun intervento sul veicolo così da consentire la verifica dell'effettivo stato di fatto del mezzo dopo l'affermato arresto), la pagina 6 di 8 domanda risarcitoria formulata dall'attrice con riferimento al guasto del veicolo va rigettata.
Per completezza, va evidenziato che non è stato possibile alcun ulteriore approfondimento dell'accertamento svolto dal c.t.u. stante il decesso del consulente nel corso della causa.
Passando alla questione del montaggio del complesso ricambio frizione-volano non originale Audi, e premesso che l'utilizzo del ricambio non originale – non contestato – è stato comunque accertato dal c.t.u., anche in questo caso il dedotto inadempimento della convenuta non può ritenersi dimostrato.
La , infatti, ha prodotto copia del messaggio del 12.7.2013, inviato Controparte_1 dall'amministrazione (nella persona di , al sig. – cognato Persona_4 Parte_2
della e soggetto incaricato da quest'ultima - nel quale venivano esposti i differenti costi Pt_1
dei ricambi originali (€ 1.500,00) e di quelli non originali (€ 1.000,00), per eseguire la manutenzione del complesso “volano-frizione” (doc. 9 parte convenuta); il sentito in Pt_2
qualità di teste, pur non ricordando la circostanza, non ha contestato la ricezione del messaggio. Ora, dall'esame della ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013 (doc. 3 parte convenuta), si evince che nell'elenco delle prestazioni eseguite è indicata la fornitura del kit frizione-volano e la relativa manodopera per lo smontaggio e rimontaggio al costo di €
1.000,00, corrispondente esattamente a quello indicato nel messaggio sopra richiamato. Il fatto poi che la circostanza della consegna del documento in sede di ritiro del veicolo sia stata smentita dal non è certo decisiva dovendosi dubitare dell'attendibilità del teste Pt_2
considerato che, da un lato, detta circostanza è stata specificatamente allegata dall'attrice in sede di ricorso introduttivo (“Il giorno 6 agosto 2013 un incaricato della signora
[...]
(il cognato) provvedeva al ritiro dell'autovettura presso la sede della società Pt_1 resistente;
in tale occasione i responsabili della Controparte_1
consegnavano al soggetto che provvedeva al ritiro dell'autovettura il rapporto di lavoro con
l'indicazione dei lavori eseguiti (doc. 3)”), e, dall'altra, che anche con riferimento agli ulteriori capitoli di prova su cui è stato escusso, il teste ha fornito dichiarazioni estremamente generiche.
In conclusione, le domande di risoluzione e risarcimento del danno formulate dall'attrice vanno rigettate. pagina 7 di 8 Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta concernente il pagamento del corrispettivo dovuto per gli interventi di manutenzione eseguiti pari ad €
3.200,00, come esposto nella ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013 di cui parte attrice non contesta l'importo e non fornisce prova dell'avvenuto pagamento.
L'attrice va, quindi, condannata al pagamento in favore della della Controparte_1
somma di € 3200,00 con esclusione degli interessi in assenza di domanda.
Le spese, sia del presente procedimento che di quello di atp, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'oggetto di causa, in base ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa come in dispositivo;
sempre in base al principio di soccombenza le spese della consulenza tecnica vanno poste interamente a carico della attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1
2) condanna al pagamento di € 3.200,00 in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, in complessivi € Parte_1
3809,00 per il presente procedimento ed € 1699,00 per il procedimento di atp;
4) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 20.9.25
Il giudice dott.ssa Marina Mangosi
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP dott.ssa Elena Lodigiani.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1186/2015 promossa da:
(C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Renato Montanari contro
Controparte_1
(C.F. CONVENUTA P.IVA_1 con l'avv. Sabrina Bonardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla Controparte_2 sull'autovettura di proprietà della signora , dichiarare la
[...] Parte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le stesse parti per grave inadempimento da parte della società convenuta. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertati e quantificati i danni originati da quanto posto in essere dalla Officina pagina 1 di 8 condannare la stessa convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni indicati nella narrativa del ricorso introduttivo della presente causa, ovvero a quelli – maggiori o minori – che verranno accertati a seguito della esperenda istruttoria, tenendo conto anche del fermo tecnico e del noleggio di una autovettura per il tempo necessario per la riparazione dell'autovettura; SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertare che il kit frizione-volano montato dalla è da considerarsi pezzo di ricambio non Controparte_2
“originale Audi”, condannare la società convenuta alla restituzione della differenza tra il costo del pezzo “originale Audi” ed il costo del pezzo non originale, secondo le indicazioni fornite dal C.T.U. Ing. In via istruttoria […] IN OGNI CASO: con vittoria Persona_1 di spese e compenso professionale della procedura.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa - in via principale e riconvenzionale: rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento degli interventi eseguiti pari ad Pt_1
€ 3.200,00, come da ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013; In via subordinata: nelle non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare che la società
è creditrice nei Controparte_1 confronti della sig.ra della somma di € 3.200,00, e per l'effetto ed accertare e Parte_1 dichiarare l'avvenuta compensazione tra quanto preteso da parte attrice e quanto rivendicato in via riconvenzionale, condannando la sig.ra al pagamento della somma che Parte_1 dovesse risultare in eccedenza. Spese di lite rifuse. In via istruttoria […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo anche: ) chiedendo dichiararsi la risoluzione del
[...] Controparte_1 contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta nonché accertarsi se il kit frizione – volano montato dalla convenuta era da considerarsi o meno ricambio “originale
Audi”; chiedeva altresì il risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda, deduceva:
1) di aver consegnato l'autovettura all' in data 23.7.2013 per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di sostituzione del sistema volano e frizione;
pagina 2 di 8 2) che, dopo una verifica iniziale, i responsabili della avevano Controparte_1
evidenziato la necessità di un ulteriore intervento al modulo pompa olio, intervento cui essa aveva acconsentito;
3) che il giorno 6.8.2013 il cognato di essa attrice aveva provveduto al ritiro del veicolo ed al ricovero dello stesso presso un'autorimessa privata essendo essa in vacanza in Sicilia
e che l'auto non era stata utilizzata sino al suo rientro;
4) che, al ritorno a Brescia, l'auto era stata utilizzata da essa attrice e dal marito per pochi chilometri;
il successivo 26 agosto l'auto era stata utilizzata dal marito per recarsi all'aeroporto di Linate;
al rientro da Linate, giunta a Brescia, l'auto si era arrestata improvvisamente con contestuale perdita di funzionalità dei servosistemi di pilotaggio e dell'impianto frenante;
5) che l'auto era stata poi recuperata con il carro attrezzi e ricoverata presso l'officina presente all'interno della concessionaria Audi della Mandolini Auto s.p.a. di Brescia;
6) che, a seguito degli accertamenti svolti da quest'ultima e, successivamente, dall'ing.
, consulente di essa attrice, era emerso che il guasto era dovuto alla Persona_2 rottura del “prigioniero della puleggia tendicinghia” e che si era verificata la “rottura del carter del paraolio anteriore, in corrispondenza di una vite di fissaggio, dovuta al silicone applicato, che ha ostruito la sede della vite stessa, causando la rottura del carter per pressione, in fase di serraggio”; inoltre, i tecnici avevano accertato che l , diversamente da quanto indicato nel rapporto di lavoro, aveva Controparte_1 utilizzato un ricambio “Kit Volano” non originale e che anche l'intervento di CP_3
sigillatura del carter era stato eseguito in modo improprio;
7) che, stante l'impossibilità di trovare una soluzione conciliativa, la stessa aveva instaurato il procedimento di ATP n. 18634/13 RG, all'esito della quale il c.t.u. aveva accertato l'inadempimento della convenuta.
Si costituiva contestando le deduzioni della controparte e chiedendo, Controparte_1
pertanto, il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dovuto per gli interventi eseguiti pari ad € 3200,00; in via subordinata, chiedeva compensarsi le reciproche ragioni di credito-debito. pagina 3 di 8 In fatto, deduceva – in sintesi – che, dopo aver visionato il veicolo, era stato consigliato all'attrice di effettuare anche il cambio della cinghia di distribuzione posto che gli interventi da effettuare ne prevedevano lo smontaggio e il rimontaggio;
il suggerimento era motivato dal fatto che con la sostituzione della cinghia di distribuzione si sarebbe proceduto anche al cambio completo di una serie di pezzi (bulloneria, viti, cuscinetti, tenditori ecc.) – fra cui il c.d. pezzo denominato “prigioniero” oggetto di rottura – così evitando il riutilizzo di quelli – usurati - già in uso, come invece era avvenuto, ma che l'attrice non aveva acconsentito all'intervento.
Contestava, quindi, che la rottura del “prigioniero” fosse ad essa addebitabile;
deduceva, inoltre, che il “serraggio del dado” era stato effettuato con chiave dinamometrica secondo i parametri della casa automobilistica costruttrice e, comunque, indicati nel manuale di settore.
Deduceva, altresì, che era stata la stessa attrice, attraverso il proprio incaricato Parte_2
a richiedere l'utilizzazione di ricambi non originali per risparmiare sul corrispettivo
[...]
complessivo; contestava, infine, la dinamica dei fatti evidenziando l'impossibilità che il mezzo si fosse arrestato improvvisamente e non avesse invece rallentato progressivamente la velocità, nonché la valenza probatoria dell'accertamento svolto in sede di ATP avendo gli interventi svolti dal tecnico di parte sul veicolo, prima dell'indagine del c.t.u. (smontaggio e rimontaggio dei vari pezzi), alterato significativamente lo stato del veicolo rendendo di fatto impossibile accertare le reali condizioni del mezzo al momento del guasto.
Concesso il termine per l'espletamento della negoziazione assistita, tentata infruttuosamente la conciliazione, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove orali, all'udienza dell'8.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
In diritto, va premesso che la giurisprudenza, con indirizzo consolidato, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, richiamando il disposto dell'art. 1218 c.c., afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore pagina 4 di 8 convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (ex multis: Cass. SU 13533/2001). La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione, osserva la Corte, nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui questa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un. cit., ma anche, fra le altre, Cass. 4009/20). Tale criterio – secondo la S.C. - non appare però predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale “non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art.
1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato da questa Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto” (Cass. 4009/20 cit.). Il creditore- danneggiato ha dunque l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta quest'ultima incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis: Cass. 4009/20 cit.; Cass. 26824/17).
Nel caso di specie, con riferimento al primo profilo di inadempimento dedotto da parte pagina 5 di 8 attrice (ovvero la rottura del “prigioniero” a causa di un eccessivo serraggio del dado a sua volta dovuto all'asserito mancato utilizzo di una “chiave a coppia regolabile, anche denominata chiave dinamometrica” – cfr. relazione ing. ), tale nesso di causalità non Per_2
può ritenersi adeguatamente dimostrato dalla considerato che (come si evince dalla Pt_1 relazione del c.t.u.):
-i lavori di manutenzione eseguiti dalla convenuta sull'autovettura Audi A4 SW Avant riguardavano: a) smontaggio e rimontaggio del frontale veicolo e dei radiatori;
b) sostituzione del complesso pompa dell'olio; c) smontaggio, sostituzione e rimontaggio del complesso
“volano-frizione”;
-il veicolo a seguito dei fatti occorsi in data 26/08/2013, è stato ricoverato presso l'officina della concessionaria Audi Mandolini Auto S.p.a.;
- il veicolo “in sede di operazioni peritali appariva parzialmente riparato ed aveva subito una evidente manomissione e alterazione dello stato originario” (pag. 4 relazione); in particolare,
“vari elementi meccanici e di carrozzeria, i quali, in precedenza, erano stati rimossi dal veicolo e che giacevano in un capannone contiguo al suddetto piazzale” (pag. 2 relazione), tra cui – tra l'altro – proprio il “complesso volano-frizione” e l'aggregato “cinghia e pulegge di trasmissione” (doc. 13 parte attrice e doc. 6 parte convenuta);
- l'ausiliario ing. inoltre, ha solo in termini probabilistici ritenuto Persona_3 che, se non eseguiti a regola d'arte, i lavori commissionati avrebbero potuto determinare i danni lamentati dall'attrice (“Si osserva che i lavori sopra elencati, se eseguiti a non perfetta regalo d'arte, possono, con buona probabilità, aver provocato i danni al motore lamentati da parte ricorrente”).
In sostanza, dunque, in assenza di prova del nesso causale, secondo la regola civilistica del
“più probabile che non”, ma soprattutto, nell'impossibilità di accertare con sicurezza la causa del guasto per intervenuto precedente smontaggio del mezzo da parte di terzi (l'attrice, infatti, avrebbe dovuto instaurare il procedimento di atp senza effettuare alcun intervento sul veicolo così da consentire la verifica dell'effettivo stato di fatto del mezzo dopo l'affermato arresto), la pagina 6 di 8 domanda risarcitoria formulata dall'attrice con riferimento al guasto del veicolo va rigettata.
Per completezza, va evidenziato che non è stato possibile alcun ulteriore approfondimento dell'accertamento svolto dal c.t.u. stante il decesso del consulente nel corso della causa.
Passando alla questione del montaggio del complesso ricambio frizione-volano non originale Audi, e premesso che l'utilizzo del ricambio non originale – non contestato – è stato comunque accertato dal c.t.u., anche in questo caso il dedotto inadempimento della convenuta non può ritenersi dimostrato.
La , infatti, ha prodotto copia del messaggio del 12.7.2013, inviato Controparte_1 dall'amministrazione (nella persona di , al sig. – cognato Persona_4 Parte_2
della e soggetto incaricato da quest'ultima - nel quale venivano esposti i differenti costi Pt_1
dei ricambi originali (€ 1.500,00) e di quelli non originali (€ 1.000,00), per eseguire la manutenzione del complesso “volano-frizione” (doc. 9 parte convenuta); il sentito in Pt_2
qualità di teste, pur non ricordando la circostanza, non ha contestato la ricezione del messaggio. Ora, dall'esame della ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013 (doc. 3 parte convenuta), si evince che nell'elenco delle prestazioni eseguite è indicata la fornitura del kit frizione-volano e la relativa manodopera per lo smontaggio e rimontaggio al costo di €
1.000,00, corrispondente esattamente a quello indicato nel messaggio sopra richiamato. Il fatto poi che la circostanza della consegna del documento in sede di ritiro del veicolo sia stata smentita dal non è certo decisiva dovendosi dubitare dell'attendibilità del teste Pt_2
considerato che, da un lato, detta circostanza è stata specificatamente allegata dall'attrice in sede di ricorso introduttivo (“Il giorno 6 agosto 2013 un incaricato della signora
[...]
(il cognato) provvedeva al ritiro dell'autovettura presso la sede della società Pt_1 resistente;
in tale occasione i responsabili della Controparte_1
consegnavano al soggetto che provvedeva al ritiro dell'autovettura il rapporto di lavoro con
l'indicazione dei lavori eseguiti (doc. 3)”), e, dall'altra, che anche con riferimento agli ulteriori capitoli di prova su cui è stato escusso, il teste ha fornito dichiarazioni estremamente generiche.
In conclusione, le domande di risoluzione e risarcimento del danno formulate dall'attrice vanno rigettate. pagina 7 di 8 Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta concernente il pagamento del corrispettivo dovuto per gli interventi di manutenzione eseguiti pari ad €
3.200,00, come esposto nella ricevuta fiscale n. 611/2013 del 08/08/2013 di cui parte attrice non contesta l'importo e non fornisce prova dell'avvenuto pagamento.
L'attrice va, quindi, condannata al pagamento in favore della della Controparte_1
somma di € 3200,00 con esclusione degli interessi in assenza di domanda.
Le spese, sia del presente procedimento che di quello di atp, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'oggetto di causa, in base ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa come in dispositivo;
sempre in base al principio di soccombenza le spese della consulenza tecnica vanno poste interamente a carico della attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da parte attrice Parte_1
2) condanna al pagamento di € 3.200,00 in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, in complessivi € Parte_1
3809,00 per il presente procedimento ed € 1699,00 per il procedimento di atp;
4) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 20.9.25
Il giudice dott.ssa Marina Mangosi
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP dott.ssa Elena Lodigiani.
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